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Title: Il processo di Verre : Un capitolo di storia romana
Author: Ciccotti, Ettore
Language: Italian
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                          IL PROCESSO DI VERRE

                      UN CAPITOLO DI STORIA ROMANA


                                   DI

                            ETTORE CICCOTTI



                                 MILANO
                        ÈDITO A CURA DELL’AUTORE
                                  1895



                          PROPRIETÀ LETTERARIA

                   Prato, tip. Giachetti, Figlio e C.



I.

LVXVRIA INCVBVIT VICTVMQVE VLCISCITVR ORBEM


[Le conquiste oltremarine di Roma.]

Quando Aristagora di Mileto si recò a Sparta, per ottenere ch’essa
prendesse a sostenere la causa degli Ioni contro i barbari, buon
parlatore e facondo, com’era, cercò sopra tutto lusingare gli Spartani,
col mettere ad essi sottocchio le smisurate ricchezze dell’Asia,
che loro senza molta pena sarebbero venute in mano, e gli avrebbero
condotti al punto di contendere di ricchezza con Zeus; essi che per
poca terra guerreggiavan con Messeni ed Arcadi ed Argivi. Quali cupide
voglie e quali speranze destasse quel lieto miraggio nella folla degli
ascoltatori, Erodoto non dice; ma l’impressione dovette ben essere
intensa, se Cleomene volle rimandata la risposta a tre giorni. E il
terzo giorno venuto, con ispartana brevità, altro Cleomene non domandò
fuori di questo: quanta distanza separasse gli Ioni dal re; a che con
inganno Aristagora rispose: un cammino di tre mesi. La qual cosa udita,
Cleomene più non volle ascoltare, ed interrompendo gridò: O straniero
di Mileto, sgombra da Sparta prima che cada il sole; poichè non dici
cose buone per i Lacedemoni tu che vuoi condurli per una via, che si
dilunga di tre mesi dal mare[1].

Forse Cleomene, dando la sua fiera risposta al tiranno di Mileto, non
pensava in quel punto che a’ disagi, a’ pericoli, alle incertezze di
una spedizione tanto lontana; ma per un buono Spartano maggiori anche
de’ pericoli dell’impresa di guerra, se anche più remoti, doveano
apparire quelli che avrebbero minacciata l’indole e la consistenza
delle instituzioni spartane.

Agli Stati, che hanno il vanto d’instituzioni guerriere, meno è
da temere la guerra e più le conseguenze della vittoria. Alcune
instituzioni severe od una rigorosa semplicità di costumi non possono
serbarsi che in un ambiente, ove niente vi sia che desti sentimenti
di bisogni nuovi ed alletti nuove cupidigie con la stessa facilità
di appagarle. E se improvvisamente gente avvezza ad una primitiva
austerità e semplicità di vita si trovi a un tratto sobbalzata tra
gente e costumi d’indole più progredita e pel progresso stesso fatta
più raffinata e corrotta, il mutamento è d’ordinario fatale. Un popolo
sperimentato in imprese guerresche, una gente guerriera, a causa della
vita stessa che è costretta a menare, non può, per la difficoltà di
soddisfarli, alimentare nuovi bisogni; ma l’amore dell’ornamento,
il pregio della ricchezza serpono in esso segretamente, se anche non
pienamente sviluppati, perchè male adatti alla semplice vita agricola
ed alla vita del campo; poco utili se non nelle manifestazioni più
rudimentali e semplici, e, come soddisfazione dell’amor proprio e della
vanità, messi in seconda linea dalla manifestazione più alta del valor
personale. Ma per poco che il cerchio magico, ond’esso è cinto, sia
rotto, e l’ambiente, in cui questo popolo è costretto ad aggirarsi,
si muti, ne nasce un effetto impensato, eppur consentaneo alla natura
delle cose e di quegli uomini. L’ardore indomito che irruppe tante
volte nel tumulto delle battaglie, si muta in una smania irrefrenata
di godimento; la prepotenza guerriera, lo spirito di distruzione, quasi
che, mutando di campo, tendano ad esercitarsi non più sugli uomini, ma
sulle cose, si convertono in una prodigalità quasi pazza, in un fasto
insolente; e la stessa emulazione del valore diviene un’emulazione di
lusso e di opulenza.

Un oracolo aveva detto come null’altro che la φιλοχρηματία[2] avrebbe
potuto perdere Sparta, e questa fu tra le cause che la dissolsero; nè
alcuna cosa l’alimentò più delle imprese lontane, de’ suoi rapporti
con le popolazioni dell’Asia minore; e fu proprio sotto Lisandro che,
con la fama delle riportate vittorie, v’irruppero più che mai la pompa
asiatica e gli usi orientali. E quello ch’era accaduto di Sparta,
accadde in più larga misura — nè forse è la sola analogia tra i due
paesi[3] — di Roma dal soggiogamento d’Italia e più anche dalla seconda
guerra punica in poi.

Quando Polibio[4] iniziava le sue storie, accostandosi pieno di
reverenza e di maraviglia, come ad un santuario, a questo spettacolo
del mondo intero, com’egli diceva, che in cinquanta e tre anni, non
anco compiuti, era caduto tutto sotto la sola signoria romana, avea
già un’intuizione, fors’anche men che vaga, della fine remota di
quell’immensa fortuna[5]. Altre volte, prima di Roma, era stato sognato
e messo ad effetto l’impero del mondo, ma, anche più che nel disegno,
nell’adempimento quell’impero non fu mai così vasto, come riescì a Roma
formarlo; ed era stata l’opera di un braccio valoroso o di un uomo di
genio, ch’era durata quanto la vita che avea animato quel braccio e
quella mente, o poco più. Era invece questa la prima volta che non un
uomo, ma una città, uno Stato libero, menava a buon fine quell’impresa,
che veniva così sin dall’origine acquistando una forza ed una
consistenza di cosa non legata ad una breve e precaria vita umana. Il
mondo più antico, in un ambito così vasto, non aveva conosciuto se non
le signorie personali, nel cui centro vivente trovavano la loro unità
tutte le parti dell’imperio. La Grecia avea aggiunto la nozione dello
Stato, più astratta e complessa nella sua forma impersonale; ma, sì
nella speculazione de’ filosofi che nella storia, lo Stato libero non
avea sorpassato i limiti di una città, ed ogni più grande compagine
riposava sopra legami troppo lenti e materiali. Fu Roma che, preludendo
in certa guisa e formando un anello di passaggio tra l’antico ed il
nuovo, compose in forma più ordinata, più intima ed organicamente fusa
una più grande compagine. Ed a questo giunse per gradi. Come l’aquila,
appresso fatta sua insegna, che tenta da prima incerta i primi voli,
indi da quelle prove fatta sicura ed incitata, spiega le ali fin dove
ala d’emulo non può raggiungerla, nè può seguirla occhio umano; così
Roma nelle sue conquiste. La storia è l’opera di tanti e sì diversi
elementi, ed è il risultamento di così molteplici cause, in parte poste
fuori di ogni previsione, e di un’azione reciproca così varia, che non
vi è mente, come si voglia vasta, alla quale sia lecito prevedere in
forma distinta e particolareggiata quale sia per essere nell’avvenire,
a grande distanza di tempo, la condizione e l’ordinamento di tutto un
diverso stato sociale e l’effetto ultimo degli stessi atti compiuti
sotto i propri occhi giorno per giorno. E tanti di quelli, che davano
a volta a volta la spinta alla nuova politica romana dovettero in
ultimo essere essi stessi sorpresi degli effetti di un movimento, che
per quanto non rivelasse completamente la sua natura se non a qualche
distanza di tempo, pure si chiarì quale nè essi avrebbero voluto che
fosse, nè avrebbero mai osato neppure immaginare; tanto in tutte le
sue parti fu vario e grandioso. Quando per la prima volta un esercito
romano varcò i confini dell’Italia peninsulare, non già la conquista
del mondo[6], ma neppure quella della Sicilia, era tra i disegni del
popolo e della classe dirigente romana; ma gli eventi, che traggono
spesso fino i timidi ed i riluttanti, spingendo anche gl’interessi di
classe, condussero all’una cosa ed all’altra. E poichè fatti di tanto
momento non potevano seguire senz’esercitare un’azione notevolissima
sullo stesso Stato conquistatore, accentuarono le trasformazioni già
iniziate e determinarono il più radicale mutamento in tutta la vita
pubblica e privata, politica ed economica di Roma.

[La nuova vita romana.]

L’ambiente, in cui lo Stato di Roma era sin qui stato costretto
a muoversi, il suo campo di azione sia fisico che morale, i suoi
fini, il suo indirizzo, le sue tendenze, le sue condizioni di vita;
infine, come oggi si direbbe, i mezzi onde sin allora avea combattuta,
entro e fuori del suo dominio, la lotta per l’esistenza, mutarono in
tratto relativamente breve di tempo ed in guisa che ne seguì la più
profonda rivoluzione. Una rivoluzione che trasformò radicalmente, con
la fisonomia stessa della società e dell’urbe, l’economia pubblica
e privata e gli ordini dello Stato, e fecondò e schiuse i germi di
tutto il restante sviluppo dell’impero romano; così che, maggiore
forse di quelle che mutarono in maniera più appariscente la forma
dello Stato, contenendo in sè virtualmente tutto l’avvenire, chiuse
il ciclo dell’antica e costituì come la palingenesi della nuova Roma.
Ben potevano appresso e scrittori e poeti rimpiangere la _Romana
paupertas_[7], o l’antica _semplicità_ di costumi[8]; l’ala del tempo
ed il turbine degli eventi l’avean portate via per sempre, assai più
che incendi e commovimenti terrestri non avessero fatto dell’antica
città.

Per cinque secoli circa dalla sua fondazione Roma era sempre ascesa
per la via della potenza e della vittoria: avea consolidati i suoi
ordinamenti, sviluppate le sue forze ed affermata la supremazia del suo
nome e delle sue insegne nella penisola. Ma l’incremento che n’ebbe,
fu lento e sicuro, i suoi passi misurati e giusti e, per quanto si
spingesse innanzi, si trovava pur sempre in paese, la cui civiltà,
le cui usanze ed il cui costume non le potevano essere stranieri. Il
suo era il progresso naturale di un organismo forte che cresce e si
espande, assorbendo gli elementi vitali dell’ambiente che lo circonda,
commisurando lo sforzo all’energia, l’assimilazione al bisogno: un
progresso insomma _calmo e forte_, come appunto un grande poeta si
piacque di chiamare e figurarsi il progresso. Essa, prima combattendo
con i popoli vicini una naturale lotta per l’esistenza, poi cercando
appagamento a’ suoi bisogni interni ed impiego alle sue energie, avea
progredito verso l’egemonia d’Italia, di cui, se la potenza politica
ne faceva la signora, la comunione di stirpe e di civiltà e la sua
posizione topografica ne doveano fare la capitale. E nelle lunghe
lotte, che avean preluso al grandioso destino, Roma avea fatto come la
prova delle sue instituzioni civili e militari, e l’ambiente, in cui
d’ordinario avea dovuto trovarsi e la maniera e l’indole delle lotte
durate, erano stati tali che ne’ suoi ordinamenti essa avea dovuto
piuttosto riformare e correggere che trasformare; nè la sua indole e
la sua vita cittadina, per quanto modificate, aveano potuto esserne
mutate radicalmente. Le guerre sostenute co’ suoi avversarii d’Italia
se, quando aveano avuto una durata assai lunga, aveano scosso, non
aveano mai potuto sconvolgere le condizioni interne e l’economia di
Roma come quelle che sopravvennero di poi. Gente agricola l’una e
l’altra parte, in ugual modo doveano assoggettarsi a certi bisogni e
risentirne i danni, e la loro condotta bisognava pure che s’informasse
agli uni e agli altri. E i frutti della vittoria si riducevano a
prede, quand’anche abbondanti, non opulente; sopratutto ad acquisti di
terre, che distribuite alla classe povera romana, sedavano nelle città
il fomite di tumulti, e lontano formavano come de’ posti avanzati a
guardia, a tutela ed incremento del nome e della potenza di Roma. La
guerra, malgrado il nuovo ordinamento tattico, non esigendo ancora
quelle speciali attitudini e quella genialità che, trasportata in più
largo campo, chiese di poi, non contribuiva ancora a creare poteri
personali ed era condotta dai consoli in carica, successivamente;
sicchè, compiuta, era la vittoria non di questo o di quel generale,
ma del popolo romano. Tutto invece mutò con l’allargarsi dell’imperio
di Roma; e la guerra con Taranto e Pirro fu come dire l’anello di
passaggio tra l’uno e l’altro periodo. La seconda guerra punica
specialmente, che pose in tanto pericolo le sorti di Roma, rese
necessario il discostarsi straordinariamente e tumultuariamente[9]
dalle regole fin’allora serbate nel conferimento e nell’esercizio
delle cariche supreme e de’ comandi militari. Gli avvenimenti che
indi seguirono, guerre lunghe, ostinate, combattute in lontane regioni
resero tali eccezioni sempre più frequenti, ed il potere personale de’
capi, illimitato insieme e soggetto a scarso controllo per lo stato
di guerra e per la distanza, schiudeva l’adito a quelle preponderanze
ed egemonie, che in Roma stessa posero termine, prima di fatto e poi
anche di nome, alla libertà repubblicana. E co’ poteri prorogati,
durava ancora prorogata la milizia de’ soldati, malcontenti dapprima
e reclamanti, come in Ispagna, a gran voce il ritorno, poi placati
e lusingati anche dalla speranza delle prede e talvolta anche della
nuova vita contenti, congiunti al generale da’ vincoli saldi, che
creano la vita del campo ed i comuni pericoli; nè d’altro desiderosi
che di levarlo sugli scudi, anche sopra la legge e sopra la patria, per
partire con lui il frutto delle vittorie cittadine, come avean fatto
già delle oltremarine. E intanto l’agricoltura in Italia languiva:
i campi già orgoglio e sostentamento de’ liberi cittadini, fatti
prima deserti cadevano a poco a poco nella voragine de’ latifondi;
nè altra mèsse portavano, se non coltivata da schiavi, nè per altri
l’alimentavano che per opulenti signori, anelanti a profonderne il
prezzo in breve ora nel lusso della capitale e delle magnifiche ville.
Poichè era tutto che si snaturava; l’antica vita pubblica, l’antica
economia e, con esse e con l’antica morale, la vecchia parsimonia
romana. Bene l’Epimenide romano, sotto cui Varrone[10] in una delle
sue satire nascose forse sè stesso, ben avea ragione di volgersi
intorno in tuono di rampogna al trovare intorno a sè tutto mutato.
Ma Varrone stesso, il quale scrivea quando già quelle tendenze avean
tanto progredito, vedeva a quanto poco approdasse la rampogna che al
suo Epimenide altro guiderdone non concedeva se non quello di essere,
per far onore al nuovo costume e ad un vecchio proverbio, gittato dal
ponte.

[La rivoluzione economica.]

Roma era sorta e si era sviluppata, come un paese essenzialmente
agricolo, e la sua economia era stata delle più semplici. Le prime
monete d’argento coniate in Roma rimontano all’anno 485 o 486 (268
av. C.) secondo che si sta alla fede di Plinio o degli annalisti[11].
La questione concernente il didracmo di Servio Tullio ha un valore
più numismatico che economico. Monete d’argento, sopratutto de’ paesi
vicini, dovettero già da lunga pezza innanzi per rapporti commerciali
penetrare in Roma; ma si può ritenere che a Roma, come nel Lazio,
nel Piceno e nell’Italia settentrionale, era la moneta di rame,
che avea corso legale e costituiva la base de’ calcoli. «Una linea
che andava dall’imboccatura del Liri al Monte Gargano separava il
dominio dell’aes grave da quella ove si fabbricavano le belle monete
d’argento di Cuma, di Napoli e delle repubbliche della Magna Grecia.
Quando Roma ebbe sorpassato questa linea, la moneta d’argento cominciò
sempre più a penetrare in Roma prima da Capua, che ne fabbricò anche
per conto di Roma; poi dal Sannio nel suo trionfo Papirio Cursore
ne fe’ portare una notevole quantità (Liv. X, 46) e, quando vennero
conquistati Taranto e la Magna Grecia, già una rivoluzione economica
si annunziava»[12]. Gli avvenimenti che seguirono poi e fecero
affluire a Roma i tesori del mondo, l’affrettarono e le dettero una
portata che altrimenti non avrebbe potuto avere. La grande quantità
di numerario, che così improvvisamente sopravveniva, congiunta alla
rapida e continua circolazione[13], fece sì che il valore ne scadesse,
portando necessariamente come corrispettivo un rincaro nel prezzo delle
merci. Questo popolo che prima era stato avvezzo a considerare come la
maggiore e quasi unica sorgente di ricchezza la terra, da cui in fondo
derivavano anche i capitali dati ad interesse, si vide innanzi agli
occhi l’altra inesausta e seduttrice fonte de’ traffici, delle imprese
più o meno grandiose, delle speculazioni di banca e di borsa. Il secolo
nostro è fatto appunto per farci intendere, meglio che ogni altro
forse non avrebbe potuto, questo periodo della vita romana. L’elemento
economico è quello che forma il sostrato della vita sociale, onde, in
varia maniera alimentate, emergono le varie manifestazioni e tendenze;
varie nell’aspetto e nella forma e pur congiunte in una sola radice.
Questa _febbre_ di subiti guadagni, che a tratti a tratti si manifesta
in grado più alto, che Dante sfolgorò a’ suoi tempi, che noi abbiamo
vista invadere a dirittura la Francia sotto la monarchia di luglio ed
il secondo Impero, allargarsi poi alla vita tedesca dopo le vittorie
degli ultimi anni ed alla vita italiana e divenire caratteristica
dell’epoca nostra; invase Roma, piegando sotto l’alito suo tutta la
vita cittadina.

Una nuova funzione si forma un nuovo organo, e la nuova corrente
economica se non creò già una nuova classe, le seppe infondere uno
spirito, un’indole, un indirizzo ed un atteggiamento diverso. Del
grande mercato del mondo che ora si apriva all’attività romana, le
due classi, che sin qui aveano l’una contro l’altra lottato, non
potevano avvantaggiarsi: non la plebe, per mancanza di capitali esclusa
da’ grandi commerci e, dopo essere stata un po’ scossa dalle guerre
antecedenti alle puniche, rovinata addirittura da queste; non i nobili,
che divisi fra il desiderio del lucro, la tradizione e l’orgoglio
nativo, aveano, in apparenza almeno ed in virtù di legge, dovuto veder
prevalere la considerazione di questi ultimi, aspettando con raffinata
ipocrisia di poter comporre insieme, come poi fecero, le tre forze
cozzanti.

[I cavalieri.]

Vi era una instituzione che, cominciata come un’istituzione di indole
assolutamente militare, si era sotto l’azione del principio timocratico
ogni dì prevalente, ampliata sempre più e costituita sotto forma di
ordine della cittadinanza, che dell’antica sostanza non conservava omai
se non il nome e le insegne. Il censo, che da prima non avea servito
se non a costituire una delle condizioni necessarie per l’adempimento
dell’ufficio dallo stesso nome designato, avea finito per costituire da
sè solo il fondamento del nuovo ordine ed insieme la ragion d’essere e
l’arma dalla classe. Roma, nell’estendere la sua potenza sull’Italia,
con le concessioni di cittadinanza, con le colonie, con tutte le altre
sue ramificazioni era divenuta più che la soggiogatrice, la metropoli
di molta parte d’Italia; e la parte migliore della cittadinanza
delle città italiche di diversa denominazione, rifluiva a Roma, quasi
come nuovo e giovane rampollo che s’innesti su di un forte tronco,
ed a mezzo appunto dell’ordine equestre entrava a partecipare più
direttamente alla vita pubblica un così forte elemento rinnovatore
com’era quello che si sarebbe potuto chiamare della nobiltà italica.

Ma questo elemento, prima di assorgere al maggior grado di forza, non
faceva parte per se stesso; esso corrispondeva agli _homines novi_,
capi della plebe rurale[14], che con questa facevano causa comune e
combattevano sotto una bandiera nel comune interesse. Quest’ordine,
che il Belot compara alla classe de’ _francs-tenanciers_, a quella
borghesia campagnuola dell’Inghilterra, ove Cromwell reclutò i
suoi squadroni di _ironcoates_[15]; venuto anch’esso dalle aziende
agricole, dalla sana, dalla rude, dalla semplice vita campagnuola,
si distingueva da prima per un attaccamento alla probità, al valore,
al buono ed onesto vivere civile: ma, distolto dal quel primo genere
di economia, fu preso nel giro della nuova speculazione e ne uscì
esso stesso trasformato. La speculazione bancaria e gabellare fu, è
vero, esercitata d’ordinario da corpi collettivi, da grandi società
in accomandita[16]; ma il nucleo principale di essi era pur sempre
rappresentato da cavalieri, divenuti così i gestori privilegiati della
grande speculazione, di buoni campagnuoli fatti sagaci mercanti, di
modesti proprietari fatti arditi banchieri e di temperanti paesani
fatti pubblicani e spesso avidi e sfrontati pubblicani. Erano essi che
schiudevano e chiudevano i rivoli d’oro, i soli atti omai a fecondare
la nuova vita cittadina: e s’imposero. Quel senso dell’opportunità,
o come bruttamente è stato chiamato di poi l’opportunismo, quell’arte
fatta d’interessi e di espedienti, che tutto mette a partito e tutto
fa valere ed ogni cosa riduce a spiccioli; essi la trasportarono
spesse volte dal mondo degli affari in quello della politica; ed il
loro ausilio e il poter loro, abilmente negati o concessi, promessi
o distolti, furono come la spada che, nelle aspre e diuturne contese
politiche, gittata nella bilancia, la fece traboccare da una parte o
dall’altra. E tutto ebbero: il fasto, la ricchezza, il potere: anche
quello che negli Stati antichi era stata la maggiore manifestazione del
potere, il diritto di giudicare, ch’essi fecero pendere come la spada
di Damocle sul capo di amici e nemici.

[Il nuovo costume.]

Notevole analogia, il χρήματ’ ἁνήρ[17] (l’uomo val quel che possiede),
che aveva designato il tralignamento di Sparta, ricomparisce meno
laconicamente in un verso di Lucilio[18]: «_Tantum habeas, tantum
ipse si es, tantique habearis_.» Compagni e forieri della mutata vita
economica erano stati i nuovi andazzi de’ costumi, delle fogge, delle
maniere di vita. Con l’eco delle vittorie e con l’oro de’ vinti erano
penetrati in Roma, a frotte, tutta la corrotta genìa di parassiti,
tutto quel nugolo di artefici della corruzione, che si erano schiusi
dal seno della decadente civiltà greca, ed al rustico Lazio apportavano
tutti i più raffinati amminicoli di un’età corrotta, tutti i più fieri
veleni della vita, larvati sotto le più liete apparenze. L’elemento
greco certamente aveva avuto sempre, a mezzo delle colonie italiche,
contatto con la vita romana, e non avea potuto non esercitarvi la sua
azione[19]; ma ora addirittura v’irruppe, e con le sue correnti meno
sane, fatte per giunta tramite di tutta la corrotta vita orientale.

La monotona vita romana ne fu come affascinata, e vi si tuffò
sitibonda, e tanto più inappagata quanto più ebbra. Dalle statue e
dalle tele, di cui non erano capaci d’intendere la suprema bellezza,
alle fogge del vestire; dalle più corrotte manifestazioni dell’arte
decadente fino alle creazioni più forbite del lusso, tutto essi vollero
e a tutto si attaccarono con foga assimilatrice, più della stessa
impudica imperatrice _nondum laxati sed satii_. Oh, la tenue saliera di
argento, solo ornamento alla mensa[20], come scomparve sotto l’onda del
ricco vasellame! La piena corruttrice ed innovatrice dilagò per tutto,
e non ne fu salva, nemmeno nella semplicità sua materiale, la casa. «I
nostri vecchi — diceva un satirico[21] — dimoravano in case fatte di
mattoni con un buon fondamento di pietra per evitare l’umidità;» «canne
intrecciate con virgulti sparsi d’argilla facevano le veci di tegole;»
«dopo la messe raccoglievano lo strame da’ campi per accomodarle.

[Disparità delle fortune.]

Tempi passati! Ora di fronte a quelle vecchie memorie sorgevano i
lussureggianti edificii, la casa di Scauro[22], gli atrî di Crasso[23].
Fu dapprima il bisogno che si sentì di far posto a tutta la popolazione
la quale traeva a Roma e di rendere le abitazioni più commode[24];
ma ben presto al puro sentimento dei bisogno si attaccò il lusso e
la vinse su quello. «Greci modelli — dice lo Jordan[25] — sia della
madre patria che delle colonie dell’Italia meridionale e della Sicilia
trovarono un terreno fecondo nella nobiltà romana tutta animata da uno
spirito di progresso e tutta penetrata dalla civiltà greca; e le casse
dello Stato ricolme e le ricchezze private subitamente moltiplicate
allettarono a dotare e lo Stato e la casa delle più belle opere ed
ornamenti della più avanzata civiltà greca.» Ma, accanto agli alti e
splendidi palagi sorgenti maestosi, si restringevano quasi vergognose
le antiche case, asilo alla plebe, alla poveraglia che in folla vi
cercava ricetto. Strano contrasto che tolse ogni armonico aspetto alla
città fino all’incendio di Nerone[26], e che rendeva materialmente
immagine della società romana del tempo. Come nell’aspetto materiale
della città, così nell’ordine economico e morale quel che più colpiva
era la disparità enorme delle fortune. Il criterio della ricchezza era
stranamente mutato: il numerario depreziato, gli aumentati bisogni,
le merci rincarite di prezzo, il giro rapido de’ capitali e la febbre
della ricchezza, faceano sì che Varrone[27] poteva dire, accennando a’
progenitori che «_quod nunc satis sibi vix putant, lautum [habebant]_.»
Lucilio[28] si domandava: _Quid vero est, centum ac ducentum possideas
si milium_; e M. Crasso diceva che quegli solo era al caso di chiamarsi
ricco, che era in grado di mantenere un esercito[29].

E questa vita di dissipazione, prodotta in gran parte dal modo stesso
di acquisto della ricchezza[30], era come una macchina, che prendeva
tutti nel suo ingranaggio, divorando sopra tutto le piccole fortune,
poichè un antico adagio diceva che «quando il povero prende ad imitare
il ricco, va in malora»[31]. Poche volte forse si ebbe tal cumulo
di debiti, quanti ne portavano addosso allegramente i più importanti
uomini politici e gli uomini più alla moda del tempo[32].

La classe media rósa da’ debiti, sopraffatta dalla grande proprietà,
dalla decrescente produzione[33], scompariva portando seco la memoria
del buon tempo antico, l’antica temperanza e le antiche virtù. Quella
vita di crapule e di disordine, di lusso e di miseria, quel miraggio
di oro e quello spettacolo di affamati, aveano finito naturalmente
col sovvertire il senso morale, naufrago immane nell’infuriare di
sì cozzanti elementi. «Gli avi ed i proavi nostri — diceva l’eterno
_ruminatore_[34] Varrone — quand’anche il parlar loro sentisse di
aglio e di cipolla, aveano l’anima sana[35].» Ed ora? Si eran fatte
_inquilinae_ l’empietà, la perfidia, la impudicizia[36]. Il male
pubblico si era insinuato nelle famiglie, sovvertendone la stessa
esistenza: «qual bimbo di soli dieci anni non è buono non dico a
spegnere, ma a toglier via tranquillamente il padre di veleno?[37]»
Al concetto etico della vita s’era sostituito l’ideale del piacere,
al criterio morale il senso della più bassa utilità, e sola stella
polare, sola bussola e sola guida il danaro. Era l’onda de’ piaceri e
delle seduzioni che si allargava, invadendo e chiamando, tra una turba
opulenta, avida e prepotente, ed una plebe affamata di godimento e di
pane.

[La vita politica.]

La vita politica, che era già da tante cose guasta ed inquinata,
risentì tutta l’azione di queste correnti corruttrici e finì di
foggiarsi a dirittura sul nuovo stato di cose. Variato era omai il
compito della politica romana; variati gli elementi, onde il popolo
sovrano ed imperante si componeva. Sino alle guerre puniche il popolo
non era stato chiamato a pronunziarsi che sopra cose le quali non
potevano di gran lunga oltrepassare la cerchia della sua capacità
e delle sue conoscenze. Si trattava di un governo non certo così
complicato come si fece di poi e di rapporti con popoli d’Italia, delle
cui cose anche il popolo dovea avere men vaga conoscenza che non delle
nazioni oltremarine.

Quando invece occorse disporre e regolare le cose del mondo, trattare
del contegno da tenere di fronte alle nazioni, di cui il nome si
udiva forse a Roma per la prima volta, e del modo di comportarsi in
paesi, della cui posizione e della cui natura non era facile nemmeno
farsi un’idea; il còmpito era mutato. Alla massa faceva difetto la
conoscenza di tutti i fatti, che qui doveano essere presi in esame e la
capacità di tirare una retta e sicura conclusione dalla comparazione
di rapporti così complicati, ed essa stessa sentiva l’insufficenza
delle sue forze a poter formarsi un proprio convincimento sopra cose
tanto difficoltose. Era poco lusinghiero, ma non perciò meno giusto,
quando il vecchio Catone la paragonava ad un gregge di pecore, di cui
ciascuna presa da sola era difficile guidare; ma che messe insieme
pecorinamente traevano dietro alla voce del conduttore[38]. E in tutto
questo vi era già in germe il fondamento di tutti quei poteri personali
che, durati senza interruzione negli ultimi tempi della repubblica
ed esercitati solo con maggiore o minore energia, riescirono alla
fondazione dell’impero. Nè solo la materia del governo era mutata, ma
la natura stessa de’ governanti. Il popolo imperante non era più, come
un tempo, composto di quegli agricoltori, di que’ piccoli proprietari
che, insieme alla fierezza del nome romano, aveano vivo il sentimento
d’interesse alla cosa pubblica, così intimamente connessa alle loro
private fortune. Era questo il tempo in cui traeva in folla alla
capitale, oltre a tutti gli avventurieri stranieri, il proletariato
d’Italia, sedotto dalle largizioni di frumento, ed a quella continua
onda rifluente, la città, in un’esuberanza di crescenza, si espandeva
anche oltre la cerchia dell’antico pomerio[39]. Schiavi emancipati
a frotte, per motivi specialmente economici se vecchi, ed in ogni
modo per l’invalso spirito di prodigalità e per intenti politici,
inquinavano la massa del popolo; e il popolo romano, questo popolo
innanzi al quale piativano popoli e re, era formato, come ben dice
uno scrittore, «di signori del mondo che erano in imbarazzo pel pane
quotidiano e doveano appartenere a chi li sfamasse[40]. Di qui quella
corruzione elettorale, che assunse proporzioni straordinarie e prima
timidamente tentata, si affermò poi sfacciata alla luce del sole.» Che
cosa può esservi di più efficace — diceva Nevio[41] — quando parla il
danaro? — E Varrone[42]: «Dove prima erano comizii, ora è mercato.»
«L’oro annebbia gli occhi non meno del puro vino.»

[La corruzione elettorale e la dilapidazione delle provincie.]

La corruzione elettorale giunse a tal punto che palesemente venivano
mercanteggiati i voti e fatte distribuzioni per accaparrarli: quello
di agente elettorale divenne un mestiere e i _nomenclatores_, i
_divisores_, i _sequestres_, i _deductores_ divennero una parte
integrante della nuova vita pubblica romana[43]. Oltre alle
corporazioni già esistenti le quali, come più tardi nelle elezioni
municipali di Pompei[44], prendevano viva parte alla lotta elettorale,
se ne costituirono delle altre con l’unico scopo di brogliare
nell’elezioni, che disciolte sempre ripullulavano.

Dice Carlo Marx: «Col diffondersi della circolazione delle merci cresce
la potenza del danaro, omai già compiuta, assoluta forma sociale della
ricchezza. «L’oro è una cosa mirabile. Chi lo possiede è signore di
tutto quello che vuole. Con l’oro si possono perfino mandare le anime
in paradiso (Colombo, _Lettera della Giamaica_, 1503).» «Poichè non può
scorgersi quello che si è trasformato nel danaro, tutto, sia merce o
non sia, si trasforma in danaro. Tutto diviene oggetto di compera e di
vendita. La circolazione diviene la grande storta sociale, in cui tutto
va a finire per riescirne ancora _cristallo-moneta_. A quest’alchimia
non resistono nemmeno le ossa de’ santi e meno che mai le meno
grossolane _res sacrosanctae_, _extra commercium hominum_. Come nella
moneta è cancellata ogni distinzione qualitativa delle merci, alla sua
volta, come un radicale livellatore, essa cancella tutte le differenze.
Ma la moneta è anch’essa merce, una cosa materiale che può divenire
proprietà di ognuno. Così la potenza sociale diviene potenza privata di
un privato. Perciò la società antica la denunzia come lo strumento del
traffico del suo ordinamento economico e morale»[45].

D’allora nessuna colpa fu tanto grave in un candidato quanto la
povertà o l’avarizia. L’edilità imposta e richiesta con pari ardore
(_furiosa aedilitatis expectatio_) era la misura della larghezza
de’ candidati[46]. E dalla lebbra nuova poteva dirsi ormai che
nessuno quasi andasse immune; era l’ambiente che s’imponeva e
Cicerone cominciava perfino a fare delle distinzioni scolastiche tra
_beneficenza_ e _corruzione_. Una elezione importava una spesa talvolta
ingente, capace di assorbire un patrimonio; e non si recedeva innanzi
ad esso. Gli è che l’ambizione e l’avarizia si davano insieme la mano,
e nel danaro oggi profuso per comprare la carica, i più vedevano la
posta che domani avrebbe reso il cento per uno; e le ricchezze profuse
nel foro sarebbero tornate in casa centuplicate ne’ vascelli carichi
di oro e di tesori artistici, che facean vela da’ porti delle smunte
provincie. Roma ebbe i suoi _politicians_, che della vita pubblica si
facevano una professione, gente che Lucilio[47] vedeva:

    _a mane ad noctem festo atque profesto_
    _totus item pariterque die populusque patresque_
    _iactare indu foro se omnes decedere nusquam,_
    _uni atque eidem studio omnes dedere et arti_
    _verba dare ut caute possint, pugnare dolose_
    _blanditia certare, bonum simulare verumse_
    _insidias facere, ut si hostes sint omnibus omnes._

La corruzione elettorale e la dilapidazione delle provincie erano come
i due estremi di una linea, che ripiegandosi su sè stessa, formava
un circolo chiuso ed il più vizioso che mai fosse. Si corrompeva per
ottenere la carica e si voleva la carica per fare una fortuna: e si
pensava e si diceva palesemente che delle ricchezze smunte occorreva
far tre parti: una alle spese fatte per ottenere la carica, un’altra a’
giudici per ottenere l’impunità ed una terza per serbarla a sè stesso.
Per il ceto senatorio poi l’una cosa e l’altra erano il mezzo non solo
di mantenersi al potere, ma di rendere ancora più serrata l’oligarchia,
effetto infallibile del nuovo stato di cose.

Il ceto senatorio, escluso da’ commerci[48], comunque indirettamente
partecipasse alle associazioni assuntrici di gabelle ed imprese
pubbliche, pure se voleva rifornire l’esauste fortune, o rendere
ancor più opulento l’avito patrimonio, a niente altro e a niente
meglio poteva ricorrere che al governo provinciale. La via regia della
fortuna, della potenza, che dava amici e stato e mezzi e fastigio e
proseliti era quella. Fu dal governo della Spagna, onde Cesare[49] uscì
mondo della enorme colluvie di debiti e rifatto a nuovo e provveduto
di mezzi per meglio apprestarsi a giocare il suo ultimo dado. Esempi
come quelli di Caio Gracco che poteva dire di aver riportati vuoti
dalla provincia i sacchi che vi avea portati pieni d’argento[50], o di
Catone che partiva per la Spagna accompagnato da non più che tre servi
e condivideva il cibo e la bevanda de’ barcaiuoli[51]; erano certamente
esempii ben rari. Chi poneva invece freno all’avidità di altri, avidità
in molti naturalmente fomentata dalle condizioni de’ tempi e fatta
seconda natura? Era il male comune che, penetrato nell’organismo, si
spandeva per ogni sua parte ed in ogni forma, come fatale principio di
dissoluzione. Ed invano, invano contro il fato irrompente si agitava
il manipolo de’ conservatori, di cui il tipo più noto e più rigido è
rimasto Catone.

Per noi, cui, a tanta distanza di tempo, è lecito abbracciare i fatti
nel loro complesso e col sèguito di tutte le loro conseguenze, questo
spettacolo di corruzione e degenerazione non è che uno de’ lati di uno
de’ più grandi fenomeni che mai presenti la storia. A noi Roma, pur in
quella sua nuova vita, appare come il gigante, che ad ogni passo si
sentiva crescere e fu alfine sì alto che potè abbracciare il sole e
confondersi in esso. Mentre la Roma antica innovandosi scompare, noi
vediamo alla Roma metropoli del Lazio e d’Italia succedere a poco a
poco Roma capitale del mondo. Sotto il velo dell’infinita corruzione vi
è Roma che stringe a sè di un infinito e lungo amplesso il mondo per
dargli il suo spirito, improntarlo di sè e confondersi in esso. E in
questo, che è il necessario prodotto della storia, par quasi di vedere
un tratto di consapevole ascèsi; quasi che essa, martire volontaria,
accogliesse in sè tutti i vizî, tutte le corruttele, tutti i germi
di perdizione dell’universale, per improntarlo in cambio di sè e
infondergli il forte suo alito vitale e fonder meglio le divise nazioni
spargendo il seme raccolto della antica civiltà. Sicchè quanto vi era
di basso e d’impuro passa e scompare nel tempo, e nel tempo cade quanto
vi era di vecchio; e quel che era imperituro rimane, e dalla solenne
comunione si schiude il tempo novello.

Ma a chi allora si guardava d’intorno, senza la visione del futuro, ed
avea occhi per abbracciare tutto il complesso dello immenso baccanale,
quello spettacolo di decadenza dovea sembrare la fine di tutto, dove
tutto irrimediabilmente andava a perire. Quello spettacolo dovea
sembrare, come parve più tardi a Giovenale, l’ultima orgia gigantesca,
in cui il mondo soggiogato, come il dèmone della voluttà, si vendicava
del conquistatore soffocandolo nell’estasi stessa del piacere. Ed era
l’indignazione, fatta verso, che prorompeva dal cuor de’ poeti; la
rampogna che si faceva via nella voce degli oratori allo spettacolo
della patria decadenza, od un supremo movimento di disprezzo, che di
fronte alla indegna prepotenza, alla forza cinica soverchiante, era
ultima arme all’oppresso, e faceva sì che in una rivolta dell’orgoglio
impotente, cui la speranza del trionfo vien meno, Giugurta, volgendo le
spalle alla città odiata, tutta avvolta nell’ebbrezza della vittoria e
del piacere, gettasse al vento, come la freccia del Parto, le memorande
parole: «O città venale, che venderesti te stessa, se trovassi un
compratore[52]».



II.

PRAEDIA POPULI ROMANI


[La formazione delle provincie.]

L’impero romano, quale noi abbiamo imparato a conoscere e studiare
nella sua immensa compagine, è creazione tanto vasta che nè un uomo nè
una generazione poteva concepirlo; ed anche un uomo di genio qual’era
Publio Cornelio Scipione[53], per altra politica non combatteva, se non
per dare a Roma, piuttosto che il dominio, l’egemonia degli Stati che
cingevano il bacino del Mediterraneo. All’impero del mondo i Romani
giunsero in parte inconsapevoli, o tratti dagli eventi[54]. Guerre
o intraprese sotto l’impero della necessità, o sorte d’improvviso, e
le une e le altre vittoriosamente compiute avean dilatata la potenza
romana. Per ciò stesso uno stabile impero, una vera amministrazione
provinciale tardò ancora a sorgere. Quel vasto ordinamento, quella
organica irradiazione del potere di Roma per tutti i paesi del suo
dominio, che ridotto poi in forma più perfetta ma non diversa, durò sì
lungo spazio di tempo, si venne formando qua e là, senza un preconcetto
disegno, volta per volta, per assicurare le conquiste, mantenerle,
stabilire un ordine nel paese. La stessa parola provincia, adoperata
poi nell’uso comune e non altrimenti intesa se non come una regione
con certi confini soggetta all’amministrazione di un magistrato ad
essa preposto, era già nella lingua latina, e veniva adoperata per
indicare l’insieme delle funzioni il cui adempimento era affidato ad
un dato magistrato. Ed appunto col ridursi sotto la stabile competenza
di uno speciale magistrato, le regioni conquistate usurparono più
particolarmente quel nome.

[Il diritto di guerra.]

La guerra, tristissima delle eredità a noi trasmesse a traverso i
tempi, ha nondimeno mutato d’indole e di forma, e con l’indole e la
forma son mutate anche le sue conseguenze. La guerra è oggi per noi,
almeno nella maggior parte de’ casi e nelle sue cause apparenti,
l’effetto di una triste ed inevitabile necessità, l’_ultima ratio_, cui
è giocoforza ricorrere per dirimere una controversia, che altrimenti
non ha potuto essere sciolta. E la guerra non è diretta ad altro
che a costringere l’altro stato belligerante a rispettare un diritto
conteso o fare l’ammenda della sua violazione; e come tale la guerra
si fa tra uno Stato ed un altro, rispettando, come più e fin dove
è possibile, tutto ciò che è di diritto privato. Tutt’altro era la
guerra nell’antichità. Essa era un mezzo legittimo di acquisto, una
naturale esplicazione di una esuberanza di forze e di vitalità, che
cercava fuori l’appagamento ad essa non più consentito nel ristretto
suo campo. Questo diritto del più valente e più forte ad esercitare la
signoria sul più debole e meno capace, era così naturalmente insito
nella civiltà antica, ch’essa ne informò la sua religione ed i suoi
miti, ne trasse il primo fondamento delle sue leggi e l’elevò a teoria
per bocca del più grande de’ suoi filosofi[55]. Lo svolgimento naturale
dell’umanità, del diritto naturale e delle genti modificò in qualche
modo, a lungo andare, la figura più arcaica della guerra, in quanto era
una pura ed arbitraria impresa di briganti o di pirati; ma la modificò
in un certo senso soltanto. La necessità di assicurare le proprie cose
indusse ad assicurare quelle di altri contro ogni minaccia di propria
violenza; ed una guerra non potè a questi essere più indetta se non
con forme determinate od in virtù di motivi, almeno in apparenza,
giusti. Ma con coloro, con cui non si era mai venuto ad accordi e per
questa semplice ragione erano _hostes_, il caso era diverso; ed in
ogni modo, entrati una volta in guerra con chiunque si fosse, tanto
poteva acquistare una parte, tanto ritener l’altra, quanto a ciascuno
consentisse la propria forza; ed altro schermo non v’era. La guerra era
di popoli contro popoli, d’individui contro individui: la condizione
giuridica, la buona norma della guerra era questa che a lotta finita
le persone de’ vinti, i loro beni, il loro territorio, tutto divenisse
preda del vincitore.

I Romani poterono nel muovere guerra, anche rinnovando spesso per
proprio conto la favola del lupo e dell’agnello, dare apparenza di
guerra giusta alle loro imprese; ma è sotto l’impero di que’ principii
che governarono la guerra, nè parve mai che la vittoria desse loro
meno diritti di quelli, che da quei principii scaturivano. I paesi
conquistati divennero null’altro che _praedia populi Romani_[56],
e il diritto della conquista fu così intimamente sentito e così
inflessibilmente applicato fino alle sue ultime conseguenze giuridiche,
che un diritto di proprietà da parte de’ provinciali sul suolo
propriamente provinciale fu ritenuto impossibile; chi l’avea, dovea
considerarsene semplicemente possessore od usufruttuario, perchè il
dominio era, prima del popolo romano soltanto, poi del popolo romano
e dell’imperatore[57]. Perfino le terre rivendute per conto dello
Stato erano rivendute sotto tale espressa condizione che potessero
trasmettersi od anche alienarsi, ma un _vectigal_ reale o nominale era
l’impronta del dominio dello Stato[58].

Se la conquista avesse avuto luogo su campo meno vasto e i Romani si
fossero trasportati, come popolo, sulle terre de’ vinti, i provinciali
sarebbero stati mutati in tanti servi della gleba.

Ma la vastità del nuovo dominio, l’organismo dello Stato romano non
permisero già di porre in atto fino alle ultime loro conseguenze
que’ principii, che pure astrattamente si mantennero per tanto tempo
inflessibili. Oltre di che, ciò era consigliato anche da una buona
politica, ed i Romani amavano in certo modo, più che seguire, ostentare
come un senso di giustizia superiore, un sentimento di generosità e
di cavalleria. Proprio come disse di poi il loro poeta nazionale, nel
portare intorno la guerra avean l’aria di volere imporre il regno della
pace, debellando i superbi, essendo buoni con gli umili. Ne’ discorsi
di Livio è una costante preoccupazione quella de’ generali romani di
far sì che a tutti sembri come le armi del popolo romano non portano
a’ liberi la servitù, ma rendono a’ servi la libertà[59]. Il primo atto
de’ romani riguardo agli Illirii ed a’ Macedoni è quello di dichiararli
liberi[60]. Scipione in Africa, pur dicendo di aver la vittoria in
pugno, non rifugge dalla pace «perchè tutte le genti sappiano che il
popolo romano con senso di giustizia imprende e similmente compie
le guerre»[61]. Quindi anche a far meglio dimenticare gli orrori
della guerra, i saccheggi, il pingue bottino viaggiante alla volta di
Roma, se casi speciali non imponevano esempii di solenne severità, si
faceva uso di magnanimità (_mansuetudo et abstinentia_): si faceva di
più; perchè con l’apparenza della libertà il giogo de’ nuovi padroni
sembrasse meno gravoso di quello de’ vecchi, si lasciava questo
immutato od anche si alleggeriva[62], sicchè diventasse anche più
sopportabile la soma dalla speranza e dal cambiamento fatta più lieve.

[Le conseguenze della conquista.]

Tutto il territorio in generale diveniva proprietà dello Stato, ma in
realtà lo Stato non riteneva per sè, sotto il nome di _ager publicus
populi Romani_, che il territorio già di proprietà del governo locale
cui succedeva, di città che, per aver opposta assai fiera resistenza
od aver mancato di fede, venivano in pena private di tutto. Tale
territorio distribuito in parte a’ coloni Romani, come fu il caso di
quelli dedotti in Africa da C. Gracco, o venduto, come è cenno nella
_lex agraria_ del 643, diveniva _ager privatus_ con le sue varie
classificazioni e modalità; mentre un’altra parte, rimanendo sempre di
proprietà pubblica, veniva poi locata nell’interesse dello Stato da’
censori[63].

Fuori di questi casi, il territorio diveniva e veniva dichiarato,
soltanto per la sua definizione giuridica, proprietà del popolo romano;
ma questo lo rendeva, lo restituiva[64] agli antichi proprietari,
sottoponendolo ad un tributo di forma diversa, che, oltre a’ suoi
vantaggi economici, rimaneva come il segno del diritto di proprietà del
popolo romano ed era la caratteristica del suolo provinciale. La teoria
astratta di questi rapporti giuridici è di posteriore formazione; ma
essa tende a spiegare, legittimare e completare tutto uno stato di
fatto, da cui si sviluppa.

[La _lex provinciae_.]

Questa in genere la condotta tenuta da Roma di fronte alle provincie;
ma non è già ch’essa emanasse da una regola fissa ed universale.
L’uniformità nel governo e nell’amministrazione delle provincie fu
una mèta, cui tendette l’impero; ma sotto la repubblica, costituite
le provincie in tempi diversi ed in diverse condizioni, venivano
ordinate in maniera meglio rispondente alle necessità presenti ed
alle convenienze locali. Solitamente, di volta in volta, soggiogata
una regione, veniva colà mandata una Commissione composta di dieci
senatori[65], perchè, secondo le istruzioni del senato, insieme al
comandante locale pacificasse ed ordinasse in forma di provincia il
paese. Il compito di questa Commissione era quello di costituire le
basi della vita amministrativa della provincia, e nell’adempierlo essa
dovea esercitare, come è dire, un’alta giustizia e provvedere a supreme
necessità politiche. Si trattava non solo di ricompensare le città
sperimentate amiche, usar riguardo alle benevole, mostrarsi severi
verso le nemiche ed infide; ma eziandio di ripartire le regioni in modo
che non fosse agevole tramar congiure ed ordire sollevazioni contro il
nuovo dominio. Ed a ciò si giungeva, non solo rendendo più difficili
i contatti e la fusione delle diverse popolazioni, ma eziandio
deducendo colonie che stessero come a presidio, o largendo privilegî
che, con lo spargere i semi della gelosia e crear de’ fautori,
dividendo, assicuravano meglio l’impero. Di qui la divisione in
_civitates foederatae_, _immunes et liberae sine foedere_, _coloniae_,
_municipia_, _civitates_ semplicemente _stipendiariae_[66].

Le _civitates foederatae_ e le _liberae immunes_, distinte in quanto
la loro condizione giuridica nasceva da un _foedus_ ovvero da un
riconoscimento od una largizione del popolo romano, erano in ugual
modo autonome, indipendenti da’ governatori provinciali[67], esenti
da imposte verso lo Stato, soggette soltanto ad alcune contribuzioni
straordinarie[68] e conservavano il dominium del loro territorio _ex
iure peregrino_, altra divisione questa del suolo delle provincie.

Le _coloniae_ (sempre che non avessero avuto il _ius italicum_, parola
dell’età imperiale adoperata ad indicare un privilegio già noto all’età
repubblicana)[69] ed i _municipia_ pagavano regolarmente le imposte
allo stato di Roma, e soltanto, siccome città di costituzione romana,
aveano un’amministrazione simile a quella delle città italiane di
uguale denominazione e, durante il periodo della repubblica almeno,
sembra che fossero sottratte al controllo diretto del governatore.

Di contro a queste stavano le città _stipendiariae_, i cui cittadini
non solo, rimanendo sul loro territorio come _possessores_ od
usufruttuari, erano obbligati al pagamento del tributo; ma erano
costituzionalmente privi di franchigie locali. Non è che anch’essi non
avessero un’amministrazione propria locale: che anzi per lo più avean
questa ed esercitavano anche facoltà maggiori[70]; ma tutto ciò non
costituiva per essi un vero diritto. In fondo per gli stessi Romani
era anche, più che utile, necessario ne’ rapporti amministrativi avere
a trattare con qualcuno che fosse rappresentante degli enti locali;
ma queste rappresentanze non aveano un riconoscimento legale e la
loro attività era subordinata al beneplacito del governatore, da cui
dipendeva non solo la validità, ma il compimento di ogni singolo atto.

[Sistema d’imposizione.]

Distribuite press’a poco in queste categorie le città che componevano
o doveano comporre la provincia, non senza fare anche in que’ limiti
straordinarie concessioni di privilegi e particolari distinzioni, si
passava ad imporre il contributo che la provincia dovea dare a Roma.
Il punto di partenza nello stabilirlo, sia per la sua quantità che
per il modo di pagamento, era, in quanto specialmente era conciliabile
co’ bisogni di Roma, l’antico sistema d’imposizione, cui i popoli già
da prima soggiacevano; ed assunse due forme, quello della _decuma_,
e dello _stipendium_. La _decuma_, che fu la forma di contribuzione
della Sicilia ed anche dell’Asia da C. Gracco a G. Cesare, consisteva
nel pagamento in natura di un decimo di ciascun prodotto del suolo.
Lo _stipendium_, che fu la forma di contribuzione imposta a tutte le
restanti provincie, consisteva nel pagamento di una somma stabilmente
fissata sulle norme delle antiche contribuzioni, che colpiva
complessivamente l’intera regione e, soltanto per la riscossione,
ripartita ne’ diversi distretti, si risolveva anch’essa secondo
le anteriori maniere di tassazione in un _tributum soli_ ed in un
_tributum capitis_ insieme[71]. Lo _stipendium_ era pagato in moneta
d’argento ed anche in natura talvolta, mediante sostanze anche non
alimentari, ma inservienti ad usi diversi, specie militari[72].

A questa ch’era la contribuzione fissa e certa bisognava aggiungere
altre contribuzioni straordinarie di vario genere, o dettate dalla
difesa stessa del paese o da’ bisogni di Roma, o de’ magistrati inviati
nelle provincie[73]. Onde p. es. la Sardegna, oltre allo _stipendium_,
dette anche un contributo di _frumentum_[74].

Vi erano finalmente, le dogane (portoria)[75] dazî d’entrata, ed altre
imposte indirette e tasse.

Il complesso di tutte queste norme, che regolavano lo stato delle
diverse città e delle contribuzioni, prendeva il nome di _lex
provinciae; lex data_ e non _rogata_, che nondimeno costituiva lo
stabile sostrato della vita amministrativa provinciale, la costituzione
della provincia.

L’ordinamento delle provincie venne fatto in base a criterî di buona
politica, ed era in complesso tale che tanto Roma quanto i paesi
soggetti, tenuto conto della loro condizione, potevano non esserne
affatto scontenti. Il contributo da Roma imposto alle provincie era
stato come una taglia di guerra, e la stessa sua durata indefinita era
come l’equivalente delle spese, cui Roma stessa andava incontro per
mantenere le conquiste ed il suo impero con lo scopo ultimo di tenere
il mondo pacificato, imponendo sotto la sua egemonia la _pax Romana_.

Tale imposizione avea permesso che sin dal 167 av. C. il territorio
d’Italia fosse dichiarato esente d’imposte, che il tesoro s’impinguasse
del ricco bottino ed un largo provento si schiudesse alla capitale
per la soddisfazione de’ suoi bisogni e per l’appagamento delle classi
povere.

D’altra parte le popolazioni vinte aveano visto in genere stabilito un
ordinamento, che il più delle volte non le gravava più del precedente
e non faceva che sostituire un signore ad un altro. Ed avrebbero le
provincie fors’anche potuto chiamarsi contente, se la legge data fosse
stata pienamente osservata. Ma gli è che la legge non faceva se non
determinare i loro rapporti con lo Stato, e non lo Stato solo essi
dovevano appagare.

[Le provincie e i magistrati.]

La legge era quella, ma a quanti abusi ed a quante vessazioni non
avrebbe essa schiusa la via! Avevano un bel chiamarli _socii_ ed
_amici_ i Romani; ma in fondo essi finivano col vedere ne’ provinciali
nient’altro che i soggetti, i vinti, rimpetto a cui ogni loro arbitrio
poteva esser lecito e ch’erano come le genti feudali _taillables
et corvéables à merci_. Su questi popoli che la civiltà greca avea
ingentiliti, che le mollezze asiatiche aveano effeminati, che i danni e
le rapine della guerra non avean fatto cessare di essere opulenti, che
la corruzione, l’abitudine della servitù e la nuova fiorente potenza
romana facevano umili ed inchinevoli; su queste genti si riversavano i
Romani co’ loro magistrati e co’ loro pubblicani, co’ loro funzionari
ed i loro usurai, forti del sussidio delle armi e di tutti i privilegi,
siccome in mezzo ad un gregge inerme, considerato dalla legge solo in
quanto era capace di essere ben tosato.

La nuova lussuriosa e scialacquatrice vita romana avea dato fondo a’
patrimoni e questi erano i _praedia_ del popolo romano, ove fioriva la
messe compensatrice e promettente: i piaceri della capitale non avean
fatto che acuire le voglie e tentare le brame; e questo era il campo
per appagare le une e saziare le altre. Questa era la terra promessa
che dovea colmare le voragini aperte dalla corruzione elettorale e
schiudere la via a nuove e crescenti fortune. Alla fonte inesausta
dunque, ricca di promesse e di gioie, era un esodo continuo di gente
avida di ricchezza e di piacere, che non si dipartiva se non per far
luogo ad un’altra folla più avida e sitibonda. Ed eran gente che veniva
armata di tutti i poteri, che lo Stato poteva concedere, investiti
d’autorità per eseguire quella legge ch’essi volevano violare.

Chi contro di loro?

Con la costituzione della Sicilia (513=241) e poi della Sardegna
(516=239) in provincie romane, s’intese il bisogno di mandarvi speciali
magistrati che l’amministrassero, e, nel 527 probabilmente portato
da due a quattro[76] il numero de’ pretori, alla testa di ciascuna
provincia fu messo un pretore. Il rapido e continuo crescere delle
provincie obbligò ad accrescere ancora il numero de’ pretori che giunse
così sino a sei.[77], il qual numero rimase fermo sino a Silla, che
lo portò ad otto. Ma essendo i pretori adibiti anche per dirigere le
_quaestiones_ nuovamente instituite, si giunse a tale che le competenze
cittadine e provinciali erano assai maggiori del numero de’ pretori
scelti annualmente. Si presentò quindi come ovvio l’espediente già noto
della prorogazione dell’ufficio, e così i pretori eletti disimpegnarono
in un primo anno le funzioni cittadine loro delegate, ed in un secondo
anno tennero il governo delle provincie, condividendo anche talvolta
quest’ufficio con quelli che aveano coverta la carica di console. Era
questa la via necessaria a tenere ad un popolo, che procedendo con
uguali norme nella conquista e nell’ordinamento, di volta in volta
sopperiva, secondo il momento dettava, all’urgenza del caso. Silla
nel suo desiderio di tutto regolare, tenendo conto della più matura
esperienza de’ tempi e del maggiore sviluppo dell’imperio romano, volle
dare all’amministrazione più stabile assetto: e vi provvide portando ad
otto il numero de’ pretori ed erigendo a norma costante la prorogazione
dell’ufficio non solo pe’ pretori, che vennero adibiti a dirigere le
_quaestiones_ cresciute, ma anche pe’ consoli, che fino allora soltanto
in via eccezionale aveano ottenuto il governo delle provincie.

Ma il dilatarsi della potenza romana ed il continuo crescere ed
ampliarsi delle giurisdizioni non permise nemmeno all’ordinamento
di Silla una più lunga durata, e toccò al Senato mediante tutto
un sistema di prorogazioni ed espedienti provvedere all’esigenze
dell’amministrazione e della giustizia, finchè Cesare non credette di
provvedere portando a sedici il numero de’ pretori, ed il governo di
Augusto e poi quello de’ suoi successori non sopravvennero in ultimo
a dare un assetto più stabile ed anche meglio rispondente al vantaggio
delle provincie ed a’ bisogni dell’amministrazione.

[Il governatore della provincia e i suoi dipendenti.]

Così durante l’età repubblicana a capo della provincia si trova
un magistrato che è prima un pretore, poi un pro-pretore od un
pro-console, affidando a quest’ultimo, più per uso che per regola, la
provincia, ove una guerra, od una guerra di maggior importanza dovesse
essere sostenuta. Il governatore della provincia era il depositario
dell’_imperium_ delegatogli dallo Stato sovrano ed era la viva immagine
di questo presso i provinciali. Tutti i poteri si raccoglievano in
lui: le funzioni civili, le militari e le giudiziarie; ed egli era
insieme giudice, comandante supremo e governatore. Quel limite che in
Roma veniva sia dalla collegialità che dall’incontrarsi della sfera di
azione delle varie magistrature[78], mancava qui dove il governatore
non pure raccoglieva in sè tutti i poteri, ma era solo. Egli, come
potere esecutivo, poteva liberamente muoversi nel campo della legge
e metterla in atto, con una libertà ed autonomia, che spesso menava
all’arbitrio; ma avea di più la facoltà di fare a sua volta la legge.
Il _jus edicendi_, ad esso concesso, e che da principio era stato
contenuto ne’ limiti della pura necessità, fu, per ambizione e per
favorire abusi, così malamente usato ed esagerato, che la legge
Cornelia del 687 credette dovervi mettere un argine[79]. Ed era questa
la peggiore delle ironie, che il governatore non solo commettesse delle
iniquità, ma desse loro la forma di una norma legale.

L’amministrazione delle provincie non era stata che una trasformazione
dell’occupazione militare, foggiata perciò sul modello stesso dello
esercito. Avea quindi il governatore al suo seguito, che col tempo
divenne sempre più numeroso, quello stesso stato maggiore, che avrebbe
avuto uscendo ad una impresa di guerra. Avea così de’ _legati_
di un numero vario, determinato dal Senato secondo i bisogni, ma
prescelti da lui; che lo coadiuvavano nelle imprese militari; o, se
di queste non era a parlare, sparsi per la provincia lo aiutavano
nell’amministrazione. Si davano inoltre al governatore due questori
per la Sicilia ed uno per ogni altra provincia, che doveano avere il
maneggio del denaro; e ciò sopratutto per mantenere questo come un
fatto distinto, conforme alla pratica costituzionale romana.

Il questore avea anch’esso attribuzioni militari e giurisdizionali,
che crescevano talvolta con la delegazione che gliene veniva fatta
dallo stesso governatore. A questi bisognava aggiungere i prefetti,
littori, interpreti ed altri ufficiali subordinati; ma non si arrestava
qui il seguito del governatore. Scipione, nel partire per la Spagna,
ove andò ad assumere il comando, sopratutto per le condizioni anormali
in cui si trovava quello esercito, volle circondarsi come di una
guardia del corpo, che prendendo nome di _comites_, _cohors amicorum,_
stesse a guardia della sua persona e lo coadiuvasse insieme in alcuna
delle sue operazioni militari ed amministrative[80]. Ora l’esempio
di Scipione non solo trovò imitatori, ma si convertì in una regolare
instituzione. L’assunzione del governo di una provincia divenne
in campo più ristretto a Roma qualcosa di simile a quello che è in
America l’ascensione al potere di un partito. Tutti quelli che erano
stati gli agenti elettorali del governatore, che ne aveano formato il
circolo urbano, ne aveano seguito le parti, ora pigliavano la via della
provincia con lui per pigliar parte al lauto banchetto, o raccogliere,
alla peggio, le bricciole.

In un paese, ove le cariche erano gratuite e la vita pubblica era
divenuta il dominio, anche più che de’ partiti, delle fazioni,
questo era un comodissimo espediente nell’interesse dei beneficanti
e dei beneficati, di cui gli uni e gli altri avevano il vantaggio
ed i provinciali facevano le spese. Questi così non avevano solo a
soddisfare il governatore, ma con lui tutta una turba di gente di
varia condizione e tutta egualmente affamata, cui la provincia doveva
fare o rifare un patrimonio e per cui doveva rappresentare quasi
un’oasi, nella quale non solo si aveano a godere tutti i possibili
diletti, ma si doveano eziandio fare le provvisioni ed i rifornimenti
per proseguire a miglior agio il lungo viaggio della vita pubblica
e dell’esistenza. È vero, videro anche le provincie governatori che
non le considerarono almeno come una preda privata loro e de’ loro
satelliti; uomini che come i Gracchi e Catone spesero del loro, e,
dando esempio di straordinaria parsimonia di abitudini e di vita,
lasciarono nome onesto e buona memoria tra i provinciali. Ma i buoni
esempi andarono in disuso, e li resero ancora più rari le condizioni
stesse della vita privata e pubblica romana e delle provincie. La
corruzione crescente, nelle abitudini e nel sistema elettorale, il
danaro fatto signore delle une e dell’altro, elevarono a conseguenza
sempre più necessaria le dilapidazioni provinciali, solo mezzo a tutta
una classe di arricchire. Le nuove provincie, per il crescente numero
e per la positura lontana, messe sempre più fuori di ogni controllo,
le rendevano sempre più facili. I governatori, allogati in quelle che
erano state già residenze reali, corteggiati ed inchinati con tutte
le arti che l’esperienza dell’adulazione sapeva suggerire, aveano
l’illusione di credersi sovrani e come tali si conducevano. «I casi
d’insubordinazione di arbitraria condotta dei consoli, pro-consoli e
pretori, che stavano in lontane provincie, si moltiplicarono in grado
sorprendente, senza che il Senato avesse mostrato il volere o la forza
di chiamare a render ragione quelli che avevan provato ad invadere i
suoi diritti sovrani[81]. Il potere di trattare con popoli e governi,
conferito ne’ limiti necessari al governo della provincia, veniva,
spesso non per altro scopo che quello dell’ambizione ed ancor più
dell’avidità, convertito in un vero esercizio del diritto sovrano di
pace e di guerra e gli ultimi due secoli della repubblica ne offrono
frequenti esempi[82]. E per governatori che non si peritavano di
trascinare arbitrariamente la repubblica in una guerra, qualunque
procedimento ed aggravio contro i propri amministrati dovea sembrar
cosa di poco.

[I pubblicani]

Ma la categoria de’ vampiri delle provincie non si restringeva
semplicemente ai governatori ed agli altri magistrati. Vi era qualcosa
di peggiore ancora che, come una piovra gigantesca, le avvolgeva tutte
e ne suggeva implacabilmente la vita, ed era tutta una numerosissima
classe di speculatori, appaltatori, banchieri, usurai, che sparsi
per tutto il dominio romano spellavano fino al sangue quel gregge de’
vinti, che lo Stato si era contentato di tondere soltanto.

In prima linea erano i _publicani_. Anche prima che l’economia romana
avesse un così rapido e vertiginoso sviluppo, l’uso prevalente
nell’amministrazione Romana di dare in appalto opere pubbliche,
imposte, fondi pubblici, avea sviluppato questa classe, cui era venuto
il nome appunto dell’assumere che faceva pubbliche imprese[83]. Essa
non avea acquistato nulla del potere, che le venne dipoi dal prevalere
della ricchezza mobile sulla fondiaria e dalla maggiore importanza
delle sue speculazioni; ma in cambio avea già data tale prova di
sè[84], da essere guardata come gente trista e pericolosa al punto che,
all’inizio dell’amministrazione provinciale, quando lo Stato mostrava
aver di questa altra cura, si rinunziò a sfruttare le miniere della
Macedonia e locare i fondi rustici, per non introdurvi la peste dei
pubblicani. Senza pubblicani — dice Livio[85] — non potevano essere
usufruite, e, dove entrava il pubblicano, ivi o il diritto pubblico
svaniva, o i soci del popolo romano finivano di esser liberi.

I pubblicani restarono quali erano; anzi furono peggiori: solo gli
scrupoli de’ Romani passarono. Il concetto che i Romani aveano per
un momento avuto della funzione delle provincie mutò subito con gli
avvenimenti e i tributi superiori all’aspettativa, ed altro pensiero
non vi fu se non quello di sfruttarle nel miglior modo, che era poi
anche il peggiore. La plebe le volle per isfamarsi, la nobiltà per
impinguare i suoi magistrati, ed i cavalieri per creare o sviluppare
fino all’inverosimile la potenza economica e politica dell’ordine
sorgente a nuove fortune; e le provincie divennero così un elemento
integrante ed importantissimo della politica interna Romana. La
plebe le abbandonò ai cavalieri, pur di aver parte alla preda ed
averli alleati nello strapparle alla nobiltà, che volea goderle da
sole, e nello abbattere il nemico secolare. Così sul fôro, in veste
di cittadini e come partito, i cavalieri combatterono per ampliare
il dominio romano e fiaccare e distruggere i concorrenti del loro
commercio: poi in veste di _publicani_ e _negotiatores_, si gettarono
sul mondo caduto vinto ai piedi di Roma, per trar loro pro, fino
all’ultimo, della vittoria.

Innanzi agli eserciti romani, insieme ad essi, al seguito loro si erano
diffusi pel mondo tutti questi speculatori[86], invasi dal desiderio
di far fortuna ed intraprendenti abbastanza per dar compimento
al desiderio. Erano gente appartenente all’ordine de’ cavalieri,
di cui Cicerone diceva che: _omnes vias pecuniae norunt_[87], che
varcavano monti e mari (_mare_ — dice Lucilio — _metitur magnum et
se fluctibus tradit_) assorti sempre nel loro disegno. Cicerone, o
che li considerasse come classe in genere, o piuttosto perchè spinto
da ragione politica aveva interesse di renderseli benevoli[88], ha
spesse volte nelle orazioni o negli scritti destinati alla pubblicità,
lusinghiere parole per loro, ma egli stesso ne parla ben più
rimessamente nelle lettere[89], e l’opinione generale ne era ben più
triste.

Dovunque il pagamento non avea luogo direttamente, costoro prendevano
in appalto l’esazione, come delle decime in Sicilia ed in Asia; ed
assumevano del pari la locazione de’ fondi rustici. La loro impresa,
in teoria, importava un rischio; ma in pratica ne era allontanata
fin la possibilità per le soperchierie, le violenze, gli abusi che
commettevano nella percezione. Chi avrebbe dovuto reprimere questi
loro abusi era appunto il governatore; ma la vendetta de’ pubblicani,
sorretti dall’ordine de’ cavalieri, di cui erano tanta parte e che per
tanto tempo ebbero in mano i giudizi, era implacabile e sicura[90];
ed i governatori, or per paura finivano per chiudere gli occhi sulle
loro magagne, ora per avidità cominciavano dal divenirne i complici.
Il contegno rimpetto a’ pubblicani era delle cose, che rendevano più
scabroso ed imbarazzante il compito del governatore di provincia[91].
«Avversarli — dicea Cicerone al fratello Quinto[92] — è come render
contrari a noi ed al Senato un ordine di noi assai benemerito e per
mezzo nostro congiunto al Governo; lasciar loro briglia sciolta, è come
lasciar che vadano in completa rovina coloro, di cui dobbiamo avere a
cuore non solo la salvezza, ma anche il vantaggio. «Questa — soggiunge
Cicerone — a dirla schietta, è la sola difficoltà del tuo uffizio:»
e conchiudeva: che sapeva di virtù quasi divina il riescire accetto
a’ pubblicani, sopratutto quando l’appalto fosse fatto a cattive
condizioni, ed insieme non lasciar rovinare i provinciali, _socios_
come egli li chiamava.

[I _negotiatores_.]

A’ _publicani_, quasi che questi non bastassero, si aggiungevano i
_negotiatores_, appartenenti anch’essi d’ordinario alla classe de’
cavalieri, banchieri per la massima parte, ma non banchieri soltanto,
che esercitavano[93] l’industria del prestar danaro, preferibilmente in
provincia, dove meglio potevano esercitare l’usura, repressa in qualche
modo in Roma. Costoro facevano considerevoli imprestiti a re[94], a
città, si rendevano cessionari, specialmente contro di queste, di rate
d’imposte non soddisfatte, e con tutti gli espedienti ed i tormenti,
che uno Shylock romano potesse escogitare e mettere in pratica, si
adoperavano non solo per essere pagati, ma per avere il cento per
uno. Spesso erano coadiuvati da’ governatori, che mettevano a loro
disposizione anche la forza[95], ed è così che Scaptio, un prestanome
di Bruto, per essere pagato dalla città di Salamina, cui aveva fatto
un imprestito, tenne assediato con una schiera di cavalieri, ottenuta
da Appio governatore, nella stessa curia il Senato di Salamina, sì che
cinque senatori morirono di fame[96].

[La _praefectura_ e la _legatio libera_.]

Per meglio opprimere i provinciali i _negotiatores_, come Scaptio aveva
appunto fatto, si facevano affidare una _praefectura_[97], che, con la
veste pubblica dava loro maggior potere. Cittadini d’ordine più elevato
ottenevano la _legatio libera_, che dava loro modo di viaggiare stando
a carico de’ provinciali, di essere ospitati e di gerire con maggior
comodità i loro affari personali[98].

Così il danaro spremuto dalle provincie per opera di magistrati e
pubblicani vi veniva riportato, perchè ritornasse a Roma centuplicato,
dagli usurai. E sotto gli artigli di magistrati e di privati, di
senatori e di cavalieri, le provincie languivano dolorosamente
soffrendo, levando or alti or sordi, sempre inutili lamenti, nella
lunga penosa attesa di qualcuno o di qualche cosa, che non togliesse,
ma allievasse loro la grave soma.



III.

PATRONA SOCIORUM


[Roma e gli stranieri.]

Il diritto romano, al pari del diritto di tutti gli altri popoli,
cominciò ad imperare come un diritto personale, non territoriale,
e tale si mantenne fin quando la qualità di cittadino romano non fu
estesa a tutti gli abitanti dell’impero. Tutto il sussidio quindi, che
dalle leggi poteva venire, era accordato semplicemente a’ cittadini, e
solo questi potevano farlo valere. Lo straniero, che a quella compagine
non apparteneva, era privo di diritti, di ogni modo di far valere le
proprie ragioni. Se non che, i bisogni crescenti ed i rapporti che ogni
giorno divennero più frequenti tra Romani ed altri popoli, rendevano
necessario la stipulazione di trattati, onde fossero possibili i
commerci e dessero reciprocamente modo a chi li esercitava di garentire
i suoi diritti anche fuori del proprio paese. È così che si diffondono
le mutue concessioni del _commercium_ ed anche del _connubium_ e, come
corrispondente al primo di questo, l’altra concessione, che ad esso
si accompagna, della _recuperatio_ o _reciperatio_. «_Reciperatio_ —
dice Festo[99] — _est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum Romanum
et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit, quomodo per
reciperatores reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se
persequantur._» L’instituto, come si vede dalla stessa parola, è de’
più semplici, e conserva nell’espressione tutta la forma rudimentale
che dovette avere ne’ primi tempi.

Secondo i concetti originariamente dominanti nei rapporti con gli
stranieri, tutto ciò che a loro si toglieva, anche con la violenza, era
legittimamente e bene acquistato.

Ora la _reciperatio_, verso popoli con cui si contraevano rapporti
di amicizia, era una via aperta a riavere, recuperare, quello che
fosse stato malamente tolto ed era un complemento necessario del
_commercium_, il solo mezzo di renderlo praticamente possibile. Il
primo esempio di tale concessione si trova nel trattato di Roma con
la lega latina del 261 a. u. c.[100] e successivamente fu come un
elemento integrante de’ trattati con i popoli italici che entravano
in rapporti di amicizia col popolo romano, e divenne come il germe
del _jus gentium_ e delle disposizioni che da quello emanarono[101].
Il _commercium_ e la _recuperatio_ ricorrono pure ne’ trattati co’
popoli non italici, ma semplicemente sino alla fine del quinto secolo:
dal sesto secolo in poi ne’ trattati co’ popoli non italici quelle
stipulazioni scompaiono ed il trattato con Massalia è il solo, ove
perdurarono per tutto il periodo repubblicano[102].

«Gli stessi rapporti di vita — come dice il Voigt[103] — entro i
diversi Stati e le condizioni sociali e politiche, onde erano sorti
il bisogno di una protezione giuridica contrattuale e con essa il
_commercium_ e la _recuperatio_, si erano essenzialmente cambiati:
era inoltre subentrato un nuovo ordine di cose, pel quale clausole di
reciproca protezione giuridica si erano chiarite inutili ed in parte
anche completamente inapplicabili ed erano state quindi eliminate da’
trattati.»

Sopratutto l’aspetto sotto il quale i Romani si erano mostrati agli
altri popoli, aspetto di vincitori e conquistatori, e la posizione che
aveano assunto rispetto ad essi, facea sì che, anche senza reciproca
concessione di diritti, erano ben garentiti ne’ loro commerci ed in
tutta l’esplicazione della vita civile. Da questa nuova piega de’
rapporti internazionali nacque uno stato di cose, che dette il più
vigoroso impulso allo sviluppo del _jus gentium_ ed esercitò una grande
azione sul diritto e le istituzioni romane. Ma intanto si attraversava
un periodo di transizione, in cui molti diritti erano sprovveduti di
tutela, molti bisogni privi di soddisfazione, e la vita pubblica e
privata sentiva tutte le conseguenze di queste condizioni anormali,
che, se finirono per essere la causa prima delle nuove instituzioni,
facevano passare i contemporanei attraverso un penosissimo stadio di
vita.

Tutti questi provinciali, che nominalmente erano chiamati _socii_ ed
_amici_ del popolo romano, in fatto si trovavano nella più sfavorevole
condizione; fuori della cittadinanza romana, non messi da alcun
trattato a paro de’ cittadini romani per far valere i loro diritti,
erano in realtà privi di qualunque tutela, e per quanto taglieggiati,
oppressi, spogliati da’ magistrati romani non aveano rimedio di sorta,
perchè mancava loro la capacità di poter proporre un’accusa, mancando
di veste giuridica per poter legalmente dinanzi ad un magistrato
ripetere il mal tolto. Non restava loro che una sola via di uscita.

Il Senato era quello che ormai regolava la sorte delle provincie,
menava innanzi le trattative con i popoli stranieri, ricevendo
ambascerie; dunque altro mezzo non v’era che denunziare al Senato i
soprusi patiti, invocando riparo e giustizia; ed è questa la prima
via, per cui i provinciali si misero, e che poi portò a più regolari
istituzioni e più speciali provvedimenti. Il primo esempio noto è
dell’anno 171 av. G. C., in cui delegati delle provincie di Spagna si
presentarono a Roma per muovere querele degli abusi patiti per opera
di tre governatori romani[104]. Il Senato, come sembra, in questi
casi faceva un esame preliminare delle accuse, che venivano mosse,
e quando le trovava fondate, dava incarico, come fece appunto per i
deputati spagnuoli, ad un pretore di menare avanti il giudizio mediante
l’opera di _recuperatores_ tratti dal Senato. Era un provvedimento
straordinario quello seguito dal Senato, che non rientrava precisamente
in alcune delle sue sfere di attribuzione[105], ed era, in parte
un’esplicazione del potere ad esso inerente sull’amministrazione delle
provincie, in parte uno di quei mezzi indiretti, con i quali i Romani,
ampliando un ordine di competenza, applicando per analogia rapporti
analoghi a casi consimili provvedevano, in mancanza di norme speciali,
ad emergenze non prevedute e non regolate anticipatamente. Il mezzo
adottato dal Senato giungeva in fondo a mettere i provinciali nella
condizione stessa in cui si sarebbero senz’altro trovati, se invece
di essere venuti, come erano, in un rapporto di soggezione verso i
Romani, si fossero trovati in grado di potere dimandare, in virtù di
un trattato, il giudizio de’ _recuperatores_. Abilitati così a stare
in giudizio, sorretti da patroni concessi dal Senato, si riparava
all’incapacità giuridica de’ provinciali; ed essi per l’esperimento
delle loro ragioni potevano valersi di tutti i sussidi concessi dalla
legge. Le forme del processo recuperatorio non ci sono ben note; ed in
molta parte doveano, quando esso avea origine da trattati, dipendere da
clausole in questi stessi stipulati[106]. Di solito i _recuperatores_
venivano in numero pari proposti dalle due parti contendenti,
ed il tribunale così composto veniva poi completato dal pretore
coll’aggiungervi un altro di sua scelta[107].

L’indole del processo recuperatorio era quello di essere sopra tutto
sommario[108], quale si conveniva agli interessi delle parti litiganti.

Nel trattato tra Roma e la lega latina il termine assegnato allo
espletamento de’ giudizi era di dieci giorni[109] nei quali vi è chi
vorrebbe comprendere anche il periodo esecutivo[110]. Col processo
recuperatorio ad altro non si approdava che alla restituzione del
mal tolto a favore degl’interessati, e tutta la causa si fondava
sopra un’azione privata, nè perdeva nel corso del giudizio questo suo
carattere per acquistare quello di un’azione penale. Poteva ben sorgere
dall’operato de’ governatori un’azione penale; ma allora si trattava di
cosa del tutto diversa; c’era un mutamento completo di giurisdizione,
di accusatori, di procedura, di tutto. I provinciali, gli offesi
scomparivano per far posto a’ tribuni, i quali assunta in proprio nome
l’accusa, portavano l’accusato innanzi al suo giudice naturale, al
popolo raccolto in comizio, ed, indipendentemente da ogni interesse
privato offeso, ne ottenevano la condanna. E fu questo il caso di C.
Lucrezio, che accusato dai tribuni M. Juvenzio Talva e Cn. Aufidio,
venne unanimemente condannato da tutte le trentacinque tribù ad una
grave multa[111].

Era uno stesso rapporto, che, presentandosi sotto diversi aspetti,
veniva diversamente trattato, con criteri pubblici o privati, e gli uni
e gli altri incerti, instabili e malsicuri, poichè si era in presenza
di fatti e persone di condizione giuridica non ben definita, ed i
provvedimenti che si adottavano, anche più che carattere giuridico,
aveano un carattere politico, presi com’erano per soddisfare nuovi
bisogni e non lasciare negletti alti interessi morali e materiali dello
Stato.

[L’origine delle _leges de repetundis._ La _lex Calpurnia_]

Intanto il dilatarsi dell’impero, la corruzione crescente, ed il
moltiplicarsi delle prevaricazioni, faceva sì che più frequenti e
rinnovati giungessero i lagni delle popolazioni, il male apparisse
più grave e più imperioso s’imponesse il bisogno di provvedere a così
gravi fatti e ricorrenti con tanta frequenza, mercè una norma stabile
e generale. Questa alfine venne, prima di tutta una serie che le fece
seguito poi, e fu la _lex Calpurnia_ dell’anno 149 av. G. C.[112].

Della legge Calpurnia noi non abbiamo che una conoscenza indiretta,
superficiale, quale possiamo desumere da poche testimonianze d’autori e
dalla traccia che ne rimase nelle leggi posteriori.

La grande innovazione della legge Calpurnia sembra sia stata l’aver
creato una giurisdizione speciale, innanzi alla quale potevano esser
tratti in giudizio i governatori, senza il mezzo indiretto cui prima
si dovea ricorrere, rivolgendosi al Senato. La nuova giurisdizione
consistette in un collegio presieduto dal pretore e composto di
membri scelti nel Senato[113] e fu chiamata _quaestio perpetua_;
un’istituzione che poi rappresentò tanta parte nello svolgimento del
dritto e della procedura penale romana. Il procedimento penale di un
magistrato inquirente circondato da un consiglio ed il procedimento
recuperatorio del diritto privato si fusero insieme; il magistrato
assunse la direzione, il consiglio, il voto deliberativo ed entrambi
insieme espletavano il processo. È questa la procedura mista, che
preferibilmente va compresa sotto il concetto di _quaestio_. La recisa
distinzione tra il procedimento _in iure_ ed _in iudicio_ veniva qui
per la prima volta a cessare ed era una nuova forma di giurisdizione e
di processo che con essa s’inaugurava[114].

Con tutto ciò l’azione data a’ provinciali non venne a mutare, e solo,
a grado a grado, a partire dalla _Lex Acilia_, assunse, per la condanna
nel doppio ed un più efficace intervento dello Stato, un carattere
pubblico. Il semplice rifacimento del danno patito, l’impiego della
_legis actio sacramento_, la natura delle funzioni del magistrato
chiamato a presiedere la _quaestio_, la presenza delle parti in
giudizio, tutto conservò all’azione ed al processo, sotto la _lex
Calpurnia_ il suo carattere privato[115].

Il maggiore de’ vantaggi che da essa venne a’ provinciali fu questo,
che ottennero in maniera ordinaria e fissa quell’adito all’esperimento
de’ proprî diritti che prima aveano avuto in linea puramente
straordinaria e graziosa. E la _lex Calpurnia_ attese probabilmente più
a regolare il procedimento che a stabilire il vero concetto che dovea
informare l’azione _pecuniarum repetundarum_, dette luogo piuttosto ad
una valutazione di fatto in base alle leggi che regolavano i poteri del
governatore, il valore delle esazioni e gli obblighi de’ provinciali.

[La _lex Junia_.]

_La lex Calpurnia_, come primo passo nella via delle repressioni, era
stata notevolissima, ma tuttavia essa era per vari aspetti disadatta
a garantire completamente gl’interessi de’ provinciali, ed altre leggi
dovettero seguire ad essa, per correggerla e renderla più adatta allo
scopo. Quella che prima le tenne dietro fu la _lex Junia_, di cui
noi nulla sapremmo, se non ne trovassimo fatta menzione nella _lex
Acilia_[116]. Autore ne fu M. Junio figlio di Decimo, tribuno della
plebe, che vien creduto lo stesso M. Junio Silano console nel 645 a.
u. c.[117]. La data della legge è parimenti incerta ed unico criterio
per determinarla in qualche modo è il porla tra la data della _Lex
Calpurnia_ (605-149)[118] e quella della _lex Acilia_ (632-122).
Su quello che fosse il suo contenuto, per quanto si siano proposte
molte ipotesi[119], non ve ne è alcuna, a cui si possa aderire per
la mancanza assoluta di ogni dato intorno ad essa. Sappiamo soltanto
dalla _lex Acilia_ che in base ad essa si agiva anche con la _legis
actio sacramento_ ed il carattere che la procedura aveva con la _lex
Calpurnia_ non era probabilmente mutato con la _lex Junia_.

Sotto l’impero della _lex Calpurnia_ ebbero luogo varî processi[120],
i quali, se se ne tolga quello del 148 in cui fu condannato L. Cornelio
Lentulo, finirono tutti con assoluzioni[121].

[La _lex Acilia_.]

Ma è con la rivoluzione portata da C. Gracco nelle instituzioni e
nella politica romana che la _lex repetundarum_ va soggetta a notevoli
mutamenti. Nel 122 (632), epoca del suo tribunato, C. Gracco, con una
_lex iudiciaria_, che fu per l’ordine senatorio un colpo mortale, tolse
ad esso col privilegio la facoltà di giudicare ne’ giudizi penali,
trasferendola a’ cavalieri[122]. Ed è contemporaneamente, nell’anno
631 o 632 a. u. che riproducendosi la _lex repetundarum_, si faceva di
essa addirittura un’arma contro l’ordine senatorio; perchè sanzionata
in essa l’incapacità a giudicare di tutto l’ordine senatorio insieme a
quello de’ magistrati minori e de’ figli stessi de’ senatori, si rese
più rigorosa la legge e se ne allargò l’azione, assai più che innanzi
non fosse stato fatto. Questa legge è giunta sino a noi e fu per molto
tempo ritenuta come la _lex Servilia_; ma oggi essa è riconosciuta
come la _lex Acilia_[123], e non si può più fondatamente ancora
sostenere la prima opinione. Uno de’ caratteri distintivi della _lex
Servilia_ dall’_Acilia_ è che quella introdusse la _comperendinatio_,
dove l’altra stabiliva l’_ampliatio_ ne’ giudizi, e la legge a noi
giunta, rettamente supplita, non contiene la _comperendinatio_,
bensì l’_ampliatio_. Inoltre questa legge, appunto come l’_Acilia_
faceva, concedeva in premio di aver fatto condannare un magistrato
prevaricatore la cittadinanza anche al peregrino, che avesse sporta
l’accusa, dritto che per la legge Servilia fu limitata a’ soli Latini.
Questa legge ebbe ad autore un Acilio Glabrione, di cui altro non si
sa se non che fu genero di P. Scevola console dall’anno 621 e padre di
quel Manio Acilio Glabrione che in qualità di pretore presiedette alla
_quaestio_ nel giudizio di Verre[124]. L’indole della legge, la _vis et
acrimonia_, che Cicerone attribuisce al suo autore, fanno ritenere che
Acilio la proponesse, mentre era tribuno della plebe; e, poichè essa
andò in vigore tra la _lex Sempronia iudiciaria_ e la _lex Rubria_,
non può essere attribuita che all’anno 631 o 632[125]. L’autore di
essa quindi, se la propose e la fece approvare mentre era tribuno,
fu collega di C. Gracco, e la legge in parola non potette non essere
promulgata sotto l’azione di C. Gracco, al cui movimento generale di
riforma ed alla cui politica si ricollega.

Questa legge avea importantissime prescrizioni sia in ordine al
contenuto stesso dell’azione _pecuniarum repetundarum_, che alla
procedura da seguirsi nel relativo giudizio, ciò che a torto ha
suggerito al Zumpt[126] l’idea di classificarla tra le _leges
iudiciariae_, piuttosto che tra quelle _repetundarum_. Questa legge
sopratutto segna un passo notevole nella via di mutare il giudizio
_pecuniarum repetundarum_ di giudizio privato in giudizio pubblico,
rendendo maggiore la partecipazione ad esso dei pubblici poteri,
variando le conseguenze della condanna. E tutto ciò senza sopprimere
l’altra forma di giudizio; così che i provinciali potevano seguire la
via ch’era loro aperta dalla nuova legge, od anche sperimentare una
semplice azione civile, come per l’innanzi, ciò che in molti casi dovea
riuscire per loro più spedito e più comodo[127]. La nuova legge fissava
i dati perchè un giudizio _pecuniarum repetundarum_ potesse aver luogo
e stabiliva che non vi potesse essere sottoposto se non chi si fosse
reso colpevole mentre teneva la carica di dittatore, di console, di
pretore, _magister equitum_, censore, edile della plebe, questore,
triumviro capitale, triumviro _a(gris) d(andis) ad(signandis)_, tribuno
militare delle prime quattro legioni, od era figliuolo d’uno di questi
magistrati o di un senatore in generale[128]. La legge, come si vede,
era diretta contro tutte le magistrature maggiori, che si ricollegavano
all’ordine senatorio, e comprendeva alcuni dei _minores magistratus_,
cui anche il patriziato avea accesso. Vi era pure fissata la somma, a
partire dalla quale vi poteva esser luogo all’applicazione della legge
e la cui menzione non è conservata nel bronzo, ma che, come si ha da
altri dati, era _infra IIII M sestertium_[129].

Inoltre la legge dette un carattere più propriamente penale all’azione,
portando per tutte le prevaricazioni posteriori alla legge la condanna
al doppio, mentre per quelle commesse anteriormente ad essa la
condanna non superava il valore indebitamente procurato[130]. Poi, per
rendere più facile a’ provinciali, l’esperimento non solo, ma anche
il conseguimento de’ propri diritti, fece del giudizio estimatorio del
danno patito dal querelante un sèguito e come un’esplicazione[131] del
giudizio principale, col quale si era assodata la reità dell’incolpato,
ed affidò la stessa esecuzione del pronunziato giudiziario al potere
pubblico, rendendo così più facile e più sicuro quel risarcimento, a
raggiungere il quale i mezzi privati del querelante a grande stento
e non tutte le volte avrebbero potuto giungere. Per effetto di tali
disposizioni il _quaesitor_, il capo della _quaestio_, dietro il
parere del collegio giudicante, imponeva al colpevole l’obbligo di una
cauzione[132], che, secondo il rito giudiziario romano[133], benchè
qui la legge espressamente non lo dica, era data con l’offerta di
fideiussori. Se a ciò egli non avesse adempiuto, i suoi beni erano
pegnorati, forse anche venduti, secondo è stato supplito; ma ciò è
fortemente contrastato[134]. Assicurato così il risarcimento e fatta
l’estimazione del debito, il questore, che avea in consegna la data
cauzione, ne’ tre giorni successivi dovea pagare, cui spettassero, le
somme dovute[135]. Era preveduto anche il caso che il danaro tratto da’
beni del condannato non bastasse a risarcire il danno per intero; ed
allora, secondo le disposizioni sancite nella legge, si facea luogo ad
una ripartizione per contributo[136].

Queste erano le norme, che costituivano, come è dire, il contenuto
della legge, la essenza del reato di prevaricazione. Ma la legge,
insieme ad esse, avea stabilite molte regole relative alla procedura
del giudizio ed alla costituzione del collegio giudicante che, tendendo
ad assicurare la retta applicazione della legge, non erano di minore
interesse. Noi sappiamo che, sino a questa legge, la direzione della
_quaestio repetundarum_ era affidata al _pretore peregrino_: a chi
fosse affidata secondo questa legge, è cosa che è tra le lacune
del testo. Nondimeno si sa per un dato epigrafico[137] che anche
prima di Silla, fuvvi un apposito pretore destinato alla _quaestio
repetundarum_, e vi è tutta la ragione di credere, comparando due
luoghi della stessa legge[138], che proprio nell’anno in cui questa fu
promulgata e per effetto di una disposizione in essa contenuta, venne
creato il _praetor repetundis_[139].

Il collegio giudicante poi era composto di giudici investiti della
giurisdizione secondo la _lex Sempronia iudiciaria_, e quindi di
quelli semplicemente che aveano il censo equestre, come rettamente vien
supplito il testo lacunoso in questo luogo, escludendone assolutamente
quelli, che secondo le disposizioni precedenti della stessa legge
erano soggetti alla sua sanzione, ed inoltre chi aveva militato come
mercenario, chi aveva meno di trent’anni e più di 60, chi non avea
il domicilio in Roma od in un perimetro di mille passi da essa, chi,
per essere stato condannato in un giudizio pubblico, avesse perduta
la capacità di divenir senatore e finalmente anche il padre ed il
fratello de’ magistrati mentovati nella legge siccome punibili a
norma di essi, ed in genere il padre ed il figliuolo di qualunque
senatore[140]. Fatto così con questi criteri l’albo de’ prescelti con
il nome del padre, quello della tribù ed il cognome, veniva formato e
tenuta a disposizione di chiunque volesse averne notizia. Il numero de’
giudici era di quattrocentocinquanta, che il pretore eleggeva sempre
secondo le norme della legge, ma essendo libero affatto della scelta
e da niente altro vincolato se non dal giuramento, cui era tenuto
a prestare, di aver fatta legalmente e pel meglio l’elezione[141].
Questo era il corpo, onde dovea uscire il giury chiamato a giudicare di
ciascuna causa _repetundarum_. Chi agiva in giudizio faceva la _delatio
nominis_ del colpevole al pretore, accompagnandola col _iusiurandum
calumniae_[142] ed il pretore gli dava, ove egli li avesse richiesti,
de’ patroni che non fossero stati congiunti dell’accusato.

Dopo ciò l’accusato dovea fare l’_editio_ di quelli che essendo
compresi nell’albo dei quattrocentocinquanta gli fossero congiunti
o fossero suoi sodali o collegiali, ed anche tale _editio_ era
accompagnato da giuramento. Nel ventesimo giorno della _delatio
nominis_ l’accusatore faceva una scelta giurata dall’albo, quale era
dopo l’editio dell’accusato, di cento giudici, avendo cura di non
comprendervi persone che fossero suoi congiunti, o sodali o collegiali,
nè due persone che appartenessero ad una stessa famiglia od altri con
cui egli avesse conteso con la _legis actio sacramento_ secondo le
leggi Junia e Calpurnia, o che si trovasse sottoposto a processo[143].
Da questi cento l’accusato, e, in caso che egli avesse trascurato di
farlo, l’accusatore stesso, sceglieva cinquanta persone che giudicavano
della causa[144]. La inquisizione era a carico dell’accusatore ed il
pretore gli assegnava un termine per compierla[145]. I testimoni,
prodotti in numero non superiore a quarantotto, venivano intesi a
volta a volta, secondo i diversi capi di accusa, escludendone, oltre
a’ parenti dell’imputato, il difensore, il liberto e quelli che o
direttamente o per parte dei loro maggiori avevano avuto con l’imputato
o con i suoi maggiori quel rapporto che veniva detto: _in fide
esse_[146].

Provate le accuse sia con le testimonianze che con documenti, i
giudici che già prima aveano prestato giuramento, secondo i supplementi
alla legge, tornavano a giurare e poi si riunivano in consiglio per
decidere. Se più di una terza parte credeva che la causa non fosse in
istato di venire decisa, si faceva luogo all’_ampliatio_, ed il pretore
fissava il nuovo giorno della discussione; che se più di due volte i
giudici avessero voluto rimettersi all’_ampliatio_, la legge comminava
loro una multa. Quando due terzi almeno credevano di potere emettere
il loro giudizio, il pretore allontanava quelli che non si credevano
in grado di potersi pronunziare e, fatta la votazione mercè tavolette
cerate portanti _A_(_bsolvo_) o _C_(_ondemno_) e lo spoglio de’ voti
con tutte le garenzie volute dalla legge, l’imputato veniva anche con
la semplice parità di voti assoluto[147], nè era per lo stesso fatto
soggetto ad altra accusa, a meno che non si trattasse di fatti compiuti
dopo, o di prevaricazioni commesse in giudizio, ovvero dell’estimazione
della lite fatta in esplicazione della condanna o di altra sanzione
della stessa legge[148].

La legge oltre a curare la punizione del reo, voleva assicurare un
premio all’accusatore di chi fosse stato riconosciuto reo ed assicurava
quindi a lui, a’ figli già nati, ed a’ nipoti di figli già nati,
la cittadinanza romana, o, nel caso che non credesse di accettare
questa, il _jus provocationis_ e l’_immunità_[149]. Quale premio fosse
accordato al cittadino romano, ne impedisce di saperlo il testo che qui
s’interrompe.

[Le _leges Serviliae_.]

Queste erano le garanzie che assicurava la _lex Acilia_; ma essa,
venuta su con il potere di C. Gracco, non potè non risentire il
contraccolpo della sua caduta. Che dal 643=111 fosse stata abrogata, si
deduce da un argomento esterno, dall’esservi stata cioè sul rovescio
incisa la _lex agraria_ di quell’anno[150]; cosa che peraltro non ha
un valore assoluto, perchè il bronzo poteva ancora essere adoperato in
modo che si leggesse dall’uno e dall’altro lato[151]. Ma certamente la
legge giudiziaria di Servilio Cepione, appartenente come pare al 106
av. C.[152], per tutto quanto concerneva la costituzione del collegio
giudicante la rese inapplicabile. La legge rogata dal Console Servilio
Cepione[153] ridette, secondo vogliono alcuni, all’ordine senatorio
l’esclusivo privilegio de’ giudizî, e secondo altri tolse semplicemente
il divieto della legge Sempronia, così che quello vi partecipò insieme
all’ordine equestre[154].

Ma ciò per l’ordine senatorio non fu che un trionfo di breve durata,
perchè le nuove fortune della parte democratica la posero in grado
di restaurare l’abolito ordine de’ giudizî. E questo pure fu il
compito della _lex Servilia_ di C. Servilio Glaucia non si sa quando
precisamente rogata, ma assai probabilmente mentre egli era tribuno
della plebe. Or, poichè di lui si sa che morì nel 654=100 rivestendo
la carica di pretore, la sua legge dovette essere rogata prima di
quest’epoca, e quindi va ristretta tra il 654 e il 648 epoca della
legge di Servilio Cepione. E che sia stata rogata dopo la legge di
costui, si desume con molta probabilità da ciò che Cicerone dice di
lui, che si era guadagnato l’ordine equestre col beneficio della
sua legge[155], e ciò non potea riferirsi se non alle prerogative
giudiziarie limitate o tolte all’ordine equestre da Cepione, e da
Glaucia restituite nel pieno loro tenore. Onde, considerando la legge
proposta da Glaucia nel suo tribunato, non è ardita l’ipotesi di quelli
che la collocano nel 104 av. C.[156], quantunque non si possa dire
l’anno del suo tribunato. Tutto il contenuto di questa legge Servilia
ci è ignoto. Si sa solo di essa che, in genere, era severissima
(_acerbissima_); che conteneva disposizioni per le quali, dopo la
condanna del reo, il mal tolto si poteva perseguire non solo presso
di lui, ma anche presso coloro _ad quos pervenerit_[157]; sostituiva
all’_ampliatio_ la _comperendinatio_[158] e limitava a’ soli latini
la concessione della cittadinanza[159], dalla legge Acilia data ad
ogni peregrino, che avesse ottenuto la condanna di un magistrato
prevaricatore.

Altro non si sa della legge Servilia; ma, come in parte si vede da
questi dati che ci rimangono e dal silenzio serbato sul resto, essa,
nel rifiorire delle tendenze democratiche e delle ire civili, che
tra poco dovean divampare più fiere che mai, dovè in fondo innestarsi
sull’antico tronco delle _leges repetundarum_, acuendone le sanzioni,
portandole a più fiere e più lontane conseguenze e mirando a togliere
tutti quegli impedimenti, che altre volte aveano eluso gli effetti
della legge. Di qui l’acerbità, ed il perseguimento del mal tolto
anche nelle mani di altri che non fosse il concussionario, di qui la
_comperendinatio_. — Già la _lex Acilia_ con l’irrogare la multa a
quei giudici, i quali avessero più di due volte rinnovato il giudizio,
avea messo un certo riparo agli eccessi dell’_ampliatio_, la quale,
potendosi ripetere non una ma moltissime volte (e si sa di giudizî
ove fu ripetuta ben sette volte)[160], era cagione di perturbazioni
gravissime ne’ giudizi; perchè, scemandosi a lungo andare l’interesse
del processo e potendosi cogliere anche sempre fra tanti mutamenti
politici un’occasione favorevole all’imputato, era divenuta la via
indiretta ed il preludio dell’assoluzione. La _comperendinatio_
non era, come dice Festo[161], che il _iudicium in tertium diem
constitutum_, ed, in altri termini, era una seconda azione aggiunta
alla prima e separata da essa mediante l’intervallo di un giorno
libero; ed in cui il giudizio dovea assolutamente aver fine[162]. La
differenza tra l’_ampliatio_ e la _comperendinatio_ stava appunto in
ciò, che, mentre la prima era una vera riproduzione del procedimento,
l’altro non ne era che il proseguimento[163]; e, mentre la prima era
un mezzo dilatorio, lasciato in confini indeterminati, l’altro avea
luogo in termini ben definiti e toglieva via assolutamente ogni mezzo
dilatorio.

[La _lex Cornelia de repetundis_.]

Per quale durata di tempo ebbe vigore la _lex Servilia_, non si
sa. Il rimaneggiamento della legislazione romana, che fece Silla,
e specialmente l’attribuzione de’ tribunali all’ordine senatorio,
portò di necessità l’abrogazione della _lex Servilia_, almeno per la
larga parte di norme riflettenti il procedimento che, a somiglianza
della _lex Acilia_, dovea avere. Ed è comune opinione che alla _lex
Servilia_ tenne dietro una _lex Cornelia de repetundis_, dovuta
appunto a Silla. Il Zumpt (A. W.)[164], più che metterne in forse,
ne negò addirittura l’esistenza. Veramente una espressa menzione di
scrittore che parli di una _lex Cornelia de pecuniis repetundis_,
non v’è; ma il luogo, ove Cicerone[165] parla del perseguimento della
pecunia presso coloro _ad quos pervenerit_, siccome comune alla _lex
Julia_, _Cornelia_, _Servilia_, fa ragionevolmente indurre, benchè
solo come cosa probabile e priva dell’assoluta certezza, che il titolo
delle due ultime leggi, siccome il loro contenuto, fosse comune alla
prima. Ben più ardito sarebbe volerne determinare il contenuto. Che
Silla abbia in qualche modo anche in ciò voluto favorire l’ordine
senatorio, ch’egli volle rialzare, può darsi; come lo favorì, oltre
che col privilegio del diritto di giudicare, consentendo, e non ne’
soli _iudicia repetundarum_ forse, a’ membri dell’ordine senatorio
un diritto di ricusazione maggiore di quello concesso agli altri e
che non andava oltre i tre nomi[166]; ma alcune maggiori larghezze
concesse dopo di lui, sarebbero dovute più che alla sua legge, alla
desuetudine, in cui caddero disposizioni precedenti[167]. Sembra che
dopo Silla non vi fosse un espresso divieto di fare acquisto di opere
d’arte e d’altre cose[168]. Similmente si deduce pure da Cicerone[169]
che non era vietato raccogliere somme per festività, od altre per
erigere statue al governatore: soltanto, se nel quinquennio egli non
avesse impiegato queste somme, andava soggetto alla sanzione della
_lex repetundarum_[170]. Era bensì vietato dare ad usura[171] ed anche
commerciare[172]; ma ciò dovette far parte meno di una _lex Cornelia
repetundis_ e piuttosto di disposizioni diverse. La _lex repetundarum_,
come si vede anche nella _lex Acilia_[173], allargando successivamente
il più ristretto senso della _Calpurnia_, limitata ad una pura
ripetizione civile d’indebito, considerava in genere tutto l’_ablatum_,
_captum_, _coactum_, _conciliatum_, _aversum_, e mirava, con opportuno
procedimento, a favorire la condanna del reo ed il rifacimento de’
danneggiati. Il considerare poi tutto quello che dovesse entrare nella
categoria del mal tolto, era in parte un giudizio di fatto, in parte
una conseguenza che si traeva da altre leggi particolari, ove venivano
limitati o determinati i poteri de’ magistrati nel pretendere alcune
prestazioni od esercitare alcuni diritti.

[La pena.]

Quanto alla pena irrogata, vi è chi sulla fede del Ps. Asconio[174]
ritiene comminato per questi reati l’esilio; ma il tratto stesso di
Cicerone citato dal Rein[175] non favorisce tale opinione. Infatti
quando Cicerone diceva: _retinete, retinete hominem in civitate_,
non faceva nessuna allusione all’esilio, o meglio, come bene è stato
osservato, ad una _interdictio aquae et ignis_[176]; ma semplicemente
intendeva, per via di contrapposizione, alludere all’incapacità
civile, di cui un accenno si trovava già nella _lex Acilia_[177] ed
in più larga testimonianza si trova altrove[178]. Assoluto, Verre
sarebbe rimasto _in civitate_, cioè avrebbe, come è meglio spiegato
appresso dallo stesso autore, seguitato a covrire tutti gli uffici
politici e giudiziari; condannato, invece avrebbe cessato di essere
_in civitate_. È _il desinere in civitate esse_ che ricorre molte
volte come formola tecnica[179], cui soggiaceva il condannato in un
giudizio _repetundarum_, ormai già innanzi nella via di trasformazione
di giudizio privato in giudizio pubblico. L’espatriazione dunque,
anche rispetto a questo periodo, più che un _quid iuris_, era un _quid
facti_, che avveniva, o prima anche della condanna, come accadde di
Verre, o dopo, per isfuggire più tristi conseguenze, cui s’andasse
incontro da chi non voleva o non poteva soddisfare interamente
l’_aestimatio litis_.

Nè con maggiore fondamento si può ritenere che dopo Silla fosse
elevato al quadruplo il risarcimento del danno. Il caso di Verre[180],
dal quale per un danno di 40 milioni di sesterzî veniva chiesto un
risarcimento di 100 milioni, ne dimostra l’inesattezza. Non so peraltro
se da questo caso possa elevarsi a regola, come è stato fatto[181],
che il risarcimento fosse stato per opera di Silla portato a due
volte e mezzo il danno. Oltre a trattarsi di un esempio singolo,
non si saprebbero ben vedere nè i motivi della crescente ragione
di risarcimento per opera di Silla, nè in ogni modo del frazionario
aumento; se pure non è possibile, dato che tra le due cifre di Cicerone
vi sia un rapporto giuridico, come altri[182] ha sostenuto, che il
risarcimento fosse in diversa proporzione stabilito secondo il modo
e la natura delle espilazioni, o che il risarcimento chiesto nella
_Divinatio_ fosse stato poi ridotto in termini più ristretti nel corso
stesso del giudizio.

[Le vicende del potere giurisdizionale e de’ giudizî.]

Tali fino a’ tempi di Verre erano state le vicende di questa legge,
che, introdotta da prima a beneficio delle provincie (_sociorum causa
constituta_)[183], era enfaticamente chiamata da Cicerone _arx_,
_spes_, _patrona sociorum_, _ius nationum exterarum_. E tale si era
inteso che fosse; ma, trasportata in mezzo alla lotta delle parti
e delle fazioni romane, se ne erano visti storti e snaturati gli
effetti. I giudizî pubblici nella repubblica romana, come in tutto il
mondo antico, non rimanevano in un campo strettamente giuridico, ma
assumevano un’importanza ed un carattere eminentemente politico; e la
prerogativa de’ giudizî, da’ tempi di Gracco a quelli di Cesare, è il
pomo della discordia tra l’ordine senatorio da un lato ed i cavalieri e
la plebe dall’altro.

Strappati i tribunali all’ordine senatorio da C. Gracco, riconquistati
ad esso da Servilio Cepione, ritolti da Servilio Glaucia, adagiati,
come sembra, sopra basi miste da M. Plauzio Silvano[184], furono
ricondotti in mano a’ senatori con più acrimonia da Silla. Il
tentativo di comporre il lungo dissidio, riescito, proprio nell’anno
stesso e mentre che Verre era sotto giudizio, con la _lex Aurelia
iudiciaria_[185], la quale rese partecipi della funzione giudiziaria
l’ordine senatorio, l’equestre ed i _tribuni aerarii_, avea costato
la vita a M. Livio Druso, il quale in diversa maniera avea cercato
di giungere ad un componimento[186]. E nel passare da una parte
ad un’altra, i giudizî si erano sempre più andati corrompendo, e,
piuttosto che campo imparziale di giustizia, eran divenuti mercato
d’illeciti e compri favori od arme d’irose rappresaglie. Mentre erano
da prima in mano del Senato, come si vede da processi di cui abbiamo
notizie[187], i dilapidatori non trovarono che favore presso i membri
del loro ordine; e, poichè furono ad essi ridati da Silla, Cicerone
potea chiamare corrotti e contaminati i giudizî, «e si sentiva in grado
non solo di rammemorare, ma eziandio di mostrare più determinatamente
tutto quanto di nefario e di reo» si fosse compiuto in dieci anni ne’
giudizi nuovamente deferiti al Senato[188]. Per l’ordine equestre
Cicerone, secondo il suo costume, non ha che parole di lode e dice
che «in cinquant’anni circa, mentre l’ordine equestre giudicava,
non era sorto nemmeno il più tenue sospetto di danaro ricevuto
per giudicare[189]». Ma se anche le parole di Cicerone potessero
ingenuamente prendersi alla lettera, e potesse l’ordine equestre andare
immune dall’accusa di corruzione, chi lo difenderebbe da quella di
prepotenza?

Intimamente stretti con gli assuntori di dazî, di appalti nelle
provincie ed assuntori essi stessi, esercitavano una superiorità sopra
tutti i governatori e magistrati delle provincie, che si convertiva
nella più aperta licenza di commettere e perpetrare quanto loro
piacesse. E guai a chi osava ribellarsi! I governatori di provincie
finivano per essere i loro alleati nelle dilapidazioni, se inchinevoli,
e il loro bersaglio, se recalcitranti. Così dilapidate e strette da
tutte le parti, fornite di appoggi e garanzie più nominali che reali,
le provincie ruinate, taglieggiate, tiranneggiate non aveano schermo
di sorta; poichè quello che avrebbe dovuto essere il loro baluardo, era
il fonte di tutti i mali. Il male cresceva ogni giorno, ogni giorno le
cose volgevano al peggio. Cesare fin dal 59 volle venire loro in aiuto
con una legge[190], e questa fu, come varie volte Cicerone ebbe a dire,
insieme _acerrima_, _optima_, _iustissima_. Fu anche l’ultima e servì
per tutto l’impero di caposaldo alle penalità imposte a quella specie
di reato[191]. Ma, più che da una legge, un po’ di tregua le provincie
potevano aspettarla da un mutamento costituzionale, che avesse spezzata
tutta quella rete di dilapidatori, e reso più facile ed efficace il
controllo e sottratta la giustizia al mutevole capriccio de’ partiti. E
Cesare, che con la sua legge era venuto in aiuto delle provincie, fece
anche questo, divenendo l’instauratore dell’impero.



IV.

INSULA CERERIS


[La conquista e l’ordinamento della Sicilia.]

È tradizione che Pirro lasciando la Sicilia dicesse: «quale mai
palestra, o amici, noi lasciamo a’ Cartaginesi ed a’ Romani!» (Plut.
_Pyr._ 23). E divenne infatti, non molto dopo, la palestra degli uni e
degli altri; e fu per i Romani il premio della vittoria.

Le guerre puniche, e specialmente la seconda, furono per Roma quel
che nella tradizione biblica fu per Giacobbe la lotta con l’angelo:
la prova delle proprie forze ed insieme la rivelazione del proprio
destino.

La battaglia delle isole Egadi (241 av. C.)[192], che chiuse la prima
guerra punica, dette a Roma tutto quanto Cartagine possedeva ancora
in Sicilia, con aggiunta l’autorità maggiore, nascente dalla maggiore
potenza e dalla recente vittoria.

Restava ancora nella parte orientale dell’isola il regno, probabilmente
sminuito già dal secondo anno della guerra (263)[193], di Jerone II,
alleato in diritto e in fatto poco men che vassallo; ma la seconda
guerra punica e la ribellione del figliuolo di lui Jeronimo offersero
il modo di incorporare anche quello al dominio romano, e con la presa
di Syracusae (212 av. C.)[194] il maggior baluardo dell’indipendenza
siciliana venne meno.

Il Console M. Valerio Levino, succeduto a M. Claudio Marcello
nel governo della Sicilia, prese Agrigentum e finì di pacificare
l’isola[195].

La Sicilia era così venuta tutta omai in potere de’ Romani e, compiuta
la conquista, si attese a darle uno stabile assetto. M. Valerio Levino
che avea compiuto l’impresa di guerra, attese anch’esso ad esaurir
questo compito.

Già, da quando alla fine della prima guerra punica la Sicilia era
stata costituita in provincia, avea dovuto esserle dato un particolare
ordinamento, ma è ignoto a noi quale precisamente si fosse. Che vi
venisse mandato uno speciale annuo governatore sin dal principio, lo
dice Appiano[196], ma quale speciale grado egli avesse, non par chiaro.
Un pretore, no di certo, quantunque tale apparirebbe dalla parola usata
dallo storico greco (στρατηγός); giacchè è noto che solo tra il 525
ed il 529, verosimilmente nel 527[197], si portò a quattro il numero
de’ pretori, per destinarne uno al governo della Sardegna ed un altro
a quello della Sicilia; ed il primo, di cui si sa che andò in tale
qualità a reggere la Sicilia, fu C. Flaminio[198]. Sino a quel tempo fu
dunque uno dei due pretori in carica ad amministrarla direttamente, o
l’amministrò una persona eletta da un d’essi? o eletta dal popolo[199]?
e fu un questore[200], o un _praefectus iuri dicundo_[201]? Ecco tante
domande, le cui risposte possono poggiare soltanto sopra più o meno
fondate induzioni.

Del resto le condizioni anormali e lo stato di guerra in cui la
Sicilia si trovò ancora avvolta dopo il 527, fecero sì che consoli
vi prendessero la direzione della guerra, ed allora i pretori,
destinati al suo governo, ebbero limitata ad una zona più ristretta
la loro attività e dovettero subordinare il loro imperio a quello del
magistrato superiore[202]. In virtù di questo suo imperio M. Claudio
Marcello[203], espugnata Syracusae, nel ricevere le legazioni di altre
città, ne determinò in varia maniera la condizione, prendendo consiglio
dall’attitudine da esse tenuta. Ma ordinata definitivamente non avea
potuto essere la Sicilia, già neppur tutta riconquistata e sgombra
de’ Cartaginesi; e, poichè li ebbe scacciati anche da Agrigentum[204]
ed ebbe ricondotto l’ordine in tutta l’isola, di nuovo in gran parte
turbata e fatta ribelle dopo la partenza di Marcello[205]; fu M. Levino
(210 av. C.) che dette alla provincia il suo stabile assetto, la sua
_forma_; e, per chi volesse accettare l’ingegnosa interpretazione
fatta da un autore[206] di un noto passo di Livio[207], quell’assetto
rimase poi immutato sino a’ tempi di Verre e di Cicerone. Tuttavia
noi dell’ordinamento di Levino abbiamo così poche notizie e tanto
generiche, che non ce ne consentono una conoscenza ampia e sicura; e
poichè, per giunta, qui si parla dell’amministrazione della Sicilia
solo in via d’introduzione al processo di Verre e per quel tanto
che giovi a meglio intendere e chiarire quel fatto storico, non è
possibile, e non importa neanche molto, trattar qui alcune quistioni
d’ordine assai speciale, che esigono una trattazione indipendente.

Tra il governo di Levino e quello di Verre nuovamente fu sconvolta
la Sicilia, non più da guerre esterne, ma da un moto intestino, dalle
due guerre servili di Euno e di Atenione; e, chiusa che fu la prima di
esse, secondo la saggia politica romana che non si preoccupava soltanto
di vincere, ma ancor più di assicurare i frutti della vittoria, non
s’affidava soltanto all’opera breve e violenta delle armi, ma ancora
a quella più lenta e durevole di proficui ordinamenti; dieci legati
furon dal senato mandati in Sicilia perchè insieme al Console Rupilio,
vincitore della ribellione, componessero le cose di Sicilia; ed è la
Sicilia, quale uscì riordinata dalle mani di questi suoi legislatori,
che noi conosciamo relativamente un po’ meglio, grazie a Cicerone; ed è
quello che anche a noi importa meglio sapere per il nostro argomento.

A che cosa precisamente si limitasse o si estendesse l’opera di Rupilio
e de’ dieci commissari, non possiamo in maniera certa trarre dalle
fonti che ce ne danno notizia[208]. Per quanto è possibile dedurne,
l’opera loro dovette principalmente rivolgersi a regolare la vita
giuridica ed economica, sopratutto nell’intento di allontanare quelle
cause, che aveano prodotta la prima guerra servile e, non molti anni di
poi, benchè per periodo più breve, fecero riardere la seconda.

Secondo un’ipotesi già accennata, potè ben darsi che ne’ privilegî
delle varie città, nella loro condizione rispetto a Roma non venissero
introdotte mutazioni, od almeno mutazioni notevoli.

Non si dovea trattare, infatti, per la natura della guerra, di punire
o premiare città, che avessero parteggiato a favore o contro di Roma,
ma piuttosto di riordinare i rapporti interni, ed eliminare sopratutto
ogni forte ragione di malcontento, e temperare i danni dell’economia
servile e scongiurare o frenare i moti minacciosi che ne derivavano.

Ma, che che sia di ciò, come ultime venute nel tempo, sotto il periodo
della Repubblica, per quel che poterono innovare e per quello che
confermarono, per quello che largirono e per quel che riconobbero, le
_leges Rupiliae_ (_Lex Rupilia_, _leges Rupiliae_, _decretum_) valsero
come la carta fondamentale della vita pubblica siciliana.

[Le città di Sicilia.]

Le città di Sicilia possono calcolarsi, anche nel periodo della
Repubblica, a sessantotto[209].

Il numero di sessantasette, mentovato da Diodoro[210], sale a
sessantotto se vi si aggiunge, come bisogna aggiungervi, Syracusae, ed
allo stesso computo si giunge con Livio[211], considerando, come sembra
riesca evidente, che nel numero di sessantasei, cui accenna, non ha
potuto comprendere Syracusae ed Agrigentum, della cui espugnazione ha
subito prima dato conto. Similmente in niente contrasta a tutto questo
la menzione fatta da Cicerone[212] di centotrenta censori, eletti, in
numero di due per ciascuna, da sessantacinque città; giacchè niente
toglie (ed anzi la relazione di que’ tratti col contesto lo suggerisce)
che siano state lasciate fuori le tre città federate.

Di queste sessantotto città, tre — Messana[213], Tauromenium[214]
e Netum[215] — erano città federate; cinque — Centoripae, Halaesa,
Segesta, Halicyae e Panhormus — benchè senza trattato, erano libere
ed immuni da tributi (_liberae et immunes_); trentaquattro comuni —
quelli degli Agyrinenses (Cic. in Verr. A. S. III, 27, 67), Aetnenses
(id. 44, 104), Acestenses (id. 36, 83), Agrigentini (id. 43, 103)
Amestratini (39, 88), Apollonienses (43, 103), Assorini (l. c.),
Catinenses (l. c.), Calactini (43, 101), Coephaloeditani (43, 103),
Citarini (l. c.), Capitini (l. c.), Entellini (l. c.), Enguini (l.
c.), Gelenses (l. c.), Hennenses (42, 100), Heraclienses (43, 103),
Haluntini (l. c.), Helorini (l. c.), Herbitenses (32, 75), Hyblenses
(43, 102), Imacharenses (43, 100), Inenses (43, 103), Ietini (l. c.),
Leontini (44, 104), Mutycenses (43, 101), Menaeni (43, 102), Murgetini
(48, 103), Petrini (39, 90) Soluntini (43, 103), Scherini (43, 103),
Thermitani (42, 99) Tissenses (38, 86), Tyndaritani (43, 103) — erano
città _decumanae_: le rimanenti città erano _censoriae_. Il numero
preciso ed il nome di queste ultime non ci sono stati tramandati;
ma, per via indiretta[216], è sembrato poterne fissare il numero a
ventisei, anche per argomento di una notizia già citata di Livio[217];
e, quando si ritenessero prive di valore le critiche fatte all’indice
pliniano, riescirebbe molto ovvio averne anche il nome, detraendo da
quell’elenco le quarantadue città di altra categoria già menzionate. In
tal caso le ventisei città censorie dovrebbero riconoscersi in quelle
di Megara, Syracusa, Camerina, Lilyboeum, Mytistratum, Acrae, Bidis,
Drepanum, Ergetia, Echetla, Eryx, Herbessus, Hadranum, e quelle degli
Iponenses, Macellini, Naxii, Noini, Parapini, Phintienses, Semelitani,
Selinuntini, Symaetii, Talarienses, Triocalini, Tyracinenses,
Zanclaei[218].

[La condizione delle città.]

Questa varia classificazione delle città siciliane era stata
determinata da criterî di governo, tendenti a rompere ogni unità di
consenso ed ogni formazione di un maggior senso di solidarietà nella
regione, da considerazioni di opportunità rispondenti alla maggiore o
minore importanza militare ed economica delle varie città, e, come i
fonti, anche frammentarî ed incompleti, sono in grado molte volte di
dimostrare specificatamente[219], avea avuto la sua causa immediata e
la sua base nel diverso atteggiamento tenuto dalla città durante le due
guerre puniche, e nel modo, come erano venute all’amicizia od in potere
de’ Romani, e ne’ diversi servizî che potevano ancora rendere[220].

[Città federate ed indipendenti.]

Le tre città _foederatae_, congiunte a Roma da un _foedus_, e
materialmente comprese ne’ termini della provincia, legalmente ne
erano fuori, e teoricamente formavano come tre distinti stati rimpetto
a Roma, con completa autonomia politica e legislativa e proprietà
esclusiva del suolo del loro territorio rimpetto a tutti. Messana
nondimeno avea l’obbligo di fornire una nave oneraria al popolo romano,
la qual cosa, agli occhi di Cicerone, era quasi come un’impronta di
servitù (_quasi quaedam nota servitutis_)[221]. Che quest’obbligo si
estendesse anche alle altre due città _foederatae_ ed alle _liberae
sine foedere_, è sembrato a qualcuno[222], ma in realtà nelle orazioni
di Cicerone, e negli stessi tratti citati a documento (Cic. in Verr.
AS. IV 9, 19; 67, 150; V, 17, 42; 20, 51; 24, 60), si fa riferimento
sempre a Messana. Altrove (Cic. in Verr. AS V, 19, 50) si dice
espressamente che Tauromenium era stata esentata da quest’obbligo;
e quindi, anche a voler ritenere inerente al _foedus_ l’obbligo di
contribuire la nave, non si sa se l’altra città ne fosse esentata; e
in ogni modo nulla se ne può dedurre riguardo alle città _liberae et
immunes sine foedere_.

Le città libere ed esenti da tributo, benchè non in virtù di trattato
(_liberae et immunes sine foedere_), materialmente erano nella
stessa condizione delle alleate, e la differenza vera tra le une e le
altre era, anzichè nella loro posizione, nel fondamento di queste,
che, non risultando da contratto ma da concessione unilaterale, era
necessariamente precario.

L’immunità poi loro concessa, se questa condizione non era limitata
alla sola Halicya, non rifletteva tutto il territorio, ma il territorio
coltivato da cittadini de’ comuni immuni; sicchè gl’_incolae_ pagavano
il tributo, se coltivavano parte di quel suolo (AS. III, 40, 91). Ciò
spiega e dimostra alla sua volta la natura d’imposta insieme personale
e fondiaria della decima in Sicilia (Voigt, op. cit. II, p. 403, n.
475).

A queste, come alle città alleate, era stato imposto, dal 73 a.
G. C. con la _lex Cassia Terentia_, come obbligo straordinario, la
provvisione del frumento commesso da Roma e pagato ad un prezzo dallo
stesso committente fissato a tre sesterzî il modio per la seconda
decima che davano le città decumane, ed a tre sesterzî e mezzo per
l’altro che veniva indistintamente prelevato da tutte le città[223].

[Città decumane.]

Dalle trentaquattro città decumane il Governo di Roma prelevava la
_decima_ di tutti i prodotti agricoli, frumento, vino ecc., e da
questo sistema d’imposta veniva ad esse la definizione del loro stato
legale. Il suolo, o meglio il possesso di esso[224] era stato loro
lasciato, o reso, come si amò meglio dire in seguito, riassumendo
nell’elaborazione di un concetto giuridico riflesso questo stato di
cose[225]; e il tributo imposto era come il segno dell’alto dominio di
Roma e ne alimentava l’erario. Queste decime, non esatte direttamente
dallo Stato, venivano locate a’ pubblicani, od anche alle città che
avevano parimenti facoltà di concorrere. Tutto il frumento così esatto
o comprato poteva ammontare per la prima decima a tre milioni di modii,
ad altrettanto per la seconda e per l’_imperatum_ ad ottocentomila
modî; in tutto 6,800,000.

[Città censorie.]

Restava il reddito delle città censorie. Quanto alle città censorie
il loro suolo era più propriamente comparabile all’_ager vectigalis_.
Di questo suolo delle città censorie dice Cicerone[226] che, essendo
divenuto suolo pubblico del popolo romano, fu nondimeno loro restituito
(_illis est redditus_), e soggiunge: questo territorio suole esser
locato da’ censori. E ad evitare ogni contraddizione tra l’una e
l’altra cosa, occorre bene ammettere che la locazione avesse per
oggetto il tributo (_vectigal_) imposto a’ detentori di campi, non già
i campi stessi[227]. Il tributo del suolo censorio si locava a Roma,
mentre quello decumano si locava presso i questori di Lilybaeum e di
Syracusae; ma sarebbe un errore volere limitare a questo la differenza
reale delle due categorie.

L’attribuzione a due diverse competenze indicava meglio la distinzione
di suolo semplicemente provinciale e suolo più propriamente e
direttamente pubblico; ma la distinzione maggiore doveva consistere
nell’entità del tributo che, mentre per l’agro decumano era
proporzionale e limitato ad un decimo del prodotto secondo la
_lex Hieronica_, per l’agro censorio invece era qualche cosa di
determinato[228], senza che noi siamo in grado di dire a quanto
ammontasse.

La differente sede e la diversa competenza della locazione delle
_decumae_ e del tributo dell’agro censorio, non fu talvolta con
rigidità osservata. Infatti non essendovi stati censori dal 673 al 683
di Roma, la locazione venne fatta da’ consoli e nel 679 il Senato[229]
permise a’ consoli di locare anche le decime de’ vini, olii e de’
cereali di minore importanza, che regolarmente avrebbero dovuto essere
locate da’ questori in Sicilia. Che poi, durante l’amministrazione
di Verre in Sicilia (681-3), a’ questori di Sicilia ricadesse anche
la locazione dell’agro censorio, è un errore in cui, mi pare, il
Voigt[230] sia caduto, considerando come censorio il territorio di
Leontini, ch’era invece decumano[231].

[Altri tributi.]

Si ha inoltre notizia da Cicerone[232] di un tributo, che sarebbe stato
pagato da tutti i Siciliani, in proporzione dell’avere, a norma de’
censi fatti da due censori nominati per ogni città. Ma la menzione di
questo tributo, dato in maniera indiretta, trattando della creazione
dei censori, è la più incompleta ed oscura. Che fosse un tributo
dovuto all’erario romano, sembra da escludere, tenuto anche conto che
delle accuse fatte a Verre e che riguardano ogni lato del suo governo,
alcuna non ve n’è che abbia relazione a questo. Ed inoltre il fatto
che l’elezione di questi censori era lasciata alle città (Cic. in
Verr. AS III, 53, 131), l’osservazione che il censo fatto da questi
censori creati da Verre fu tale che la cosa pubblica di nessuna città
poteva amministrarsi con esso (Cic. l. c. 55, 138), e la considerazione
che due censori per città, nel numero di centotrenta, importano
l’inclusione delle _civitates liberae et immunes_; tutto induce a
ritenere che questo tributo avesse effetto ed impiego tutto locale.
Infatti, un’amministrazione comunale ivi sussistente, servizî pubblici,
polizia, non possono intendersi senza una finanza comunale.

I redditi de’ pascoli, se questi rientravano nel suolo censorio,
si ottenevano per mezzo di pubblicani[233]; se erano compresi nel
territorio decumano, ignoriamo qual sistema si tenesse. Oltre a questi
tributi diretti, vi era il tributo indiretto, che gravava in genere
su tutto quanto fosse esportato dalla Sicilia, senza distinzione della
persona cui appartenesse, e consisteva nella _vicesima_, il cinque per
cento del valore della merce, che sotto nome di _portorio_ si esigeva
come dazio di esportazione[234].

Altri redditi dovevano pure venire da altri cespiti ed imposte
indirette, in tutto sei[235], secondo una lettura del testo di
Cicerone, ed in cui erano forse compresi diritti sulla pesca, sul sale
e l’estrazione de’ metalli[236].

[Ordinamento locale.]

Ma, mentre da una ad un’altra di queste città v’erano così notevoli
differenze nella posizione verso Roma e nella misura de’ tributi; tutte
in genere avevano una loro organizzazione comunale, con magistrati,
senati, censori, funzionarî locali.

Si ha menzione del _senatus_ non solo di comunità privilegiate e
conosciute come _foederatae_, _liberae immunes_, quali Messana,
Segesta, Halaesa, Centoripae, Panhormus[237], ma anche di
_decumanae_[238] e perfino di _censoriae_[239], e di _oppida miserrima
et desertissima_[240], con regolari manifestazioni sotto forma di
_legationes_, _mandata_, _postulata_, _litterae_, _testimonia_[241]. E
col senato naturalmente vi erano del pari magistrati di ordine vario,
cui erano affidate le attribuzioni esecutive.

Si hanno così i _proagori_[242], i censori[243], di cui abbiamo
fatto cenno, nominati due per città, _edili e questori_[244], e poi
molteplici altri funzionarî di vario ordine e di varie attribuzioni
come τριακάδαρχοι, σιτοφύλαχοι[245] ginnasiarchi[246] oltre ad altri
uffici subordinati, come quelli di ὐπογραφεῖς, ὑπηρέτας, κάρυξ[247].

Accanto a questi uffizî civili vi erano poi i sacerdozî[248], i
quali alcune volte, come a Gela, ad Agrigentum, a Melitta, a Segesta
(ἱεράπολος o ἱέροθύτης)[249] compariscono come eponimi, ed a Syracusae
(άμφίπολος Διὸς Ὀλυμπίου)[250] veniva adoperato il nome del sommo
sacerdote a controsegnare gli atti pubblici e gli anni.

Ricorre anche la menzione de’ _decemprimi_[251] _quinqueprimi_[252],
che, indicati così distintamente e forse in contrapposizione a’
magistrati, denotano probabilmente, più che altro, un grado di
anzianità e di maggiore importanza di alcuni senatori.

[Sistemi d’elezione.]

La nomina a questi diversi uffici aveva luogo in modo diverso.

La loro creazione era regolata da norme spesso diverse da una ad
un’altra città, norme spesso date da magistrati romani, anche per
facoltà avuta dal senato; come quelle date da C. Claudio Pulcro e
da C. Marcello (95 a. C.) ad Halaesa, che spontaneamente ne faceva
richiesta[253], da Scipione (207 av. C.) e da P. Rupilio (132 a. C.)
nel dedurre coloni ed Agrigentum ed Heraclea[254].

Per tali regolamenti ad Halaesa era stabilita a trenta anni l’età
per entrare in Senato ed erano dati altri provvedimenti circa la
capacità, il censo ed altre cose[255]: ad Agrigentum e ad Heraclea era
provveduto a che vecchi cittadini e nuovi coloni avessero una uguale
rappresentanza nel senato locale[256].

Niente conosciamo del numero de’ senatori: nella discussione non vi
era ordine rigoroso, ma per consuetudine parlava prima il più vecchio,
e, tacendo tutti, si traeva a sorte il nome di qualcuno, e quegli era
chiamato a parlare[257]. Un indirizzo democratico non era in genere
favorito de’ Romani, ma in città predilette, come Centoripae (Cic. in
Verr. AS II, 68, 163), vi è accenno a deliberazioni popolari dirette.

I senatori venivano creati, sembra, per cooptazione[258]; i censori
invece per mandato diretto del popolo[259]; e per voti ed in comizî
sappiamo anche più chiaramente ch’erano eletti i sacerdoti[260].
In Syracusae la scelta era limitata a tre, non tribù, come qualcuno
vuole[261], ma schiatte (_ex tribus generibus_)[262].

Tutte queste elezioni, riferendosi ad amministrazioni di ordine
interno, avrebbero dovuto restar indipendenti dall’azione del
governatore della provincia; ma il diritto di _veto_, _d’intercessio_
ch’egli avea, e che, naturalmente, trovava la sua ragione d’essere
nella tutela della sovranità romana, lo metteva anche in grado di
esercitar tali azioni, tali abusi da mettergli in mano come la facoltà
stessa della nomina[263].

[Le _leges Rupiliae_.]

Il _decretum_ di Rupilio poi, quello che si potrebbe dire la _Charta_
largita alla Sicilia, avea inteso soprattutto a regolare la vita
giuridica e giurisdizionale della Sicilia. Ciò ne costituiva, sembra,
la parte precipua, od almeno quella di cui, relativamente, noi abbiamo
maggiore notizia.

Quanto alle norme giuridiche imperanti in Sicilia, noi non abbiamo
conoscenza del loro contenuto e del modo, onde ciascun rapporto era
regolato.

Le notizie che abbiamo intorno alle riforme legislative di Diocle nel
339 a. u. c.=416 a. G. C., di Cephalo nel 412=342 sotto Timoleone, e di
Polydoro sulla fine del V secolo sotto Jerone[264], sono notizie giunte
a noi in forma molto indeterminata: di Diocle legislatore è dubbia fino
l’identificazione[265].

Quello invece che sappiamo, è che in Sicilia la vita giuridica
funzionava sotto l’impero dello statuto personale.

I Siciliani aveano le loro leggi[266], che erano speciali di ciascuna
città e rimasero intatte a regolare i loro rapporti reciproci. Vigeva
poi, d’altra parte, riguardo a’ cittadini romani o per quella parte
che fosse stato imposto, il diritto romano[267], ed accanto all’uno
e l’altro diritto particolare vi è accenno a’ _iura communia_[268],
pe’ quali sembra doversi intendere: _iura gentium_, quel diritto delle
genti, che serviva di complemento all’uno ed all’altro.

Vi erano insomma tutti quegli elementi dalla cui fusione si apprestava
ad uscire, come poi uscì, il diritto romano quale noi lo conosciamo.

La _lex Rupilia_, o meglio _decretum Rupilii_, per quel tanto che noi
ne sappiamo, avea sopra tutto atteso a riconoscere direttamente od
indirettamente la validità e l’applicabilità e regolare la coesistenza
e l’applicazione di questi varî principî o statuti, specialmente
determinando la competenza e la costituzione dell’autorità giudicante.

Il diritto giudiziario in Sicilia veniva così a riposare su questi
principî[269]. Il giudizio di un Siciliano con un Siciliano avea luogo
nella comune loro città, ed era deciso secondo le leggi, cui entrambi
obbedivano; nel giudizio tra due Siciliani di città diverse, il pretore
dava esso i giudici secondo le norme del decreto di Rupilio; nella
causa di un privato con una città era costituito a giudice il senato
di una città estranea a’ due litiganti. Nelle cause tra Siciliani
e cittadini romani, veniva dato un giudice della nazionalità del
convenuto e non dell’attore: romano quindi se la causa era promossa da
un Siciliano; siciliano se la causa avea luogo ad istanza di un Romano.

Per le restanti cose dice Cicerone, erano scelti giudici dal
_conventus_[270] de’ cittadini Romani; espressione che, usata dapprima
per indicare i cittadini romani che convenivano in un luogo per
l’esercizio delle loro azioni giudiziarie, acquistò un significato
più specifico, secondo alcuni di _universitates civium Romanorum_,
residenti (_consistentium_) in città le quali non godevano della
cittadinanza romana[271] e secondo altri di diocesi giuridiche[272].

Che cosa si dovesse intendere per _ceterae res_, non è ben chiaro:
parrebbe dovesse intendersi di cause non promosse da un privato;
ma deve voler avere un significato più comprensivo, nell’intento di
abbracciare ogni altro caso non preveduto.

[La _lex Hieronica_.]

Un’altra menzione vi era finalmente ed era che i giudizî tra decumani
ed agricoltori aveano luogo secondo la _lex frumentaria_ chiamata
_Hieronica_[273].

La _lex Hieronica_ ha la massima importanza nelle Verrine e la sua
compiuta conoscenza sarebbe capitale per istudiare tutto quanto
concerne Verre.

Ma quanto è grande il bisogno che noi abbiamo di un’estesa ed esatta
conoscenza di quella legge, altrettanto è grande la scarsezza di
dati per tutto quanto ad essa si riferisce. Noi non sappiamo nemmeno
con precisione a chi riferirla, se a Jerone I od al II; ed anzi lo
stesso nome può per qualcuno[274] non valere come un indizio sicuro
dell’autore della legge, tenuto conto che i riformatori delle leggi di
Diocle non furono nè Jerone, nè Timoleone, ma Cephalo e Polydoro.

Il dritto di prelevare una decima parte de’ prodotti del suolo può
farsi risalire ben alto nella storia de’ tiranni siracusani: anche in
Atene Pisistrato prelevava una decima[275]. Ma come va spiegato questo
suo particolare appellativo e questa sua estensione a trentaquattro
città di ogni parte della Sicilia; e si deve dire a tutta la Sicilia,
considerando che quella delle città censorie fu una condizione resa
deteriore del loro particolare atteggiamento verso i Romani, durante la
guerra?

Pur facendo risalire il sistema d’imposizione allo stesso Gelone, fu
forse Jerone I, che lo estese a buona parte della Sicilia e gli dette
il nome con l’estendere il suo potere ed il suo credito?

Ovvero, in un ultimo rimaneggiamento avvenuto sotto Jerone II, prese
il nome da costui, e la sua legge tributaria venne indi da’ Romani
assunta a base del loro sistema d’imposizione nella fusione delle due
circoscrizioni prima distinte e contrapposte di Lilybeo e di Syracusae
e nella costituzione della provincia di Sicilia allargata?

Senza documenti, senza dati, senza possibilità d’induzioni sicure, son
semplici ipotesi queste, che hanno un valore tutto relativo.

Ma la _lex Hieronica_, come la troviamo menzionata nelle Verrine[276],
non era più semplicemente una legge tributaria, bensì anche una legge
giudiziaria. Com’è cosa tutt’altro che infrequente nell’antichità,
la legge che stabiliva un rapporto giuridico, essa stessa, come ad
integrarlo, determinava i mezzi di esecuzione, la sanzione della sua
infrazione e tutta la procedura degli annessi giudizi.

Se non che nella _lex Hieronica_, quale Cicerone ce la mostra,
ricorrono i _recuperatores_, il _vadimonium_, il _conventus_,
e se queste parole, come pare, debbono essere prese nel loro
significato tecnico e non come espressione approssimativa di
istituti giuridici stranieri, ne viene che la _lex Hieronica_, nella
forma approssimativamente a noi nota, più che un’impronta greca,
quale conformemente al suo nome, dovrebbe avere, ha una fisonomia
prevalentemente romana. E tutto ciò trova la sua spiegazione, quando
si consideri che la _lex Hieronica_, accolta nel suo nome e nel
suo fondamento di legge tributaria, venne sotto il dominio romano,
trasformata ed ampliata in una legge giudiziaria[277]. Quale fosse
tutto l’ordinamento giudiziario voluto dalla legge, è dubbio, oltre
che nelle particolarità, anche ne’ suoi tratti generali, tanto che è
stato possibile ad alcuni scrittori considerare la _lex Hieronica_
semplicemente come tributaria[278], mentre altri ne limitano
l’efficacia alla semplice costituzione dell’autorità giudicante[279]
ed altri le mette altre arbitrarie limitazioni, circoscrivendo le sue
disposizioni procedurali soltanto alle controversie riflettenti le
denunzie delle coltivazioni (_professiones_) ed il pagamento della
decima (_pactiones_)[280].

Il contenuto delle regole di vita giudiziaria contenuto nella _lex
Hieronica_ è difficile a sapere, perchè non se ne hanno notizie
dirette, ma invece tutto quello che se ne può sapere, bisogna dedurlo
dalle violazioni che Verre, secondo Cicerone, ne avrebbe fatte durante
la sua amministrazione in Sicilia.

Sembra[281] dunque che a dirimere le controversie tra _decumani_ ed
_aratores_, sotto il quale appellativo vengono compresi possessori
del suolo e coltivatori diretti, la _lex Hieronica_ avesse disposto
la costituzione di un collegio giudicante, a comporre il quale erano
chiamati _aratores_ e _negotiatores_, non si sa se per giudicare sotto
forma di tribunale misto, o alternandosi con vicenda a noi ignota.
Probabilmente delle persone abilitate all’esercizio di questo potere
giurisdizionale era redatto un albo, che peraltro aveva piuttosto
lo scopo di agevolare il compito del pretore e non mai quello di
limitare con criteri esclusivi la libertà d’elezione. La natura delle
controversie tra _decumani_ ed _aratores_, sommarie per se stesse
e tali da dovere essere sbrigate con sollecitudine, esigeva che le
persone chiamate a risolverle vi funzionassero come _recuperatores_;
ed infatti son questi che ordinariamente ricorrono ne’ giudizî
riferiti di Cicerone. Tuttavia si deduce dal tratto relativo alla _lex
Hieronica_[282] come questa avea norme anche su la scelta di _iudices_.
La distinzione netta tra la competenza de’ _recuperatores_ e quella del
_judex_, che è ancora oscura nella sua classificazione generale[283], è
anche qui nel caso particolare non chiara.

Suppone qualcuno[284] che l’impiego del _judex_ piuttosto che de’
_recuperatores_ potesse dipendere da un accordo mutuo delle due parti,
che del resto non ricorreva se non di rado.

Un’altra delle condizioni favorevoli che la _lex Hieronica_, in
concorrenza con altre leggi, garentiva all’_arator_, era che la
competenza fosse determinata dal luogo dell’esazione[285]. La
controversia circa il pagamento della decima sorgeva come un incidente
dell’esecuzione, ed a ciò principalmente, alla connessione ch’era tra
l’una cosa e l’altra, si deve la competenza eccezionale, la competenza
del luogo di esazione; e, poichè il luogo di esazione era d’ordinario
nelle vicinanze del campo, la competenza veniva a convertirsi in una
condizione di favore per l’_arator_.

Del modo ora come questo giudizio si svolgeva, Cicerone direttamente
proprio si limita a dire che la legge era quale un tiranno ed un
Siciliano avevano potuto scrivere, acuta e severa e diligente, quale si
conveniva a chi non avea altri tributi da esigere[286].

Tale legge, continua Cicerone (l. c.) era fatta in modo che per essa
l’_arator_ era assoggettato al decumano con tutte le cure convenienti
all’esazione ed in modo che diveniva impossibile all’_arator_ frodare
il _decumano_ con l’asportare, o rimuovere o celare il frumento.

I decumani, in fondo, come assuntori dell’esazione de’ tributi,
venivano ad essere guardati con occhio benevolo dal Governo romano, che
in maniera più o meno diretta, avea interessi non difformi da’ loro.
Onde, in tutto il procedimento dell’esazione de’ tributi, si era sempre
più venuto insinuando un elemento, che teneva del carattere pubblico
più che del privato e che improntava di tale fisonomia la procedura.

Le facoltà intese ad impedire l’amozione e l’asportazione del frumento
e poi la stessa esecuzione dovevano risolversi facilmente in un diritto
di pegno.

II diritto di pegno, assicurato secondo il diritto ellenico al
pubblicano, cominciò a sperimentarsi con l’assistenza del magistrato,
ch’era di guarentigia allo stesso _arator_. La denunzia delle colture
(_professio_), fatta prima dell’appalto, quando il pubblicano non aveva
ancora acquistati i suoi diritti, faceva sì che la sua violazione
valesse come una violazione di una disposizione d’ordine pubblico.
Il pubblicano aveva tre vie innanzi a sè nello esigere le decime e
poteva, come spesso accadeva[287], cedere il suo diritto d’esazione
alle singole città, che pensavano ad effettuare dal canto loro la
riscossione; poteva mettersi, procedendo direttamente all’esazione,
d’accordo con l’_arator_, ed allora il suo diritto veniva a poggiare
su di una base contrattuale, alla cui esecuzione era assicurata la
protezione del governatore provinciale[288]; poteva finalmente esservi
disaccordo tra decumano ed _arator_, ed allora avea origine una
controversia, intorno al cui giudizio si può dire che fosse un giudizio
sommario, che stesse di mezzo tra il diritto pubblico ed il privato,
e, vertendo tra persone di diversa categoria, alla imparzialità
sua doveva vegliare il governatore sopra tutto con la scelta de’
_recuperatores_[289].

La lesione de’ diritti de’ pubblicani assumeva un carattere pubblico e
di qui le multe e l’ampiezza de’ mezzi esecutivi.

[I poteri del governatore.]

Tale era l’ordinamento effettivo, su cui riposava il governo della
Sicilia; ma resta ad indicare quale fosse il valore legale di esso.
Tutto questo ordinamento, in altri termini, avea l’autorità e la forza
di una legge? Domanda interessante questa, la cui risposta ci aiuta
meglio a considerare ed a comprendere l’atteggiamento del governatore
della provincia rimpetto ad essa.

È sicuro che Cicerone tutte le volte che parla dell’ordinamento dato
sotto Rupilio alla provincia, tiene a distinguer bene che non si
trattava di una legge; e tale era chiamata solo impropriamente da’
provinciali[290].

Il Senato con l’estensione, che veniva sempre più dando alle sue
attribuzioni ed a’ suoi poteri, era venuto sviluppando questa sua
facoltà e questa ingerenza nell’ordinamento provinciale, che avea
stretto rapporto con l’amministrazione stessa della provincia e con la
sorveglianza su’ suoi governatori. E l’ordinamento, infatti, si veniva
per molta parte compiendo dal Senato sia sotto forma di delegazione
che sotto forma di ratifica di disposizioni adottate dagli stessi
governatori[291].

Perciò non si saprebbe rigorosamente determinare quanto tali
ordinamenti emanati dal Senato potessero ritenersi efficaci ed
obbligatori per i governatori di provincia[292], e non è perfettamente
giusto[293] sostenere che avessero interamente il valore di una legge.
Bisogna ammettere non solo che doveano cedere il luogo ad una legge,
ove questa vi era, ma ancora che «_formalmente_»[294] il governatore
poteva non ritenersi assolutamente stretto da quegli ordinamenti.

A ciò si aggiunga che il potere, nella realtà legislativo, inerente
al _jus edicendi_[295] avea limiti tanto poco precisi, che nella sua
esplicazione, specialmente nel campo del dritto privato, si convertiva
in una vera fonte legislativa. Perciò è la cosa più ardua il voler
decidere in quanto secondo le fondamentali regole costituzionali e in
quanto anche, secondo i partiti e le necessità della pratica, poteva
ritenersi legato da quegli ordinamenti un governatore, sopra tutto in
provincia, dove la preoccupazione di raffermare od estendere il dominio
romano e quello di fondere ed armonizzare insieme i diversi statuti
personali ed i cozzanti interessi di così varî elementi dovea imporsi
al governatore e far sì che, in provincia, forse ben più che a Roma, il
suo editto fosse uno strumento di continua evoluzione del diritto.

[Le condizioni economiche della Sicilia.]

E in Sicilia, anche più che altrove, codesto compito era interessante e
difficile.

La sua posizione ne avea fatto l’oggetto di contesa ed il luogo
di convegno di tutti i popoli che si erano disputato l’imperio del
Mediterraneo; e, pure decisa la lotta a favore di Roma, restavano
ancora tutte queste diverse razze, diverse consuetudini, diverse norme
giuridiche a fondere insieme, ed intanto occorreva renderne possibile
la coesistenza.

Inoltre, ruinato il ceto agricolo romano ed italico, e fattosi
vorticoso il crescere del proletariato e dato allo Stato, dopo
i Gracchi, quell’indirizzo, che metteva tra i suoi compiti
l’alimentazione del proletariato cittadino; la Sicilia, sino alla
conquista dell’Egitto uno de’ maggiori granai d’Italia, avea per
la vita politica ed economica, per la sussistenza stessa di Roma
un’importanza capitale. Il particolare sistema di amministrazione
della Sicilia (Cicerone non si stanca mai di ripeterlo e di farlo
intendere) era in teoria tale che l’interesse suo e quello dello Stato
dominante erano intimamente connessi. La prosperità crescente della
Sicilia voleva dire una decima più abbondante, il frumento _imperatum_
comperato a miglior prezzo e, con l’aumento dell’importazione e
dell’esportazione, una quota più alta di tributi indiretti.

Ma l’ordinamento provinciale della Sicilia, per quanto Roma avesse
cercato favorirlo, per necessità di cose e di tempi, non avea punto
evitati tanti di quegl’inconvenienti, che ne impedivano il completo
sviluppo economico; e, tanto più potea essere naturale l’opera pratica,
adattata a’ singoli casi, del governatore, che rendeva meno sensibili
alcune asprezze, che attenuava o s’ingegnava di eliminare alcuni mali.

Il sistema d’impedire alle diverse parti della provincia di trovare in
se stessa un centro, a cui fortemente riconnettersi, e quello di creare
barriere tra parti e parti della provincia, per far sì che propositi
di autonomia non sorgessero, o non venissero messi in atto; erano cose
a cui i Romani non aveano saputo, nè potuto rinunziare interamente
nell’amministrazione della Sicilia. Di qui tanti di quegl’inceppi, che
non poteva fare a meno di comprimere lo svolgimento di tutte le sue
attività.

Benchè ci avvenga d’incontrare un _commune Siciliae_, è affatto da
escludere ogni organizzazione regionale. Tutte le città vivevano
ciascuna a sè, trovando il proprio centro, fuori dell’isola, in Roma,
e, nell’isola, in colui che ne era il rappresentante, nel governatore.

V’era un più stretto legame tra alcune città, ma erano le diciassette,
che s’erano mantenute sempre fedeli a Roma; ed i rapporti più stretti,
che le univano, aveano semplicemente carattere e scopo religioso.

A ciò si aggiunga che la classe dominante romana avea vivo l’interesse,
chiaro il disegno di attrarre a sè, come più poteva, tutte le fonti di
ricchezza e, come meglio le riusciva, di monopolizzarle.

Di tutta l’azione di questi diversi interessi pubblici e privati, la
Sicilia sentì vivamente gli effetti e con danno della sua economia.

Se il _commercium_ interdetto ad ogni altro sul territorio di
Segesta[296] dipendeva non da altro che dalla sua condizione di
città libera, che la facea considerare come uno stato indipendente
anche rimpetto a’ Romani; quello che lo stesso Cicerone ci dice di
Agrigentum[297], mi pare possa ben dar luogo a supporre che tra città
e città si erano elevate barriere, ed era impedito o circoscritto il
_commercio_ ai cittadini di una in un’altra città. E, pur ritenendo che
la natura del suolo provinciale, sia di città censorie che di decumane,
non ammetteva ne’ detentori un diritto di dominio, non è detto che
anche il semplice trasferimento del possesso non potesse essere più
o meno limitato dal divieto o dalla mancanza d’ogni riconoscimento
giuridico. Ne nasceva allora che, posti tali inceppi, i cittadini
romani, che, come tali, aveano il _commercium_ nelle città soggette di
Sicilia, poteano vittoriosamente fare agli altri la concorrenza.

È sicuro in ogni modo che campi ed aziende agricole siciliane vennero
in buona parte, nelle proporzioni e sotto forma di latifondi, in
mano di cittadini Romani, i quali, menandone innanzi la coltura,
si avvalevano del lavoro servile, e davano luogo ad una industria
agricola, che, diretta ad esaurire gli uomini impiegati ed il suolo,
ruinava l’agricoltura e fomentava quel malessere che divampò due volte
nelle guerre servili.

La produzione nel primo terzo del primo secolo si è fatta
ascendere[298] in tutta la Sicilia ad otto milioni di medimni (ogni
medimno siciliano è di litri 52,392)[299] di frumento e quattro milioni
di medimni di altri cereali; ma, considerando che la sola decima del
frumento delle città decumane ascendeva a cinquecentomila medimni,
potrebbe fors’anche il computo portarsi più alto[300].

Intanto, secondo calcoli che naturalmente possono accettarsi solo
come approssimativi[301], la popolazione che, tra la fine del quinto
e il principio del quarto secolo, ascendeva a circa 800000 abitanti e
appresso avea avuto un incremento e sotto Agatocle avea potuto salire
ad un milione; colla morte del tiranno avea cominciato a decadere, e
se, ristabilita la pace dopo ottanta anni di guerre, la regione riavea
sotto i Romani un periodo di relativa risurrezione economica, era
il numero degli schiavi che cresceva in proporzione assai notevole,
assai più che innanzi non fosse stato, sino a pareggiare il numero de’
liberi.

A lenire alcuni inconvenienti, a stornare alcuni mali, ad esercitare in
tutto un’azione benefica, potea giovar molto l’opera del governatore,
fornito, così com’era, di largo potere; e, del pari, se mosso da
impulsi diversi, potea recar molto male.

Di settantasei de’ governatori della Sicilia, che esercitarono
l’ufficio loro prima di Verre, noi abbiamo notizia[302]; ma dell’opera
ivi spiegata da loro, specialmente quando non si riferisce ad imprese
di guerra, poco sappiamo. Di M. Valerio Levino, primo tra i governatori
dell’intera Sicilia, sappiamo bensì che cercò di svilupparne la
produzione anche artificialmente, incitando personalmente[303], alla
coltura del suolo.

In questa provincia fu mandato come governatore, settantesimosettimo di
quelli a noi noti, C. Verre.



V.

HOMO AMENS AC PERDITUS?


Chi era C. Verre?

[Le Verrine.]

Lo scrittore, il poeta, l’oratore, l’artista sono anche tanti
giustizieri. In questo arruffìo quotidiano della vita, mentre essi,
gravati dell’incommodo bagaglio delle loro idealità, passano assai
spesso punzecchiati, derisi, angosciati; gli uomini piccoli, che per
la loro stessa natura non perdono mai di vista la terra, s’insinuano
in tutti i meandri del multiforme inganno umano, tendono reti e stanno
in agguato, ghignando, sugl’improvvidi che vi cadono, scavano ad
altri la terra sotto i piedi; e da questo lavorio di tutti i giorni
assurgono pieni di oro e di fango, carichi di uffizî e di onori, e,
tra l’incenso, che loro sale alle nari e le maledizioni che si perdono
inascoltate nell’aria, arrivano freschi, riposati, sereni al termine
della loro giornata terrena.

Ma se essi inciampano il poeta, lo scrittore, l’artista, in un’ora
della vita in cui il loro cuore è colmo d’infinita amarezza, il
poeta, lo scrittore, l’artista, che sanno anche essere giustizieri,
li acciuffano con la mano febbrilmente potente, e sulla fronte,
insolitamente rivolta verso il cielo, imprimono come un suggello il
marchio della condanna.

Si spengono allora gli echi dolenti delle angoscie che essi
suscitarono; scompare fin la traccia delle ville sontuose e de’ palagi
superbi, onde guardarono con piglio insolente sul mondo e sulla vita;
le statue, ch’essi si eressero, vanno in pezzi; ma vive ancora nel
verso, nell’orazione, nel libro il povero clandestino epigramma, che
anonimamente ronzava intorno a loro; e, raccomandati all’opera di chi
li fece eterni, passano alla posterità cinti di un nimbo d’infamia,
monumenti vivi dello stridente contrasto tra la gente che impera e
quella che langue, esempî di tanti altri, che vissero della loro vita e
godettero della loro fortuna.

Tale è la sorte di Verre. Non son molti davvero i personaggi
dell’antichità, specialmente di ordine secondario, delle cui gesta
possiamo dire di sapere tanto come di Verre. Ma tutto quello che
sappiamo di lui, sgorga da una fonte sola, e questa non è una
fonte spassionata ed impersonale; anzi è un atto di accusa, dove la
narrazione si trova incastrata tra invettive, sarcasmi, dileggi.

E, quasi che ciò non bastasse, l’accusa non è soltanto la reazione di
un’anima offesa dallo spettacolo dell’ingiustizia, ma, che che Cicerone
faccia per attenuarne l’effetto, è l’assalto di un avversario ed un
atto coordinato a tutto un piano di condotta politica e destinato ad
avere un’azione immediata sugli avvenimenti politici del tempo.

Pure, benchè la fonte sia così unilaterale e ci manchi generalmente la
possibilità del controllo, convenientemente usata ed interpretata, ci
dà modo di formarci un concetto non incompiuto dell’uomo e del tempo.

Chi ha qualche volta osservato l’indole e le fasi dello svolgimento de’
drammi giudiziari, come usa chiamarli, ha veduto come spesso, nelle
mani di chi accusa o difende, i fatti vengano abilmente svisati ed
affermati o smentiti secondo un preconcetto disegno. Ma tal’altra volta
i fatti son tali, o così provati, che si contende piuttosto della loro
importanza e della interpretazione a cui possono andare soggetti, ed
allora anche un’accusa od una difesa può esser un documento storico di
notevole valore. E questo sembra sia il caso delle «Verrine». In esse
per giunta troviamo riflettuto, sia pure per farne strazio, tutto il
sistema di difesa di Verre, e di tratto in tratto ci è dato gettare uno
sguardo sull’ambiente esteriore, e conoscere ciò che si operava dietro
la scena e da quali impressioni era dominata e come si moveva la folla,
che, assistendovi, partecipava anch’essa a questo così importante
episodio della vita romana.

Accanto a qualche esagerazione ed a qualche interpretazione forzata, da
alcuni particolari stessi che non hanno diretto rapporto con l’accusa,
balza fuori in qualche modo la figura dell’accusato. Da tutto l’insieme
di dati piccoli e grandi, da quella sfida cinica alla giustizia ed
all’opinione[304], da quella furberia talvolta sino infantile[305]
e da quella cieca e sventata imprevidenza, da quella passione
delle opere di arte morbosamente irresistibile[306], da quella sua
irritabilità[307] che, eccitata reagisce feroce, da quella sua rapacità
che diventa crudeltà, da quel suo furioso entusiasmo della libidine e
dell’orgia[308], e da quella sua incontinenza che non conosce confine,
si ricompone — se tutti que’ dati son veri — una figura di delinquente
quale la scienza moderna[309] lo concepisce: un tipo di degenerato
morale, che da un lato si ricongiunge alla follia e dall’altro presenta
come un ritorno atavico dell’uomo primitivo, del selvaggio. Tra la
civiltà greca, in mezzo a cui vive, egli appare veramente il tardo
nepote de’ favoleggiati compagni di Romolo, assertori del diritto della
forza, rapitori di donne, banditi; o come un’anticipazione di quello
che sarà tra un secolo Nerone, amatore dell’arte cieco ed impotente,
che vuol trasportare nella vita un suo grande sogno di lusso e di
piacere e, dominato da invincibili impulsi, piega e spezza tutto quanto
si para come un ostacolo al suo egoismo armato del potere.

E insieme alla figura di Verre viene a galla tutto un altro gruppo
di figure, quale intraveduta appena, quale sbozzata e pur chiara; e
tutta una serie di concetti morali dominanti la vita pubblica e la
privata, e i buoni e i cattivi istinti della folla e l’ambiente stesso
della vita giornaliera de’ dominatori e dei soggetti; tutto un momento
insomma della vita romana, che il processo di Verre rievoca e ricompone
intorno a Verre, fatto centro di tanti interessi, ire e passioni,
che, compenetrandosi con la sua sorte e la sua persona, le danno una
particolare importanza storica.

[C. Verre e la sua famiglia.]

Chi egli fosse e da quale famiglia uscisse, non parve sempre, nè
a tutti ben chiaro. Il nome romano, che ha la particolarità di
determinare così bene un uomo ne’ suoi rapporti pubblici e privati,
nelle sue relazioni famigliari e di schiatta, appare in C. Verre,
piuttosto che monco, suscettibile di ambigue interpretazioni. Fu
creduto anche che Verre fosse solo il cognome, e il nome gentilizio,
per tutto taciuto, fosse Cornelio; ma è invece il contrario ch’emerge
dal testo stesso di Cicerone[310], e si può affermare con sicurezza che
quello di Verre fu un nome gentilizio[311], e, cosa del resto non rara,
egli non ebbe cognome. Nè il nome stesso ha il carattere eccezionale,
che da principio si sarebbe inchini ad attribuirgli, se può ritenersi
soltanto come una forma più antica di Verrius[312], della cui schiatta
la famiglia di Verre potrebbe così essere stata un ramo, distratto
sempre più dal tronco comune.

Vi sarebbe qualche motivo per credere che non potesse già vantare
parentele illustri e potenti[313]; in ogni modo era nobile[314]. Suo
padre, C. Verre anch’esso[315], dovea aver nome d’insigne manipolatore
di elezioni e vivea in una cerchia d’incettatori di voti[316],
incettatore egli stesso, addestrando nell’arte, perchè non si perdesse,
altri membri di sua famiglia, un Q. Verre[317] per esempio, della tribù
Romilia.

Malgrado ciò, o forse per ciò, non gli mancò un posto nel senato.

Sua madre avea comune la schiatta ed il nome con Q. Tadio[318].
Questi i congiunti che avea per parte de’ suoi genitori. Il suo
matrimonio appresso lo legò con vincoli di affinità a Vezio, cavaliere
romano[319]: un legame non sappiamo di qual genere e tra chi, lo rese
anche affine de’ Metelli, ma solo alla vigilia del suo giudizio[320].
Di qual famiglia fosse il genero non sappiamo. L’anno della sua nascita
ci è del pari ignoto, ma sapendo della sua morte avvenuta, e non per
causa naturale, nel 43 av. C. e che, pretore in Sicilia era padre di un
figlio presso ad uscire dall’adolescenza e di una figliola già fatta
sposa[321]; possiamo da tutto ciò argomentare che all’epoca della sua
pretura probabilmente egli doveva avere un’età non maggiore o di poco a
quella richiesta per covrire l’ufficio.

Egli dunque dovè fare con rapidità e con fortuna la sua carriera, a cui
si preparò non con pazienza di studî e nobile esercizio di vita; ma,
piuttosto, sulla scorta dell’esempio paterno e, conforme all’indole dei
tempi, emergendo nel lieto pandemonio delle gazzarre cittadine.

Non si logorò proprio negli studî; e se Cicerone non lo calunnia
anche in questo[322], non trovò nemmeno il tempo di acquistare una
conveniente cultura, neppure quello di apprendere il greco, cosa
relativamente comune per gli uomini del suo stato. Ma Cicerone
certamente esagerò anche questa volta.

In ogni modo da adolescente si sarebbe annunziato, quale sarebbe poi
stato maturo. Cicerone fa le viste di non volersi occupare della sua
vita di adolescente; ma ciò non è che un artifizio retorico; ricorrendo
alla figura della preterizione, trova benissimo il modo di rievocare le
orgie notturne e la gioventù spesa tra lenoni, biscazzieri, mezzani, e
i buchi fatti al patrimonio paterno; quella sua prima milizia non ricca
che d’ignominie, e in cui profuse oro insieme ed onori; tutta insomma
l’impura adolescenza che ora si rinnovava nel figliuolo[323].

[La questura di Verre.]

Questo stesso suo modo di vita non doveva essergli d’impedimento
a salire nelle nuove condizioni della vita romana e specialmente
nell’infuriare delle dissensioni civili; e lo vediamo infatti entrare
nella vita pubblica come questore[324] del console Cn. Papirio Carbone
nella lotta della parte mariana e sillana. Cicerone gli fa tener questa
carica quattordici anni prima della causa e, benchè, secondo quella
che ad alcuni può parere la più usuale maniera di contare, si sarebbe
aspettato che avesse detto quindici[325], riesce evidente che intendeva
riferirsi all’anno 84 a. C.[326].

Il fatto che Cicerone lo fa restare questore ancora sino al sacco
di Rimini[327], il quale non potè accadere che nell’82, e ad anno
abbastanza avanzato, ha dato origine ad una viva controversia
sull’epoca vera della questura di Verre; onde, mentre qualcuno[328]
l’assegna all’anno 84, altri[329] l’attribuisce all’anno 83, ed
altri[330] ancora all’anno 82. Che Cicerone assegnasse l’entrata di
Verre in carica all’anno 84 è fuor di dubbio e non pare lo facesse per
una svista, giacchè egli si ferma molto alle particolarità del fatto,
rileva il nome di L. Scipione, siccome quello del console succeduto a
Cn. Papirio Carbone e mostra di ben conoscere il seguito de’ fatti di
quegli anni, che del resto si erano svolti sotto i suoi occhi.

D’altra parte per l’allusione al sacco di Rimini, per la menzione de’
conti resi a P. Lentulo e L. Triario[331], questori nell’anno 81, si
deve pure ritenere, che nell’anno 82, C. Verre occupava l’ufficio di
questore.

Di fronte a questi fatti restano prive di valore le opinioni
unilaterali di quelli che vorrebbero far valere la data di un anno
o quella di un altro, e pare si debba pensare ad una prorogazione
dell’ufficio o ad una rielezione di Verre all’ufficio di questore;
cosa tanto più probabile in quanto avrebbe fatto riscontro appunto alla
reiterazione del consolato di Cn. Papirio Carbone[332].

Cronologicamente dunque la notizia di Cicerone non offre materia ad
appunti: merita bensì di essere accolto con ogni cautela il giudizio
che dà del modo onde l’ufficio fu gerito e degli incidenti che
l’accompagnarono. Verre infatti nell’anno 82 si staccò dalla parte
mariana per aderire alla sillana, e Cicerone non ha parole sufficienti
per bollare più e più volte questa sua defezione[333]. A sentire il
suo accusatore, prima di tutto C. Verre non fece questa apostasia
per considerazioni politiche, ma semplicemente a scopo di rapina.
Infatti da’ conti resi della sua questura appariva com’egli dovesse
avere ancora presso di sè seicentomila sesterzi, quanti costituivano
la differenza tra il denaro ricevuto e lo speso, e, intanto, a’ suoi
successori non seppe darne altra giustificazione se non d’averli
lasciati a Rimini, dove a cagione del sacco doveano essere andati
perduti[334]. Ora come accadessero le cose, noi non siamo in grado di
dire; ma si può ben dire che la giustificazione di Verre non menava
univocamente a quell’interpretazione che Cicerone le dava. E tanto più
apparisce parziale, quanto più passionato ed esagerato è il biasimo che
Cicerone getta su Verre, indipendentemente da ogni ragione di furto,
pel semplice abbandono del suo console.

Per averne un chiaro intendimento occorre mettere in relazione quel
fatto con altri avvenimenti del tempo stesso. L. Cornelio Silla era da
poco sbarcato in Italia e già dalla parte avversa molti cominciavano
ad inclinare verso di lui. L’esercito di L. Scipione abbandonava il suo
comandante e si rendeva a Silla[335], e colle vittorie de’ suoi legati
e l’affermarsi della sua fortuna, la demoralizzazione e la sfiducia
entravano nel campo nemico; e le diserzioni spesseggiavano tanto
più, quanto l’uomo, _a’ suoi benigno ed a’ nemici crudo_, sapeva con
tutte le arti del fascino personale e con tutte le minacce della più
inesorabile vendetta attrarre a sè gli uomini[336]. Se qualche cosa è
notevole, è precisamente questo: che Verre potè ancor tanto tempo dopo
la venuta di Silla in Italia restare fedele alla sua parte, e non passò
all’avversario, se non quando la sua parte si andava ormai dissolvendo
senza rimedio e i suoi interessi di Romano e di nobile lo gettavano in
braccio a Silla; e probabilmente non si poteva dire ch’egli abbandonava
il suo console, ma che il suo console abbandonava lui e l’esercito e la
sua parte, cercando in Africa uno scampo[337]. Il peggio che in questo
può dirsi di Verre è che, al pari di tanti altri, in questa e nelle
posteriori guerre civili, anch’egli finì per obbedire a quel senso
dell’opportunità, che, se oggi è perfino il programma e la bandiera
di un partito, fu sempre come la bussola de’ moltissimi che, nella
vita civile e nella politica, in ogni tempo ebbero a supremo scopo
all’esistenza il salvataggio della borsa e della pelle.

Verre potè dire d’aver assicurato l’una cosa e l’altra. Silla lo
mandò nel Beneventano tra i suoi amici, per diffidenza come vuole
Cicerone[338], per ragione di uffizio, se come è lecito dedurre dalla
resa di conti fatta a’ questori dell’anno successivo, egli tenne la
carica sino alla fine dell’anno[339]. Silla in ogni modo, com’era
natura dell’uomo, lo beneficò e lo protesse, e Verre potè andare
innanzi nella sua carriera. A Roma dopo questa sua questura, rimase
appena tre giorni[340], occupato del resto, come sembra, in missioni ed
incarichi, probabilmente nel Beneventano.

[La legazione e la proquestura di Verre.]

Due anni dopo, nell’anno 80, Cn. Dolabella di parte aristocratica,
stato l’anno innanzi pretore, va come propretore in Cilicia ed, a
proprio legato, non sa eleggersi miglior compagno di Verre, e dopo
la morte del suo questore C. Malleolo gli affida anche la gestione
della questura in sua vece[341]. Che legazione e che proquestura! Qui
Cicerone aggrava la mano e fa Verre responsabile non solo di quello
ch’egli potè commettere, ma di quello altresì che commisero il suo capo
ed i suoi dipendenti. Che cosa in verità fece di suo proposito e per
suo conto, che cosa come ministro del propretore? Noi non lo possiamo
sapere completamente. Dolabella era ornai tramontato dall’orizzonte
e a Cicerone fa commodo addebitare tutto a Verre, anche quello di
cui Dolabella era stato riconosciuto colpevole in giudizio[342],
ricorrendo ad induzioni ed illazioni, invocando la testimonianza
di gente danneggiata e stizzita, o disposta ad accusare anche per
propria difesa[343]. In ogni modo, se anche alcuni fatti non ebbero
origine in un preconcetto disegno, ma furono l’incidente di una notte
di crapula[344]; se in alcuni atti egli fu il braccio allungato di
Dolabella, non bisogna durar molta fatica per ammettere che il suo
passaggio, più che quello di un legato del popolo romano, dovè sembrare
talvolta quello di qualche infortunio[345]. Soltanto, di questi
infortunî in pellegrinaggio si era destinati a vederne più d’uno.

I Dolabella erano di razza rapaci e fraudolenti[346] e C. Malleolo,
il questore, era tutt’altro che un puritano[347]. Un uomo dal senso
morale molto mediocre, come era Verre, non poteva proporsi altro
che di accomodarsi alle leggi dell’ambiente e farne suo pro, e così
fece. A quella scuola egli apprese e ritenne per poi, se mai, emulare
o superare i maestri. Era, pare, la sua prima scorsa su’ poderi del
popolo romano ed egli vi faceva, come è dire, il suo noviziato; per
non perdere tempo anzi incominciò dal viaggio. La sua casa era ancora
poco adorna di statue greche, e la selvetta che la circondava sarebbe
stata lieta di porgere le sue ombre alle divinità elleniche[348]; i
provinciali aveano ancora molta lana da potersi tosare e, se anche un
colpo di forbici arrivava alla pelle, ciò li avrebbe resi più umili;
e, finalmente, a lui che usciva dalla guerra sillana, gli ozî di Marte,
dio infido e terribile, doveano parere utili a propiziarsi Afrodite, e
tutte le avventure galanti della provincia poteano fornire un diletto,
lieto a godere oggi e bello a narrare domani.

[Il viaggio.]

All’opera dunque! A Sicione fa al magistrato cittadino richiesta di
danaro. Non si arrende? L’avarizia può più del nome romano e della
paura? Ebbene, lo si caccia in uno stambugio e, acceso un buon fuoco
di legna verdi, lo si lascia a considerare se ha minor pregio l’oro,
o dà maggior molestia il fumo[349]; _citra sanguinis effusionem!_ Di
oro intanto sarà meno avara in Atene Minerva, e al magistrato romano
che la vide e non ne partì a mani vuote, ne rimarrà due volte grato
il ricordo[350]. Sono ancora troppo ricchi, troppo ornati questi
templi di Grecia e d’Oriente, pur dopo che vi passò, da tanti anni, il
conquistatore romano: ha troppe statue Apollo nel suo tempio, a Delo
ove nacque, e nella notte è bene che ne sparisca qualcuna. Ma Apollo è
qualche volta un dio iroso e capace di difendere la sua proprietà, come
un qualunque avaro mortale, anche invocando da Poseidone un uragano:
la tempesta infatti viene e la nave, che porta la sacrilega preda,
si sfascia ed il turbato flutto del mare riporta alla riva le statue
sacre di Apollo; sicchè — fu superstizione o necessità di resipiscenza?
— Dolabella deve farle rimettere là donde furono prese e donde il
popolo, tacito, ne deplorava la mancanza, pur non avendo il coraggio di
reclamarle[351].

Ma non tutti gli dèi sanno o vogliono difendersi come Apollo: a Samo
il tempio di Giunone resta a dirittura spogliato[352]; a Tenedo lo
stesso dio indigete Tene non riesce a restar fermo al suo posto[353];
Diana di Perga vede depredato non solo il suo tempio, ma sè stessa
degli ornamenti muliebri che porta[354]. E invano tentano gli uomini
di sopperire alla neghittosità degli iddii; a’ legati di Samo, che
vanno a muoverne lamento, C. Nerone risponde che vadano a Roma, e Roma
è lontana, e, quando essi vi arrivino, potranno avere la sorpresa di
vedere che, in prova d’animo generoso, il loro depredatore si è offerto
ad ornare per un giorno delle opere d’arte rubate i fòri e le vie[355].

Intanto bellissime statue sono portate via di forza da Chio, da
Erythrae, da Alicarnasso[356]; da Aspendo, in cospetto di tutti, su
carri tirati da buoi s’asporta tutto quanto stava ad ornamento di
edifizî pubblici e di templi e, tra l’altro, quel citarista, che per
la perfezione sua era passato in proverbio e si dicea capace di cantare
ogni cosa[357].

Non perdona agli dèi il nuovo padrone e tanto meno perdona agli uomini;
ma, in cambio, come ama piacere, ad ogni costo, alle donne!

Il suo amore egli lo insinua, lo offre per tutto, più spesso lo impone
a dirittura.

[L’avventura di Lampsaco.]

Vi è una missione per i re Sadala e Nicomede, e Verre fa sì che Cn.
Dolabella gliela commetta; una felice occasione a queste spedizioni
feconde e senza pericoli. Sulla sua via è Lampsaco, ed egli vi fa
sosta con tutto il suo seguito. Dolce e generoso è il vino di Lampsaco
e belle ne sono le donne; ma bella più di tutte è la figliuola di
Filodamo, bella e pudica. Verre è ospite di Janitore, di cui non gli
riesce potere abbandonare la casa, e a Filodamo impone, ospite non
desiderato, non accetto, Rubrio, un suo bracco, lo stesso appunto che
avrebbe scovata la bella fanciulla. Filodamo tuttavia vuol fare ammenda
dell’ospitalità mal concessa, e la casa del ricco anfitrione s’apre per
accogliere, convitati da Rubrio, Verre e il seguito suo. Fu intanto
pensiero preconcetto, come vuole Cicerone, o fu caso? Ma, libando e
crescendo l’eccitazione del convito, Rubrio si rivolge a Filodamo
per suggerirgli di chiamar lì la sua bella figliuola e, al timido
schermirsi di Filodamo, altre voci si levano più pertinaci invocando
la donna, e, tra le insistenze e la minacciata violenza degli uni e
la resistenza degli altri, si accende una rissa in cui un littore,
Cornelio, viene ucciso e donde lo stesso Rubrio esce ferito[358]. La
voce e l’ira del tumulto viene il giorno appresso portata in piazza, e
Verre, assalito in casa da una folla furibonda, che minaccia di metter
tutto a ferro e fuoco, deve la sua salvezza soltanto all’interposizione
de’ cittadini romani, che erano colà per i loro commerci[359]. E
parte, rinunziando anche per ora a chiedere la punizione dell’offesa
fatta alla sua autorità ed alla sua persona[360]; ma la vendetta non
scende meno sicura nè meno rapida sul capo di Filodamo e del figliuolo.
Cn. Dolabella lascia la sua provincia di Cilicia e l’esercito e la
guerra per accorrere in Asia ed indurre C. Nerone, esitante, a punire
l’uccisione avvenuta nella sua giurisdizione, e da un tribunale
composto di Dolabella, de’ suoi prefetti e tribuni, dello stesso
Verre e di creditori di Greci sempre ligi a’ legati; Filodamo e il suo
figliuolo passano nelle mani del carnefice sul fòro di Laodicea[361],
dando a tutta l’Asia spettacolo più della vendetta, che della giustizia
romana.

[Il brigantino di Mileto.]

Pur troppo gli Asiatici erano costretti a vederne d’ogni colore. Verre
passa per Mileto, ne tratta con alterigia i magistrati, e, mentre si
fa ospitare lautamente, li maltratta e taglieggia la città con la
richiesta di un contributo di lana; poi, partendo, chiede una nave
che gli serva di scorta sino a Myndo, e, subito, con T umiltà di chi
serve, gli è dato un brigantino ben allestito, ben armato, scelto tra
i dieci che Mileto aveva a servizio della stessa repubblica. Ma il
magistrato della repubblica è anche più infido del mare: soldati e
marinai tornano, ma a piedi; il vascello non più; venduto a L. Magio e
L. Fannio, dichiarati poi nemici di Roma, esso va in corsa da Sinope a
Dianium, dalla Spagna al Mar Nero!

E guai a muoverne pure lamento! Lettere di Dolabella arrivano e
impongono che non se ne parli, che se ne cancelli la traccia dagli atti
pubblici, che tutto insomma torni nel buio[362].

[Verre tutore.]

Ma Verre andava omai a vele spiegate ed era la fortuna che gli gonfiava
la vela. C. Malleolo, il questore, viene ucciso ed è una doppia eredità
che tocca a Verre, la proquestura, che Cn. Dolabella gli affida, e la
tutela del figliuolo dell’ucciso: doppia eredità; chè anche la tutela
può, in certi casi e con certe persone, valere come un’eredità.

Qui, a dir di Cicerone, sarebbero cominciate quelle esimie baratterie
nelle compre del frumento a un prezzo designato dalla stessa legge che
ne ordinava l’acquisto (_emptum_, _imperatum_), e nelle riscossioni
fatte in luogo del frumento da fornire al pretore ed al suo seguito
(_aestimatum_), che poi in Sicilia assunsero così larghe proporzioni.
Nè si tratta di tentativi tanto timidi, se fu poi addebitato un
profitto di tre milioni di sesterzî a Dolabella per frumento, cuoi,
sacchi, panni, che avrebbe dovuto prendere e non prese, avendone in
cambio danaro[363].

E il tutore del pupillo valeva quanto il pubblico amministratore. C.
Malleolo, uomo senza scrupoli, per affermazione dello stesso Cicerone
faceva il paio con Verre ed era ricco di masserizie, di servi, di
crediti verso le città. In tutto questo panno ora Verre avrebbe
tagliato a suo agio, senza discrezione: de’ vini, che quegli aveva in
gran copia, pensò a rifornire le sue cantine; tutte le argenterie,
gli schiavi, o che si raccomandassero per la bellezza dell’aspetto
o per particolari attitudini, li prese per sè ed i crediti li fece a
poco a poco sfumare tra le sue mani. Egli avrebbe esatto due milioni e
cinquecentomila sesterzi, ma di dare i conti non se ne parlava; messo
alle strette dalla madre e dall’ava del pupillo, perchè dicesse almeno
quanto aveva portato, parlò di un milione, poi, per uno scambietto di
cui non possiamo comprendere nulla, come nulla mostrava di comprenderne
Cicerone, con una dolosa cancellatura, il milione si trovò ridotto
a seicentomila sesterzi, che apparivano dati al servo Crysogono
ed accreditati al pupillo Malleolo, senza che nemmeno si fossero
integralmente versati[364].

[Verre e Dolabella in giudizio.]

Quelli della provincia erano i giorni della gazzarra; ma, mentre il
lampo dell’oro e lo strepito de’ tripudî rendeva il governatore ebbro,
e come un ebbro sicuro di sè stesso, quelle lagrime di manomessi, di
spogliati, di violate talvolta si addensavano lontano, a Roma, per
iscoppiare loro, sul capo, al ritorno. Era il fuoco del purgatorio
non acceso, oltre la vita, da una trascendente giustizia divina; ma
qui in terra, e non dalla pietà verso i provinciali, ma dall’invidia,
dall’avidità delusa, dall’ira di parte, dall’ambizione, da tutto il
vento delle passioni insomma, che vi soffiava dentro, facendo di quei
giudizî una fiamma da tregenda. Un M. Scauro della famiglia degli
Aurelî[365], più probabilmente che di quella degli Emilî[366], è
forse quello stesso che Cicerone poco innanzi nomina come questore in
Asia[367] e che colà poteva avere avuto notizia de’ fatti, giovane
d’anni ma astuto e corrivo alla vendetta, si faceva nell’anno 78
accusatore di Dolabella, chiedendogli conto del suo governo di Cilicia.

Quanta parte nel malgoverno aveva avuta Dolabella? quanta ne aveva
avuta Verre?

Cicerone tendenziosamente ne vorrebbe addossare tutta a questo la
soma, facendone quasi il solo responsabile degli stessi fatti, di
cui Dolabella riportò condanna: un’esagerazione, comoda certamente a’
bisogni della causa, ma manifesta sì per la diversa posizione de’ due e
sì per le stesse parole di Cicerone, quando fa intervenire Dolabella a
metter la polvere sugli atti di Verre od a sperderne la traccia[368] e
quando egli stesso, per induzione, arriva a concludere che se Dolabella
ne fu l’autore, Verre ne fu l’esecutore materiale[369]. È chiaro in
ogni modo che se il governo della provincia avea dovuto farne due amici
e la concordia era sopravvissuta anche alla spartizione della preda,
ora nel giudizio l’istinto della propria conservazione dovea farne
due avversarî; e M. Scauro, intento sopratutto a colpire Dolabella,
trasse naturalmente partito da questa posizione di cose, anche
senza quell’anticipato e perverso accordo, che forse può essere una
posteriore induzione di Cicerone[370].

Cicerone fa colpa anche a Verre di non aver resi i suoi conti prima
della condanna di Dolabella; eppure nulla vi era di più giusto.
La responsabilità anche amministrativa di Verre e la sincerità de’
suoi conti dipendevano direttamente dal grado di responsabilità di
Dolabella e dalla provata verità delle sue attestazioni in giudizio;
era impossibile parlare di resoconto, mentre si disputava se Dolabella
avesse oppur no ricevuto, e se Verre gli avesse dati cinquecento
trentacinque mila sesterzî, e se alla sua volta Verre avesse ricevuto
altri duecento trenta duemila sesterzî non riportati ne’ suoi registri,
e di frumento un altro milione ed ottocentomila sesterzî parimenti
non riportati. Può darsi benissimo che ne’ suoi registri Verre avesse
trascurato d’iscrivere i crediti verso Q. e Cn. Postumio Curzio e che
avesse pure in Atene versato nelle mani di P. Tadio quattro milioni
di sesterzî[371]: in ogni modo da quel processo, donde correva rischio
di riuscire come un accusato, ne uscì immune. Fu a proposito di questo
giudizio che Verre dovette trattenersi in Roma tre giorni[372], la sola
dimora da lui fatta in città dopo l’esercizio della sua questura, a
quanto almeno dice Cicerone; e, se ciò è vero, questa sua breve fermata
e la lunga assenza valgono anche a togliere credito a’ maneggi che
Cicerone gli attribuisce nella causa di Dolabella.

[La pretura di Verre.]

Dove fu e che cosa fece, dopo ciò, per più che tre anni? Poichè era
questo il tempo in cui la parte mariana, rifatta ardita dalla morte di
Silla, faceva una nuova levata di scudi in Italia e maggiore anche e
più fortunata nella penisola iberica; è probabile che Verre non restò
inoperoso e contribuì a sostenere le sorti della parte aristocratica
di cui era un campione. È notevole che Cicerone per questo triennio e
più non gl’imputa niente di determinato, e, benchè dica che la cronaca
cittadina non cessa di occuparsi di lui e non per festeggiarlo, non è
improbabile ritenere che, durante la sua lontananza, gli echi di fatti
suoi non commendevoli, che aveano potuto ripercuotersi nel processo di
Dolabella, si andarono spegnendo, e con essi, come per chi è lontano
suole appunto avvenire, molte ire e rancori.

Quando Verre tornò a Roma nel 679 (75 a. C.), vi tornò per essere
elevato ad una delle più alte cariche dello Stato, a quella che,
se poteva essere seconda in importanza ad un’altra, poteva in
dignità ritenersi non seconda ad alcuna. Verre divenne pretore.
Fu tutta opera della corruzione elettorale e di nient’altro che
della corruzione? Cicerone lo dice nella forma più esplicita e tale
che non ammette repliche. Trecentomila sesterzî distribuirono per
suo conto i _divisores_ ed ottantamila n’ebbe l’accusatore perchè
recedesse dall’accusa[373]. Certamente il credere alla corruzione
non è fare ingiuria nè all’uomo, nè a’ tempi; l’uno e gli altri anzi
lo suggeriscono; ma non bisogna neppure dimenticare che un uomo come
Verre, duro, inesorabile ostinato e senza soverchi scrupoli, era per la
parte in cui militava, e lo mostrò, uno strumento non trascurabile, ed
il potere della parte aristocratica, allora prevalente, va pure tenuto
in conto. Comunque ciò fosse, quando il suo nome uscì trionfante dal
voto dei comizî, egli dovè sentire tutto l’orgoglio e la gioia di chi
è salito così alto che non ha se non da tendere la mano per afferrare
il supremo fastigio del potere. Anche la sorte lo favoriva; egli era
pretore urbano[374].

Strumento ed artefice al tempo stesso della legge, egli si assideva
oggi in Roma come l’arbitro della giustizia civile; e, tra un
anno, l’aspettava la provincia, dove, questa volta, con autorità
incontestata, e se dio voglia, con migliore fortuna avrebbe compiuta
quello che aveva fatta ed anche quello che forse non aveva fatto
Dolabella.

Ma dunque, o Cicerone, è un pirata che si accampa nel fòro di
Roma?[375].

Il pretore — occorre appena rammentarlo — non era semplicemente
l’esecutore della legge, stretto dalla parola di essa in determinati
confini ed a spiegare l’opera sua soltanto caso per caso. Fra gli
elementi che concorrono all’esplicazione della coscienza e della vita
giuridica romana, il pretore è l’elemento più vivo ed operoso, e il
suo editto è lo spirito innovatore che svolge le istituzioni e le
leggi antiche e le adatta alle nuove condizioni di vita; deriva da’
nuovi rapporti economici e sociali le nuove norme giuridiche e segue
assiduamente Roma in questo allargamento progressivo della sua sfera
di azione ed in questa graduale fusione della civiltà cittadina con
la civiltà universale. Quanto più vasto il compito adunque, tanto più
facilmente irto di pericoli, fecondo di errori; ed il rimedio a tutto
non era in una espressa disposizione di legge, ma piuttosto nella
natura transitoria del provvedimento, nel divieto al suo adempimento
opposto da un magistrato di potere uguale o maggiore, nel limite
sopratutto che ciascuno dovea sapere imporre a sè stesso. Ancora
un freno di meno: l’editto non era il programma del candidato, che
diveniva legge poi per l’eletto; ma uno schema, neppure rigorosamente
obbligatorio, del pretore designato ad entrare in funzione. Che cosa
non dovea prestarsi a divenire un tale ufficio nella Roma del settimo
secolo, divenuta il mercato del mondo, in quella gara intemperante di
ambizioni, d’interessi, di cupidigie, e come doveva essere ben saldo
sulla sua sedia curule il pretore per resistere a quel cozzo, e quante
volte vi restava saldo? E che cosa ne fece Verre? Che pagina scrisse
egli in questa storia sì gloriosa, se guardata a grandi tratti, della
pretura romana? L’opinione di Cicerone è risaputa: la pagina che Verre
vi scrisse, fu quale l’avidità potea suggerire, la malafede dettare,
e l’insipienza scrivere. Designato pretore non fece che tessere tutta
una rete piena di viluppi per tenderla poi ne’ giorni dell’uffizio:
tale è il suo editto. Non è nemmeno la manifestazione di uno o di un
altro concetto giuridico; è, così, un ingegno messo insieme per prede
predestinate. E Cicerone, al giorno del giudizio, ne strappa via alcuni
nodi e alcune maglie per agitarli innanzi a’ giudici e al popolo, onde
tutti li vedano, tutti concepiscano il resto.

[L’eredità di P. Annio.]

P. Annio Asello è morto, che era ancor pretore C. Sacerdote, il
predecessore di Verre: non avea che una figliuola e la legge Voconia,
rogata secondo la data più probabile[376] novantaquattro anni innanzi,
nel 585 (169 a. C.) dal tribuno Voconio, favente Catone, avrebbe potuto
toglierle o limitarle il diritto ereditario; ma egli non era censito
ed il diritto ereditario della figliuola così resta salvo. Pure così
non pare a Verre. Giacchè vi è un L. Annio, erede secondo chiamato,
a quanto dice Cicerone, Verre lo fa venire a sè, si accorda con lui,
ed ecco introdotta nell’editto una regola interpretativa della legge
Voconia, e con effetto retroattivo per giunta, per cui la figliuola di
P. Annio vien dichiarata incapace di succedere al padre e l’eredità si
devolve a L. Annio[377].

[L’eredità di P. Trebonio.]

P. Trebonio muore lasciando varî eredi, tra i quali un suo liberto
e, poichè suo fratello A. Trebonio è proscritto e non può essere suo
erede, impone agli eredi istituiti di giurare che farebbero in modo
di far arrivare ad A. Trebonio almeno la metà di ciascuna porzione
ereditaria. Gli eredi, consapevoli della legge Cornelia che interdiceva
qualsiasi aiuto al proscritto, vanno da Verre, mostrano l’impossibilità
legale del giuramento e sono immessi nel possesso dell’eredità: più
ingenuo il liberto presta il suo giuramento e ne è escluso[378].
Ancora. Muore durante la pretura del predecessore di Verre, di C.
Sacerdote, C. Sulpicio

[L’eredità di Sulpicio Olympo.]

Olympo ed istituisce suo erede M. Ottavio Ligure, uomo di posizione
molto elevata per nome, qualità personali ed opulenza. M. Ottavio
Ligure era stato già immesso nel possesso dell’eredità dal pretore
C. Sacerdote, quando l’anno appresso, sotto la pretura di Verre, la
figliuola del patrono di Olympo si fa a chiedere la sesta parte della
sua eredità. Nell’assenza di M. Ottavio, il fratello Lucio, e con lui
altri amici e parenti, cercano tutelare il suo interesse: L. Gellio
ne assume il patrocinio, sopravviene in fine lo stesso M. Ottavio e
cerca far intendere a Verre le sue ragioni e che il suo editto non
può avere effetto retroattivo e via; ma Verre gli fa intendere alla
sua volta, senza ambagi, che non è questione di argomenti giuridici e
disquisizioni legali, è soltanto questione di quattrini[379].

Cicerone dice di poter evocare seicento sentenze almeno, che hanno in
sè stesse l’impronta della corruzione[380]. Si trattava di una realtà
o di una amplificazione? Non è punto difficile propendere per questa
seconda opinione.

Che che ne dica Cicerone, i tre casi innanzi esposti, che sono i tre
esempi addotti da Cicerone, non sono tali da far dire che Verre uscisse
assolutamente fuori della legalità, decidendo come decise.

[Verre e la _lex Voconia_.]

Noi non possiamo dire di conoscere veramente bene la legge Voconia,
giacchè le notizie, che su di essa ci sono pervenute, sono in parte
incomplete, e in parte contraddittorie[381]. Due tratti dello stesso
Cicerone, che si riferiscono ad essa[382], se a qualcuno sono sembrati
atti ad essere conciliati[383], ad altri sono sembrati assolutamente
repugnanti. E discordanti sono ancora sembrati un luogo di Gaio[384],
ed un altro di Cicerone[385], che si riferiscono non alle regole
dell’eredità, ma a quelle de’ legati, imposte dalla legge Voconia.

Stando alla relazione che l’epitome liviana (l. c.) dà della legge
Voconia, il procedimento di Verre sarebbe stato affatto conforme al
precetto legislativo; giacchè il divieto di istituire erede una donna
sarebbe stato generale e non limitato a’ cittadini aventi un censo
maggiore di centomila assi. Ma forse potrà ritenersi che l’epitome, per
lo stesso sforzo di essere compendiosa, sia riescita monca; e sia. Sia
dunque il divieto limitato come Gaio[386] vuole a’ testatori aventi
un censo superiore a centomila assi. Di che cosa Cicerone fa colpa a
Verre? Non già di avere escluso a torto dalla successione di P. Annio
la figliuola perchè unica; bensì di averla esclusa a torto, perchè
suo padre non era censito. Anche qui l’uso della parola «censito» ha
generati alcuni equivoci sulla legge Voconia; quasi che per Cicerone,
essa si riferisse a tutti i censiti, non a quelli della prima classe
soltanto. Il concetto di Cicerone non è questo: egli intende dire
semplicemente che P. Annio, se fosse stato censito, sarebbe stato
annoverato nella prima classe; ma egli non era stato censito. E perchè
non era stato censito? Nessuno ce ne dice categoricamente la ragione;
ma, rammentando le fasi cui andò soggetta la censura dopo Silla, che,
se non l’abolì di dritto, l’abolì di fatto[387], intenderemo facilmente
che P. Annio, il quale forse appunto in quel giro d’anni avrebbe dovuto
essere censito, non fu iscritto per la mancata redazione delle nuove
liste. Ciò posto, nell’applicazione della legge Voconia, doveva aversi
riguardo al vecchio censo od alle nuove mutate condizioni di fatto?
È chiaro che il diritto pretorio specialmente, che aveva uno scopo
eminentemente pratico, dovea attenersi a questa seconda norma; e a
questa si attenne Verre. Che P. Annio fosse un uomo facoltoso, risulta
da tutto il complesso della narrazione di Cicerone, e questa, cui si è
accennato, è la maniera più probabile di spiegare come egli non fosse
compreso nel censo. E nel caso suo doveano trovarsi anche più e più
altri; e la legge Voconia sarebbe stata praticamente elusa, anche più
che non si tentasse di fare con altri mezzi[388]; onde il provvedimento
di Verre, anche volendo disputare sulla sua legalità, era in ogni modo
giusto.

Ed allora sembra che non vi fosse nemmeno ragione di parlare di un
effetto retroattivo arbitrariamente dato da Verre alla norma da lui
stabilita. Anzi tutto il divieto della retroattività non fu mai così
assoluto, specialmente nella sua pratica applicazione[389], come si
potrebbe credere; e sopratutto, quando si poteva trattare di norme di
ordine pubblico, nel novero delle quali bisogna far entrare la legge
Voconia. Per giunta poi, qui non si trattava di una nuova legge, ma di
una interpretazione di una legge già esistente e di un suo adattamento
alle innovate condizioni dello Stato; e non si vede quindi sino a qual
punto si potesse parlare di effetto retroattivo e di violazione di
diritti quesiti.

[Verre e la _lex Cornelia de proscriptis_.]

Che se poi si guarda alla condotta di Verre nell’altro caso, nella
successione di P. Trebonio, la sua giustificazione è più che mai
evidente. Se infatti la _lex Cornelia de proscriptis_[390] vietava
qualunque aiuto a’ proscritti, ne confiscava tutti i beni e li
rendeva perfino incapaci di ereditare nelle successioni legittime; il
testamento di P. Trebonio offendeva direttamente quella legge. Che
doveva fare Verre in tal caso? Per quella norma giuridica appresso
anche più recisamente prevalsa, per cui la condizione illecita negli
atti di ultima volontà non gl’invalida, ma ne resta invece invalidata,
l’eredità bene ricadeva a quegli eredi che, consapevoli della legge,
non giurando, mostravano di non osservare la condizione apposta al
lascito; e Verre gl’immise senz’altro nel possesso dell’eredità.
Quanto al liberto, Cicerone stesso riconosce, che, col suo giuramento,
se fece atto di ossequio alla volontà del suo patrono, fece del pari
cosa contraria alla legge; soltanto sembra intenda che Verre avrebbe
del pari dovuto immetterlo nel possesso ereditario, curando poi con
un’azione indipendente di sottoporlo alla pena conveniente e privarlo
anche dell’eredità per la violata disposizione di legge. Ma, se anche
tutto questo lungo rigiro poteva rispondere al rigoroso schematismo
della procedura ed alla lettera delle leggi, era nell’indole del
diritto pretorio di giungere allo stesso risultato per via più spedita,
e non di altro poteva farsi colpa a Verre.

[Verre e il diritto successorio de’ patroni.]

Che dire del caso di M. Ottavio Ligure? La condotta di Verre a quel
proposito trova la sua spiegazione e la sua giustificazione nelle
vicende legislative del diritto ereditario de’ patroni verso i
liberti. Quel diritto, il più importante, si può dire, di tutti quelli
competenti a’ patroni, dopo la introduzione della più ampia libertà di
testare, di cui, come ogni altro cittadino, si avvalevano i liberti,
finiva per essere illusoria. L’equità pretoria, che anche in questo
caso interveniva per sovvenire alla deficienza della legge, a questa
_iniquitas_ anzi, dice Gaio; per mezzo della _bonorum possessio_,
assicurava il diritto del patrono, garentendogli, in mancanza di
figli naturali la metà de’ beni del liberto[391]. La regola seguita
da Verre fa parte di tutto questo indirizzo della giurisprudenza
pretoria, che regolò questo argomento, specialmente sino alle leggi
introdotte sotto Augusto. Nè potea costituire un ostacolo il possesso
dell’eredità già ottenuto da M. Ottavio sotto C. Sacerdote, sia perchè
la _bonorum possessio_, specialmente nel suo periodo più antico, ebbe
un carattere temporaneo e mirò a costituire uno stato di fatto; sia
perchè la figliuola del patrono di C. Sulpicio Olympo, che si faceva
ora a domandare da M. Ottavio la sesta parte dell’eredità, non potea
essere stata pregiudicata da quel fatto, cui era rimasta estranea, e
poteva, da varî punti di vista, ripetere da M. Ottavio, successore di
C. Sulpicio, tutto ciò che le toccava.

L’altro tratto dell’editto[392] riguardante la validità del testamento
e la trasmissione dell’eredità, consente l’esame anche meno, se si
considera che in un punto è d’incerta lezione[393].

[La giustizia di Verre.]

Guardando specialmente a’ casi precedenti, appare quanto fosse
esagerato ed anche ingiusto il biasimo di Cicerone; e, messo invece
l’editto in rapporto con tutta l’evoluzione della coscienza giuridica
romana e delle sue forme, non appare che Verre si fosse veramente
allontanato dall’una e dalle altre. Nè depone veramente contro di lui
il fatto che alcuni di quei precetti da esso introdotti nell’editto
urbano scomparvero dal provinciale[394], giacchè e l’esperienza fatta e
le diverse condizioni di vita potettero suggerire il mutamento.

Ciò intanto non vuol punto dire che Verre fosse il modello de’ giudici
e che, nel campo pratico specialmente, la giustizia trovasse ne’ suoi
pronunziati la migliore espressione.

Uomo di partito, eletto co’ voti e con l’appoggio di un partito contro
di un altro, egli non trovava modo di scordarsene nell’amministrare la
giustizia. A lui, campione della parte aristocratica, quei liberti,
que’ plebei e tutti in fine gli avversarî doveano parere gente da
potersi impunemente mettere fuori della legge, conculcare, taglieggiare
anche all’occasione. I nomi di quelli che si dicono lesi da lui durante
la sua pretura, Annio[395], Junio[396], Ottavio fors’anche, sono nomi
di plebei, e plebei erano pure con poche eccezioni i Minucii, che
aveano dati già tribuni alla plebe[397]. Trebonio era un cavaliere
ed era un proscritto. Pare che la sua pretura ebbe questo carattere
prevalentemente partigiano, tanto che L. Pisone[398] suo collega
nella pretura dovette più volte colla sua interposizione impedire
l’esecuzione de’ suoi atti. Q. Opimio tribuno della plebe, menato in
giudizio innanzi a Verre, o che, nella gestione del suo officio, avesse
semplicemente detto, come vuole Cicerone, qualche cosa contro il volere
di qualche nobile, o che davvero avesse interposto il suo _veto_ contro
la legge Cornelia; dopo una causa di tre ore semplicemente, ne uscì
privo de’ suoi beni, di ogni avere, di ogni grado[399].

Ma non soltanto per passione politica pare che traviasse Verre: l’oro
che tutto poteva e tutto faceva, a’ suoi tempi come o un po’ più che in
certi altri, riesciva a tirarsi dietro a sghimbescio la sua giustizia.
Almeno, salvo il valore delle loro testimonianze, erano in parecchi ad
attestarlo in giudizio, anche per questo periodo[400].

[Chelidone.]

Sopratutto poi a’ varî fonti di diritto conosciuti sin qui se ne era
aggiunto un altro: Chelidone. Col crescere della raffinatezza e del
lusso, Roma era invasa pure da una folla di quelle etère che già in
Grecia avevano tenuto lo scettro; e la Grecia vinta signoreggiava il
conquistatore anche con le deboli e delicate mani di queste sue donne.
Esperte di tutte le arti di piacere, colte anche qualche volta, piene
di capricci e di bizzarrie, strano impasto di tenerezza e di malizia,
quali ci appaiono specialmente nei poeti del secolo che finisce e
di quello che incomincia; esse erano fatte per abbagliare, attirare
e conquistare i conquistatori del mondo, e, in tempo di prosperante
arbitrio e di crescenti poteri personali, portare più che mai il
coefficiente dell’alcova nell’alchimia della politica contemporanea.
In una di queste amabili panie era andato ad invischiarsi Verre.
_Lei_ si chiamava, o si faceva chiamare Chelidone: rondine; un nome,
specialmente per l’epoca quasi sentimentale, il nome dell’uccello
commisto alla triste favola di Tereo, dell’uccello cantato da
Anacreonte, un nome bello e sonoro che aveva in sè come un’eco
indistinta di risorgenti primavere e d’autunni morenti, di lunghe
lontananze e di fedeli ritorni. _Lui_, n’era preso, pare, alla follia,
e la piccola mano che regge col freno il pretore, reggerà anche la
pretura ed i giudizî[401].

O litiganti, a che affollare la casa del giureconsulto ed impetrare il
parere di Scevola e l’opera dell’avvocato? Benchè sia la via diretta,
nondimeno è la più lunga e spesso non vi conduce in porto. La chiave
della pretura e del cuore del pretore è nelle mani di Chelidone; e
nella sua casa s’agitano e si decretano le sorti d’ognuno. La sua
casa è gremita, come non mai casa di giureconsulto, ed ella si asside,
sibilla del nuovo oracolo; chi chiede di essere messo in possesso, chi
di non esserne espulso, chi di essere posto al coverto da un giudizio
che non vuole, chi l’attribuzione delle cose contese e chi numera
quattrini e chi suggella scritture[402]. È la casa dell’etèra o l’aula
della giustizia? L’una cosa e l’altra, che tendevano — e forse non
allora soltanto — a divenire una cosa. E l’oro che affluisce colà, ora
e poi, per una via o per un’altra, pure va a finire in mano di Verre!
Anche morendo due anni appresso (72 a. C.) Chelidone è provvida tanto
da pensare a che il gaudio dell’erede renda meno amare le lagrime
dell’amante[403]. Chelidone infatti morì sotto il consolato di Cn.
Lentulo e L. Gellio[404].

[La manutenzione de’ pubblici edificî.]

Nè in quella pretura, sembra, mancavano a Verre ed a Chelidone
l’occasione di rimestare e brogliare. La mancanza di censori faceva sì
che gli appalti della manutenzione di pubblici edifici entrassero tra
le incombenze de’ consoli o de’ pretori ad essi sostituiti, e qui anche
più, od anche più palesemente, a quanto dice Cicerone[405], Verre si
creò un largo campo di azione.

L. Ottavio e C. Aurelio consoli nel 75 a. C.[406] e con essi i pretori
C. Sacerdote e M. Caesio non avevano potuto farsi dare la consegna
degli edificî sacri, la cui manutenzione aveano dato in appalto, e con
apposito senatusconsulto l’incarico di esaurire tale compito venne
dato a’ pretori C. Verre e P. Celio[407]. A dire di Cicerone, Verre
ne fece di tali e tante nel disimpegno di questo suo ufficio, che la
voce ne correva in città, e ad attestarlo non facevano nemmeno difetto
testimoni anche della sua parentela. Pure ve n’era uno, che, per le
sue particolarità e pel suo carattere manifesto, faceva sì che tutti
gli altri impallidissero a suo confronto; una cosa non da sentirsi
soltanto, ma da vedersi ogni giorno e da tutti.

P. Junio, un uomo della plebe, avea preso in appalto sotto il consolato
di L. Silla e Q. Metello nell’anno 80 a C.[408] la manutenzione del
tempio di Castore, il celebre tempio votato, secondo la tradizione,
nella battaglia al lago Regillo e dedicato sedici anni dopo[409];
ed è probabile che non prendesse quell’appalto per la prima volta,
anzi l’avesse già avuto da cinque anni innanzi sotto la censura di L.
Marcio e M. Perpenna[410]. Morto prima di dare la consegna, lasciò un
figliuolo minore in tutela di L. Habonio o Rabonio[411], di P. Tizio
o Tettio[412] e M. Marcello. La grandezza e la magnificenza del tempio
potevano fare sperare a Verre di trovare pingui lucri dall’approvazione
di quell’appalto, e con tali auspicî Verre si appresta a farla; ma, il
pretesto?

Il tetto bellamente ornato, tutte le cose nuove e tenute in ordine
non erano fatte per offrirlo. Verre è in imbarazzo e con lui quei
bracchi, che, per suo stesso detto, numerosi gli erano intorno, quasi
a scovare la preda; nulla promette ad essi neppure il loro fiuto,
e un di loro, levando in alto il naso, in aria di sconforto: Nulla,
dice, o Verre; nulla, nulla, fuorchè se vuoi chiedere che le colonne
sieno messe a perpendicolo. A perpendicolo? È un modo di dire, e, a
sentir Cicerone, Verre non lo comprende nemmeno; ma, quando gli viene
chiarito, il motto diventa per lui una trovata, ed ha già il capo in
mano per volgere la cosa in suo profitto. Ma appaltatore pel nuovo
quinquennio è quello stesso Habonio, tutore del pupillo Junio. La cosa
dunque gli sfuggirà di mano? Verre non si arrende per così poco, e dopo
breve tratto di tempo, avendo a consiglieri la paura e la speranza,
Habonio è già dalla sua ed anch’egli vuole le colonne a perpendicolo.
La casa di Junio è messa in agitazione; gli zii C. Mustio e M. Junio,
il tutore P. Tizio, messi in trambusto, vanno a prendere consiglio
dall’altro tutore M. Marcello e costui va egli stesso da Verre per
distornare il male minacciato: tutto inutilmente. Dunque non vi è via
di uscita? Forse ve n’è una: sotto la pretura di Verre quel che non può
Marcello, può Chelidone; e C. Mustio, M. Iunio, P. Tizio vanno, nuovo
pellegrinaggio, da Chelidone. C. Mustio è l’oratore de’ nuovi legati, e
Chelidone, per quella che ella è, li accoglie, si direbbe, onestamente,
ed onestamente li congeda. Verre non ama soltanto Chelidone; ama
l’oro e Chelidone; e assai guadagno spera avere da quest’affare, nè
sa acconciarsi a rinunziarvi. Si torna allora da Habonio: l’opera può
costare quarantamila sesterzi, non più; si pattuisce per duecentomila.
Ma neppur di questo Verre è contento; egli dunque darà l’opera in
appalto, e senz’altro la mette in appalto, senza indire il giorno e
senza avvisi, durante gli stessi _giuochi romani_, nel fòro ornato
per quella solennità. Pure i tutori vi accorrono: M. Junio, lo zio,
alza il dito, chiedendo per sè l’appalto. La preda sfuggirà dunque
di nuovo a Verre? No, sinchè non gli verrà meno un espediente; e
d’espedienti egli non è a corto così facilmente. Verre si perde
d’animo per un momento, ma poi si riprende, ed una clausola che vieta
al pupillo di concorrere all’appalto ha tutto rimediato. Si tratta
di un’aggiunta già fatta da tempo, o immediatamente per quel caso?
Pare fatta immediatamente. Inoltre, ad escludere ogni altro, si fissa
all’esecuzione dell’opera un termine brevissimo, dagl’idi di Settembre
alle calende di Decembre. Così l’opera, che M. Junio volea compiere per
400.000 sesterzî, viene data ad Habonio per 560.000. Ma, in compenso,
Verre tiene alla regolarità del contratto; abbonda in cautele, è
provvido e previdente. Non si tratta che di scomporre le colonne e
ricomporne le parti con maggiore regolarità; non vi è dunque materiale
vecchio da scartare, nè nuovo da adoperare; tutto consiste nella mano
d’opera e nell’impalcatura; in ogni modo Verre prevede ogni danno,
che l’appaltatura possa arrecare e gliene impone il risarcimento;
gli prescrive di eseguire regolarmente l’opera in ogni sua parte,
gli attribuisce infine il materiale di scarto e, tra l’una cosa e
l’altra, non dimentica di disporre che il prezzo dell’opera appaltata
venga pagato prontamente; dimentica bensì di esigere poi il compimento
dell’opera e collaudarla. In cambio ha una mezza resipiscenza, che gli
fa condonare a Giunio 110.000 sesterzi su 560.000.

[La _sortitio iuniana_.]

Così Verre regolava gli appalti, e a chi creda scorgervi qualche
inverosimiglianza — nè io oserei asserire che non ve ne sieno — si deve
rispondere, riferendosi a Cicerone[413] come l’Ariosto a Turpino. E di
questa pretura urbana altro non ci dice Cicerone, solo, egli maestro di
sottintesi e di reticenze, sotto la forma della preterizione, lancia,
come la freccia del Parto, l’ultima accusa; una gherminella di Verre
per riversare, allontanandola da sè, su C. Junio tutta la colpa delle
corruzioni avvenute nel processo Oppianico. È un’accusa che Cicerone
ripeterà anche alcuni anni dopo, difendendo A. Cluenzio[414]. Ma contro
la sua affermazione stava il giudicato da cui era stato condannato
C. Junio; perchè i giudici non aveano creduto a costui ma a Verre, e,
non trovando confermato dagli atti di Verre il sorteggio de’ giudici
di Oppianico, aveano ritenuto irregolare il sorteggio e colpevole di
corruzione C. Junio. Del resto Cicerone non v’insiste; la gestione
della pretura era per lui come un utile preambolo per meglio potersi
domandare: Che cosa farà fuori d’Italia costui, se tale si è mostrato
nello stesso fòro romano? e quale sarà con i provinciali, chi tale è
stato con i cittadini?[415].

Ed un preambolo si può dire fosse per lo stesso Verre la pretura
urbana. Già sin dal primo entrare in ufficio la provincia dovea
allettarlo con le seduzioni del futuro, e, come più l’anno procedeva,
l’isola da’ molti armenti e da’ floridi campi e dalle piazze fastose
doveva attirarlo con il fascino della terra promessa. L’anno 73
spuntava ben auspicato per C. Verre.

In Sicilia risorgono forse tutte le speranze, le aspettative, le
illusioni, i timori che un mutamento di padrone suol destare.

O terra di Aceste, è un altro lontano nipote di Enea che viene a
renderti il guiderdone dell’ospitalità data all’antenato, e si appresta
a scrivere nella tua storia secolare una dolorosa pagina, che non è la
prima e, purtroppo, non sarà l’ultima.



VI.

QUASI IN PRAEDAM


[Verre e i suoi accoliti in Sicilia.]

E con quanti bracchi, o fondo del popolo romano, il tuo padrone manda
in caccia il suo ministro! Sono e saranno con lui il figliuolo[416],
il genero[417], i legati, tra cui Q. Tadio suo parente[418] e P.
Cervio[419], i questori T. Vezio[420] fratello di suo cognato, P.
Cesezio[421], Postumio[422]; ma non tutti sono buoni bracchi e ad ogni
conto sono pochi. Egli ha perciò la sua coorte, l’aruspice Volusio,
il medico Cornelio[423], il liberto Timarchide, suo ministro[424]
Cornificio lo scriba[425]; ed, a coadiuvarlo ancora, intorno a lui,
come per un misterioso richiamo, si aggruppano altre umane arpie,
quali venute d’Italia, quali attratte presso al governatore da ogni
punto della Sicilia: Nevio Turpione, uomo corrotto e violento[426],
Volcazio, cavaliere romano[427], Valenzio, interprete, non della
lingua greca soltanto, ma della rapacità del pretore[428]; Claudio il
cinico, bruno e da’ crespi capelli[429], Theomnasto siracusano[430];
Escrione e Cleomene i due mariti indulgenti[431], Atidio[432],
Jerone e Tlepolemo, i due cani di Cibyra[433], Carpinazio, preposto
all’azienda de’ pubblicani in Sicilia[434], Papirio Potamone[435];
e con questi tutta un’altra schiera di liberti, servi fuggitivi,
aruspici, medici, prefetti, banditori, littori[436], che andavano da
Apronio[437], uno stratega della corruzione, la mente e il braccio di
Verre, a L. Sestio[438], il carnefice, la mano passiva, che colpiva
inesorabilmente.

Non mancano veramente i bracchi a Verre per iscoprire la preda e per
impadronirsene, e poi egli ha già tutto un piano prestabilito: il suo
fine odorato l’ha già da Roma messo sulle tracce, ed egli sa già di là
dove metter le mani[439]. E non perde tempo.

[L’eredità di Apollodoro Laphirone.]

[L’eredità di Sosippo e Philocrate.]

Apollodoro Laphirone è morto ed ha lasciato erede il figliuolo di Dione
di Halaesa con l’obbligo di porre alcune statue nel fòro, e con la
minaccia di una multa a favore di Venere Erycina, se ciò non faccia.
L’eredità si è devoluta sotto C. Sacerdote, la condizione è adempiuta,
e l’erede gode in pace la ricca eredità. Ma Verre è appena giunto a
Messana, la città complice, la ricettatrice delle sue ruberie[440] e
il giorno stesso in cui vi giunge[441] (proprio il giorno stesso?) fa
chiamare Dione, uomo primario, fatto poi da Metello cittadino romano,
e gli dice di voler giudicare dell’eredità pervenuta al figliuolo di
lui. Giudicare di che, se non vi è ombra di dubbio o di contesa? Ma
Venere è la dea del gioco, e, se la sorte aiuti, qualcosa ne uscirà.
Il tempio del monte Eryce ha un magistrato, che ne può rivendicare i
diritti, uno de’ questori; pure chi si presenta a rivendicarli è quel
Nevio Turpione che sappiamo. La causa si fa, e Dione vince la causa, ma
perde la lite. Venere non ottiene la multa; ma un milione di sesterzî
dalle mani di Dione passa in quelle di Verre, e branchi di cavalli ed
argento lavorato e tappeti dalla sua casa passano ad ornare quella del
pretore[442]. Venere in verità, non ha campione più disinteressato di
Verre. Due fratelli di Agyrrium, Sosippo e Philocrate[443], hanno avuta
per testamento dal padre l’eredità sotto condizione di pagare una multa
a Venere, se in un certo luogo si faccia una certa cosa. Nel ventesimo
anno, dopo che tanti pretori, tanti questori e tanti calunniatori
v’erano stati in Sicilia, viene loro mossa la causa; e quattrocentomila
sesterzî dati a Volcazio fanno loro vincere la causa; ma la vittoria
loro è più nefasta di quella di Pirro[444].

[I metodi giudiziarî di Verre.]

Tutto l’ampio e, si può dire, infinito potere che è nel diritto di
giudicare e ch’è la condizione della conservazione di ogni avere e
di ogni diritto, Verre l’usava, a quanto dice Cicerone, in maniera
da raggiungere l’effetto opposto, determinando in forma equivoca la
questione della causa, storcendo l’ordine de’ giudizî, violando le
giurisdizioni e le competenze.

Con la divisione della procedura _in iure_ e _in iudicio_, in questa
seconda fase del giudizio non si faceva che applicare e trarre alle
sue conseguènze concrete una premessa posta dal magistrato. Perciò,
malgrado l’apparenza contraria, il destino della causa era in mano di
costui, e il _iudex_ poteva divenire in mano sua il materiale strumento
del suo volere. A sentire Cicerone, Verre poneva i giudici del fatto
alle prese con questioni del genere di queste[445]: «Se pare che il
fondo capenate, intorno a cui verte la lite, appartenga, secondo il
diritto quiritario, a P. Servilio, nè tal fondo verrà reso a Q. Catulo
— fa che gli sia reso[446]»; oppure: «Se non accetta ciò che tu dici di
dovergli, menalo in giudizio; se agisce per ottenere quel che pretende,
menalo in carcere[447]». Riesce evidente che con questi responsi
sibillini, anzi con queste trappole, non v’era alcuno che potesse
sfuggire ad una voluta condanna, nè il _iudex_, fosse stato un uomo
comunque si voglia dotto e ligio al dovere, poteva evitare di compiere
una madornale ingiustizia.

Similmente tutte le leggi riflettenti l’ordinamento giudiziario in
Sicilia e l’autorità chiamata a giudicare ne’ vari casi di controversie
sorte tra Siciliani e Siciliani o tra privati e città, o tra Siciliani
e cittadini romani, o tra agricoltori e decumani od in altri casi
ancora, erano, come Cicerone vuole[448], completamente eluse da
Verre, mercè una pena comminata nel suo editto a chi indebitamente si
attribuisse la funzione di giudicare. Una tale minaccia, pendente, come
la spada di Damocle, su chiunque si accingesse a giudicare, facea sì
che, pur restando ferme astrattamente le norme di rito giudiziario, in
realtà tutto si facea a posta di Verre; giacchè o il giudice designato
cedeva il campo, o giudicava, ma senza libertà di coscienza. E, nella
massima parte de’ casi, il posto che avrebbero dovuto avere giudici
tratti dal _conventus_ e dai _negotiatores_, lo prendeva la coorte, e
qual coorte! di Verre.

La violazione di queste forme era della massima conseguenza, perchè la
loro eliminazione, specie se fatta a disegno, privava di ogni garanzia
i litiganti; e Cicerone tende appunto a dimostrare con varî esempi i
fatti ed il motivo di essi.

[L’eredità di Eraclio Siracusano.]

Eraclio siracusano[449], già ricco del suo, ha da un altro parente,
anch’esso di nome Eraclio, un’eredità di circa tre milioni di sesterzi
e con essi una casa ben fornita di stoviglie di argento e di tappeti e
di schiavi. La cosa è, come dire, l’avvenimento del giorno e tutti ne
parlano. Verre non solo lo sa per sentita dire, ma vi è chi richiama
la sua attenzione e gli fa vedere l’agevolezza di entrare come coerede
dell’erede. Cleomene ed Escrione, i due mariti compiacenti, Theomnasto,
Dionisodoro, gli stanno all’orecchio; Eraclio è vecchio, poco svelto;
di protettori altri non ha che Marcello, e Marcello è a Roma: che più?
Pel testamento egli ha l’obbligo di ergere statue nella palestra, e,
se anche egli ve l’abbia poste, ciò può esser tal rampino da tirar
appresso l’eredità ed il resto. E Verre non se lo lascia dire la
terza volta; la cosa gli piace e, detto fatto, i palestriti indicono
ad Eraclio la causa. Viene il giorno assegnato, ma Eraclio invoca il
beneficio del termine che gli viene dalla legge Rupilia e che gli
concede trenta giorni. Verre si rassegna, ma dopo i trenta giorni
la causa di Eraclio ricomparisce con precedenza su tutte le altre,
rinviata per l’occasione: e si è già al sorteggio; almeno Verre fa le
viste di farlo. Se non che gli attori in giudizio chiedono che scelga
egli cinque giudici da quelle città che convengono a quel fòro pe’
giudizi. Eraclio, ed i suoi avvocati con lui, chiedono che si faccia il
sorteggio, quale la legge Rupilia vuole; ma invano: cinque giudici sono
scelti a piacere, senza sorteggio, senza facoltà di ricusazione, senza
alcuna norma prestabilita, e la causa è rinviata al giorno appresso.
Che scampo resta ormai ad Eraclio? Nessuno fuori che quello de’ deboli,
la fuga. Solo la sua contumacia potea riuscirgli di qualche aiuto,
rendendo più odiosa la grave condanna, l’assegnazione non legale de’
giudici e il resto, e quella notte stessa Eraclio lascia Syracusae. Il
giorno del giudizio è venuto, e, poichè è giorno di raccolta, questa
volta Verre si è levato di buon mattino per metter mano alla messe.
Eraclio è assente? Che importa? ed incita i giudici a condannarlo, ma
questi stessi, un po’ più peritosi di lui, ottengono che si rimetta
la cosa all’ora decima; poi lo stesso Verre ha qualche esitazione, e,
ritornando su’ suoi passi, scarta i cinque giudici scelti e, ritornando
alla legge Rupilia, trae a sorte tre giudici. Ma è tutta una lustra;
in fatto, questi han l’ordine di condannare e condannano. E quale
condanna! Non solo Eraclio perde l’eredità di tre milioni, ma quello
che il testatore, indipendentemente dal testamento, gli aveva dato
prima di morire; persino quello che gli era venuto dal padre. La sua
casa è addirittura messa a sacco, e l’argento scolpito, i vasi corinti,
i tappeti, il meglio degli schiavi prendono la via della casa di Verre.
E quando i Siracusani rendono conto in Senato di questi beni di Eraclio
e si svolge la lista delle tazze d’argento, delle anfore, de’ tappeti,
degli schiavi dati a Verre, un senso di segreto dolore serpe tra gli
uditori: pur si contengono. Ma quando in un sol capo fu detto che per
ordine di Verre si erano dati trecentomila sesterzi, il malcontento,
appena contenuto, proruppe in modo che Verre, sgomento, non seppe far
di meglio che riversare la colpa sul genero, il quale alla sua volta e
con isdegno, respinse l’accusa, e poco appresso lasciò il suocero e la
Sicilia. In ogni modo Verre credette uscire d’impaccio, e, quel che è
più, i trecentomila sesterzî, usciti così dalla porta, rientrarono per
la finestra.

[L’eredità di Epicrate.]

E l’esempio, com’era da attendere, faceva scuola. Muore un parente
d’Epicrate[450], il maggior proprietario di Bidi, ed ecco i nemici
suoi già pronti a rinnovare con lui il giuoco così ben riuscito con
Eraclio. Ottantamila sesterzi sono versati a Volcazio, come prezzo
degli accordi presi col pretore, e i palestriti di Bidi, al modo stesso
di quelli di Syracusae, son pronti ad intentare la causa. Ad uguale
attacco uguale difesa; ma Epicrate è più pronto di Eraclio, e fugge a
Reggio prima ancora d’esser tratto in giudizio, così che sventa quasi
con la sua fuga la trama che gli era stata tesa. I suoi avversarî, i
palestriti, rischiano questa volta di fare come i pifferi di montagna
e lo seguitano a Reggio per patteggiare con lui ed uscire almeno senza
danno dall’impresa abortita. Se non che Epicrate si sente al sicuro
e li respinge e non li ascolta. Il caso va di bocca in bocca e se ne
parla tanto che Verre è obbligato ad occuparsene direttamente ed a
far rendere da Volcazio a’ Bidini la mancia pagata. Ma anche questa
volta si trattava di una lustra: infatti non solo non allontana da sè
Volcazio, il corrotto, e non punisce i corruttori; ma fa in modo che
la causa si rinnovi in altro modo e con sorte anche peggiore. I Bidini
chiedono di nuovo l’eredità, poichè sanno che Verre farà dritto alla
domanda anche contro l’assente, i procuratori di Epicrate chiedono che
la causa si svolga secondo le leggi patrie, o secondo la legge Rupilia.
Nell’imbarazzo della risposta gli avversarî dicono dolosa la fuga
di Epicrate e chiedono di essere immessi nel possesso de’ beni; ma,
come ottenere tutto ciò, se gli amici di lui, che non doveva nulla ad
alcuno, sono là pronti a dare ogni più ampia malleveria? Allora, come
pensiero rampolla da pensiero, in quella nuova contesa dell’agnello
e del lupo, viene fuori un altro addebito, quasi che Epicrate avesse
falsificato atti pubblici. Gli amici di lui resistono ancora, chiedono
che la causa non venga fatta contro l’assente; invocano le leggi
patrie, e quando si accorgono che è vana ogni resistenza o difesa,
abbandonano la causa e Verre immette i Bidini in possesso de’ beni di
Epicrate; non solo di quelli di cui era contesa, ma de’ suoi propri
che ascendevano ad un milione e cinquecentomila sesterzî. E di questo
genere di ricatti giudiziarî Cicerone non ne addebita a Verre uno o
due soltanto: per estorquere denaro (100000 o 400000 sesterzi?) ad
Eraclio di Centoripae[451], rescinde giudicati, gl’interdice l’accesso
al senato e ad ogni luogo pubblico, lo mette a dirittura fuori della
legge; proclamando altamente che non punirebbe qualunque violenza a lui
fatta, e ad ogni domanda farebbe diritto che venisse proposta contro di
lui.

Veramente, a quanto dice Cicerone, i giudicati aveano per Verre un
valore molto relativo.

[La condanna di Sopatro di Halycia]

Sopatro di Halycia[452], già giudicato da C. Sacerdote, veniva ora
chiamato nuovamente in giudizio capitale innanzi a Verre per la
stessa accusa da cui era stato assolto. Sicura gli pareva la cosa;
pure Timarchide sa circonvenirlo e carpirgli ottantamila sesterzî;
ma, dopo un po’ di tempo, gli sembrano pochi, e la causa è rinviata,
ed intanto egli torna per avere altro danaro. Il giudice si metteva
all’incanto, ed i suoi avversari erano disposti a pagare di più. Gli
amici sconsigliano Eraclio dal dare di più; con maggiore impulso ancora
lo sconsiglia il suo modesto stato di fortuna; egli dunque tien duro;
infine vi sono de’ giudici a Syracusae! E v’erano proprio i giudici,
che l’avevano assolto la prima volta. Ma è ingenuo far questi calcoli
con Verre. Quando l’udienza sta per aprirsi ed i giudici convengono
numerosi, e tra essi quelli sperati da Sopatro; Verre ordina a M.
Petilio, cavaliere romano, di attendere alle cause private, ed una
obbiezione di Petilio è occasione per fare allontanare tutti gli altri
e far restare Verre solo a giudicare con la sua banda.

Q. Minucio, cavaliere romano, difensore di Sopatro, ha per un
momento ancora l’illusione che la causa venga rinviata; e, quando n’è
disilluso, abbandona l’udienza. Verre cerca trattenerlo; è in furia
poichè non vi riesce, ed esita; quando una parolina, susurrata al suo
orecchio da Timarchide, lo rimette in carreggiata, e si riprende, e
fa sfilare a tamburo battente i testimoni e chiude il dibattimento e
condanna.

Che quando poi, alla speranza del lucro, si aggiungevano l’ira,
il dispetto, l’amor proprio offeso; allora i giudizî sotto Verre
assumevano una forma anche peggiore; come fu il caso di Stenio[453].

[Il caso di Stenio da Thermae.]

Stenio di Thermae era, a quanto dice Cicerone, uno degli uomini
più ragguardevoli che allora contasse la Sicilia. Onorato di tutte
le cariche pubbliche del suo paese, le aveva esercitate assai
onorevolmente; avea con munificenza singolare ornata la sua città,
ottenendone da essa pubblici attestati, ed aveva saputo acquistare
considerazione ed amicizia presso i principali uomini che al suo tempo
fossero a Roma, da C. Mario a Cn. Pompeo. Amante, come tanti Siciliani,
delle opere d’arte, sia per soddisfare questa tendenza, assai viva in
paesi di coltura greca, che per compire con maggior splendore i suoi
doveri di ospitalità verso tanti ospiti illustri, avea ornata con
la maggior magnificenza la sua casa della più elegante suppellettile
di bronzo di Delo e di Corinto, di pitture, di vasellame d’argento;
tutte cose messe insieme sin dall’adolescenza, mentre era in Asia.
Tra gli ospiti di Stenio fu anche Verre, e mai non ne partì, senza
che qualcosa, mancante dalla casa ospitale, attestasse la sua venuta.
Pure Stenio sopportava tutto, con rassegnazione, e in silenzio. Ma
all’uomo, che così tranquillamente avea tollerato il danno proprio,
vennero meno rassegnazione e pazienza, quando Verre volle mettere le
mani su di alcune opere d’arte, che avevano già appartenuto ad Himera
e che Scipione Africano, dopo la conquista di Cartagine, avea donato
a Thermae, città vicina della distrutta Himera. Erano molte statue di
bronzo, figure muliebri, una statua di Stesicoro, una capretta così
bella che avrebbe fatto impressione anche ad un Romano non educato al
gusto di queste cose. Verre le desiderava ardentemente, ed ardentemente
la cittadinanza teneva a conservarle, come cose che si connettevano
alle tradizioni cittadine, alla memoria di Scipione, e costituivano
quanto di più caro e più prezioso avesse il paese. Stenio si fece il
coraggioso interprete del sentimento de’ suoi concittadini, e si oppose
e rese vano il desiderio di Verre. Per costui fu come una dichiarazione
di guerra. Lascia la casa di Stenio per andare a quella de’ nemici
suoi, che, come suole accadere, perciò stesso l’invitavano. Egli
non ha che l’imbarazzo della scelta; andrà da Agatino o da Doroteo,
suo genero? La bella Callidama, sua moglie, fa dare la preferenza a
quest’ultimo; e l’intervallo di una sola notte lo avea già fatto tale,
che si sarebbe detto avesse tutto comune con Doroteo, ed Agatino fosse
come un suo parente ed affine. E la sua buona fortuna non lo placa; lo
incita anzi di più alla vendetta contro Stenio. I suoi nemici stessi
non sanno escogitare nulla contro di lui; ma Verre gl’incita e li
aiuta ad imbastire uno de’ soliti processi per falsificazione di atti
pubblici. Stenio, per la condizione autonoma di Thermae, per la legge
Rupilia, chiede che la causa venga trattata secondo le leggi termitane.
Verre fa il sordo e, per tutta risposta, indice la causa per l’ora
nona.

È inverno, e il mare è più infido che mai; pure a Stenio il mare
pare meno infido e meno malsicuro di Verre, e si commette al mare per
cercare a Roma un aiuto contro il suo persecutore. Intanto Verre, che
all’ora nona puntualmente lo aspetta e non lo vede, va in furia, cerca
da per tutto per iscovarlo; lascia il fòro alla terza ora della notte
per tornarvi il domani e condannarlo in contumacia, per falsificazioni
di atti pubblici, a pagare cinquantamila sesterzî al tempio di Venere
del monte Eryce. Ancora alcuni anni dopo, Cicerone vi vedeva un
Cupido d’argento, consacrato da’ beni di Stenio, quasi a rappresentare
plasticamente il segreto della sua condanna. Ma non basta; nè Verre
si tien pago: in pubblico, dal suo seggio, fa sapere a tutti, che se
qualcuno vorrà accusarlo di delitto capitale, egli procederà contro
Stenio, comunque assente. Pure lo stesso Agatino non si presta a ciò,
e, per trovare chi lo faccia, bisogna ricorrere ad un tale Pacilio, un
pezzente ed uno sciocco. Vien fatto precetto a Stenio di trovarsi fra
trenta giorni per le calende di Decembre, a Syracusae. Ma Stenio a Roma
non perde tempo, e si muove e si agita tanto, che i consoli Gn. Lentulo
e L. Gellio (s’era nel 72 av. C.)[454] fanno una mozione, perchè il
Senato stabilisca che nelle provincie non sia lecito sottoporre a causa
capitale gli assenti. Si stava già per decider questo, e dichiarar
nullo ogni giudizio che contro tale regola si fosse fatto a danno
di Stenio, quando il padre di Verre, con pianti e con l’aiuto di
ostruzionisti, riesce a rimandare la cosa, poi la mette a dirittura
in tacere, promettendo di far sì che il figliuolo non dia corso alla
causa. Se non che nulla ponno presso Verre le preghiere di suo padre,
nulla i pericoli, onde lo minacciano gli stessi suoi atti; le calende
di Decembre vengono, ed egli cita l’accusato. Non risponde Stenio, e
non risponde, chi sa per qual caso, neppure l’accusatore; nondimeno
Verre va avanti. V’è bisogno di un patrocinatore? Gli assegna uno de’
suoi satelliti, un Claudio, figliuolo di Claudio, della tribù Palatina,
probabilmente un liberto, nimicissimo di Stenio, e così lo condanna.

Con tutto ciò la sua ira può dilaniare i beni, non raggiungere la
persona di Stenio; giacchè Cicerone, ospite ed amico di Stenio, ottiene
da’ tribuni della plebe, che egli possa rimanere in Roma al sicuro,
malgrado l’editto che non permetteva di restare in Roma a condannati
per delitto capitale.

E questi erano i delitti più perspicui compiuti da Verre
nell’amministrare la giustizia: ma accanto ad essi molti altri non si
accennavano neppure, per la stessa moltitudine loro[455].

[L’ingerenza nelle elezioni de’ magistrati locali.]

La funzione giudiziaria era un modo per estorquere danaro; ma non
era il solo. L’esercizio del diritto elettorale, che in Roma era un
cospicuo mezzo di lucro, divenne tale anche in provincia in mano di
Verre; e, per far meglio, anche dove non gli competeva, se l’arrogava
arbitrariamente. Così avvenne dell’elezione de’ senatori, sottratta a’
suffragi popolari, resa indipendente da tutte le limitazioni di età, di
censo e da ogni altra condizione personale, che le leggi, conservate
a’ Siciliani o date dal governo di Roma, imponevano[456]. In Halaesa,
dove per le leggi date da Appio Claudio Pulcher, non si potea essere
senatore che a trenta anni, per danaro furono creati senatori fanciulli
di sei, di sette, di dieci anni, ed ogni altro che volle[457].
Ad Agrigentum ed Heraclea, dove al senato doveano avere parte, in
proporzioni uguali, i vecchi cittadini ed i nuovi coloni, per prezzo
ne fu confusa la proporzione, covrendo indifferentemente con gli uni i
posti serbati agli altri[458].

Dove al suo volere si opponevano difficoltà d’ordine naturale,
disposizioni recise di legge, se non si determinava a violarle
apertamente, le girava riducendo la legge ad un giochetto, tenendo un
metodo tutto gesuitico; e così, salvando capra e cavoli, si trovava
all’altra riva.

[I sacerdoti.]

Si trattava di dare il sacerdozio di Giove in Syracusae a Theomnasto,
suo familiare, contro la legge che limitava la elezione de’ candidati
a tre schiatte e dava l’ultima scelta alla sorte? Si faceva, con un
abuso, introdurre Theomnasto fra i tre, e poi, perchè la sorte non lo
tradisse, si metteva nell’urna, tre volte, il solo suo nome[459].

[I censori.]

A Cephaloedium, l’elezione del sommo sacerdote avveniva in un mese
determinato e, per le particolari condizioni locali, quell’onore
spettava ad un tale Erodoto. Perchè invece l’ottenesse un tale
Artemone Climachia, sarebbe stato, con l’introduzione di un mese e
mezzo intercalare, turbato l’ordine de’ mesi in tal modo, che Erodoto
non potè giungere a tempo da Roma, e rimase, nella maniera più
strana, deluso nella sua aspettativa[460]. Ma il peggio avvenne nella
creazione de’ censori. Quell’ufficio era tenuto in gran conto per le
grandi conseguenze pratiche che venivano dalla redazione del censo; e
l’elezione di essi, fatta città per città, da’ rispettivi concittadini,
costituiva una garanzia di non piccola importanza. Verre ne avocò a sè
la nomina e pose ognuno di que’ posti all’incanto. A trattare la cosa
non v’era forse persona più adatta di Timarchide, di lui, che aveva un
fiuto finissimo, che in Sicilia conosceva uomini e cose e sapeva trar
partito dalle amicizie, dalle inimicizie, dall’avidità, dalle debolezze
umane, e, servendo Verre, dominava e Verre e la Sicilia. Egli teneva
questo mercato a Syracusae nella stessa casa del pretore, e poche
volte, forse, alcun mercato fu tanto ricco come quello, onde uscivano
in quell’anno i centotrenta censori della Sicilia; la quale finì
per pagarne a dovizia le spese; perchè il censo fu quale da siffatti
censori poteva attendersi, e quale loro conveniva che fosse per rifarsi
ad usura della compera della carica[461].

Inoltre, quasi che tutto ciò non bastasse, ognuno de’ censori fu
obbligato a contribuire trecento danari per rendere onore di statue
a Verre; e con quest’altro pretesto sarebbero stati estorti, nella
maniera più aperta, altri trentotto mila denari[462].

[Le statue.]

Questa delle statue era un’altra delle ubbie di Verre. In parte era
vanità, quella stessa vanità, che gli aveva fatto sostituire le feste,
designate col suo nome «Verria», a quelle già esistenti in onore
di Marcello e che prendevano nome da costui «Marcellia»[463]. Egli
ne avea fatta mettere una, dorata, nella Curia di Syracusae[464],
e un’altra innanzi al tempio di Serapide[465], un’altra equestre, a
Roma, innanzi al tempio di Vulcano[466]; altre erano state dedicate
dalla rappresentanza comune delle città siciliane[467]; altre ancora ne
erano state erette a Tauromenium[468], Tyndaris[469], a Leontini[470],
a Centoripae[471] e altrove, con gli epiteti più altosonanti di
_patrono_, di _soter_ perfino, quasi che i Siciliani avessero bisogno
di chiedere alla loro propria lingua un vocabolo appropriato[472]. A
Syracusae ne erano state fatte anche al padre ed al figliuolo[473].
Ma non era tutta e sola vanità, era almeno vanità e qualcos’altro.
Cicerone pretendeva provare che, col pretesto delle statue, Verre
avesse estorti dalla Sicilia circa due milioni di sesterzî[474]; da’
soli Centoripini avea tratto a tal fine duecento mila sesterzî[475]. La
sola Syracusae era stata costretta a contribuire tante volte: per le
statue da porsi nel fòro, per quelle da erigersi in Roma, per quella
che elevavano gli agricoltori, per quella che offriva la Sicilia
collettivamente[476]. Contribuzioni simili avevano fatto Halaesa,
Catina, Tyndaris, Henha, Herbita, Agyrium, Netum, Segesta, per tacere
di tante altre[477], e con esse gli agricoltori ed i _negotiatores_
di Syracusae di Agrigentum, di Panhormus, di Lilybaeum[478]. E,
per assicurare meglio il profitto, l’esecuzione delle statue veniva
appaltata allo stesso Timarchide[479].

La cosa era proceduta a tal punto che i Siciliani dovettero fare una
petizione ridicola in apparenza, pratica in fondo; dovettero chiedere
cioè «che non fosse loro permesso di promettere statue ad alcun
magistrato, se prima non avesse lasciato il paese[480].»

[Le esportazioni abusive.]

La più gran parte intanto, di ciò che Verre espilava in Sicilia, non
era destinata a rimanere quivi, ed occorreva pagare il cinque per cento
di dazio sulla roba esportata. Verre volle esimersi dal pagamento di
questi diritti, e tale sua condotta provocò qualche dissenso tra lui
e i pubblicani. Dal solo porto di Syracusae esportò in pochi mesi
quattrocento anfore di miele, molti panni maltesi, cinquanta letti
per triclinî, una grande quantità di candelabri, per un valore di un
milione e duecento mila sesterzî; e L. Canuleio, rappresentante della
società in quel porto, che mal sapeva rassegnarsi alla perdita di
sessantamila sesterzî di dazio, non seppe fare a meno di scriverne a’
suoi, mandandone vivo lamento[481]. Ma il dissenso fu presto appianato.
L. Carpinazio, che sopraintendeva agli appalti di Sicilia, da vero
pubblicano, pensò che, come suole avvenire in questi casi, perdere
qualche cosa col pretore, potesse essere anche un buon affare per
sè e per la società stessa; e non solo largheggiò col pretore, ma
anzi divenne il compagno indivisibile e familiare di lui, un altro
Timarchide insomma, e si costituì suo banchiere. Era egli che poneva a
frutto i capitali del governatore; inoltre in tutti quei loschi affari,
in cui occorreva sborso di danaro ed i poveri ricattati non l’avevano
pronto, egli era sempre disposto ad anticiparlo, e poi lo accreditava a
Verre, al suo scriba, a Timarchide[482].

[L’amministrazione frumentaria. Verre e la _lex Hieronica_.]

Ma di tutte queste cose si poteva dire che fossero appena delle riprese
per Verre; cose messe a profitto qua e là, e secondo l’occasione si
dava. Il vero campo, in cui Verre mieteva con tutta la larghezza,
era il tributo della Sicilia, nelle varie sue forme, che, per la
sua opulenza e per la sua ricorrenza costante, offriva la mèsse più
ubertosa a’ suoi lucri.

A tale scopo, prima di ogni altra cosa, Verre cercò mettere da parte la
legge _Hieronica_, se non con l’abrogarla apertamente, coll’aggiungere
varie clausole al suo editto e con l’eluderla nel campo pratico.
Anzi fece in modo che il decumano poteva trovarsi in una condizione
privilegiata, mettendosi senz’altro in possesso della quantità di
frumento che a sè credeva dovuta e lasciando all’agricoltore il
compito di farsi attore in giudizio e ripetere quanto gli fosse
stato tolto contro ragione. Tanto l’agricoltore era obbligato a dare
al decumano, quanto costui diceva che gli fosse dovuto a titolo di
decima[483]. Con tali innovazioni, tra le altre cose, anche l’onere
della prova ricadeva sull’agricoltore, e, sotto ogni rapporto, la
sua posizione diveniva meno favorevole. Seguiva a questa, è vero,
un’altra disposizione, per la quale, a giudizio finito, il decumano
doveva restituire otto volte quello che arbitrariamente avesse preso,
e l’agricoltore quattro volte quello che ingiustamente avesse negato
di dare[484]. Ma queste sanzioni legali, dice Cicerone, divenivano
un’irrisione, perchè i giudici e i _recuperatores_ non erano presi,
secondo la legge, dal _conventus_[485], bensì dalla coorte di Verre,
ed erano satelliti di costui, complici de’ complici suoi. E infatti,
a dire di Cicerone, non solo nessuno di questi giudizî era stato mai
risoluto a favore di qualche agricoltore, ma non v’era stato neppure
uno che ne avesse tentata la sorte[486]. E l’editto proseguiva per
questa via, arricchendosi di altre clausole, quali ironiche, quasi, per
gli agricoltori, quali fatte per rendere ancora più difficile la loro
posizione. Si promettevano per esempio i _recuperatores_, ma solo nel
caso che l’uno e l’altro de’ litiganti li volessero[487]; e l’uno de’
litiganti, che solitamente avrebbe dovuto essere Apronio, certamente
non li voleva. S’imponeva agli agricoltori di fare la dichiarazione
dell’estensione di campi da essi coltivati, per trar motivo di altre
molestie dalla inosservanza o dalla pretesa violazione di questa parte
dell’editto[488]. Si dava facoltà al decumano di scegliersi la sede del
giudizio, obbligando l’agricoltore a dare, dove quello volesse, sicurtà
di comparire in giudizio[489]; e, per gente aliena dalle controversie,
trattenuta dal genere stesso delle sue occupazioni nella propria città,
può immaginarsi quanto ciò riescisse molesto. Quasi che non fosse
stato già abbastanza aver concesso al decumano di impossessarsi della
quantità che a lui piaceva; si ordinava al magistrato siculo di mettere
in esecuzione questo privilegio, già accordato al decumano[490]. Altre
volte si trattava di aggiunte escogitate per una particolare persona,
per un caso particolare, per togliere ogni via di scampo, che la legge
o l’editto avesse ancora potuto lasciare. Tale per esempio era stata la
disposizione che metteva la scelta del luogo del giudizio nelle mani
del decumano; tali furono quelle sulla rimozione e sul trasporto del
frumento al mare. Un cavaliere romano Q. Septicio — i Siciliani erano
per necessità più ossequenti — non volea saperne di venire a patti
con i decumani: opportunamente viene l’editto ad imporre che, prima
d’essersi accordato co’ decumani, non si può portar via il frumento
dall’aia. Q. Septicio cede più al dispetto che all’interesse e gli
piace meglio veder marcire il frumento, sotto la pioggia, nell’aia,
che non vederlo finire ne’ granai di Apronio e di Verre; allora ecco
un’altra volta l’editto, che impone ad ognuno di trasportare al mare le
decime a tutto il mese di Agosto[491]. Che fare? Dove volgersi? Erano
gli ultimi colpi di Verre, i provvedimenti presi nel terzo anno del
suo governo, a raccolta già fatta, per dare l’ultima mano, gli ultimi
ritocchi all’editto e scagliarli, come la freccia del Parto, alla
Sicilia che stava per abbandonare[492].

E tutti questi editti dovevano essere le armi per colpire
infallibilmente la preda, in mano a’ suoi servi stessi, che egli avea
sguinzagliati, nuovo genere di decumani, per tutti i campi e le città
di Sicilia. Mossi dall’avidità, fatti securi ed anche audaci, più che
dalla protezione, dalla complicità del governatore, essi scorrevano la
regione, come paese di conquista; ed in testa a tutti Apronio, un altro
Timarchide, il compagno indivisibile e l’uguale di Verre, il consorte
de’ conviti, il fido Acate del pretore, che niente avea integro e
sano, nemmeno il fiato. Così Verre, quello che altri aveano seminato e
mietuto ne’ campi, mieteva e raccoglieva sulle aie.

[Le angherie degli agricoltori.]

Apronio vuole che Nymphone di Centoripae non abbia sinceramente
denunziate le estensioni da lui coltivate; e l’uno e l’altro vanno
in giudizio. Che sentenza verrà mai fuori da _recuperatores_ come
il medico Cornelio, quello stesso Artemidoro che aiutò già Verre a
spogliare il tempio di Diana di Pergae, e l’aruspice Volusio e il
banditore Valerio? Un provvedimento semplice, ma tale che toglierà
a Nymphone per l’avvenire, non si dice il desiderio di litigare, ma
fino il modo di coltivare ancora la terra. Se Nymphone ha mentito,
occorre che paghi, e paghi tanto frumento, quanto ne ha nelle sue aie.
In tal modo Apronio, in luogo della decima, ha settemila medimni di
grano, e Nymphone si rifugia a Roma aspettando, se verrà, la tarda
giustizia[493].

Xenone Menaeno è avvolto nella stessa briga: ma i fondi non sono suoi,
son di sua moglie; ed egli confida nel suo difensore M. Cossuzio,
confida nella sua causa, malgrado tutto, malgrado quella singolare
specie di _recuperatores_. Se non che Verre ha ancora qualche cosa
in serbo per lui. Non teme il giudizio e la condanna? forse non sarà
altrettanto delle verghe; e infatti, a quella minaccia, egli si arrende
e paga a’ decumani tanto quanto si chiede da lui[494].

In verità questa delle battiture, o minacciate o date, era un sistema
infallibile. Polemarco di Murgentia, che su cinquanta iugeri non voleva
dare settecento medimni di decima, chiamato nella stanza da letto
di Verre e preso a pugni ed a calci, finisce per darne mille[495].
Lo stesso trattamento doma ogni spirito ribelle in Eubulida Grospo
di Centoripae, ed egli si placa e dà tutto quello che si vuole[496].
Sostrato, Numenio e Nymphodoro della stessa città fuggono, non volendo
dare per decima più di quanto avean raccolto. Apronio invade i loro
poderi, mettendoli a sacco ed a ruba, e, quando Nymphodoro va ad Aetna
a pregarlo per ottenere la restituzione del suo, lo fa sospendere
all’olivo selvatico, ch’è nel fòro, tenendovelo così, finchè gli
garba[497].

Nè solo con i Siciliani, per la condizione loro, più esposti alle
offese, ma con gli stessi cittadini romani si trattava così. C.
Matrinio, cavaliere romano, è tenuto per due giorni a Leontini prigione
e digiuno[498]. Q. Lollio, a cui l’esempio di C. Matrinio e l’età di
novant’anni non hanno tolta ogni velleità di resistenza, è portato
innanzi ad Apronio ad Aetna, mentre, come di consueto, banchettava nel
fòro, e, lì stesso, in pubblico, è schernito, dileggiato da’ convitati,
sin che non si arrende a’ patti che Apronio gl’impone[499].

A Leontini dove la moglie di C. Cassio, dell’ordine senatorio, avea
molte colture, i decumani portarono via tutto il ricolto[500].

[Le città e il riscatto delle decime.]

Ciò co’ privati; rispetto alle città poi sarebbe stata escogitata
un’altra serie di espedienti, che menava a lucri più sicuri anche e più
pingui.

Usando di frequente le città siciliane riscattare il tributo, col
prendere esse stesse le decime in appalto; entrava a licitare contro
quelle uno de’ soliti satelliti di Verre. Ne seguiva allora facilmente
che l’appalto restasse a costoro, e, sia che gli avversarî, disanimati,
recedessero dalla gara, sia che, insistendovi, obbligassero quelli
ad assumere l’appalto ad alta ragione, in ogni caso non mancava loro
materia ingente di lucri. Infatti, nel primo caso, l’utile veniva
dalla bassa ragione dell’appalto; nel secondo caso, le vessazioni,
fatte con ogni sicurezza agli agricoltori, li compensavano del prezzo
dell’appalto ed assicuravano loro un guadagno non lieve. Oltre di
che, assai di sovente, le città stesse erano costrette a prendere in
subappalto le decime dall’appaltatore con grave loro danno.

Delle decime, dovute da Agyrium, era divenuto appaltatore Apronio;
e venne ad Agyrium, preceduto da minacce e dagli uscieri stessi del
governatore, promettendo d’altra parte d’andar via subito e senza far
piati, se gli fosse assicurato un lucro conveniente. Ma gli Agyrinensi
credevano di non doverlo temere, e di non doverlo placare; ed ecco
i loro magistrati ed i loro cinque primarî chiamati a Syracusae, per
rispondere di violazione dell’editto del pretore. L’accusa era vaga
e perciò stesso insidiosa; giudici i soliti: Artemidoro il medico,
il pittore Tlepolemo ed altri simili; pure niente spaventava gli
Agyrinensi, e restavano duri perfino di fronte all’offerta mediazione
di Timarchide, che, insieme, gl’invitava a transigere e faceva loro
balenare innanzi agli occhi l’ingente condanna. Ma, quando intesero
dallo stesso pretore la minaccia di essere fustigati sino a morirne,
piangendo, si arresero, promettendo di voler dare ogni loro cosa;
e poterono dire di essersela cavata a buon mercato riscattando le
decime e dando ad Apronio, a titolo di lucro, trentatremila medimni di
frumento, un sesterzio a medimno per l’esame del frumento e trentamila
altri sesterzî, come lucro, per le decime dell’orzo[501]. Allo stesso
trattamento fu soggetta Herbita per tre anni. Nel primo anno furono
costretti gli Herbitensi a dare trentottomila ed ottocento modii
di frumento, a titolo di lucro, ad Atidio, uno de’ noti satelliti
di Verre, che aveva preso in appalto le decime di quella città per
soli diciottomila modii[502]. L’anno appresso, nella stessa maniera,
furono obbligati a dare, sempre a titolo di lucro, ventun mila modii
di grano e duemila sesterzî di giunta ad Apronio, che aveva preso
l’appalto per venticinquemila modii di frumento[503]. Nel terzo anno
finalmente, al modo stesso delle città asiatiche, destinate a fornire
di ornamenti le varie mogli del gran re, Herbita fu chiamata a dare un
tributo a Pipa e Terzia, le due vezzose amanti di Verre. Escrione, il
marito putativo di Pipa, e Docimo, il marito compiacente di Terzia,
divennero gli appaltatori, il primo della decima di frumento ed il
secondo della decima dell’orzo. Nella gara Escrione avea portato
l’appalto ad ottomila cinquecento medimni, una ragione così alta che
Verre la ridusse a settemila cinquecento. Gli Herbitensi intanto,
trattando da Siciliani a Siciliani, non temevano nè l’uno nè l’altro.
Tratti allora in giudizio a Syracusae, sono obbligati a dare ad
Escrione i seicento medimni, scemati da Verre all’appalto, e a Docimo
dodicimila sesterzî[504]. Altri seicento medimni di frumento furono
fatti guadagnare allo stesso Docimo sulla decima di Aceste, costretta
a prenderle in subappalto da lui[505]. I Liparensi, le cui decime,
povere e scarse, erano state affittate ad A. Valenzio, l’interprete di
Verre, furono costretti a riscattarle da lui, pagando in più trentamila
sesterzî[506].

I Tissensi, in ugual modo, furono costretti a dare a Diogneto, servo
del tempio di Venere, pubblicano di nuovo conio, ventunmila sesterzî
nel secondo anno e duemila modii di frumento nel terzo; a Diogneto,
che, per la sua qualità e la povertà sua, non poteva essere, come vuole
Cicerone, che un prestanome di Verre[507].

Addette le decime di Amestratum a M. Cesio ad un’alta ragione,
Eraclio, uno de’ legati, fu obbligato, senza mandato del suo senato e
senz’altro, a riscattarle con la perdita di ventiduemila sesterzî[508].
La stessa città dovette dare altro denaro a Sesto Vennonio, nel
secondo anno, con lo stesso pretesto. Appresso, aggiudicate le decime a
Bariobale, un altro servo del tempio di Venere, per ottocento medimni
di grano, gli Amestratini furono costretti a riscattarle, dando un
lucro di ottocentocinquanta medimni e millecinquecento sesterzî, un
lucro maggiore dello stesso prezzo di appalto[509]. I Petrini furono
obbligati a dare cinquantaduemila sesterzî di lucro a P. Nevio Turpione
su di un appalto di tremila medimni, equivalenti a quarantacinquemila
sesterzî, presso a poco[510]. Halycia, dove solo gl’inquilini e non i
cittadini pagano, dovè dare allo stesso Nevio quindicimila sesterzî
di lucro per una decima di cento medimni[511]. A Segesta, dove era
decumano un altro servo di Venere, Symmaco, gli agricoltori, contro
ogni norma di legge, sono obbligati a dare sicurtà di stare in giudizio
fuori del loro fòro; Diocle Phime di Panhormus, che avea in fitto
in quel territorio un podere per seimila sesterzî, fu obbligato a
pagare, per decime, sedicimila sesterzî e seicentocinquantaquattro
medimni di frumento, non senza una giunta di battiture; lo stesso C.
Anneo Brocco senatore fu obbligato a dare danaro e frumento[512].
Per le decime di Thermae un tal Venuleio, concorrente a posticcio,
vinse nella gara il legato della città, che voleva aggiudicarsele,
portandole sino ad ottomila medimni; e, perchè non andasse sul posto,
la città stessa si vide obbligata a dargli settemila modii di frumento
e duemila sesterzî[513]. Gli Imacarensi, dopo essere stati ridotti
allo stremo, dovettero dare ad Apronio ventimila sesterzî[514]. Gli
Hennensi, dopo che le loro decime furono appaltate per ottomila
duecento medimni, dovettero darne ad Apronio altri tremila con
duemila sesterzî per giunta[515]. I Calactini furono obbligati a
dare a M. Cesio in Amestratum le decime, date per lo innanzi sempre
nella loro città, anche sotto Verre nel biennio precedente[516]. I
Mutycensi furono così vessati da Theomnasto Syracusano, che, per dare
le seconde decime, dovettero comperare ii frumento; nè ciò accadde
ad essi soltanto[517]. Gli Hyblei finirono col pagare per decima al
decumano Cn. Sergio sei volte quello che aveano seminato[518]. Altre
simili soperchierie furono fatte a’ Menaeni[519], agli Agrigentini,
agli Entellini, agli Heracleensi, a’ Soluntini, a’ Catinensi, a’
Tyndaritani, a’ Cephaloeditani, agli Haluntini, agli Apolloniensi,
agli Enguini, a’ Capitini, agli Innensi, a’ Murgentini, agli Assorini,
agli Helorini, a’ Ietini, a’ Cetarini, agli Scherini, a tutte insomma
le città siciliane[520]. Ad Aetna, ove insieme banchettava nel fòro
e smungeva e sberteggiava gli agricoltori, Apronio trasse un lucro
di cinquantamila sesterzî[521]. A Leontini lo stesso Apronio, su
di un’estensione coltivata di trentamila jugeri, prese in appalto
le decime per trentaseimila medimni, in concorrenza di Q. Minucio,
che voleva assumerla ad una ragione di cinquemila medimni di più;
e, prelevando tre decime invece di una, poi tre cinquantesimi e poi
ancora, per ogni medimno, uno o due sesterzî, giunse a fare un guadagno
di quattrocentomila modii all’incirca[522].

[Le compere di frumento.]

Altra occasione di lucri fornì il _frumentum imperatum_, quello cioè
che, come si è detto, giusta la legge _Terentia Cassia_, i Siciliani
erano obbligati a vendere alla repubblica per un prezzo imposto,
ed il _frumentum aestimatum_, quello cioè dovuto per i bisogni del
governatore e del suo seguito.

Per l’acquisto del _frumentum imperatum_, Verre ebbe dalla repubblica
circa dodici milioni di sesterzî, più precisamente, undici milioni
e settecentomila sesterzî: nove milioni per comperare dalle città
decumane, a tre sesterzî il modio, tre milioni di modii, quantità
equivalente alla decima già contribuita, e due milioni ottocentomila
sesterzî per comperare, indistintamente da tutte le città,
ottocentomila modii di grano, a tre sesterzî e mezzo il modio[523].
Questo danaro dovea essergli versato dalla società de’ pubblicani di
Sicilia, e Verre cominciò dal lasciarlo nelle loro casse, esigendo, non
senza loro lamento, un interesse del due per cento al mese[524]; poi,
nell’esazione del frumento, rifiutò, quasi non fosse buono, il frumento
di molte città, come di Halaesa, Thermae, Cephaloedium, Amestratum,
Tyndaris, Herbita ed altre, e, non dando nulla di quanto loro doveva, o
le obbligò a comperare il frumento di Apronio, o altrimenti esigette,
per ogni medimno, il massimo prezzo corrente, quindici sesterzî[525];
da alcune città, come Centoripae, Agrigentum ed altre, prese il
frumento e pagò il denaro, ma facendo notevoli detrazioni per l’esame
del grano, per il _collybum_, il cambio delle monete, e per il così
detto _cerarium_, onde veniva un diritto del quattro per cento a favore
_dello scriba_[526]. Considerando tali detrazioni, l’interesse carpito
e i diciotto o ventun sesterzî avuti dallo Stato per ogni medimno e
ritenuti, si ha che i lucri ascendevano ad una cifra assai forte. Oltre
di che Verre, o la sua coorte, avea modo così di mettere in commercio
il frumento arbitrariamente ed indebitamente esatto nella percezione
delle prime decime[527].

Quanto al _frumentum aestimatum_, il senato avea assegnato a Verre
quattro sesterzî a modio per comperare il grano e due per comperare
l’orzo[528]. Avuto riguardo al prezzo del frumento, secondo ci dice
Cicerone, allora assai basso, di due, o al più, di tre sesterzî
al modio, Verre seguendo una consuetudine invalsa, avrebbe potuto
ritenere il denaro, astenendosi dal comperare il frumento[529].
Servendo questo _frumentum aestimatum_ al vitto del pretore e de’ suoi
dipendenti, per uso, se non per legge, il governatore era divenuto
arbitro dell’acquistarlo oppur no, dell’esigerlo in genere o in denaro,
del richiederlo in un luogo, piuttosto che in un altro, della sua
provincia. La composizione, che ne potea seguire tra agricoltori e
governatore, quando non era fatta con sistema assolutamente leonino,
potea riuscire anche a vantaggio de’ provinciali, esimendoli dalle
noie di trasporti in luoghi lontani, dalle molestie di privarsi del
grano, che avevano bisogno d’impiegare in uso proprio o di ritenere,
per venderlo in tempi più propizî[530]. Verre si dispensò dal percepire
il frumento, ma, invece di esigerne l’equivalente al prezzo corrente
di due o tre sesterzî a modio, fece tutto un coacervo dell’orzo e
del grano, che avea diritto di esigere, e stabilì, per ogni modio, un
prezzo di tre denari, cioè dodici sesterzî, e per conseguenza ritenne
i quattro sesterzî a modio, a lui assegnati dal Senato, e per giunta
ne esigette altri otto[531]. Cosa affatto ingiustificata, secondo
Cicerone; giacchè, nè le spese di trasporto potevano portare a quel
prezzo, nè il costo del grano variava da una città ad un’altra di
Sicilia[532]. Tutto questo danaro, che Verre veniva così accumulando,
serviva, massimamente, a realizzare nella vita quel suo sogno di lusso
e di piacere, che era come la mèta di ogni suo desiderio; una vita
di dominio e di godimento, allietata da tutti i diletti de’ sensi,
menata innanzi, giorno per giorno, in conspetto di quanto più potesse
allegrare la vista, in ville e palagi magnifici e splendidamente
ornati[533].

[La caccia alle opere d’arte.]

Per la moda incalzante, pel senso dell’arte, che la coltura greca
progrediente rendeva sempre più vivo, le opere d’arte di fattura greca,
se anche non completamente apprezzate, doveano costituire una delle
maggiori, se non la maggiore attrattiva; e l’averne quanto più fosse
possibile, l’avere le più belle, per Verre, più che una passione, più
che una tendenza irresistibile, costituiva una vera manìa[534], la
quale in un paese di coltura greca, come la Sicilia, potea trovare il
suo massimo sfogo[535]. Egli vi avrebbe fatta, secondo Cicerone, una
vera razzìa. Dovunque arrivavano i suoi occhi, arrivavano le mani;
e per vedere, anzi per fiutare più da lontano e per prendere, gli
stavano alle costole Tlepolemo e Jerone, i due fratelli; i due cani di
Cibyra, a cui nulla sfuggiva, fuori di quello che a loro convenisse non
vedere[536].

Così il suo accusatore potea dire, intendendo dare alle parole
il loro pretto significato letterale, che non vi era gemma, vaso
prezioso, statua, arnese fatto d’oro o d’avorio, dipinto od arazzo,
che egli avesse veduto e non avesse preso, pagandoli molte volte
a prezzi vilissimi, tanto per salvare le apparenze e mostrare di
aver comperato. Si era venuto a tale che, per possedere ancora
tutti questi oggetti artistici e di pregio, bisognava possederli
clandestinamente. Guai a metterli sotto i suoi occhi in un convito, in
una festa, nell’ospitarlo; il giorno appresso essi partivano, seguendo
l’ospite[537]. Già una cosa di tal genere era stato il pomo della
discordia tra lui e Stenio: ma quello, nell’accusa di Cicerone, non
era destinato ad essere che un piccolo episodio di tutto un sistema.
Ospite di Q. Heio di Messana, Verre l’obbliga a vendergli per seimila
e cinquecento sesterzî tutto quanto formava l’ornamento e il decoro del
suo sacrario domestico: un Cupido di Prassitele, uguale a quello famoso
di Tespi, un Ercole di Myrone, due canefore di Policleto[538]. Queste
apparivano comprate: per alcune stoffe attaliche, intessute d’oro, non
occorse nemmeno questa finzione. Semplicemente, spedite ad Agrigentum,
per ordine di Verre, trovarono la via dell’andata, mai più invece
quella del ritorno[539].

Ad Aristone di Palermo, a Cratippo di Tyndaris, a Phylarco di
Centoripae estorse alcune splendide collane; nè l’averle nascoste
riuscì a quest’ultimo di giovamento per salvarle[540]. Pamphilo di
Lilybaeum perdette nello stesso modo un’anfora (_hydria_) d’argento,
lavorata da Boetho di Calcedonia, splendida per fattura e preziosa per
qualità di materia; e salvò due sue coppe lavorate a rilievo, a stento,
intendendosi co’ cani di Cibyra e rimettendovi mille sesterzi[541].
Diocle il genero di lui, anche di Lilybaeum, dovette pentirsi di far
delle mostre, perchè Verre gli portò via tutti i vasi d’argento, così
come li avea esposti sulla mensola, facendo, come al solito, mostra
di pagarli[542]. Da M. Celio, cavaliere romano, prese quel che volle;
da C. Cacurio tutta la sua suppellettile; da Q. Lutazio Diodoro,
cittadino romano per beneficio di Q. Catulo, una magnifica e grande
tavola di cedro. Con Apollonio di Drepanum, figlio di Nicone, chiamato
poi, dopo l’acquisto della cittadinanza, A. Clodio, prima saccheggiò i
beni de’ pupilli affidati alle cure di lui, e poi lo spogliò di tutto
l’argento lavorato. Da un altro pupillo, Heio, posto sotto la tutela di
C. Marcello, portò via quantità di denaro e nappi di fine lavoro. Da
Lysone, uno de’ primarî di Lilybaeum, portò via una statua di Apollo,
per un prezzo irrisorio di mille sesterzî[543].

Diodoro di Malta, anch’esso dimorante a Lilybaeum, possiede molti vasi
di fine lavoro, e, tra gli altri, alcuni nappi, lavoro di Mentore, il
famoso cesellatore, chiamati _tericlei_ dalla forma, che il vasaio
Tericle dette primo ad essi. Verre non sa starne senza, e manda per
averli, nè sa privarsene Diodoro. Così, tra i due, comincia una vera
scherma per depredare e non essere depredato. Non sono a Lilybaeum;
sono a Malta? Verre manda anche colà. Ma prima di Verre, ha mandato
anche Diodoro a Malta, e fa che i vasi non si trovino. Così il giuoco
continua, ma Diodoro sta per uscirne con un’accusa capitale, da cui lo
scampano solo l’intervento del padre di Verre e l’essere Verre ancora
novizio: si era al primo anno della sua propretura. Pure la cosa costa
a Diodoro un volontario esilio di tre anni[544].

Più fortunato fu invece con L. Curidio e con Gn. Calidio, a cui
l’essere figlio di senatore non giovò a salvare certi suoi bicchieri
di argento (_eculei_)[545]. A L. Papirio, cavaliere romano, tolse
semplicemente il fregio dell’incensiere, restituendogli il resto, quasi
fosse vago non del metallo, ma del lavoro; e così del resto fece con
molti altri; che in ogni casa, si può dire v’erano arredi, specialmente
sacri, con qualcuno di questi fregi attaccati[546].

Ne fecero esperienza, fra gli altri, Cn. Pompeo di Tyndaris, già, prima
di essere cittadino romano, chiamato Philone; Eupolemo di Calactae
ed altri. Eschilo e Trasone di Tyndaris, Nymphodoro di Agrigentum,
intanto, vi rimisero, oltre al fregio, anche gli arredi, un incensiere,
una tazza, un vaso (_patella_)[547].

Una caccia speciale dava agli anelli, alle gemme. Vien portata un
giorno una lettera al suo interprete Valenzio. Verre ne vede l’impronta
che gli piace, e non ha pace, sin che l’anello non passa dal dito
di chi avea spedito la lettera, di L. Tizio, nelle sue mani[548].
Ma questi erano gli amminicoli, presi qua e là, come l’occasione
si presentava, in mancanza di preda maggiore. Le razzìe assumevano
talvolta proporzioni più vaste e forme ufficiali, o quasi. A Catina
chiama il proagoro Dionysiarco, a Centoripae Phylarco, ad Agyrium
Apollodoro, ad Haluntium Arcagato, tutti primi cittadini o magistrati
de’ luoghi, ed impone loro di fare una regolare requisizione di vasi
d’argento cesellati, di vasi corinti, che egli si faceva portare e,
fidato al fiuto de’ cani di Cibyra, ne faceva la scelta. Ad Arcagato,
secondo Cicerone, dette anche il compito di essere in questa occasione,
suo banchiere, ma senza mai rivalerlo[549].

A Syracusae poi, nello stesso palazzo del pretore, sotto i suoi occhi,
per rifondere e foggiare a nuovo tutta questa preda raccolta[550],
si era impiantata una vera officina per allestir vasi d’oro, staccare
fregi e adattarli. Per tutta la Sicilia, a Segesta, in casa di Lamia,
a Netum, in casa di Attalo, a Lilybaeum, in casa di Lysone, ad Aetna,
in casa di Critolao, a Syracusae in casa di Escrione, Cleomene e
Theomnasto, ad Helorum, in casa di Arconida, tanti telai lavoravano
indefessamente per Verre, a tappezzare i letti delle sue molte
ville[551]. Altrove si facevano i letti stessi e i candelabri.

Quella sua manìa degli oggetti d’arte lo metteva a tale da non
perdonare a nessuno, non a re, non agli dèi. Antioco l’Asiatico,
figliolo di Antioco il Pio, reduce da Roma, dove era stato a brigare
per l’eredità di sua madre Selene[552], traversava la Sicilia, e avea
con sè un magnifico candelabro, che intendeva dedicare nel tempio di
Giove Capitolino e che riportava con sè, non essendo stato ancora, dopo
l’incendio, rifatto quel tempio. Verre riuscì per favore speciale a
vederlo, e gli fece tale impressione, che, avendolo avuto a casa per
inganno, lo ritenne per forza; senza che dal suo proposito potessero
rimuoverlo l’autorità, le lagrime stesse del principe, le sue promesse,
il dovere dell’ospitalità, o la paura di un futuro gastigo[553].

Contro un gastigo degli uomini si sentiva bene agguerrito, e, quanto
a Giove, pensava che il dio non guardasse a ciò; od egli almeno non
guardava al dio, troppo lontano.

[I sacrilegi.]

Verre era sulla via del sacrilegio, e seguitava a batterla,
spensieratamente. Era una guerra dichiarata, insieme, al sentimento
religioso ed a quello patrio de’ Siciliani; giacchè da’ loro templi
rapiva le statue delle divinità, ed erano quelle stesse che, prese da’
Cartaginesi, erano ritornate in Sicilia, dono insigne di Scipione, come
testimonianza e trofeo della distruzione di Cartagine[554].

Verre cominciò dal volere la Diana di bronzo di Segesta; e, poichè non
l’ebbe, giù con vessazioni contro i Segestani, aggravî nella compera
del _frumentum imperatum_ e nell’esigere il contributo di marinai e
remiganti, molestie nel chiamarli in giudizio, tirandoseli dietro per
tutte le giurisdizioni della provincia; e, per giunta, minaccie di
peggio a tutti, presi insieme o singolarmente. Così la resistenza si
fiaccava e veniva meno; venivano vinti, sotto l’impulso della paura,
gli ultimi scrupoli patriottici, le ultime superstizioni, e, infine,
la statua di Diana, cosparsa di unguenti, coronata di fiori, usciva,
tra i pianti delle donne e il muto cordoglio degli uomini, da Segesta
e da’ confini del suo territorio, e la base, che portava scritto l’atto
magnanimo di P. Africano, veniva demolita, quasi a sperdere la memoria
del fatto e del misfatto[555].

A Tyndaris, dove il senato gli negava una bellissima statua di
Mercurio, dono anch’esso di Scipione, Verre fece in pubblico,
d’inverno, legare il proagoro Sopatro alla statua equestre di C.
Marcello, e ve lo tenne, sin che la cittadinanza ed il senato, per
salvare il concittadino e il magistrato, quasi semivivo dall’onta e dal
freddo, assentirono all’importuna richiesta del pretore, e la statua di
Mercurio, a spese pubbliche, fu portata a Messana[556].

Ad Enguion, dal tempio, a cui sempre P. Scipione ne avea fatto dono,
prese loriche ed elmi di bronzo cesellato, ed urne ed altre opere
d’arte[557].

Ad Agrigentum, di soppiatto, fece rubare dal tempio di Esculapio una
bellissima statua d’Apollo, che un’iscrizione, incisa nel femore,
attribuiva a Myrone[558]. Ma imprese di questo genere non sempre
gli riuscirono bene. Agrigentini e cittadini romani, residenti in
Agrigentum, messi sull’avviso, stettero in guardia, e quando, sotto
la condotta di Timarchide, in una fosca notte, gli emissarî di Verre
andarono per rubare dal tempio di Ercole la statua stessa dell’eroe,
venerato tanto, che per i baci de’ devoti aveva avuto logoro il mento;
tutto il popolo accorse ed a sassate li obbligarono a fuggire con
soli due piccoli emblemi, mentre già, con forza di corde e con ogni
fatica, tentavano di smuovere la statua, senza pure riuscirvi[559]. Ad
Assorum uguale insidia fu tesa al nume fluviale indigete Chrysa da’ due
cani di Cibyra, ed ugualmente fu elusa, chiamando, a suon di buccina,
a raccolta i cittadini[560]. Ma questi tentativi, mal riusciti, non
disanimavano Verre, nè lo intiepidivano. A Catina, i suoi stessi servi
rubarono un’antichissima statua di Cerere da un sacrario, a cui le
sole donne aveano accesso; e poi, per distornare da sè l’accusa, fece
imputare del fatto un servo, ad esso estraneo ed innocente. Ma il
senato di Catina l’assolse, avendo sentore della trama, e quasi in onta
al vero colpevole[561].

A Malta spogliò il santuario di Giunone di ogni più bella cosa, perfino
di certi ingenti denti di elefanti, che Massinissa avea già avuti come
preda e che avea restituiti, poichè ne conobbe la provenienza[562].

Ad Henna dov’era il tempio più antico di Cerere e Proserpina, e dove
appunto si credeva che Proserpina fosse stata rapita da Plutone, rubò
la statua bronzea di Cerere, la più antica di quelle ivi conservate, e,
da un’altra statua di Cerere, posta innanzi al tempio e difficile ad
esportare per la sua grandezza, strappò una statuina della vittoria,
ad essa posta tra mani[563]. A Syracusae, del tempio di Minerva,
posto nell’_Insula_, fece un vero scempio, spogliandolo del quadro
rappresentante la battaglia equestre di Agatocle e di ventisette altri
con i ritratti di re e di tiranni di Sicilia, tutte cose, che Marcello,
nella presa della città, avea rispettate e che erano care, sia pel loro
pregio artistico, che per la memoria de’ fatti e delle persone[564].
Dalle porte stesse del tempio, magnificamente lavorate in oro e
in avorio, strappò la bellissima testa di Medusa e tutti gli altri
rilievi, perfino le borchie d’oro, lasciandole nude e appena adatte
a chiudere[565]. Dal Pritaneo, posto in Acradina, prese la bellissima
Saffo di Silanione[566]. Dal tempio di Esculapio, prese la statua di
Pean; da quello di Bacco, la statua di Aristeo, tenuto per inventore
dell’olio; dal tempio di Giove, prese la statua stessa del nume, la
statua di Giove Ourio, una delle tre più celebrate del genere, secondo
Cicerone; e qua e là, un po’ per tutto, mense delfiche e bellissime
tazze di bronzo, una quantità ingente di vasi corinzî[567].

[Le cospirazioni degli schiavi.]

Tutto, insomma, era, dice Cicerone, per Verre buona occasione di
guadagno, che che accadesse, che che ne andasse di mezzo. Eccitato
dall’imperversante guerra servile d’Italia ad usare una severa
disciplina, escogitava immaginarie cospirazioni di schiavi per trarne
pretesto a ricattare i loro padroni.

È così che imbastisce, nel territorio triocalino, una simile accusa
contro gli schiavi di Leonida, e li mena a Lilybaeum e li condanna;
poi, mentre, già stretti al palo, stanno per patire l’estremo
supplizio, per ragioni, che a Cicerone non parevano un mistero, li
scioglie e li ridona a’ loro padroni[568].

In un modo presso che simile si condusse con Aristodamo di Apollonia,
con Leonte Imacarense; coll’espediente delle stesse accuse, carpì
sessantamila sesterzî ad Eumenida di Halycia, cinquecentomila allo
stesso C. Matrinio, cavaliere romano[569]. Da Apollonio, figlio
di Diocle, di Panhormus, voleva assolutamente conto di un servo,
preposto agli armenti, che quegli non avea mai avuto: in realtà, volea
quattrini; e, poichè non n’ebbe, senza regolare accusa, senza giudizio,
lo fece prendere e lo gettò a marcire in carcere per diciotto mesi,
senza che valessero a liberarlo le pubbliche intercessioni del Senato,
de’ magistrati, de’ sacerdoti panormitani. Poi d’un tratto — qualche
cosa di maggiore efficacia agli occhi di Verre era intervenuto — senza
trattar causa, senza nessuna formalità, lo trasse di carcere[570].

[La flotta e i pirati.]

Questa sua smania d’illeciti lucri non si arrestava nemmeno dinanzi a
ciò che riguardava, più da presso, la sicurezza della sua provincia;
anzi, sempre secondo Cicerone, ne lo rendeva più dimentico che mai.
Così, contro la lettera stessa del trattato, esentò Messana dal
contribuire, come sin qui avea fatto, con una bireme e con marinai e
soldati alla flotta, mentre vi astrinse Tauromenium, che per trattato
n’era esente[571]. Poi l’amministrazione della stessa flotta gli
suggerì tutta un’altra lunga e sicura speculazione. Mentre per lo
innanzi ogni città dava al suo navarco, che ne dovea dare poi stretto
conto, quanto era necessario a mantenere la nave e le persone poste
sotto il suo comando; Verre avocò a sè l’amministrazione, obbligando
ogni città a mettere nelle mani di lui quel che prima era dato al
navarco. Al tempo stesso prese a trattare con le città per dispensarle,
dietro un corrispettivo, dal fornire un determinato numero di marinai;
trattò privatamente con ognuno di questi, per congedarli innanzi
tempo con un compenso di seicento sesterzî a testa; e così, mentre
straordinariamente faceva questi lucri, se ne veniva ad assicurare
un altro anche più stabile, avendo da mantenere un numero di uomini
inferiore a quello calcolato dalle città nel loro contributo[572].

Intanto, una simile condizione della flotta la rendeva inetta a
provvedere efficacemente alla difesa contro i pirati. Già, se anche
questi talvolta gli capitavano tra mano, non ne faceva un trattamento
tale che valesse ad estinguerli e sopratutto ad atterrire con il rigore
dell’esempio. Presa una volta presso Megaride, non lungi da Syracusae,
una nave piratica da una flottiglia di dieci navi, posta sotto il
comando di P. Cesezio e P. Tadio, Verre non pensò che ad appropriarsi
la preda assai grande ed opulenta.

Quanto agli uomini, invece di mandarli pubblicamente al supplizio, de’
più giovani, più belli, degli istrutti in qualche arte fece dono agli
amici ed acoliti; sei, sinfoniaci, ne mandò anche ad una sua amica di
Roma; i vecchi, gli inutili li fece uccidere ad uno alla volta, senza
pensare a quelli che pretendevano fare l’esatto conto de’ presi e degli
uccisi. Il capo de’ pirati non lo vide nessuno; Verre l’avea mandato a
Centoripae, con ordine, dice Cicerone, di trattarlo bene; mentre così
sorgeva e si accreditava sempre più la voce che danaro fosse stato dato
da’ pirati per la sua liberazione[573].

[Il supplizio de’ navarchi.]

Ma questo fortunato evento fu dovuto più al caso ed alla forza
evidentemente preponderante che ad altro; ed in ogni modo sarebbe
stato unico. Lo stato della flotta e la potenza de’ pirati, sempre
più minacciosa, erano meglio adatti ad apportare de’ rovesci; e non
mancarono. La passione per Nice, la bella Siracusana, il pensiero di
meglio agevolare la sua tresca, aveano indotto Verre a dare il comando
della flottiglia al marito di lei, Cleomene, imbelle ammiraglio di una
squadra resa già, essa stessa, sì imbelle. Così la flottiglia uscì
dal porto di Syracusae per non più tornarvi; prima di tutte la nave
di Centoripae, nave ammiraglia, che portava lo stesso Cleomene, e poi
in ordine quelle di Segesta, di Tyndaris, di Herbita, di Heraclea, di
Apollonia, di Haluntium. Dopo cinque giorni, era a Pachynum, nel porto;
e la gazzarra, che Cleomene vi faceva, fu interrotta dall’annunzio
delle navi piratiche, che si trovavano nel vicino porto di Odyssea.
Stremate erano le ciurme ed affamate, ridotte a nutrirsi di radici di
palme selvatiche: sperò per un momento Cleomene di potersi rifornire
con le forze del presidio di terra, ma esse non si trovavano in
condizioni migliori di quelle delle navi. Altro scampo non gli parve
avere che la fuga, e si apprese a quel partito: le altre navi ebbero
per un momento un proposito di resistenza, ma poi seguitarono verso
Helorum la nave ammiraglia; senonchè, meno celeri e più esposte come
erano, ne caddero già due, subito, nella fuga, in mano a’ pirati:
quella di Haluntium, il cui capitano, Phìlarco, fu preso prigione e
quello di Apollonia, il cui prefetto, Anthropino, fu ucciso. La perdita
delle altre venne ritardata soltanto, non evitata; che tutte caddero in
mano de’ pirati, poichè gli equipaggi, giunti a terra, le abbandonarono
in mare, ed Eracleo, l’archipirata, le fece tutte bruciare. La nuova
giunse rapidamente a Syracusae nel cuore della notte, destando furore
ed allarme, e, dopo breve tempo, vi arrivarono gli stessi pirati, che
penetrarono e restarono nel porto, cioè a dire nella città, finchè a
loro stessi non piacque d’andarsene. Già, nel tumultuario diffondersi
della prima novella, Cleomene sentiva il bisogno di nascondersi,
e Verre, esso stesso, si sentiva minacciato dal fermento di tutta
la cittadinanza; indi ogni giorno crescevano le vociferazioni e le
accuse. Verre sentì il bisogno di mettersi al coverto, e credette di
provvedervi, inducendo tutti i navarchi a dichiarare in forma legale
che le navi erano bene equipaggiate e ben provviste; ma, quando furono
venuti a ciò, poterono dire di aver segnata la loro condanna di morte.
Tutti furono accusati a mezzo di Nevio Turpione, uno de’ bracchi
del pretore, e tutti, per sentenza di Verre e de’ peggiori della sua
coorte, furono destinati al supplizio che doveva togliere per sempre
ogni incommoda testimonianza. Nulla valsero ad Aristeo, il navarco di
Tyndaris, le lagrime del padre Desone, già ospite di Verre; nulla a
quello di Herbita le difese e le implorazioni del padre Eubulide; nulla
a Furio di Eraclea il suo atteggiamento minaccioso e sprezzante; nulla
potè nemmeno, in favore di Eraclio di Segesta, l’assenza regolarmente
giustificata da malattia. Solo Cleomene rimase senza molestia e senza
appunto, tenendosi allato al pretore durante lo svolgimento stesso del
giudizio. Phalacro di Centoripae, che era con Cleomene nella stessa
nave, dovette alla corruzione più che a questo argomento lo scampo.
Gli altri tutti perirono, e come miseramente! Per prezzo i parenti ne
ottennero da Sestio, il carnefice, una morte meno lunga e meno penosa;
a prezzo, gemendo innanzi alle porte della prigione, ne riscattarono i
cadaveri[574].

Ma Verre era crudele non meno che avido, e l’una passione soffiava
sull’altra, accendendola.

Quale specie d’inviolabilità potevano avere i Siciliani, dove non era
rispettata neppure quella de’ cittadini romani? C. Servilio, uomo di
affari, del convento di Panhormus e cittadino romano, per non aver
voluto dar una cauzione di duemila sesterzî in una causa di furto,
indettagli da Verre col nome di un servo venerio, morì dopo esser stato
battuto a sangue da sei littori; e da’ beni di lui Verre consacrò indi
nel tempio di Venere un Cupido di argento[575].

[I ricatti e le uccisioni.]

Ma gli ultimi resti della guerra sertoriana in Ispagna, la pirateria
sempre più estesa e minacciosa, e la guerra servile d’Italia
davano maggiormente occasione ed anche pretesto ad ogni maniera di
soperchierie. Ogni nave che approdava in Sicilia, da ogni parte,
anche di Oriente, era staggita, e, quanto più onusta, tanto più veniva
battezzata come proveniente dalla Spagna e cosa di sertoriani.

Era un seguito di ricatti; mentre le _lautumiae_, le carceri di
Syracusae, si riempivano di cittadini romani, che quando non ne
uscivano già cadaveri, ne uscivano a capo coperto per esser menati
all’estremo supplizio[576]. Liberti di P. Granio ed altri liberti e
mercatanti di Puteoli furono così messi a morte[577]. T. Herennio,
banchiere a Leptis, venne ucciso in cospetto di tutta Syracusae, mentre
v’erano almento cento cittadini romani, che potevano dar contezza
dell’esser suo[578]. P. Gavio, del municipio di Compsa, fuggito
dalle _lautumiae_, fece troppo presto a vantarsi e ad inveire contro
di Verre; che, mentre si apprestava a salire in nave per tornare in
Italia, fu consegnato da’ Mamertini a Verre, allora soppravvenuto; e,
confitto alla croce, come una spia degli schiavi ribelli d’Italia, gli
fu dato solo per ischerno di guardare, morendo, la terra, in cui egli
avea sperato di ritrovare, con l’impero della legge, la sua salvezza.
Nè gli valse a nulla l’invocare la sua qualità di cittadino romano; a
nulla l’offrirsi a provarla[579].

[Lo stato della Sicilia sotto Verre.]

Tali secondo Cicerone sarebbero stati i fasti di Sicilia sotto
l’imperio di Verre. Un cupo e tetro sentimento emana dalle impetuose
orazioni dell’accusatore; quasi che un alito di morte passasse,
tutto abbassando e piegando, sul bel paese degli idilli siracusani,
sulla feconda terra di Cerere. I campi parevano quali avrebbe potuto
renderli una guerra accanita ed ostinata, che vi avesse portato la
devastazione. I piani ed i colli, innanzi verdi e fiorenti, erano ornai
brulli e deserti, sì che la terra stessa pareva invocare e rimpiangere
l’agricoltore[580]. E n’era il caso; perchè gli agricoltori, ridotti
agli estremi dalle vessazioni e da’ dissesti, abbandonavano la coltura,
esulavano, ponevano persino termine violentemente a’ loro giorni[581].
Ad Henna, a Murgentia, ad Assorum, ad Imachara, ad Aetna l’abbandono
era tale che non appariva più traccia di quello che la Sicilia era
stata una volta. Nell’agro leontino gli agricoltori si riducevano
da ottantaquattro a trentadue; nel mutycense da centottantasette ad
ottantasei; ad Herbita da dugentocinquantadue a centoventi; ad Agyrium
da dugentocinquanta ad ottanta[582].

I furti delle opere d’arte lasciavano tristi le case, che ne rimanevano
spogliate[583]; e, specialmente quando si trattava di arredi del
culto, di oggetti sacri, non ne uscivano che lasciando immerse in
pianti e lamenti le donne[584]. Quelle statue di divinità, strappate
o fatte scomparire da’ templi, lasciavano dietro di sè un’impressione
di superstizioso terrore, che faceva attribuire a quella violazione
religiosa la scarsità de’ ricolti ed ogni male che ne seguisse[585].

[Le gazzarre del pretore e della coorte.]

E, mentre la Sicilia giaceva così oppressa e le sue piazze erano
insanguinate, e compromessa n’era in ogni modo la pace e la
sicurezza[586]; Apronio andava banchettando per tutti i fòri, e Verre
attendeva a rallegrare ogni giorno di un novo gaudio la sua vita.
L’inverno lo tratteneva a Syracusae, la città dove è fama che mai il
giorno sia così brutto che non lasci per qualche ora vedere il sole,
ed i conviti gli davan modo d’impiegare lietamente i giorni brevi, e
gli amori le notti lunghe nella bella reggia di Jerone. Al più, lo
richiamava talvolta l’officina artistica, che avea costituito nel
suo stesso palazzo, ed a cui egli assisteva in _pallio_ e _tunica
pulla_[587]. Al venire della primavera — e solo il rifiorire delle
rose era per lui nunzio verace di primavera — cominciava le sue
peregrinazioni di città in città, condotto in una lettiga, della quale
non aveano una più bella i re di Bitinia, adagiato su molli guanciali
di Malta imbottiti di rose, avendo in testa una corona, avendone
al collo, mentre un tenue lino, appena mosso, diffondeva anch’esso
tutt’intorno soave odore di rose.

Di là non iscendeva che per entrare nel cubicolo, dove riceveva
magistrati e cavalieri e dove si ordivano gl’intrighi e si maturavano
i suoi responsi. Più spesso ancora amava ricevere le più belle donne
del luogo: se aveano più ritegno, esse vi venivano evitando gli sguardi
indiscreti; se erano più libere, prendevano parte anche a’ conviti,
che spesso, vere orgie, finivano in risse: in una battaglia di Canne
del vizio, dice Cicerone. L’estate poi non lo sorprendeva già sulle
aie polverose, tra l’opera faticosa della mietitura e gli schiavi
congregati: essa lo trovava di nuovo a Syracusae, ma non più nella
reggia. Come in un accampamento estivo, nell’isola che sta quasi a
guardia de’ due porti, sotto tende di tela finissima, egli seguitava
là il costume della sua vita invernale[588]. Quivi veniva Terzia, la
figlia del mimo Isidoro, portata via a un rodio sonatore di flauto,
e Pipa, la moglie di Escrione, e Nice la moglie di Cleomene, che,
vinte forse da Terzia nella gara della bellezza e nell’affetto di
Verre, sollevavano alterchi, mostrando di averne a schifo l’ignobiltà
dell’origine[589]. E il figliuolo adolescente era con lui[590].

[L’addensarsi della tempesta e gli scongiuri.]

Intanto i Siciliani aspettavano, affrettandone il termine co’ voti,
che l’anno del suo governo finisse, che arrivasse Q. Arrio[591] il
successore; ma Arrio non veniva. La morte l’avea colto per via. Così
Verre vi rimase ancora un anno; poi un altro anno ancora[592].

Per tutta vendetta i Siciliani esercitavano contro di lui il loro
spirito _frondeur_.

Il nome di Pipa, la moglie putativa di Escrione, si trovò parecchie
volte scritto sul seggio del pretore[593]. Ad altri motti di spirito
dette occasione il tentato furto della statua di Ercole in Agrigentum:
questo _verre_ prese posto nelle fatiche d’Ercole, accanto al cinghiale
erymantio[594]. I sussurri, poi, le vociferazioni sulla sua condotta,
su’ suoi rapporti con Apronio e con i decumani si spandevano e
crescevano ogni giorno, divenendo qualche volta aperta sfida e audace
rampogna, come nel caso di Scandilio[595].

In cambio, Verre pensava a farsi degli amici, tra Siciliani e Romani,
con doni militari e in altro modo, sperando di trarre profitto da ogni
evento[596]. Tentava amicarsi qualche città, specialmente Syracusae,
la più importante, dove egli risiedeva, con espedienti come quelli
dell’eredità di Eraclio[597]. Con Messana poi avea stretto una vera
lega, e ne avrebbe fatto la sua complice, mentre egli la esentava da
ogni contribuzione verso la repubblica e per la difesa della Sicilia.
Messana, una testa di ponte tra la provincia e l’Italia, diveniva il
quartiere generale e il magazzeno di Verre, fornendolo anche di una
_cybea_, fatta a mo’ di trireme, bellissima e fornitissima, costruita
a spese pubbliche, perchè meglio potesse mettere in salvo tutte le sue
ruberie[598].

Pure anche il terzo anno, il terzo e lunghissimo e rovinoso anno passò,
e finalmente Verre partì.

Non aveva ancora posto piede, si può dire, in Italia, e già le ire
represse si scatenavano e scoppiava la tempesta, che per tanto tempo si
era venuta addensando. Le statue, che egli si era fatto erigere, non
solo per trarne guadagno, ma altresì a difesa ed anche a lode del suo
governo, vennero rovesciate a furia di popolo, e appena, a quanto dice
Cicerone, il nuovo pretore potè salvarne qualcuna[599].

A Tauromenium la sua statua venne demolita, lasciando per maggior
onta intatto il piedistallo; e, con lo stesso intento, a Tyndaris
veniva abbattuta la statua, lasciando in piedi il cavallo[600].
Alcuni mesi dopo, il senato di Centoripae ordinò che si appaltasse la
demolizione della statua di Verre e del figlio, e che trenta senatori
vi assistessero[601].

Era un lungo clamore, che inseguiva Verre nel suo ritorno, come un
grido di dolore e di vendetta; ed a Roma, questa volta, non mancava
gente disposta a raccoglierlo.



VII.

AD ARAM LEGUM


[Il carattere dell’accusa e l’ambiente.]

Non potevano davvero mancare a Verre accusatori, ed accusatori
implacabili. Quello di accusare un uomo politico importante, un
governatore di provincia era un modo, se anche un po’ discreditato, di
venire in fama e di acquistare importanza; ma l’accusa di Verre, questa
volta, trascendeva i confini di un interesse semplicemente individuale.

Le lotte civili soffocate, ma non spente, da Silla, si erano riaccese
non appena egli era sceso nel sepolcro; e la parte popolare tentava
in ogni modo di riconquistare il potere, riprendere i suoi diritti,
indebolire in tutti i modi la parte sillana, combattendola non solo
come partito, ma, individualmente, ne’ suoi uomini principali e più
intransigenti.

Verre, come uomo di parte, era di una selvaggia energia, implacabile ed
ostinata, aliena da tergiversazioni e da scrupoli, e non dovea essere
piccolo guadagno per i suoi avversarî metterlo fuori di combattimento.
La plebe, da lui avversata specialmente nel periodo della sua pretura;
i cavalieri, trattati molte volte senza riguardi in Sicilia e feriti
ne’ loro interessi sopratutto con la preferenza accordata negli
appalti delle decime agli uomini della coorte pretoria, aspettavano
ed invocavano una vendetta contro C. Verre, ed, altrettanto o più,
l’invocavano tutte le vittime delle proscrizioni e delle confische
sillane, le cui piaghe recenti non si erano peranco rimarginate, e che
in Verre odiavano non solo l’acolito di Silla, ma l’antico disertore
che, passando a Silla dalla parte mariana, vi avea portato tutto
l’ardore e lo zelo del rinnegato. Ma, oltre allo sfogo che il processo
di Verre potea procacciare a queste ire, oltre ad essere una questione
di sentimento; esso avea una presente ed evidente importanza politica,
ed era destinato ad avere un’azione immediata sugli avvenimenti del
giorno e sull’atteggiamento dei partiti. Non erano trascorsi ancora
otto anni dalla morte di L. Cornelio Silla, e già il fondamento
politico della sua costituzione era scosso e l’egemonia dell’ordine
senatorio vacillava, sì per il crescere delle forze de’ suoi avversari,
sì per la cattiva prova che aveva fatta nel suo esclusivo reggimento
del governo.

In questo stesso anno del processo, nell’anno 70 av. C., sotto gli
auspicî di Cn. Pompeo, l’antico e massimo aderente di Silla, ora
console con M. Crasso, si veniva ad una serie di concessioni, da
cui la costituzione sillana usciva tanto modificata. Pompeo, giunto
ad un grado elevato di potenza e guardato con gelosia dalla parte
aristocratica, era attratto verso la parte popolare, di cui, ogni
giorno più, crescevano l’ardire e le forze. Il tribunato, per la cui
completa reintegrazione si lottava già da parecchi anni, e che era
riuscito a liberarsi da qualcuno de’ vincoli ad esso imposti da Silla,
vi acquistava già in principio di quest’anno, per opera di Pompeo[602],
la pienezza de’ suoi diritti e delle sue prerogative[603]. L’altro
validissimo privilegio del giudicare veniva minato con la proposta
di ammettere a giudicare altresì i cavalieri ed i _tribuni aerarii_,
fatta da L. Aurelio Cotta, zio di C. Giulio Cesare e fratello di quel
C. Aurelio, sotto il cui consolato, nel 75 erano state abrogate le
incapacità de’ tribuni a coprire le altre magistrature[604].

La democrazia riprendeva le sue posizioni, attaccando la reazione in
tutti i suoi baluardi; ed, in un tale momento della lotta politica,
il processo di Verre si presentava come un’arma di combattimento di
prim’ordine. Un processo che svelasse tutte le prepotenze, le ruberie,
gli abusi di ogni sorta di un membro della fazione aristocratica,
com’era Verre, riusciva già per sè solo, quale che ne fosse l’esito,
di non piccola efficacia; poichè ne sarebbe risultata chiara la
cattiva amministrazione delle provincie, e le colpe individuali
si riflettevano, in ogni modo, sull’intero ordine. Ma anche più
imbarazzante era questa volta il processo per gli ottimati. Una
condanna li obbligava a volgersi contro uno de’ più validi loro
sostegni, a togliersi un appoggio ed a confessare quasi lo sgoverno
delle provincie, che all’ordine veniva rimproverato. Un’assoluzione,
quando la colpa fosse dimostrata, o ne fosse indotto almeno il sospetto
nella cittadinanza, faceva anche più apertamente assumere all’intero
ordine la responsabilità de’ fatti imputabili a Verre e non poteva
a meno di provocare una reazione, la quale si dovea manifestare
specialmente col togliere all’ordine senatorio la prerogativa de’
giudizî, così caduti in discredito.

Il processo di Verre acquistò per ciò stesso un’importanza di gran
lunga maggiore di quella che poteva venirgli dall’alta posizione
dell’accusato, e dall’ingente valore delle concussioni, di cui gli si
dava colpa. C. Verre diveniva come il vivente segnacolo di una grande
e decisiva battaglia politica, ed il suo processo era destinato a
destare tutto l’interessamento de’ contemporanei e ad avere, anche
per i venturi, un’importanza storica più assai di molti altri processi
consimili.

[Cicerone.]

Perciò, quando i Siciliani si presentarono in Roma, per proporre
regolarmente l’accusa, non mancarono loro appoggi, nè costò difficoltà
il trovare chi la volesse sostenere; se pure, come non è ardito il
supporre, non furono essi stessi allettati ed incitati a venire. E
sicuramente l’invito a sostenere la loro causa, se non fu sollecitato
da Cicerone, fu in ogni modo accolto da lui più che di buon grado e
ricevuto come una buona ventura: giacchè questo processo era destinato
anche a rappresentare, come rappresentò, una tappa notevolissima nella
carriera politica ed oratoria di Cicerone.

Il conterraneo di C. Mario, che egli, quale che ne fosse la
ragione[605], avea preso anche a soggetto de’ suoi versi giovenili,
non poteva proprio avere le maggiori simpatie per Silla ed il suo
ordinamento, che, tra l’altre cose, non era destinato ad agevolare
il suo cammino, a lui _homo novus_ ed aspirante a farsi una via
con l’eloquenza. Nè i tempi, nè forse la natura dell’animo suo lo
potevano spingere a mettersi sulla via di un’opposizione ostinata
ed aperta; pure i suoi primi passi, le sue prime prove nel fòro lo
posero contro ad aderenti di Silla e all’azione diretta o indiretta
di lui. La difesa sua di Roscio Amerino, nell’80 a. C., fu una lotta
fortunata, massimamente contro L. Cornelio Chrysogono, uno de’ potenti
liberti di Silla[606]; e, quand’anche si voglia far la tara al suo
coraggio, supponendo che alcune frasi fossero posteriormente inserite
nell’orazione e che lo francheggiasse la protezione de’ Metelli, di
Servilio, e degli Scipioni, amici di Roscio[607], mentre Silla non
prendeva vero interesse alla cosa; resta nondimeno quell’orazione a
prova delle sue antiche tendenze. Le quali si mostrarono anche più
manifeste, e in forma più recisa, nell’anno seguente, quando, essendo
ancora vivo Silla, fece ritener nulla da’ giudici la disposizione, con
la quale Silla avea privato dell’_jus civitatis_ gli Aretini[608].
Ora, l’incarico di sostenere l’accusa contro Verre non era solo
l’occasione di richiamare una pena sul capo di uno de’ più appassionati
e meno scrupolosi adepti di Silla, ma era anche la via per portare
un ultimo colpo alla costituzione del dittatore, per attaccare nel
fòro apertamente tutta quella fazione di ottimati, orgogliosi ed
intransigenti, che niente più mostravano di spregiare, quanto gli
_homines novi_[609], alla cui categoria Cicerone apparteneva.

Oltre a tutto poi, o forse innanzi tutto, questa causa era il tornèo,
tante volte invocato ed aspettato, in cui l’oratore dovea e potea fare
la prova della sua eloquenza. I trionfi di L. Ortensio, del famoso
oratore, di otto anni più vecchio di lui[610], non gli aveano lasciato
i sonni tranquilli; e, per una natura ingenuamente ambiziosa, come
quella di Cicerone, così innamorato della sua arte, emulare e superare
il più grande oratore del suo tempo, era al tempo stesso un’aspirazione
ed un bisogno.

Già, in una delle sue prime cause, la prima, di cui l’orazione ci sia
rimasta, quella di P. Quinzio nell’a. 81[611], Cicerone si era trovato
a fronte del grande avvocato; ma la causa, una contesa d’interessi
privati, poco si prestava ad un vero duello oratorio, e poi Cicerone
allora era giovane, e stette a fronte del suo contraddittore, così come
i tempi, la diversa fama, la diversa posizione sociale esigevano. Ma
d’allora undici anni circa erano passati: il giovane era divenuto un
uomo maturo di trentasette anni; si era valso del volontario esilio,
che si era imposto negli ultimi anni della vita di Silla, per compiere
i suoi studî filosofici e retorici, nella culla stessa della cultura e
dell’eloquenza; avea fatto le sue prime prove di magistrato; avea preso
il suo posto nella lotta de’ partiti, e potea bene sperare d’ingaggiare
la tenzone desiderata col suo emulo, da pari a pari, in una causa a
cui doveano essere rivolti, non solo gli occhi di Roma, ma di tutto il
mondo romano, ed in cui egli potea sperare di avere la miglior parte.

Nè solo la fama di primo oratore dovea dargli quel singolare duello
giudiziario; era anche un’altra spinta sulla via degli onori. Dopo
avere nel 75 a. C. coverta, in Sicilia, la carica di questore del
propretore Sesto Peduceo[612], egli, ora, trascurando di chiedere il
tribunato, che forse non credeva interamente conforme alla sua indole
e al genere di politica che intendeva seguire, chiedeva l’edilità; e
lo speciale compito, che disimpegnava in questo processo, lo metteva
in vista come l’uomo del giorno, e faceva sì, che sul suo nome, più che
su di ogni altro, la sua parte avrebbe affermato i suoi sentimenti e il
suo programma.

[I primi maneggi di Verre.]

Verre dal canto suo non se ne sta inoperoso.

Mentre egli era ancora in viaggio verso Roma, Timarchide scriveva ad
Apronio in Sicilia, suggerendogli i modi di neutralizzare la cattiva
fama, in cui si cercava mettere presso Metello tanto lui che Verre;
modi che erano quali poteva consigliare un artefice esperto di ogni
corruzione com’era Timarchide. «Adoperati con ogni diligenza, perchè
non abbia a scapitare l’opinione del pretore. L’abilità e l’eloquenza
non ti mancano. Hai di che spendere. Tira a te gli scribi, gli uscieri:
con Volteio, che può moltissimo, fai comunella e taglia per diritto
e per traverso. Voglio, o fratello mio, che tu presti ascolto al
tuo fratelluccio; e tutta la compagnia ti avrà caro. Abbi pronta una
pezza per ogni sdrucitura; con l’intercessione tua ognuno è avvezzo a
vincere. Sai che Metello è un talentone. Se Volteio sarà con te, tutto
si farà come per gioco. Hanno insinuato a Metello e Volteio che tu hai
ruinati gli agricoltori. Hanno loro intronato le orecchie dicendo che
tu eri il compare del pretore. Fa che sappia la tristizia loro; ed essi
avranno da correre un bel po’, se gli dèi vorranno[613].»

L. Metello infatti doveva essere giunto in Sicilia assai preoccupato,
non solo di queste voci, ma della condizione generale della Sicilia,
quale che egli potesse crederne la ragione. Ne è prova la lettera,
che egli, nell’anno istesso della sua propretura, diresse a’ consoli
Crasso e Pompeo, in cui accennava alle decime vendute secondo la _lex
Hieronica_; all’opera interposta, con le lettere e con le parole,
perchè vi si seminasse quanto più era possibile, malgrado la difficoltà
de’ tempi ed il numero stremato degli agricoltori, ed a tutti i
provvedimenti presi, perchè la percezione presente non fosse tale da
esaurire le fonti stesse del reddito[614]. Egli cercò, a quanto pare,
di mostrare un’attitudine conciliante e di riparare alle conseguenze di
alcuni atti compiuti dal governatore precedente. Reintegrò così Eraclio
ed Epicrate nel possesso de’ loro beni[615]. Rescisse altri giudicati
di Verre, a Panhormus, ad Agrigentum e Lilybaeum; mise da parte il
censo fatto durante la pretura di lui, valendosi del precedente: fece
insomma cose tali, da far dire a Cicerone che l’opera sua consisteva
massimamente nel disfare l’opera del suo predecessore[616]. Ma,
improvvisamente, poco prima dell’arrivo di Cicerone in Sicilia, si
mutò. Fu questo l’effetto de’ consigli dati da Timarchide ad Apronio?
Non pare. Cicerone ne attribuisce la causa all’arrivo, da Roma, di
un tal Letilio, suo segretario, e ad alcune lettere che gli portò.
Venivano direttamente da Verre queste lettere, come alcuni volevano,
per rammentargli l’antica amicizia e la parentela e tante altre cose?
La lettera che operò il miracolo doveva essere una lettera ricevuta di
casa sua[617], e, probabilmente, al mutamento dettero causa ragioni
assai più forti d’ordine politico. L’aspetto, sempre più chiaramente
politico, che assumeva il processo di Verre, la parte che costui
prendeva nelle elezioni di quell’anno, finite poi con la vittoria di
Metello; tutto dovea consigliare un mutamento che subito seguì. Verre,
da questo punto, ebbe in L. Metello un amico ed un alleato, che non
poco vantaggio era in grado di recargli. Alla sua coorte poi Verre potè
entrare in grazia, non solo per favore riflesso, ma anche con altri
argomenti più positivi[618].

[La proposizione dell’accusa. Cicerone e Q. Cecilio.]

Intanto Cicerone si era presentato innanzi al pretore M. Acilio
Glabrione, destinato a presiedere i giudizî _de repetundis_, facendo
la sua _postulatio_, perchè a nome di tutte le città di Sicilia, meno
Messana e Syracusae, venisse egli incaricato della _delatio nominis_
contro Verre per le sue concussioni. Ma, contemporaneamente, o prima, o
poco dopo di lui, in ogni modo prima che la querela di Cicerone venisse
regolarmente accolta e gli fosse data regolare facoltà d’iniziare la
sua inquisizione, Q. Cecilio Niger, già questore di Verre e siciliano
di patria, dolendosi anch’egli di essere stato a torto danneggiato
da Verre, si presentò alla sua volta per muovere querela ed essere
abilitato a menare innanzi egli stesso il processo[619].

La necessità di evitare sentenze contraddittorie menava, senz’altro,
all’unità del giudizio; e, nel caso di più querele, specialmente
quando riguardavano una sola specie di reati, occorreva, con un
procedimento molto sommario e con un giudizio quasi di delibazione,
vagliare la condizione giuridica de’ vari accusatori per affidare
poi ad uno di essi, od a varî congiuntamente, la cura di portare
innanzi l’inquisizione e l’accusa. A considerare il nome familiare di
Cecilio, può argomentarsi che egli fosse, per tradizione familiare,
un aderente de’ Metelli, di cui portava il nome. La questura, da
lui gerita in Sicilia con Verre, non è fatta per diminuire valore a
questa ipotesi, e Cicerone, nella _Divinatio_, lo accusa apertamente
di essere un accusatore simulato. Gl’intrighi e le escogitazioni di
Verre crescevano, quanto più il pericolo minacciava ed incalzava; e
non sarebbe punto improbabile che, perduta la speranza di mandare
a monte il processo, egli avesse pensato, con un accusatore di
sua scelta, un nemico compiacente, di farlo finire in una bolla di
sapone e magari in un trionfo. Non è men vero d’altra parte che Verre
e Cecilio, uniti e concordi forse a’ danni de’ Siciliani, aveano
finito col venire in contrasto al momento della spartizione delle
spoglie[620]; la riconciliazione, che potè aver luogo tra loro, non
si sa se fosse sincera e tale da mettere del tutto a tacere l’avidità
delusa e le vecchie ire[621]. Varî mesi dopo, lo stesso Cicerone
parlava dell’inimicizia di Q. Cecilio verso Verre, come di giusta
inimicizia[622], e, forse, quest’asserzione di un tempo non sospetto,
e in cui, di Cecilio, si poteva parlare senza secondi fini, potrebbe
anche essere stata la vera. Due altri Cecilii, Quinto e Lucio, erano
testimoni d’accusa contro Verre nella causa[623]. Ma niente di certo si
può asserire; perchè, d’altra parte, a poca distanza, Cicerone parla
dell’attitudine ostile, mostrata verso di lui da due de’ questori di
Verre[624]. Era tra questi anche Cecilio?

[La _Divinatio_.]

Fosse intanto egli un emissario di Verre, o ne fosse francamente
nemico, Verre amava meglio che l’accusa rimanesse affidata a Q.
Cecilio, anzi che ad un avversario poderoso, eloquente e politicamente
importante, come era Cicerone. La questione venne in decisione
probabilmente nel Gennaio del 70 av. C., come si può calcolare, tenendo
conto de’ cento dieci giorni assegnati a Cicerone per l’inquisizione
e di tre mesi perduti per la interposizione del giudizio contro il
governatore di Acaia, attraverso cui bisogna rimontare dalla data
della causa[625]. Anzi, si può ritenere che ciò avvenne proprio ne’
primi giorni del Gennaio, se si crede a Cicerone che i Siciliani erano
venuti per accusarlo, mentre Verre non avea ancora lasciata la Sicilia
e n’avea ancora in mano il governo[626]. A risolvere la controversia
era chiamato lo stesso Glabrione, assistito da un consesso di giudici,
che non era precisamente quello stesso che poi giudicò della causa,
ma avea parecchi nomi comuni[627]. Di preciso sappiamo che v’era C.
Marcello[628].

Questo primo incidente del giudizio era anche come un
_praeiudicium_[629], non tanto per l’esame superficiale
dell’ammissibilità dell’accusa, che poteva andar congiunta alla
_postulatio nomen deferendi_, quanto perchè la scelta dell’uno o
dell’altro accusatore poteva essere l’oroscopo della fine che avrebbe
avuto il processo.

Ortensio si adoperava per escludere Cicerone, ma con un lavorìo occulto
ed insidioso, ora facendo vedere quanto modesta per sè ed indifferente
fosse la sua pretesa di avere uno piuttosto che un altro accusatore;
ora cercando intimidire i giudici col dire che egli avea nel consesso
chi gli avrebbe dato notizia del voto di ciascuno, giacchè il genere
di votazione, molto sommario e senza preoccupazioni di segreto, offriva
modo di sapere di ognuno il fatto suo[630]. Ma i Siciliani non volevano
saperne di Q. Cecilio, di cui pare non avessero avuto nemmeno a lodarsi
nel tempo della sua amministrazione, ed erano disposti a tutto, pur
di non avere a far causa comune con lui[631]; e Cicerone anche più
di loro. Egli, che avea fatto di tutto per acquistarsi la benevolenza
de’ Siciliani, che si gloriava di aver rintracciato per loro la tomba
di Archimede[632], che, sul partire, avea pubblicamente dato saggio
della sua eloquenza, promettendo loro dal fòro di Lilybaeum ogni suo
appoggio[633]; si credeva il naturale patrono de’ Siciliani, e non
sapeva concepire che altri gli mettesse il piede innanzi. Tanto più
non sapeva concepirlo, considerando l’importanza che per lui avea
questa causa, mentre egli si presentava candidato alla carica di
edile. Cicerone, da questo contrasto, trasse occasione di una prima
avvisaglia oratoria, e venne fuori con quella sua orazione contro
Q. Cecilio, chiamata _divinatio_, probabilmente perchè rifletteva
un genere di giudizi, ove la sentenza dipendeva meno da prove e
più da induzioni[634]. Fu una vera scaramuccia, ed una scaramuccia
fortunata, combattuta con grande abilità. L’ironia, la minaccia,
l’argomentazione stringente furono tutte adoperate per ottenere quanto
a Cicerone importava raggiungere. Di questo, come di tutti gli altri
suoi discorsi, egli mirava a farsi un piedestallo; ma questo suo
scopo lo dissimulò con molto tatto. Il paragone con Cecilio, ch’era
uno de’ grandi argomenti per far decidere la contesa in suo favore, è
affrontato e trattato con tanta disinvoltura, che Cicerone ne esce con
la sua affermazione di grande oratore, di solo degno competitore di
Ortensio, senza pure aver l’aria di pretensioso e vanitoso. Al tempo
stesso, mette in rilievo con molta intenzione la speciale figura,
ch’egli avea in quel processo; si schermisce dalle censure, che il
compito di accusatore, compito oramai discreditato, poteva attirargli,
e cerca di togliere assolutamente alla causa l’aspetto di un duello
di carattere personale, o di una semplice tenzone oratoria, per
ridarle il suo pieno significato politico e civile. Questo valore anzi
disinteressato della sua accusa e il sentimento di solidarietà sociale
che l’inspira, sono punti, su cui Cicerone torna ed insiste anche più
volte in appresso, e la sua eloquenza e la sua persona si rilevano
molto, sotto quella favorevole luce e lo mettono a parte, e al di
sopra, degli altri oratori semplicemente forensi del suo tempo.

Di questo stesso prologo del giudizio profittò intanto Cicerone per
dare come un prospetto di tutta la causa, mettere Verre nella luce
più fosca, cercare di sgominare tutte le mene sue e de’ suoi fautori
e protettori e fare i primi attacchi, benchè in forma velata e
condizionale, contro i tribunali senatorî.

Da questa prima prova Cicerone uscì trionfante. Non solo riuscì ad
ottenere che a lui si affidasse l’accusa; ma evitò anche che gli si
aggiungesse, come _subscriptor_, Cecilio, che avrebbe potuto essere
una spia ed un traditore, e, con lui, scartò anche i due, che Cecilio
si era aggregati come coaccusatori, L. Appuleio e Alieno, un uomo
questo, che aveva forza più ne’ polmoni che nel cervello, e, con loro,
tutto l’altro infinito gregge di accusatori di occasione, i quali
indifferentemente, a scopo di lucro o di vanità, tenevano ad unirsi
nell’accusa con chi che sia[635].

La vittoria di Cicerone dipese essa, tutta, dalla sua eloquenza, o
dalle premure di tutti que’ legati di Sicilia, che, mentre parlava,
gli facevan corona? o dalla considerazione da lui stesso messa innanzi
che l’accusa sua fosse quella meglio atta a dispiacere a Verre e
soddisfare a’ Siciliani? o finalmente dalla persuasione che Cecilio
fosse davvero un falso accusatore? Tutte le ragioni vi contribuirono un
po’; ma, oltre alle considerazioni politiche e al merito di Cicerone,
dovè concorrere molto a fare escludere Cecilio, secondo un’antica
consuetudine[636], la stessa carica di questore, ch’egli occupò già
presso Verre e che lo avea fatto, se non proprio partecipe, assenziente
almeno in qualche modo agli atti di Verre[637].

[L’inquisizione di Cicerone.]

Cicerone si fece assegnare per la sua inquisizione un termine di
centodieci giorni, un termine assai breve, a parer suo[638], ma che
in ogni modo (poichè gli riuscì di sbrigarsi in più breve tempo)
gli avrebbe permesso di fare le cose ad agio, se altro non fosse
sopravvenuto a dargli fretta. L’accusatore del governatore di Acaia
(Cicerone non ne dice il nome e, secondo il Ps. Asconio[639], si
sarebbe trattato di un Rupilio che accusava un Oppio, o addirittura di
Q. Metello Nepote che accusava Curione), mentre Cicerone avea chiesto
un termine di centodieci giorni per la inquisizione contro Verre, ne
chiese due di meno, cent’otto per la propria.

Secondo Cicerone quest’accusa e quest’accusatore sarebbero stati
escogitati e suscitati nell’interesse stesso di Verre, perchè, a misura
che il processo si presentava sempre più come inevitabile e pericoloso
e se ne avvicinava il tempo, non restava altra speranza nè altro aiuto
che il prender tempo, il differire, finchè fosse stato possibile, sino
all’anno successivo in cui tutto faceva sperare, come avvenne, che il
consolato sarebbe venuto nelle mani di L. Ortensio e Q. Metello; ed
a M. Metello, nominato pretore, probabilmente avrebbe potuto toccare
in sorte la direzione della sua causa[640]. L’unica, o la maggior
preoccupazione di Verre, a quanto sembra, fu questa che il tempo
potesse mancargli[641].

Questo anonimo accusatore acaico non giunse neppure a Brindisi, non si
mosse da Roma. Bene invece partì Cicerone. Egli stesso ci dice[642]
che era in Sicilia nel cuore dell’inverno, e da altri luoghi[643] si
desume che vi arrivò, poco meno d’un mese dopo di L. Metello. Se si
deve credere a Cicerone, ogni maniera d’insidia, per mare e per terra,
gli fu tesa; ma egli, or con la propria diligenza, or col benevolo
aiuto degli amici, ne uscì sempre sano e salvo, e con lui il cugino che
l’accompagnava[644].

Arrivò così in Sicilia, e si mise subito all’opera. Suo proposito
era quello di appurare tutto, tutto vedere, tutto toccare e sapere
per propria scienza. Un conveniente concetto delle condizioni della
regione glielo dava già, a suo dire, la vista dello stato stesso
della campagna squallida e derelitta[645]: le valli e i colli
d’Agrigentum, il fecondissimo e famoso territorio di Leontini[646],
ora mesti e desolati; e, nelle città stesse, le statue di Verre
demolite e spezzate, mentre i piedestalli e le epigrafi rimanevano là
a testimoniare l’onta patita[647]. Ma tutto ciò non gli bastava. Egli
dice che andava a cercare gli agricoltori nelle loro stesse capanne per
udirne le doglianze; li cercava sul luogo stesso del lavoro, ne’ campi,
e li ascoltava, mentre, interrotta la faticosa opera dell’aratro, con
la mano sulla stiva, gli narravano tutte le offese ed i danni[648].

Certo gli si paravano difficoltà gravissime e, qualche volta, quasi
insormontabili. L. Metello, che il messaggio di Letilio, giunto due
giorni prima di Cicerone, avea del tutto mutato, non vedea più in Verre
che l’affine, l’amico e, forse più di tutto, il grande elettore de’
suoi fratelli: forse lo stringevano a lui anche argomenti del genere
di quelle _tabellae tributariae_[649], a cui una volta Cicerone allude,
benchè altre volte si affretti a dissipare ogni siffatto sospetto[650].

Così, sino a quel punto, ne avea contraddetti gli atti, imponendo a’
Mamertini, che dall’altro n’erano stati esonerati, la contribuzione
del frumento[651]; ne avea rescissi i giudicati[652]; avea messo da
parte il suo censo, servendosi di quello di Sesto Peduceo, intanto
che se ne facesse un altro[653]; parea insomma più intento a disfare
l’opera del predecessore che a menare innanzi la propria, e, in trenta
giorni, l’avea già disfatta in gran parte[654]. Ora invece imponeva a’
Centoripini di rialzare le statue demolite di Verre[655]; impediva a
C. Gallo Senatore di procedere contro Apronio per le sue concussioni,
acciò Verre non ne fosse compromesso[656].

E, quasi che tutto ciò non bastasse, cercava costringere le città
Siciliane ad assumere la parte di _laudatores_ nel processo di
Verre[657], e minacciava, e tratteneva anche quelli che andavano a
deporre contro Verre[658], e cercava insomma di porre ostacoli di ogni
sorta all’inquisizione di Cicerone. E, fatti tanto più forti del suo
esempio, gli tenevan bordone i questori[659]; tutta la sua coorte,
divenuta a dire di Cicerone, roba d’Apronio[660]; gli amici che Verre
avea lasciati in Sicilia in numero non indifferente[661]. A Messana,
nonostante il suo grado di senatore, Cicerone ricevette un’accoglienza,
più che fredda, ostile; e, ciò che in nessun altra città mai accadde,
non fu pubblicamente ospitato[662].

Ma a tutte queste animosità, a questi piccoli e grandi intrighi,
Cicerone resisteva, forte dell’autorità della legge e della particolare
funzione, che andava colà ufficialmente a disimpegnare, sotto gli
auspicî di Glabrione[663], sorretto anche da’ consoli in carica, e
specialmente da Pompeo, tra i cui clienti ed aderenti, numerosissimi
in Sicilia, reclutò testimoni, denunzianti, fautori. Lo sorreggeva
anche tutto il sentimento pubblico e l’aura popolare, che faceva
vedere in lui come un vindice ed un liberatore; e a lui si facevano
via, per trovare uno sfogo ed un’espressione, tutte le ire, tutti i
dolori, tutte le speranze. Quell’accusa era anche un conforto alla loro
irrequietezza di soggetti, e, nella rivolta contro Verre, vi era in
germe la rivolta contro ogni mala signoria, anzi contro ogni dominio.
Ad Henna gli vennero incontro i sacerdoti, vestiti de’ loro paramenti
sacri, e tutto il popolo che, sotto il peso della superstizione, parea
oppresso dal furto della statua di Cerere e prorompea in pianti e
lamenti alle parole di Cicerone[664]. Altrove gli andavano incontro, se
Metello non riusciva ad impedirlo, le madri e le sorelle degli uccisi.
Ad Heraclea, la madre di uno de’ navarchi, fatti uccidere da Verre,
andò incontro a Cicerone, di notte, al chiaror delle faci, scortata
dalle matrone della città, e, poichè l’ebbe visto, gli si gittò a’
piedi supplicando e piangendo, quasi egli avesse potere di richiamare
in vita il figliuol suo[665].

L’inquisizione ottenne così tutto il suo effetto. Rese la causa in
Sicilia anche più popolare di quel che avesse potuto essere da prima;
rialzò gli animi de’ Siciliani e li rese più tenaci e più coraggiosi
nell’accusare, e fece sì che Cicerone potesse tornare in Italia, con
testimonianze e prove e documenti di ogni sorta.

Egli frugò negli atti pubblici di tutte le città, attraverso le quali
passò, per trarne materia di accusa contro Verre[666]; perquisì la
casa di Apronio, per trovare i suoi libri di conti, ma non ne trovò,
o che davvero non ne avesse, come asseriva, o, come è anche probabile,
che li avesse fatti sparire a tempo[667]; vi trovò bensì la lettera di
Timarchide, a cui già si è accennato, e ch’era tanto adatta a mettere
in luce il dietroscena del processo[668]. Ad Halaesa, dove un membro
del senato cittadino, Enea, avea avuto incarico di rendere grazie
a Cicerone, in nome della città, e coadiuvarlo nell’inquisizione,
potè guardare gli atti pubblici ed i conti ed averne la prova che,
realmente, a Valenzio e Timarchide non si era dato frumento ma
denaro[669]. Ad Entella, intervenne nel senato per prendere conoscenza
di tutti i torti fatti da Verre alla città[670]. A Leontini, fu più
difficile il compito di Cicerone, perchè quel territorio era tutto un
latifondo della famiglia di un tale Mnasistrato, e gli altri tutti non
potevano avere quindi interesse a denunziare i torti a lui fatti, o ne
aveano uno contrario[671]. Egli dunque, qui, si aiutò con quanto gli
potè dire Mnasistrato, prendendo dati e tirandone deduzioni[672]. A
Syracusae, vi andò sopratutto per guardare i conti de’ pubblicani e le
somme che Carpinazio, loro preposto, dava a credito per conto di Verre,
dopo che ne divenne l’amico, l’uomo di fiducia e il banchiere.

Carpinazio, che avea già cercato di rendersi utile a Verre, facendo
scomparire le denunzie fatte da L. Canuleio delle sue abusive
esportazioni, cercò di sperdere anche queste altre tracce, facendo
di Verre un C. Verrucio; ma la cancellatura, sempre ripetuta e mal
dissimulata, la coincidenza delle somme a lui accreditate e di alcune
prevaricazioni di Verre, rivelavano facilmente, dice Cicerone, la
magagna, che si rese più aperta, quando, in pubblica piazza, non vi fu
nessuno che potesse attestare l’esistenza di questo Verrucio.

Così Cicerone ne prese copia, anche con l’autorità de’ testimoni
presenti (giacchè que’ registri de’ pubblicani non potevano
asportarsi); e fu assai pago della scoperta, che gli dovea poi appresso
permettere anche di ricamarvi su delle facezie[673]. Altro non si
riprometteva da una città come Syracusae, che non aveva nemmeno veduta
rappresentata nelle legazioni venute per accusare Verre[674]; che
dovea essere affezionata a Verre per l’ottenuta eredità di Eraclio e
per i cuori conquistati delle sue donne e le benemerenze acquistate
presso i loro mariti[675], e che, finalmente, avea ancora, nella curia,
la statua dorata di Verre[676]. Vi si tratteneva dunque Cicerone,
più che altro, per ripigliare un po’ fiato nella sua inquisizione ed
attingere quegli elementi, che gli potevano essere forniti da cittadini
romani. Ma, sembra che con la partenza di Verre, avesse perduto il
sopravvento chi ne teneva le parti, e la preeminenza l’aveano omai i
suoi avversarî; o, quali che fossero, almeno gli si erano ora voltati
contro. Eraclio, che avea la suprema magistratura, invitò Cicerone
e suo cugino ad intervenire in Senato, dove seguì uno scambio di
dichiarazioni e spiegazioni, per cui si rigettava tutta sugli amici di
Verre l’odiosità della statua eretta a Verre nella curia ed ancora in
piedi, la dilapidazione dell’eredità di Eraclio e la dissidenza dagli
altri Siciliani, andati a Roma, per proporre l’accusa contro Verre.
L’ansia di allontanare ogni sospetto di favore verso Verre, di provare
la nuova cordialità verso Cicerone, andò tant’oltre che Cicerone e
il cugino suo furono dichiarati ospiti pubblici; a Cicerone fu data
comunicazione degli atti pubblici, che provavano le ruberie di Verre,
e fu messa a partito e votata, a pieni voti, la proposta di rivocare la
_laudatio_, concessa già a Verre a malincuore, sotto la pressione di L.
Metello.

Ma, quando Cicerone andò per avere copia di questa deliberazione, P.
Cesezio, già questore di Verre, benchè non ne avesse facoltà, cercò
impedirlo; e Metello, a cui Cicerone ricorse, in quel giorno cercò
di evitarlo, e, nel dì appresso, non solo non volle aderire alla
sua richiesta, ma gli fece rimprovero dell’aver parlato greco ed in
un senato greco. Cicerone non ebbe altro rimedio che prenderle per
forza, non senza aver dovuto impegnarsi in una rissa con Theomnasto,
un mattacchione, zimbello de’ Siracusani, da essi chiamato Theoracto,
forse quello stesso che Verre a suo tempo avea fatto gran sacerdote.

Ma l’ebbe; l’ebbe, malgrado la rinnovata opposizione di Metello; e
Theomnasto, vedendolo più forte, com’era natura dell’uomo, non pensò
che a rabbonirlo, e finì, come soprassello, per dargli un libretto,
dov’erano scritti tutti i furti da Verre compiuti a Syracusae[677].

[Il ritorno di Cicerone.]

L’inquisizione di Cicerone in Sicilia, omai poteva dirsi compiuta.
Essa era durata cinquanta giorni: egli si vantava di averla compiuta
in un termine più breve di quello assegnato, ed in un modo da avere
raccolto quanto si poteva, e di non essere stato a carico di alcuno,
nè ad alcuno d’impaccio, fermandosi sempre, quantunque senatore,
soltanto da’ suoi ospiti privati[678]. Pure il suo ritorno, che,
anch’esso, come l’andata, a sentir Cicerone, si sarebbe compiuto tra
le insidie di Verre e tra pericoli di pirati e masnadieri, dovette
essere assai frettoloso, e da Vibo a Velia il tragitto fu compiuto
sopra una piccola barca[679]. È inutile qui discutere se fosse stato
lecito a Cicerone d’abbreviare il termine ottenuto di centodieci giorni
ed iniziare prima la causa, anche per eludere lo strattagemma del
processo suscitato contro il governatore di Acaia. Che che si voglia
ritenere, in astratto, di questa facoltà[680], Cicerone non avrebbe
potuto farne uso; perchè, se il finto accusatore acaico non s’era
mosso di Roma, non gli avrebbe mai permesso, non piacendo a Verre, di
trattare il suo processo prima di lui. Inoltre Cicerone dà come ragione
del suo ritorno, più che affrettato, precipitoso, non il desiderio di
affrettare la trattazione della causa, ma il bisogno di trovarsi a Roma
allo spirare del termine a lui concesso, per evitare che, nell’assenza
dell’accusatore, Verre si facesse prosciogliere dall’accusa. Se è così,
si può allora ritenere che Cicerone avesse consumato ancora in Roma,
prima di partire, una parte del tempo a lui dato per l’inquisizione;
ovvero che, finita l’inquisizione, rimanesse ancora un po’ di tempo
in Sicilia. Infatti egli dava convegno a molti de’ testimoni, perchè
tornassero con lui; e ciò potè essere causa dell’indugio; anche perchè
la partenza di alcuni era impedita o distornata da Metello[681].
Potea poi anche darsi che attendesse il tempo favorevole pel ritorno.
Ammettendo l’una cosa e l’altra, e che tra il termine fissato e la
reale trattazione della causa passassero altri tre mesi[682]; Cicerone
dovè tornare a Roma sulla fine dell’Aprile. Che se tornò prima, vuol
dire che Cicerone dovè trovare opportuno, specialmente in un’orazione
non pronunziata, d’introdurre anche quest’altro particolare, per
rendere sempre più interessante e drammatico il suo contegno in questo
processo.

[La candidatura di Cicerone e i preliminari della causa.]

Altre cose, del resto, oltre al processo, chiamavano a Roma Cicerone,
e gli consigliavano d’affrettare il ritorno. Egli era candidato, ed
occorreva ch’egli stesse bene sull’avviso, per non farsi dare dagli
avversari il gambetto. Intanto che il processo del governatore di
Acaia, montato nell’interesse di Verre, si faceva, (e pare che si
trascinasse in lungo per tre mesi), Cicerone non perdeva di vista la
sua causa, ed, anche a Roma, radunava altri documenti ed altre prove.
Sequestrò così i _codices accepti et expensi_ di Verre e del padre di
lui; ma trovò ch’egli li avea fatti sino al consolato di M. Terenzio
e C. Cassio, cioè sino all’anno 73[683], epoca della partenza di
Verre per la Sicilia; così che non gli servirono che per trarre un
argomento dalla loro mancanza[684]. Sequestrò pure presso L. Vibio,
già amministratore della società de’ pubblicani di Sicilia, la copia
privata di due lettere, in cui L. Canuleio, loro agente a Syracusae,
denunziava le abusive esportazioni di Verre; lettere che Carpinazio,
poichè divenne amico di Verre, avea fatto sparire, insieme alle sue
stesse, dagli atti della società[685]. Rinvenne presso L. Tullio le
copie delle lettere che P. Vezio avea mandate a Carpinazio, e che
Cicerone avea già ritrovate in Sicilia presso costui[686]. Ma tanta
parte del tempo di Cicerone, dopo questo suo ritorno, dovette essere
assorbito dal lavoro elettorale. La lotta era fierissima. Vi erano
impegnati personalmente i Metelli, i _consoli per decreto del fato_,
con due della loro famiglia, che chiedevano il consolato e la pretura;
e candidato al consolato era anche l’avvocato stesso di Verre, Q.
Ortensio.

Innanzi tutto, occorreva formare il corpo giudicante, il collegio de’
giudici. Era soltanto un preliminare della causa, ma un preliminare,
che doveva essere il miglior pronostico dell’esito del giudizio, ed,
in realtà, dovea decidere di esso. Verre ponea in questo le maggiori, o
tutte le sue speranze; e le somme, che avea spese sin dal suo ritorno,
quelle che ancora era pronto a spendere, lo facevano tener sicuro del
fatto suo[687]. A Cicerone d’altra parte tardava anche di venire alla
costituzione della giuria, per assicurare un severo giudizio, e al
tempo stesso per dare la prima smentita alle ciarle messe in giro sulla
sua collusione con Verre[688].

E riuscì, pure bene nell’una cosa e nell’altra[689]. Un Q. Curzio,
consorte di Verre, che, falsamente, è stato da qualcuno ritenuto
presidente di questa causa di Verre, ma che in realtà, come è stato
ampiamente dimostrato[690], non poteva avere in questa causa un
ufficio, che consta essere stato gerito da Glabrione; venne in aiuto
di Verre, cercando di perturbare il regolare e sincero sorteggio de’
giudici. Sembra, benchè ciò sia un’ipotesi e null’altro, che tutto
l’albo de’ giudici fosse diviso in tante _decurie_, quante erano le
_quaestiones_[691]. Ora Q. Curzio, delegato a presiedere una delle
_quaestiones_, cercò comprendere nella decuria, assegnata alla sua
_quaestio_, molti di quelli, che doveano invece prendere parte alla
_quaestio_, innanzi a cui era rinviato Verre e che potevano essere
giudici non grati a costui. Ma Cicerone pubblicamente sventò il suo
inganno, e gli tenne testa, mentre alle rampogne sue si univano
quelle di tutto il popolo[692]. Così il sorteggio seguì la sua
via regolare e ne venne fuori un corpo giudicante, che Cicerone,
con una amplificazione, molto naturale nell’oratore che parlava o
fingeva parlare a giudici presenti, dice superiori per dignità e
splendore a tutti quelli che si erano visti sin qui[693]. Tanto era
un’amplificazione la sua, che, qualche tempo dopo, ed altrove, non si
peritò di parlare di parecchi di loro in maniera affatto diversa[694].

[I giudici della causa.]

A noi non sono noti tutti i giudici, ed anzi non è nemmeno noto il
loro numero. Ma sappiamo che v’erano tra loro M. Cesonio, anch’esso,
insieme a Cicerone, creato edile per l’anno successivo[695] e noto
già pel processo di calunnia[696] contro Cluenzio[697]; Q. Manlio;
Q. Cornificio, _homo sobrius et sanctus_ e di famiglia che avea dato
consoli allo Stato[698]; M. Crepereio, C. Cassio, Cn. Tremellio, P.
Sulpicio, M. Metello, P. Servilio, Q. Lutazio Catulo, Q. Titinio[699],
C. Marcello[700]. Verre, che, per la sua qualità di senatore, non
avea ristretto a tre soltanto il numero de’ giudici da ricusare[701],
ricusò sei giudici: P. Cervio, che era stato suo legato in Sicilia e
con cui probabilmente era venuto in disaccordo[702]; Sesto Peduceo,
che l’avea preceduto nel governo della Sicilia, e che non poteva avere
verso lui i migliori sentimenti, sopratutto per l’impedimento posto
ad una manifestazione del Senato di Syracusae in suo onore[703]; Q.
Considio, uomo di animo forte[704], giudice probo, amico di Cicerone
probabilmente, se tale possono farlo credere le lodi con cui sempre lo
menziona[705]; C. Cassio, uomo consolare, giudice severo, della cui
moglie avea offeso gl’interessi nel Leontino[706]; Q. Junio, avverso
a Verre per la tradizione popolare della sua gente, e ancor più, se
come è probabile, congiunto al _iudex quaestionis_, condannato in
seguito al giudizio di Oppianico ed al pupillo Junio, vessato per
l’appalto del tempio di Castore[707]; P. Galba, appresso competitore
di Cicerone nel consolato[708]. Sesto Peduceo, Q. Considio, Q. Junio
li ricusò, nonostante che Hortensio ne lo dissuadesse[709]. Nel
collegio giudicante, così come riuscì composto, v’erano familiari di
Verre, amici del padre; almeno egli ne menava vanto[710]; e, stando
infatti anche a quelli soli qui nominati, era notevole per lui il
nome di M. Metello. Tuttavia, per quello che Cicerone ne dice, il
complesso de’ giudici sarebbe riuscito affatto contrario a’ suoi
desiderî: egli anzi ne sarebbe stato sgominato e disanimato al punto
di credere senz’altro perduta la sua causa; e gli altri credevano
altrettanto con lui[711]. In verità, parecchi di questi nomi non
erano fatti per alimentare le sue buone speranze. Cesonio, candidato
all’edilità, in quell’anno, con Cicerone e trionfato indi con lui,
era probabilmente del suo stesso partito; e in ogni modo il processo
di corruzione, a lui intentato per la causa di Oppianico, cui avea
preso parte, se anche era finito con la sua completa assoluzione,
non gli avea potuto lasciare l’animo ben disposto verso Verre, che
avea avuto in quel processo la parte che sappiamo[712]. Q. Manlio
e Q. Cornificio, oltre a tutti i caratteri personali, che potevano
renderli contrarî a Verre, o refrattarî alle sue corruzioni e che
Cornificio specialmente sembrava avere[713], erano stati eletti
tribuni della plebe per l’anno seguente[714] e, per coerenza alla loro
carica stessa, doveano essere avversi al dispregiatore della plebe,
al puntello della fazione sillana. Di P. Sulpicio, di cui come si è
visto, è stata confusa la persona, non si sa molto. Anzi, mentre il
Pseudo Asconio[715] lo dà come tribuno della plebe, v’è chi[716] mette
in dubbio tale dato, per il cominciare che faceva l’anno tribunizio
il 10 Decembre, e non il 5. L’esclusione di questa carica è anche
meglio dimostrata, benchè non incontrastabilmente, dalla sua qualità
di patrizio e dalla considerazione, che Cicerone l’avrebbe menzionato
insieme a’ due altri tribuni, Manlio e Cornificio. Al tempo stesso
non poteva essere edile, perchè tali erano Cicerone e Cesonio. Non
resta dunque a ritenere se non che egli fosse questore, e come tale
entrava in ufficio alle none di Decembre[717]. L’esempio recente
tra i Sulpici di un altro P. Sulpicio (Rufo), che avea aderito alla
parte mariana, poteva non farlo prevedere favorevole a Verre; e, in
ogni modo, per tale non dovea darlo la sua qualità di _iudex iustus
et integer_[718]. C. Cassio, oltre all’appartenere alla famiglia di
quel L. Cassio, la cui severità era passata in proverbio[719], dovea
risentire le ire del console C. Cassio, offeso e danneggiato da Verre
in Sicilia. M. Crepereio apparteneva ad una famiglia equestre, e
ciò dovea bastare a renderlo avverso a Verre; per giunta poi, nella
sua famiglia, era ereditaria l’acrimonia e la severità[720]. Cn.
Tremellio, se è quello stesso che ci appare poi legato in amicizia con
Cicerone[721], non poteva nemmeno essergli benevolo; e, studioso di
cose agricole[722], dovea vie maggiormente sentirsi spinto a prendere
le parti degli agricoltori siciliani. P. Servilio era nipote di Q.
Metello il Macedonico[723]; ma l’alta posizione, ch’egli avea, poteva
far concepire a Cicerone la speranza di un retto giudizio. Del resto,
un altro P. Servilio, preposto della società de’ pubblicani, e che
non sappiamo in che rapporti fosse con questo, avea avuto a dolersi
degli abusi di Verre[724]. Q. Lutazio Catulo apparteneva, è vero, alla
fazione sillana, anche per tradizione paterna, ed era divenuto, o dovea
divenire, il cognato di Ortensio; ma, oltre all’essere di riconosciuta
probità[725], avea la ferma persuasione che l’essere severi ne’ giudizî
era ancora una delle poche cose, che potessero fare argine al rifluire
della parte popolare[726]. Q. Titinio, di una famiglia plebea, che
avea dato alla repubblica tribuni, i quali si erano opposti in altro
tempo (193 av. C.) al trionfo di Q. Metello, e cavalieri, che avevano
lottato per le prerogative dell’ordine[727], dovea ora vedere in Verre
non solo l’aderente di Silla e de’ Metelli, ma anche il pretore, da
cui il suo fratellastro C. Junio era stato, o pretendeva di essere
stato danneggiato[728]. C. Marcello, discendente dell’espugnatore di
Syracusae, era anche stato pro-pretore in Sicilia (79 av. C.)[729] e,
mentre da un lato era legato da un vincolo di patronato ereditario a’
Siciliani[730], dall’altro era imparentato con la famiglia Junia[731].

Di tutti questi, che conosciamo, se non il solo favorevole, certamente
il più favorevole era M. Metello, per i rapporti di famiglia, per
l’aiuto da lui avuto nelle elezioni, per tradizione politica.

Cicerone ne dovè ricusare degli altri ben più compromessi, se si adattò
a ritenere M. Metello; tra gli altri dovette ricusare quel M. Lucrezio,
che rimproverava quasi a Verre di aver voluto ritenere e che non
sappiamo in quali rapporti fosse con Verre[732].

Tuttavia, o che guardasse agli altri giudici — ve ne doveano ben
essere molti altri; nel processo di A. Cluenzio erano trentadue[733]
— o che, chiuso in quelle distrette, prendesse a fare quell’alchimia,
che gli accusati sogliono fare, almanaccando su tutti i possibili
rapporti con i giudici[734]; cominciò forse a riaversi un cotal
poco da quell’abbattimento, che Cicerone gli appone. Che quando, con
l’intervallo di pochi giorni, l’elezioni ebbero luogo e dettero la
vittoria alla sua parte, ogni abbattimento era dileguato, ed egli
credeva vedere in esse l’auspicio e l’augurio della vittoria.

[Le elezioni.]

Le elezioni ebbero luogo, probabilmente, tra la fine del Luglio ed i
primi di Agosto, epoca solita, poichè l’entrata in carica avea luogo
nel Gennaio[735]; prima i comizî consulari, e ne uscirono trionfanti Q.
Metello e Q. Ortensio; poi i pretori, e ne uscì eletto M. Metello.

Parve il trionfo di Verre. Alla notizia della riuscita di Q. Ortensio,
L. Curione, che s’imbattè in Verre presso l’Arco Fabiano, lo fermò e
l’abbracciò, auspicando d’allora la sua assoluzione; e la sua opinione
era l’opinione di tutti[736]. Quando poi si seppe che a M. Metello
toccava presiedere per l’anno appresso i giudizî _de repetundis_,
Verre mandò un messaggio in sua casa, perchè la moglie sapesse subito
la fausta notizia[737]. Pure il trionfo non era completo, nè certo
l’auspicio, se le elezioni non si chiudevano con la disfatta di
Cicerone; e a ciò tendevano ora gli sforzi. Prima e soprattutto si
ricorse al danaro. Dieci scrigni di danaro siciliano furono lasciati
presso un senatore, perchè servissero contro Cicerone. Mestatori
elettorali furono chiamati a congresso e, con i ricordi delle passate
largizioni, con l’eloquenza del danaro e con le promesse di somme
maggiori, furono incitati e confortati nell’opera loro contro Cicerone.
Pure il còmpito parve ad alcuni difficile e fin disperato; solo Q.
Verre, della tribù Romilia, consanguineo di Verre, si riprometteva
la riuscita della cosa, quando fossero depositati cinquecentomila
sesterzi. Cicerone sapeva tutto per mezzo de’ suoi clienti, di uomini
di sua fiducia; ma, messo com’era tra l’elezioni ed il giudizio, che
si seguivano a poca distanza di tempo, non poteva far tutto quello
che voleva. Non poteva attendere esclusivamente all’una cosa ed
all’altra. Le convenienze delle elezioni gli vietavano di dare addosso
alle corruzioni, che minacciavano il giudizio; e, d’altra parte, i
corruttori delle elezioni, sapendolo già tutto avvolto in quella bèga,
si tenevano sicuri del fatto loro[738]. Intanto, quasi che tutto ciò
non bastasse, si era messa in giro la voce che anche Cicerone fosse
stato corrotto e comprato[739]; calunnia fatta per compromettere a
un tempo l’elezioni e la causa, ma già sfatata dalla maniera onde era
avvenuta la costituzione del corpo giudicante.

[Alla vigilia del giudizio.]

Ma, a dispetto di tutto, malgrado tutto il da fare che si dettero e
Verre e il figliuol suo, Cicerone riuscì eletto; e, avendo omai le
mani libere, potè attendere tutto al giudizio, che era imminente e
richiedeva ogni sua cura.

Verre avea bene tratto profitto della lunga mora, che avea saputo
procacciarsi. Sin da prima che Cicerone partisse, aveva mandato per
avere attestati laudatorî (_laudationes_) di città siciliane, e ne avea
avute due, una di Messana, l’altra di Syracusae, rilasciato, secondo
fu detto di Cicerone, quasi a denti stretti, e senza molto entusiasmo.
Poca roba; ma, in ogni modo, si trattava di due delle città più
importanti, una la più amica a’ Romani, e l’altra nella quale egli avea
vissuto per tre anni.

Avea poi, a dire di Cicerone, cercato aiutarsi in ogni altra maniera
col corrompere, con l’insidiare, col placare. Avea promesso di
restituire alcune delle cose, che avea estorte e rubate[740] salvo,
come fece, a non mantenere la promessa, quando, messo in piazza
l’intrigo, gli nuoceva più che non gli giovasse. Sopratutto poi avea
sparso danaro a dritta e a manca. Cicerone lo accagionava anche, ma
chi sa con quanto fondamento, d’aver fatto aggredire ed uccidere M.
Lollio, figlio di quel Q. Lollio, che era stato vessato ed ingiuriato a
suo tempo da Apronio, e il cui figlio superstite veniva ora a portare
la vendetta in giudizio[741]. Nell’imminenza stessa del dibattimento
Q. Ortensio, già designato console, fece chiamare i Siciliani, perchè
desistessero dall’accusa; ma essi presentirono la ragione della
chiamata e non vi andarono[742]. Rinnovò la prova l’altro console, e fu
più fortunato, soprattutto, perchè fratello di Lucio, il governatore
di Sicilia. Questa volta i Siciliani andarono da lui, ed egli fece di
tutto per dissuaderli, per disilluderli sulle conseguenze dell’accusa;
ma non approdò a nulla[743]. Essendo essi in gran parte legati della
città, forse non avrebbero potuto desistere, anche volendo.

Così si venne finalmente alla causa.

[La causa.]

L’interesse politico, l’importanza dell’accusato, la fama degli
oratori, la passionata attenzione di tutto un popolo, fanno rievocare
da alcuni, per trovare alcun che di simile, Warren Hastings, quando
comparve innanzi alla Camera alta per essere giudicato. E, certo, sotto
vari aspetti, il richiamo non è fortuito e il paragone è calzante.
Per noi, cui è toccato assistere a processi come quelli del Panama e
della Banca romana, vengono spontanei alla mente anche questi, che,
meno conformi a quello di Verre nel loro aspetto esteriore, gli si
accostano tanto in quel che hanno di più intimo, e son così adatti
a far comprendere l’ambiente viziato, in cui quello si svolgeva, il
turpe dietroscena e la sua importanza, come indizio di un irrimediabile
decadimento e decomposizione di certe forme economiche e politiche, di
cui fatti come questi sono la diretta conseguenza. L’attenzione non di
Roma soltanto, ma di tutto il mondo romano, si può dire, dovea essere
rivolta a ciò che avveniva in que’ giorni nel Fòro di Roma. Non era
veramente nè la prima volta, nè la seconda che un personaggio, anche
più importante di Verre, si vedea tratto a rispondere di un’accusa
così grave. Ma ora non si trattava come già altre volte di un interesse
esclusivamente locale, o di una contesa meramente personale. L’accusato
avea già spesa l’opera sua in Italia, in Sicilia, in Oriente, lasciando
dovunque tracce del suo passaggio ed ire e rancori: inoltre, il suo
giudizio era uno degli ultimi episodi della lotta contro la parte
sillana, mescolato alla lotta elettorale, alla legge _iudiciaria_,
che, in Roma, pareva fatta per modificare seriamente le condizioni
de’ partiti, e, ne’ soggetti, poteva destare l’illusione di una norma
adatta ad infrenare alcuni abusi de’ magistrati.

Come già da prima era lecito prevedere[744], una folla enorme si
pigiava nel Fòro[745], in vista del tempio di Castore, intorno a’
banchi destinati a’ giudici, alle parti, a’ difensori, a’ testimoni,
aspettando che il dibattimento s’iniziasse; e l’arrivo de’ più
importanti di loro dovea eccitare nella folla un vario movimento.

Verre vi comparve, ma, pare, non, come gli accusati solevano, in
attitudine dimessa e supplichevole, per guadagnarsi la simpatia o
almeno la pietà de’ giudici e del pubblico; ma in atteggiamento che
dovea essere quasi di provocazione, di sfida, se erano vere le dicerie
ch’egli spargeva e faceva spargere sull’esito del giudizio. Una sola
volta egli diceva di aver trepidato per la sua sorte, quando, tornato
appena dalla provincia e fatto segno alle accuse, avea temuto di non
avere il tempo necessario ad ordire tutti gli intrighi[746]. Ora, tempo
ne aveva avuto tanto, e non inutilmente; ed altro ancora sperava di
prenderne, se gli servisse. Egli si ringalluzziva vedendo que’ nobili
suoi fautori, in cui confidava più che in ogni altra cosa[747]. Non
mancava neppure la presenza di qualcuno de’ suoi bracchi: Claudio, da’
capelli neri e ricciuti, con contegno di saccente, stava a prendere
note e dava suggerimenti[748]; Apronio, non di rado atteggiava il volto
al riso[749].

Manio Acilio Glabrione, il pretore, intanto, assumeva la presidenza e
dava regolarmente principio al giudizio.

Era il dì cinque d’Agosto, ed avea principio l’aspettato duello tra
Ortensio e Cicerone.

[Ortensio e Cicerone.]

Difensore di Verre era anche L. Cornelio Sisenna[750], che avea
governata la Sicilia sette anni innanzi nel 77[751]. P. Scipione, al
pari di altri nobili, più che difenderla direttamente, era di quelli,
che prestavano un’assistenza morale, e che riescivano proficui, secondo
un’usanza invalsa, alla causa, sedendo vicino a’ veri difensori,
patroni della causa.[752] Ma tutto il nerbo della difesa era riposto in
Q. Ortensio, ed a lui si dirigeva Cicerone, a lui guardava, contro lui
combatteva. Oltre ad esser la causa di Verre, specialmente per parte
di Cicerone, questa era la causa loro, degli avvocati; un contrasto
determinato dalla loro posizione sociale, e politica, da’ loro
caratteri personali, dalle condizioni dell’eloquenza giudiziaria in
quel tempo.

Ortensio apparteneva ad una famiglia, che, già da tempo remoto, si
era resa nota nella repubblica, e le cariche, che gli antenati aveano
coperto, e la considerazione che aveano saputo guadagnarsi, aveano dato
il battesimo e il prestigio della nobiltà alla schiatta plebea[753].
Egli non avea dunque da farsi da sè un posto al sole, e la sua natura
fiacca ed imbelle non lo portava a fare della sua stessa posizione un
posto più elevato di combattimento. Alieno da’ pericoli e dalla gloria
militare, anche se ciò gli portasse il rimprovero d’ignavia[754],
cercava con sapiente studio i diletti della vita, e si dimenticava
tutto nella cura della sua piscina e delle sue ville[755]; e della
voluttà godeva, coltivandola e cantandola.

Il suo volto, privo di espressione, non a torto ha richiamato alla
mente di qualcuno quella di Claudio imperatore[756]; ed egli, uomo
privo di una vera energia, si era rifugiato nel culto della parola,
da cui aspettava tutto e che lo portò infatti a’ primi onori. Egli
naturalmente faceva causa comune con la nobiltà prevalente e teneva
alla continuazione del privilegio, ma senza poter pretendere alla
direzione politica della sua parte, ed, anche quando si trovava
alla testa di essa, guidato assai più che non guidasse, cercato e
corteggiato per la sua facondia e per le stesse qualità negative, che
in alcuni momenti della politica consigliavano di metterlo innanzi.

La sua stessa eloquenza si manifestò assai più nell’arringo forense
che in quello politico; ed i maggiori servigi alla sua parte li rese
appunto nei giudizi, e non sempre, nè solo con l’eloquenza. Uomo del
suo tempo, egli avea cercato d’informare al genere greco-asiatico,
specialmente a quello venuto in moda a’ suoi giorni, l’eloquenza
giudiziaria latina; e, tutto quanto di pregio potesse esservi in esso,
la parsimonia e la venustà dello stile, il dire caldo e faceto[757],
egli li possedeva pienamente. Poi tutto quanto potea giovare a dar
nell’occhio e piacere, il gesto accurato, l’eleganza dell’abito e del
movimento, la dolcezza della voce, la cura perfino dell’acconciatura;
egli lo cercava sino al punto da farsi appiccicare il nomignolo di
Dionysia, la ballerina più in voga[758]. Egli voleva essere insomma,
e vi riesciva completamente, un virtuoso della tribuna giudiziaria;
e la sua eloquenza, che pure gli dava la fama indiscussa di primo
oratore, piaceva più al volgo che a’ meglio atti a giudicarne; e le
sue orazioni, messe in iscritto, perdevano molto di pregio. Queste
sue attitudini ora egli le pose interamente al servigio della sua
parte, specialmente della consorteria dominante; e tutti i magistrati
prevaricatori e concussionari ebbero in lui il più strenuo de’
difensori. Tanto più strenuo, perchè, dove non arrivava la parola,
giungevano le sue malizie e i mezzucci d’avvocato consumato nell’arte.
Era rimasta, così, famosa, tra le sue malizie quella adoperata,
allorchè fu difensore di M. Terenzio Varrone, suo cugino; e, per
esercitare un controllo su’ giudici corrotti, fece sì che le tabelle
di cera, distribuite per la votazione, fossero tutte di colore
diverso[759]. Egli era divenuto così l’ègida di tutti i governatori
concussionarî, che, in cambio, lo sostenevano ne’ comizî elettorali,
gli permettevano, da edile, di dare i giuochi più suntuosi, gli
ornavano le ville e gli davano il vanto di avere le cantine meglio
fornite[760]. M. Canuleio, i due Cn. Dolabella, Terenzio Varrone erano
stati difesi tutti da lui, ed assai più si accingeva a difenderne[761]
in appresso. Egli era il «_re dei giudizî, il lume della curia,
l’ornamento del fòro_».

E contro questo signore assoluto della curia, Cicerone sentiva, prima
di tutto, il bisogno d’insorgere.

Anche a lui non sorrideva la vita delle armi, e, per uscire, lui
uomo novo ed ignoto, dall’oscurità, avea veduto, per riflessione
e per esperienza, che altra via non v’era, se non quella di
conquistarsi cariche e fama nel fòro, sotto gli occhi stessi de’
suoi concittadini[762]. Tra lui e il suo scopo, Ortensio era forse
l’ostacolo maggiore; e non gli perdonò mai, anche quando, per le
vicende della politica, cessò di essere suo avversario per restare
semplicemente suo emulo. Anche sotto il colore della benevolenza
e dell’amicizia, l’insinuazione si fa via per ferirlo, da vivo e
da morto[763]. Non apprezzato, come volea esserlo, da’ nobili, al
principio della sua carriera, Cicerone, che faceva una politica
eminentemente personale, fu con la parte popolare più temperata, per
forza stessa della cosa e per far meglio sentire la sua forza e la
sua importanza alla parte aristocratica, altezzosa e chiusa in sè
stessa[764]; che egli, secondo ogni apparenza, si proponeva di trarre
ad accordi coll’ordine equestre specialmente, per passare poi come lo
schermo dell’una e dell’altro ed il puntello della repubblica. Ora, sin
che questa parte politica avesse avuto il suo oratore, il suo uomo,
uscito quasi dal suo seno, non avrebbe ricorso ad un altro. Perchè
si ricorresse a lui, Cicerone dovea infondere la persuasione della
superiorità del suo talento oratorio e politico, ed a ciò tendevano i
suoi sforzi, coronati in fine da buon esito.

La causa di Verre era proprio un punto culminante e forse decisivo
per questa sua carriera, ed egli lo sentiva, fors’anche più che non lo
comprendesse.

Intanto essa veniva a mettersi in modo che bisognava scegliere fra il
trionfo oratorio e quello politico. L’uno avrebbe forse fatto svanire
l’altro; e Cicerone vedeva, che, così accadendo, lo stesso trionfo
oratorio ne sarebbe stato più che dimezzato; perchè il grosso del
pubblico giudicava naturalmente dall’esito, e, per quanto ne potesse
ammirare il discorso, e quali che potessero essere politicamente
le conseguenze dell’assoluzione, avrebbe visto in lui sempre il
rappresentante della parte soccombente.

[Gli ultimi maneggi di Verre.]

Per quanto i fautori di Verre facessero pompose vanterie, per quanto
Alba Emilio, uomo dappoco, tenuto a vile persino da’ buffoni, seduto
all’entrata del macello, bandisse a’ quattro venti la tariffa, secondo
cui erano stati comprati i giudici, a 300, a 400, a 500 mila sesterzî,
ed aggiungesse che, per venire ad una condanna, le cose dovevano essere
presentate così smaccatamente da non esservi luogo a rispondere[765];
per quanto si facesse e dicesse, il consesso dei giudici non era
tale, che egli potesse fare a fidanza con essi per un’assoluzione.
La stessa vittoria elettorale di Ortensio e Metello, che avea così
improvvisamente rialzato gli spiriti abbattuti di Verre e de’ suoi,
avrebbe prodotto tutto il suo effetto, se si fosse riusciti a far
discutere nell’anno seguente la causa, sotto il loro consolato, mentre
essi potevano mettere al servigio del loro amico, non il credito loro
personale soltanto, ma tutto il potere, che potea dare ad essi la
loro posizione ufficiale. Tutte le mene dunque di Verre e de’ suoi
patroni erano dirette a portare la causa al prossimo anno, per farla
decidere sotto la direzione di M. Metello. Un rinvio della causa al
nuovo anno avrebbe dato un corpo giudicante affatto diverso; giacchè
doveano cessare dal farne parte M. Cesonio, per prendere la sua carica
di edile; Q. Manlio e Q. Cornificio, per occupare il tribunato; Q.
Sulpicio pel suo ufficio di questore; M. Crepereio, L. Cassio, Cn.
Tremellio, già designati al tribunato militare; e, in luogo di tutti
costoro, se ne sarebbero sorteggiati altri. Anche il posto lasciato
vacante da M. Metello avrebbe dato luogo al sorteggio di un altro
giudice[766].

Si teneva tanto al rinvio della causa al nuovo anno, e tante speranze
erano riposte in questo espediente, che quelli i quali, per prezzo,
aveano assunto l’incarico di far assolvere Verre, l’aveano stipulato
espressamente[767].

E questo proposito veniva incoraggiato ed agevolato dalla stagione
dell’anno e dal succedersi di varie festività, durante le quali il
giudizio dovea, necessariamente, essere sospeso. Era il giorno cinque
d’Agosto[768], quello in cui cominciava la discussione vera della
causa. Tra dieci giorni, a’ 16 del mese, cominciavano i giuochi, che
Cn. Pompeo avea promesso di compiere nella guerra contro Sertorio, ed
avrebbero occupati ben quindici giorni di tempo[769]. Tra i giorni 4 e
19 Settembre aveano luogo i _ludi Romani_. A’ 26 d’Ottobre cominciavano
i giuochi della Vittoria, istituiti già da Silla per la battaglia
da lui vinta alla porta Collina, e andavano sino al 1 Novembre. A’ 4
dello stesso mese cominciavano i _ludi plebei_ per proseguire sino a’
17[770]. Restava ancora del tempo utile per la causa, tra gli uni e
gli altri ludi; ma una sequela, abilmente escogitata, di gherminelle,
di astuzie, di differimenti avrebbe potuto stremare ed anche rendere
insufficiente quel tempo.

[Il sistema d’accusa di Cicerone. L’orazione.]

Contro questo tranello dunque, che gli si tendeva anche poco
copertamente, tra per leggerezza e tra per cinica confidenza in sè
stessi, Cicerone dovea mettersi in guardia; e lo fece, e s’ingegnò
anche a tutto potere di sventarlo.

Uno de’ pericoli poteva stare nella sua ambizione letteraria, o nel suo
amor proprio che fosse. Di fronte ad Ortensio, la cui carriera oratoria
era lì lì per prendere la curva discendente della parabola (il suo
avversario ne data proprio dall’epoca del consolato la decadenza[771]);
egli ora potea presentarsi come avversario maturo e temibile, nel
pieno rigoglio delle sue forze; e poche cause, forse, come questa, per
il grande interesse e per la larga materia e la varietà grande degli
episodi, potevano metterlo in grado di sfoggiare tutte quelle qualità,
che, a senso suo stesso, costituivano il suo primato: la perizia
letteraria, il ragionamento addestrato nello studio della filosofia,
la conoscenza del diritto e delle istituzioni dello Stato, la memoria
de’ tempi presenti e degli andati, la digressione opportuna e sapiente,
quello spirito bonariamente ironico ed arguto, che dava l’impronta alla
sua fisionomia, e sopratutto quell’abilità di eccitare a sua posta
il riso ed il pianto, per meglio stringere in un cerchio di acciaio
l’avversario e trarre i giudici al proprio avviso[772]. Pure, questa
volta, il senso dell’opportunità e del momento, l’interesse della
causa, lo sguardo strategico, insomma, della lotta impegnata potettero
far passare in seconda linea perfino il suo invincibile e prepotente
bisogno di fare un bel discorso; e si appigliò ad un espediente, fatto
per togliere a Verre ogni via di scampo e sventare tutti i suoi più
sottili artifizî.

L’ordine consueto e normale de’ giudizî (solo in parte e
temporaneamente modificato dalle leggi di Pompeo nel 702 a. u. = 52
a. C.) portava che l’accusatore dovea svolgere l’accusa nella sua
orazione; ad essa dovea seguire la difesa; e tutte le prove della
colpa e dell’innocenza, che facean poi seguito a questa, chiudevano
questa prima parte del giudizio, che avea nella _comperendinatio_ come
un’appendice ed una seconda parte, in cui le prove ed il loro esame
erano meglio completati e discussi[773].

Quanto tempo potesse occupare questa orazione d’accusa non sappiamo,
in ogni modo: ad essa, come all’orazione defensionale, era assegnato
un tempo determinato[774], che, per giunta, a dedurlo da’ casi
analoghi[775], non era molto lungo; si trattava di ore. Pure, per
Cicerone, specialmente in vista degli imminenti _ludi_ di Pompeo, ogni
tempo era prezioso, ed intendeva risparmiarlo, lesinarlo anzi, in ogni
modo.

Così pensò di rinunziare ad una lunga e diffusa orazione, in cui
ogni capo d’accusa fosse diffusamente, o particolarmente almeno,
proposto, esaminato, discusso, limitandosi a fare soltanto una breve e
compendiosa proposizione dell’accusa e riservandosi di spiegare tutti
i capi nello svolgimento delle prove, che egli intendeva presentare
aggruppate ed ordinate insieme, secondo la connessione del loro
soggetto.

L’orazione che Cicerone pronunziò, calda, serrata e piena di
concitazione, accennò appena[776] a tutte le colpe personali di Verre
e più brevemente ancora a quelle ch’erano l’oggetto determinato
dell’accusa, e tenne piuttosto a rilevare l’indole speciale della
causa, la sua importanza politica e morale, ed il suo rapporto col
momento che si attraversava. Pur mostrando di non volere essere
oppositore sistematico dell’ordine senatorio, a cui egli stesso
apparteneva, in realtà ebbe parole roventi per la progrediente
corruzione dei giudizî senatorî; sulla qual nota egli poi tornava
ripetutamente e con istraordinaria insistenza[777], giacchè, mentre
da un lato essa gli dovea servire a guadagnare il favore di quelli che
sostenevano la riforma de’ giudizî ed a preparare a questa il terreno,
dall’altro canto, agitata come uno spettro rosso innanzi agli occhi de’
giudici, dovea spingerli a compiere il sacrificio di Verre. Le insidie
di Verre, poi, le sue improvvide vanterie e le ciniche ostentazioni,
sue e de’ suoi amici, sull’effetto sicuro delle corruzioni e
degl’intrighi, furono tutte da Cicerone, in quel breve discorso,
portate in piazza e sventate, confondendo in un solo biasimo l’imputato
e la causa, i patroni e la parte cui appartenevano, ed affrontando
apertamente i Metelli ed Ortensio col denunziare la loro prepotenza
politica e forense.

L’orazione, in cui le tinte forti s’alternavano abilmente co’
chiaroscuri, i consigli con le insinuazioni, le lusinghe con le
minaccie, rispondeva pienamente alla sua indole di uomo, al suo
programma politico, alla sua posizione di accusatore, al momento
stesso; ed, anche dal punto di vista oratorio, quello dovette essere
per lui un trionfo sui suoi avversarî.

Il lato nuovo della condotta, serbata da Cicerone in questa causa,
non era già l’omissione di un’orazione continua, in cui analiticamente
si desse il prospetto di tutta l’accusa; il lato nuovo consisteva nel
rompere, come fece, quest’orazione, adattandola, come un’introduzione
ed un commento, ad ogni gruppo di testimoni e di prove. Quell’orazione
preliminare era stata già, molte altre volte, pretermessa anche da’
maggiori e più riputati degli accusatori; e far ciò potea sembrare ed
essere un loro diritto. Questo sistema anzi, invalso, conferì forse
a fare adottare la legge di Pompeo, per cui l’udizione de’ testimoni
regolarmente precedeva le requisitorie e le difese. Nondimeno, in
pratica, esso veniva a mettere in una strana posizione l’accusato e la
sua difesa; e, sotto questo aspetto, s’intende come Verre ed Ortensio
se ne dolessero[778]. Alle accuse vaghe e generali, contenute in questa
prima orazione, ove gli epiteti tenevano luogo de’ fatti, era piuttosto
impossibile, che difficile, dare alcuna conveniente risposta. E così
il diritto del difensore di parlare due volte era in pratica ridotto ad
una sola.

Nè stava in ciò tutto il male: l’orazione preliminare dava già, così
a’ giudici come all’accusato stesso, un concetto chiaro ed anticipato
dello svolgimento dell’accusa e permetteva a questo di premunirsi
contro tutti gli attacchi, con l’addurre opportuni elementi di prove,
di non trovarsi innanzi ad ogni testimone ed ad ogni carico, come
innanzi ad una cosa inaspettata, che non dava modo di ben considerare
le domande da svolgere, le obbiezioni da fare. Ed Ortensio sentiva
bene tutto questo, quando deplorava che _il silenzio dell’accusatore
era un modo di sopraffare l’imputato, che niente era tanto pericoloso
per la sorte degl’innocenti come questa congiura del silenzio, ordita
dagli avversarî; che se Cicerone avesse molto parlato, sarebbe stato
di qualche sollievo al suo difeso; che l’avea invece perduto tacendo_;
che occorreva conoscere la causa, e che così facendo, si toglieva
all’imputato tutto il vantaggio della doppia fase del giudizio[779].

Fu opinione difatti che Cicerone contribuisse alla condanna di Verre
col suo silenzio, più che con la sua parola[780].

Era invero malagevole rispondere ad un’orazione vaga ed indeterminata
come quella di Cicerone, ed infatti nè Ortensio, nè alcun altro dei
difensori vi rispose[781].

Si procedette quindi a sviluppare l’accusa per mezzo di prove e di
testimonî.

[L’oggetto dell’imputazione.]

In quali termini era sviluppata l’accusa, e quale estensione,
precisamente, avea essa in questa causa? Quali erano veramente i
delitti, su cui il tribunale dovea pronunziare?

V’è chi crede che l’accusa[782] riguardava tanto gl’illeciti profitti,
fatti in Sicilia per un valore di quaranta milioni, quanto gli atti
arbitrarî e crudeli, di cui è parola nelle varie orazioni. Questa
opinione si fonda sulla conclusione dell’orazione della prima azione,
in cui Cicerone dice che Verre «avendo commessi molti atti di libidine,
molte crudeltà in danno di cittadini romani e di provinciali, avendo
compiute molte azioni riprovevoli contro gli dèi e contro gli uomini,
avea inoltre, con violazione delle leggi, fatti in Sicilia illeciti
profitti per una somma di quaranta milioni di sesterzî[783]».

Il fatto stesso che gli atti di libidine, le crudeltà, le altre azioni
vergognose sono collocate in un inciso della proposizione, ove si
contiene l’accusa, spinge a credere che sieno menzionate là, soltanto
in via sussidiaria, per rendere più odiosa l’accusa principale,
indicando insieme con quali mezzi gl’illeciti lucri furono fatti.

Ma, a rendere più salda ancora tale opinione, concorrono ancora varî
tratti delle varie orazioni di Cicerone, che, riuniti insieme, son tali
da indurre un criterio di certezza.

Che molti di questi atti iniqui furono commessi, appunto a scopo di
lucro, e come mezzi per raggiungerlo, è detto espressamente[784]; come
pure espressamente è rilevato il multiforme aspetto de’ delitti da
lui compiuti e la contemporanea violazione di molte norme, non solo
giuridiche, ma altresì religiose[785].

Rileva pure altrove Cicerone, per qualcuno de’ fatti a Verre apposti,
che esso presenta tutti i caratteri del peculato[786]; ma nota
altresì che, quando a Verre avvenisse di sfuggire, ora, a questa
condanna, egli, Cicerone, lo trarrebbe innanzi ad un’altra quaestio,
in un’apposita causa di peculato[787]. Del pari, per l’archipirata
sottratto al supplizio, dichiarò di voler serbare integro l’argomento,
giacchè «vi è un luogo apposito, un’apposita legge, un apposito
tribunale, al cui giudizio è riservato questo delitto[788]», e,
similmente, per le uccisioni de’ cittadini romani, dice che porterebbe
la causa innanzi al popolo romano, nel febbraio, se Verre ora sfuggisse
all’accusa presente[789]. Ed era naturale che così fosse. Portando
una tale accusa la pena capitale, non se ne poteva giudicare se non da
tutto il popolo, (_maximo comitiatu_).

Tutto ciò dimostra sufficientemente la natura vera dell’accusa proposta
contro Verre e l’oggetto vero della sentenza, che si provocava. Ma,
anche più manifestamente, se è possibile, Cicerone dice che era un
delitto di avarizia quello, di cui specialmente si voleva convincere
Verre[790], e lo chiarisce anche là, dove parla della disfatta
dell’armata e delle sevizie usate contro i navarchi e su’ loro
stessi cadaveri[791]. In più altri luoghi poi si rivela o si torna a
rammentare che l’oggetto della causa è il rintracciare le concussioni
commesse da Verre[792], e che la causa presente ha origine e prende
nome dalla legge _de repetundis_[793]. A’ giudici si rammenta che
sono _iudices de pecunia capta, conciliata_[794]; di Heio, si dice
che si serve della legge, dalla quale ha origine questo giudizio, e la
legge è appunto la _lex de repetundis_[795]; e _de repetundis_ viene
espressamente chiamato il giudizio anche in altre occasioni. E che tale
fosse e non altro, lo dimostrano la considerazione che la causa era
fatta ad istanza di Siciliani, e la natura e il genere della domanda,
che dava origine al processo; e tutto ciò che riguardava specialmente
l’uccisione di cittadini romani, era trattato da Cicerone piuttosto per
soddisfare un dovere morale; ma egli stesso avea cura di rilevare che
ciò non entrava nella causa a lui affidata (_recepta_)[796].

[Il danno e il risarcimento.]

I lucri indebitamente fatti da Verre, e di cui quindi dovea rispondere
innanzi alla _quaestio_ de _repetundis_, ascendevano, secondo l’accusa,
a quaranta milioni di sesterzî[797]. Tra questo dato e l’altro
della _Divinatio_[798], in cui si chiedevano invece cento milioni
di sesterzî, non vi è vera discrepanza; giacchè la cifra minore
potrebbe, come molti vogliono, indicare che la domanda, in seguito
all’inquisizione di Cicerone, venne ridotta; fors’anche il dato della
_Divinatio_ determinava la somma, che si chiedeva come risarcimento del
danno; gli altri dati indicano il valore del danno. Nel primo caso è
adoperata una parola (_repeto_), che vuol denotare la domanda proposta
in giudizio; negli altri due una parola (_abstulit_, _abstulisse_),
che dinota il puro fatto materiale compiuto da Verre, e, se si tien
conto del carattere penale, che andava sempre più assumendo la _lex
de repetundis_, del tribunale, innanzi a cui fu portato Verre e della
verosimiglianza di un risarcimento che sapesse anche di multa; apparirà
sempre più probabile la seconda opinione.

[L’esame delle prove e de’ testimonî.]

A svolgere dunque quest’accusa, si venne senz’altro all’esame delle
prove e de’ testimonî; e, poichè era peculiare degli antichi processi
che venisse in essi in discussione tutta la vita dell’accusato (del
giudice antico, specialmente, si poteva dire, come Vergilio di Minosse:
_vitasque et crimina discit_), non si trascurò d’introdurre tutto
quanto potesse concorrere a mettere in cattiva luce la vita e la
persona di Verre.

Quello che di nuovo Cicerone portò in questa causa, come si è detto,
non fu già l’eliminazione di una lunga orazione preliminare di accusa,
ma il sistema di presentare per gruppi, secondo i diversi delitti,
i testimoni e le prove, premettendo all’esame di essi un’esposizione
ed un esame del fatto che si voleva provare. E il metodo seguito da
Cicerone e queste stesse esposizioni e discussioni, noi possiamo dire
di conoscerli. Si sa infatti che il giudizio non ebbe, come dovea,
la sua seconda fase, a seguito della _comperendinatio_: tuttavia, a
ben considerare le cinque orazioni, comprese nella _secunda actio_,
si vede che son fatte precisamente con questo metodo; sicchè non è
punto improbabile supporre che, ridotte in iscritto e pubblicate,
fossero foggiate in modo da comporre come una seconda accusa, ampliate,
coordinate ed arricchite di dati e di fatti; ma, in realtà, in esse
bisogna cercare lo schema primitivo di queste introduzioni e commenti,
fatti alle singole prove. Per esempio quelle apostrofi a’ giudici,
fatte ora di minacce, più o meno larvate, ora di lusinghe[799]; quegli
eccitamenti, fatti anche più spesso e più direttamente al popolo, col
solletico del suo amor proprio, del suo sentimento religioso e del suo
interesse[800]; quello studio di aizzare ora i Marcelli[801], ora lo
stesso ordine senatorio[802], e gli stessi Scipioni[803] contro Verre;
mentre, d’altra parte, faceva l’apologia degli _homines novi_ contro
la nobiltà ereditaria[804]; quelle insinuazioni contro Ortensio[805];
quegl’incensi bruciati sotto il naso di Pompeo[806]; son tutte cose che
ben potettero e forse dovettero trovar luogo in questi intermezzi di
Cicerone.

Così i testimonî, come le altre prove, si seguirono in gran copia, come
era stato promesso[807].

Cittadini romani in gran numero, appartenenti anche all’ordine
senatorio ed a quello dei cavalieri, e, con essi, Siciliani, intesi
sia come privati, che come delegati delle loro città, vennero a deporre
su fatti compiuti da Verre, tanto in danno loro che d’altri; e furono
esibiti pure atti pubblici e privati, lettere, sentenze ed ogni altra
specie di documenti[808].

Su’ furti di Verre a Samo, fu udito Caridèmo di Chio[809];
sull’episodio di Lampsaco, P. Tettio, già tribuno militare[810],
e si lessero, inoltre, la deposizione resa da Verre nella causa
contro Artemidoro, e varie lettere da lui mandate a C. Nerone[811].
Sull’amministrazione della tutela del figlio di C. Malleolo, furono
prodotti come testimonî questo stesso, la madre e l’ava[812].
Quanto alla pro-questura di Verre, forse, furono letti alcuni degli
atti della causa fatta a Cn. Dolabella, suo pretore[813]. Per ciò
che Verre avea fatto nel periodo della pretura, M. Ottavio Ligure
depose sulla sentenza da Verre resa nella sua causa[814]. Sulla sua
corruzione nel collaudo degli edifici pubblici, deposero C. Fannio,
dell’ordine equestre e Q. Tadio, congiunto di Verre, che confermò la
sua deposizione con i suoi libri di conti[815]. Sulla dilapidazione,
a cui, in quell’occasione, andò soggetto il pupillo Junio, e sulle
ingerenze di Chelidone negli affari dell’ufficio, furono condotti, per
rendere testimonianza, lo stesso pupillo Junio, i suoi tutori P. Tettio
e M. Iunio, e fu pure udito L. Domizio; ed è verosimile che Cicerone
si avvalesse anche de’ registri del sedicente appaltatore Habonio
o Rabonio e delle norme dell’appalto, di cui si serve nella seconda
accusa[816]. Sull’eredità fatta dal figlio di Dione di Halaesa e sul
ricatto compiuto in suo danno, furono uditi molti testimonî: Sesto
Pompeo Cloro, Q. Cecilio, Dione, L. Cecilio, L. Ligure, T. Manlio,
L. Caleno, M. Lucullo, con l’accenno a registri e documenti[817].
Lo stesso Sesto Pompeo Cloro ricomparve per deporre, con Cn. Pompeo
Theodoro, Posidio Mucrone Soluntino e Cn. Lentulo, sul caso di
Sthenio[818]; caso che non sappiamo se, anche nella prima accusa, fu
illustrato come nella seconda, con accenni a una seduta del senato,
con una petizione di Siciliani, col registro delle sentenze di Verre,
con la menzione di un provvedimento de’ tribuni, con un’epigrafe
posta in suo onore a Thermae e con le _laudationes_ di molte città
sicule; perfino con la menzione di un Cupìdo d’argento del tempio di
Eryce[819].

Molti testimoni, ma non sappiamo quali, furono anche uditi per provare
il danaro estorto a Sosippo e Philocrate di Agyrium, in occasione della
successione paterna[820]. Eraclio di Centoripae depose sulla somma
che gli era stata estorta da Verre[821]: Q. Minucio, già difensore di
Sopatro, su quanto era stato fatto a danno del suo cliente[822] e del
re Antioco[823]; Q. Vario e C. Sacerdote sulle corruzioni giudiziarie
di Verre[824]. Sull’abusivo e venale conferimento degli uffici
pubblici, e specialmente de’ posti di senatori nelle città siciliane,
deposero legati di Centoripae, di Halaesa, Catina, Panhormus e di altre
città ancora, e molti privati[825].

Molti testimoni riferirono, pure, su i ricatti fatti da
Timarchide[826], tanto nel campo giudiziario, che in quello
amministrativo.

Di tutti gli illeciti lucri fatti nell’esigere le diverse contribuzioni
di frumento, Cicerone si propose di dare maggiori prove e trattare
più a lungo nella seconda accusa[827]. Pure non si trascurò di sentire
molte testimonianze pubbliche di città siciliane[828]. Resero la loro
testimonianza alcuni legati agyrinensi[829]; Philino Herbitense[830];
i legati etnei presieduti da Artemidoro[831]; Mnasistrato, il
latifondista di Leontini[832]; Arconida di Helorum, che parlò de’
suicidî degli agricoltori[833]. Per meglio sfatare la _laudatio_
di Messana, in onore di Verre, Cicerone chiamò a deporre C. Heio,
presidente dell’ambasceria mandata da Messana, e l’obbligò, senza
alcuno sforzo, a dire delle opere d’arte a lui carpite da Verre e della
nave oneraria, che s’era fatta donare dalla città[834]. Phylarco di
Centoripae[835] e L. Papinio[836], deposero delle cose a loro tolte;
L. Curidio di quello, che gli era stato prima tolto, poi reso[837];
Phylarco depose anche della requisizione fatta per ordine di Verre
a Centoripae[838], come Artemidoro di quelle fatte ad Agyrium[839];
Arcagato e Cn. Lentulo Marcellino di quella fatta ad Haluntium[840];
legati di Tyndaris della manomissione de’ doni di Scipione[841] e
del modo, onde fu compiuta[842]. Ismenio e Zosippo dissero anche
delle promesse di Verre di voler restituire il Mercurio[843]. Diede
lettura pure Cicerone, in questo primo stadio dell’accusa, degli
atti pubblici di Segesta[844]. Theodoro, Numenio e Nicasione, legati
di Henna, dissero della statua di Cerere e della Vittoria, invano
ridomandate[845].

Qualche testimonio depose ancora su i templi spogliati di Syracusae e,
tra l’altre cose, sulle canne d’India rubate[846].

Su’ ricatti fatti ad Eumenida di Halycia ed al cavaliere romano C.
Matrinio, sotto il pretesto delle congiure de’ loro schiavi, deposero
gli stessi Eumenida e C. Matrinio, e, con questo, L. Flavio, suo
procuratore[847]. M. Annio depose sull’archipirata sottratto al
supplizio[848]; Phylarco di Haluntium sulla cattura della flotta[849];
Onaso di Segesta sulla messa a prezzo della facoltà di seppellire i
navarchi[850]; L. Suezio sulle uccisioni di cittadini romani nelle
prigioni[851]; sull’uccisione di P. Gavio, deposero C. Numitorio,
M. e P. Cozio, Q. Lucceio[852]; L. Flavio, cavaliere romano, depose
sull’uccisione di L. Herennio[853].

Ma oltre a questi testimoni, che furono uditi, ed a questi documenti,
che furono letti, Cicerone, nell’attesa del secondo stadio del
giudizio, in cui l’accusa dovea essere rinnovata e completata, avea
tenuto in riserva, a quanto appare, almeno, dalle sue orazioni, altro
buon numero di testimoni e di prove[854]. Così furono riserbati i
testimoni intesi a provare alcuni de’ furti di Mileto[855]; quelli
intesi a mostrare, che le somme, la cui malversazione era stata
attribuita a Dolabella, furono in realtà rubate da Verre[856]; il
figlio di Sopatro ed altri di Halycia o di altre città di Sicilia[857];
molti che sapevano del caso di Stenio[858]; Cn. Sertio, M. Modio, e
almeno seicento cittadini romani, che aveano dati danari a Verre, per
averne sentenze favorevoli[859]; molte persone, che potevano attestare
della soppressione delle lettere di Carpinazio, ove si parlava delle
esportazioni abusive di Verre[860], ed altri, dalle cui deposizioni
dovea risultare che Carpinazio era l’intermediario e il cassiere degli
atti di corruzione di Verre e delle somme pagate[861]. Sopratutto
gl’illeciti lucri, carpiti nell’esazione del frumento, doveano
essere più ampiamente trattati nel secondo stadio del giudizio[862].
Dovea essere inteso M. Lollio, il figliuolo del vecchio Lollio[863];
doveano essere intese le testimonianze di molte delegazioni di città
siciliane[864]; quella di L. Cassio, già ricusato come giudice[865];
quelle degli Agrigentini, degli Entellini, degli Heraclei, de’ Gelensi,
de’ Soluntini, de’ Catinensi, de’ Tyndaritani, de’ Cephaloeditani,
degli Haluntini, degli Apollonensi, de’ Capitini, degli Enguini,
degli Inensi, de’ Murgentini, degli Assorini, degli Helorini, Jetini,
Citarini, Scherini, tutte sul sistema vessatorio di esigere i tributi;
e doveano esser letti i registri delle terre seminate dagli Hyblei e
del contratto di esazione stipulato da’ Menenei[866]; dovevano essere
uditi i tre legati, mandati dagli agricoltori di Centoripae, che si
trovavano sparsi in tutta la Sicilia[867]; si doveano esaminare i
conti di Halaesa, ed atti pubblici e testimonianze pubbliche di varie
città[868]. Doveano essere uditi altri testimoni su furti di opere
d’arte, come per es. Polea e Demetrio di Tyndaris[869]; il censore
Cn. Lentulo sul danaro carpito a C. Matrinio[870]; altri, tra cui P.
Granio, sulle uccisioni di cittadini nelle carceri[871]; cittadini di
Compsa sul caso di Gavio[872]. Di questi testimoni e di queste prove
si può dire con asseveranza, che non furono portati all’esame. Ma, per
un altro buon numero degli uni e delle altre, Cicerone, nelle orazioni
che vanno sotto il nome di _actio secunda_, usa espressioni (_dicit_,
_dicunt_, _cognoscite_), che non consentono di affermare recisamente
se furono, oppur no, portati innanzi a’ giudici. Probabilmente non
furono uditi in quel primo stadio del giudizio i legati di Melitta[873]
e quelli della città di Centoripae[874], nè lette le testimonianze
pubbliche e gli atti de’ Thermitani e degli Imacarensi, degli
Amestratini[875], de’ Liparensi[876], de’ Tissensi[877].

Le attestazioni pubbliche delle città, il più delle volte, erano
mandate a mezzo di speciali legati e, in qualcuno di questi casi, come
p. e. nel caso di Agyrium[878], poterono i legati deporre oralmente,
mentre la lettura delle deliberazioni della città e degli altri suoi
atti pubblici potea forse esser fatta dall’accusatore nella seconda
sua accusa. In altri casi, come in quelli ultimamente mentovati,
benchè più rari, le testimonianze pubbliche delle città potevano
essere affidate per iscritto all’accusatore, perchè le leggesse al
momento opportuno[879]. Phalacro di Centoripae[880], probabilmente,
dovea essere ancora inteso, a quanto può sembrare dal contesto, benchè
l’espressioni adoperate per lui (_adest_, _dicit_) sieno le stesse
usate per Phylarco, già udito.

È verosimile che di varî testimoni, che dovevano deporre sugli stessi
fatti o su fatti analoghi, Cicerone ne fece udire qualcuno nel primo
periodo del giudizio, riserbando altri al secondo, sia per sentimento
di opportunità, che per accelerare, com’era suo intento, il corso del
giudizio. Così l’editto urbano di Verre[881], i _codices_ contenenti
le interposizioni di L. Pisone[882], i documenti sul danaro estorto
per le statue, e le petizioni de’ Siciliani, che seguirono poi[883];
le lettere di Canuleio[884], fors’anche le copie de’ registri
de’ pubblicani[885], l’editto provinciale di Verre[886], la _lex
decumis vendundis_[887], la decisione di Verre sulle contribuzioni
di Messana[888], gli atti pubblici de’ Mamertini[889], le lettere
di Verre a Segesta[890], ed altre lettere sue[891], quelle di Vezio
Chilone[892], quelle di Timarchide[893], i conti di Diocle[894],
varî provvedimenti di Metello e le sue lettere[895], l’autodifesa
di Furio di Eraclea[896]. Di questi ultimi scritti Cicerone volea
servirsi probabilmente come di un colpo ultimo, decisivo, da portare
inaspettatamente.

In molti altri casi, Cicerone non ricorse a prove determinate; ma si
riferì alla voce pubblica, alle sorde vociferazioni anonime, alla
coscienza generale[897], pur offrendo di citare, in prova, quanti
testimoni si volessero, od atti pubblici[898], e, qualche volta,
dicendosi pronto a richiamare un testimone, già innanzi udito su di
altri fatti[899].

Verre avea anche de’ testimoni, che deponevano a favore suo, ma, a
dire di Cicerone, erano gente di nessun valore, venuta da’ borghi
più poveri ed abbandonati, senza incarico del popolo e del senato
cittadino[900]. Era tutto quello, che Metello avea potuto ottenere;
meglio, forse, era riuscito nel compito d’impedire l’andata a legati,
destinati a portare a Roma le testimonianze pubbliche delle loro
città[901]. Di città che pubblicamente lo lodassero, non ve ne furono
che due: Messana e Syracusae: ma Cicerone, oltre a rilevare che nessuna
importanza potevano avere le _laudationes_, quando non giungevano
neppure a dieci[902], discreditò più particolarmente, in quel primo
stadio della causa, la _laudatio_ di Syracusae con la testimonianza
di Eraclio[903] e quella di Messana con la deposizione di Heio[904]; e
più ancora si apprestava a discreditarle in appresso, mostrando tutti
i rapporti, cui accenna, di Verre con Messana, e provando il modo,
onde la _laudatio_ di Syracusae era stata estorta e la successiva sua
revocazione. Pare che in quel primo stadio del giudizio la _laudatio_
fosse stata presentata, ma senza sentire tutti i _laudatores_, che
Cicerone si riserbava d’interrogare poi, per convertirli in tanti
testimoni a carico di Verre, rincarando la dose con l’esibizione degli
atti pubblici[905].

[Il contegno di Ortensio e di Verre.]

Una grande qualità degli avvocati romani, ne’ processi, era
quella di assoggettare i testimoni ad un fuoco vivo ed incrociato
d’interrogazioni e di obiezioni, per trarre dalla loro bocca de’
dati, ovvero scemare il credito delle loro parole. Era quella stessa
_cross-examination_, che forma il vanto degli avvocati inglesi.
Pure, Ortensio, e Verre con lui, rinunziarono volontariamente a
questo espediente di difesa, per servirsene solo eccezionalmente
e casualmente, qualche volta[906]; e preferirono veder passare
in silenzio tutti i testimoni. Cicerone, naturalmente commenta
questo contegno, in modo da trarne le conclusioni più sfavorevoli
per la causa, e dedurne la condizione disperata dell’imputato. Ma,
forse, il sistema seguito da Ortensio veniva da un esatto concetto
della situazione e da un’esperienza forense, la quale avea potuto
dimostrargli come, in alcuni casi, il silenzio valga, per lo meno,
quanto la più raffinata arte d’interrogare. Verre dava anticipatamente
già come sospetti[907] tutti, o almeno la massima parte de’ testimoni
prodotti nella causa. Era questa la sua maniera di screditare l’accusa
e il suo argomento. Insistere dunque sulle deposizioni, stuzzicare
i testimoni, cercare di circonvenirli era sicuramente, con gente
spesso assai scaltra, come quella che veniva al giudizio, irrito
e vano, e poteva anche probabilmente riescire un gioco pericoloso.
Meglio dunque lasciarli liberi ne’ loro detti, per coglierli dopo in
fallo, se occorreva e si poteva, e ritenere fatti e detti a propria
posta, secondo la verità, o contro di essa, avvalendosi di tutti gli
espedienti e di tutte le particolarità de’ casi.

[Gl’incidenti del giudizio.]

Ciò pareva a Verre e a’ suoi difensori ingegnoso[908]; e forse era,
realmente, ingegnoso. Pure, alla deposizione di P. Tettio, Ortensio
crede uscire dalla sua riserva per opporre la cosa giudicata[909].
Verre qualche volta, pur serbando il silenzio, non sapeva contenere
il gesto, come per accennare di leggere tutta e non una parte di un
documento[910]; tal’altra, come alla testimonianza di M. Annio, balzò
in piedi per ismentirlo[911], o interloquì in tono ironico[912].

Così, dunque, sfilarono, l’un dopo l’altro, i testimonî, seguiti con la
più viva attenzione da’ giudici, col più vivo e passionato interesse
dalla folla, accorsa ad assistere[913], la quale, talvolta, non
riusciva a frenarsi. Quando il pupillo Junio, un fanciullo che ancora
non avea lasciato la _praetexta_, comparve, vennero le lagrime agli
occhi di molti; al punto che Ortensio se ne dolse con Cicerone[914];
come mosse lamento, altresì, contro Artemone di Centoripae, che investì
Verre in modo da sembrare un accusatore più che un testimone[915].

Alla descrizione de’ danni degli agricoltori, della loro ruina, fatta
da Philino di Herbita, quasi un gemito si levò nella folla, facendo eco
alle sue parole[916]. Qualche volta, al movimento di commiserazione,
o di maraviglia[917], si avvicendava uno scoppio di viva ilarità,
come all’udire le ingenue risposte di Heio[918], od al vedere forse il
comico imbarazzo di L. Domizio, che stentava a nominare Chelidone[919].
Ma, quando C. Numitorio venne a dire di Gavio, fatto mettere in croce
senza pietà, con dispregio de’ suoi appelli alla qualità di cittadino
romano, il popolo ne fu, insieme, così commosso ed eccitato, che M’.
Glabrione dovette togliere la seduta, per evitare che dell’imputato
venisse fatta giustizia sommaria[920].

[Il primo stadio del giudizio.]

Questo primo stadio del giudizio durò nove giorni[921], togliendo ogni
giorno a Verre un’illusione, od una speranza. Già dal primo giorno,
a quanto dice Cicerone[922] i testimoni furono tanti, e dissero tali
cose in giudizio, che pubblicamente parve impossibile l’assoluzione
di Verre, se si voleva ancora tenere in piedi lo Stato; al secondo
giorno, i suoi stessi amici e i difensori aveano perduto, non solo ogni
speranza di salvarlo, ma eziandio ogni volontà di difenderlo; e, il
terzo giorno, egli stesso era omai così abbattuto e così fuor d’ogni
speranza, che s’ammalò, o si finse ammalato. Gli altri sei giorni
compirono l’opera di questi tre, e, allo spirare del nono giorno,
quando il primo stadio della causa fu chiuso, egli e tutti doveano
parlare piuttosto di una condanna che di un rinvio. Tutto lo studio di
Verre consisteva nel rispondere all’accusa dopo i secondi giuochi, cioè
almeno dopo il 19 settembre; quello di Cicerone, invece, nel far sì
che il primo periodo si chiudesse innanzi a’ primi giuochi, innanzi al
15 di agosto, e cominciasse a decorrere da quel punto il termine, che
separava i due stadî del giudizio[923].

Cicerone, dunque, era completamente riescito nel suo intento.

La _comperendinatio_ importava l’intervallo di un giorno libero tra
l’uno e l’altro stadio del giudizio[924], e, poichè i primi giuochi
terminavano nel dì 31 d’agosto ed i secondi non cominciavano prima del
4 settembre, è precisamente nel primo giorno di settembre, che dovea
riaprirsi il giudizio; e, in questo secondo stadio, alla rinnovata e
più diffusa accusa di Cicerone avrebbero dovuto tener dietro la difesa
di Verre e la sentenza.

[La difesa di Verre?]

La difesa di Verre?

Ma Cicerone non si stanca mai di ripetere che questa difesa, anche
più che iniqua, più che vana, era a dirittura impossibile; lo dice,
considerandola nella sua generalità, e, caso per caso, sempre, con
un’insistenza quasi petulante[925].

Era dunque veramente così: la difesa di Verre non potea nemmeno
tentarsi?

Per quanto noi siamo costretti ad aggirarci in un confine così
stretto, come sono le orazioni dell’accusatore, e ci troviamo nella
stessa condizione, in cui ci troveremmo, se dovessimo giudicare Warren
Hastings dalle orazioni di Burke; pur nondimeno un esame delle accuse,
che sia un po’ più che superficiale, ci mette subito sull’avviso, e ci
fa vedere quanto avea di assolutezza, di partigianeria e di iattanza
l’asserzione di Cicerone, che del resto ricorre precisamente nelle
orazioni attribuite al secondo stadio del giudizio e che quindi non
vennero pronunciate.

[La natura delle accuse.]

Cicerone, egli stesso, ci dice in un’altra orazione[926], quanta
fede si potesse prestare, e quanta in realtà se ne prestasse, alle
orazioni d’accusa pronunziate ne’ giudizî, che, come questo, aveano un
retroscena di motivi e d’interessi politici. Cicerone, egli stesso,
parla di simili accuse, che furono pronunciate contro uomini, come
M’. Aquilio, L. Cotta, e come lo stesso L. Pisone Frugi, da lui non
mai lodato abbastanza; e pure non vi si prestò fede, se anche quelli
che le sostenevano aveano perfino il nome di C. Gracco. Che se contro
P. Rutilio tali accuse riescirono, non perciò, a senso di Cicerone
e d’altri[927], ne dovea rimanere menomato l’onore e la fama, che
Cicerone teneva anzi a rivendicare. Cominciando così, per la natura
stessa delle cose e la considerazione de’ tempi, ad essere un po’ meno
creduli, quelle accuse, quelle invettive perdono già anticipatamente
qualche cosa del loro valore, quanto più sono acri e più eccessive.

[La questura e la proquestura.]

Si è già veduto, come, nel giudicare della questura e della proquestura
di Verre, Cicerone confonda i dati cronologici, e probabilmente a
disegno, per trarne precipitate o false illazioni, sulla sua mancanza
di fede e su tutto il modo come le tenne. Per quel che riguarda poi
la sua proquestura, Cicerone non dubitò, per far torto a Verre, di
attaccare la verità della cosa giudicata, del cui rispetto altra volta
si mostra tanto zelante; ed attribuisce a Verre colpe e responsabilità,
di cui egli, giuridicamente almeno, poteva oramai dirsi mondo, dopo che
la sentenza pronunziata da C. Nerone, da Cicerone stesso chiamato _vir
optimus atque innocentissimus_, e per l’occasione fatto coccodrillo,
contro Philodamo e il figliuol suo, e l’altra, pronunziata contro
Dolabella, ne aveano riconosciuto in altri i responsabili[928]. Nè il
vago accenno, fatto alla deposizione resa da Verre contro Artemidoro ed
al condono concesso a Themistagora e Thessalo, può menare logicamente
ad altra conclusione.

[La pretura.]

Del potere, specialmente giurisdizionale, esercitato poi da Verre
nella sua pretura, là, dove abbiamo la possibilità di un qualsiasi
controllo, abbiamo veduto che non fece tutto quell’abuso, che Cicerone
vuole sostenere; e, molte volte, egli s’inspirò ne’ suoi provvedimenti
all’indirizzo, che il diritto civile andava prendendo, secondo
l’interpretazione, che il diritto pretorio gli dava.

Del resto, poi, in un giudizio come quello de _repetundis_, fatto ad
iniziativa e nell’interesse de’ provinciali, e qui, più propriamente,
ad istanza de’ Siciliani, i fatti, relativi specialmente alla gestione
delle magistrature urbane, non potevano trovar luogo; e si adducevano
più che altro per aggravare moralmente la condizione dell’accusato.
I lucri illeciti fatti in Sicilia costituivano la vera materia della
causa, e, per quanto Cicerone lo dicesse stretto e sopraffatto dalle
prove, la condizione di Verre non era tale da precludergli ogni via di
scampo.

[Il valore delle prove.]

Anzi tutto quali erano i mezzi di prova? Si è veduto che molti de’
testimoni e de’ documenti, a cui si allude, e forse i più importanti,
non erano ancora stati prodotti in giudizio, ed avrebbero dovuto
essere presi in esame nel secondo stadio. A questi, come a quelli
ch’erano già stati dedotti contro di lui, Verre opponeva una ragione
pregiudiziale, scuotendo la fede, che a loro si sarebbe potuta
aggiustare, con il richiamo alle ire, che li animavano contro di
lui. Cicerone[929] cercava di distruggere questa difesa in ogni modo,
opponendogli le deposizioni de’ cittadini romani, quando Verre diceva
di aver nemici i Siciliani per aver voluto proteggere gl’interessi
de’ primi; opponendogli le deposizioni de’ Siciliani, sia di città
soggette che d’immuni, quando Verre diceva di aver nemici i cittadini
romani per aver tenuto conto degli interessi de’ Siciliani. Pareva
un’argomentazione inoppugnabile, una via senza uscita; eppure, quali
che fossero le sue colpe, Verre non avea tutti i torti a prendersela
con questa valanga di rancori e di vendette che si rovesciava su lui.
Figurarsi, in tre anni di governo, quanti interessi aveano potuti
essere offesi, a dritto od a torto; quanti odî inevitabilmente non
aveano dovuto germogliare; ed ora cercavano di avvolgerlo tutto e di
schiantarlo. Cicerone stesso se ne ricordava, in altra occasione, di
tutta questa posizione imbarazzante, in cui un governatore di provincia
si dovea trovare. «Come è difficile e pericoloso questo governo delle
città e delle provincie: la diligenza ti acquista inimicizie, la
negligenza ti procaccia biasimi; la severità è piena di pericoli, la
larghezza è mal corrisposta: la parola è pregna d’insidie, fatale la
compiacente adulazione; spianato e ben disposto è il volto di ognuno,
gli animi di molti pieni di rancore; gli odî covano segreti, mentre
manifeste son solo le lusinghe. Il pretore è atteso al suo venire,
inchinato durante la sua dimora, abbandonato al suo partire[930]».

Era, così, tutta una fioritura di inimicizie e di intrighi, contro
Verre, da parte di appaltatori, tributarî, o litiganti, riusciti
soccombenti ne’ giudizî; e da questi si comunicava agli altri, sino a
quelli stessi che Verre avea careggiati e decorati[931]. La suggestione
dell’odio dilagava e conquistava tutti; e, in questa rivolta contro
di lui, v’era anche, più che in germe, la rivolta contro il dominio,
di cui era il rappresentante. Il fenomeno non era nuovo: è così che
Cicerone screditava e contraddiceva le accuse contro M. Fonteio e L.
Flacco, difesi da lui stesso in tempi posteriori. Quest’abitudine di
non risparmiare il nemico in giudizio e farne il proprio bersaglio,
sia da accusatore che da testimone, era divenuta una cosa comunemente
intesa, e più giustificata, quanto più avea per fondamento una
inimicizia personale ed il ricambio di danni patiti; ma ciò stesso
avea finito per rendere innocue le testimonianze anche de’ primi
uomini dello Stato. In varie occasioni, non aveano trovato ascolto
deposizioni, come quelle di Cn. e Q. Cepione, di L. e Q. Metello, di
M. Emilio Scauro, di L. Crasso[932]. Le testimonianze poi de’ soggetti
erano, già in tesi generale, screditate. Con tali criteri Cicerone
stesso trattava le testimonianze de’ Galli[933], peggio ancora quelle
de’ Greci in generale, e di quelli d’Asia, specialmente[934]. E Greci,
di linguaggio e di origine, erano per la maggior parte i testimoni
adibiti contro Verre, per quanto Cicerone li volesse far diversi
dagli altri[935]. In buona parte anche, per quel tanto che possiamo
saperne noi, erano persone, che con lui aveano ragioni particolari
d’inimicizia.

Per Charidemo di Chio l’accusare Verre era stato ed era il precipuo
mezzo di scolparsi[936]. E che valore giuridico potevano avere le
deposizioni della madre e dell’ava di Malleolo[937]? L. Ligure, che
avea una gran parte nella causa e veniva a deporre due volte, su due
distinti capi di accusa, era fratello di quel M. Ottavio, riuscito
soccombente e, pare, non a torto, in una causa giudicata da Verre[938].

Sulla gestione de’ _sarta tecta_ deponevano il pupillo Junio, M. Junio,
suo zio e tutore; P. Tettio tutore anch’esso, di una famiglia plebea e
in cui Cicerone aveva aderenti; L. Domizio, il cui fratello era morto
combattendo contro la parte Sillana (Plut. _Pomp._ 12; Oros V, 21, 13);
C. Fannio, cavaliere, ed appartenente ad una famiglia oppugnatrice de’
nobili; Q. Tadio, che, appunto perchè affine di Verre e già devoto a
suo padre, non poteva ora indursi a deporre contro di lui, se non per
ragioni di inimicizia personale[939]. L. Minucio, cavaliere, e vinto
da Apronio nella gara di appalto delle decime di Leontini, veniva
a deporre su di una causa, in cui egli era stato difensore[940]; e
difensore del pari nella causa, su cui deponeva, era stato Sesto Pompeo
Cloro[941]. Q. Vario era, anch’esso, un danneggiato[942]. Quel Sopatro,
poi, condannato da Verre, per quanto Cicerone lo chiami _locuples_,
_honestus_, _innocentissimus_, era sempre una persona, che avea potuta
essere tratta in giudizio per delitto capitale[943].

Non si vuol già dire che tutti proprio i testimoni, addotti contro
Verre, fossero strettamente interessati, consapevolmente falsi: ciò
potrebbe essere esagerato, e non potrebbe in ogni modo provarsi, per
una certa parte di casi. Semplicemente, quello che sappiamo d’alcuni,
può rendere diffidenti verso di altri; e questi plebei, maltrattati da
Verre nella pretura, questi cavalieri, questi aderenti di Cicerone e di
Pompeo, chiamati a raccolta dalla Sicilia, danno ansa ad accogliere con
qualche circospezione i fatti narrati. È probabile che un’analisi molto
minuta ed accurata de’ rapporti personali di questi testimoni, quale
avrebbe potuto fare, se vi fosse stata, l’orazione di Ortensio; avrebbe
compiuto, nel campo dell’accusa, un lavoro di eliminazione, non meno
ampio e non meno severo di quello che si studiò di fare, da difensore,
Cicerone, nelle sue orazioni a pro di Fonteio e di Flacco; ed avrebbe,
anche in questo processo come in quelli, scorto tutto il lavorio di Cn.
Pompeo[944] e di altri avversarî di Verre.

Che se uno sguardo generale, anche superficiale, all’indole delle
prove ci fa vedere come esagerasse Cicerone nel ritenere impossibile la
difesa di Verre, alla stessa conseguenza ci mena un esame più speciale
di varie delle accuse.

[L’ordinamento della Sicilia e il _jus edicendi_.]

L’accusa fatta a Verre in linea preliminare, e che è come la base e
la condizione di molte altre, l’accusa di aver commesso un eccesso di
potere modificando le norme, che regolavano l’amministrazione e la vita
giudiziaria in Sicilia, dal punto di vista costituzionale, anche più
che discutibile, può dirsi, a dirittura, priva di fondamento.

Le _leges Rupiliae_, la _lex Hieronica_, gli statuti delle singole
città non emanavano direttamente dal popolo, potere sovrano, ma da
magistrati, che esercitavano una funzione delegata, e, benchè chiamate
_leges_, erano _leges datae_ e non _rogatae_. Ora, il diritto di
emettere e di applicare disposizioni legislative (_ius edicendi_),
ch’era una conseguenza del potere delegato dal popolo al magistrato,
e che trovava solo il suo limite nel carattere temporaneo delle sue
disposizioni e, dove ciò era possibile, nella intercessione di altri
magistrati; se non incontrava un impedimento assoluto nelle vere leggi,
quando, interpretandole od allargandole, le modificava; tanto meno
poteva trovare un intoppo in queste altre norme, che, in fondo, non
erano se non editti anch’essi. Verre perciò, nell’introdurvi qualche
innovazione, era, _formalmente_, nel suo diritto[945], e la censura
poteva colpirlo piuttosto da un punto di vista morale, in quanto, ciò
facendo, si allontanava dalla consuetudinaria e comune osservanza di
que’ precetti. Lo stesso Cicerone[946] osservava che le leggi date
da quelli, cui il popolo romano avea conferito l’_imperium_, doveano
tenersi per leggi del popolo romano; ed, anche senza l’_auctoritas_ del
senato, di cui egli parla ivi stesso, quegli effetti dell’_imperium_
doveano rimanere, quali egli li scorgeva. Anzi, la consuetudine del
senato di girare al magistrato, fornito d’_imperium_, la commissione
avuta di dar leggi ad un comune, può valere come una conferma di quel
principio[947].

[Il controllo de’ giudizî.]

Che uso fece Verre di questa sua facoltà, riguardo alla _lex
Hieronica_, si vedrà appresso. Di disposizioni, che avessero azione
sulla giurisdizione in generale, Cicerone veramente si limita a citare
quest’una: che se qualcuno avesse male giudicato, egli avrebbe preso
in esame la cosa, e, dopo ciò, avrebbe spiegato la sua azione[948].
È una disposizione alquanto vaga, la quale, assai più che ad un
diritto d’appello, mirava forse a tener ben definite le competenze
giurisdizionali ed a reprimere gli abusi de’ giudicanti. Certamente
questa sua vaghezza conteneva, in germe, la facoltà di commettere
molti abusi; ma, per l’indole sua stessa di norma diretta a stabilire
un controllo superiore, mal si prestava ad una forma più determinata
e quasi casuistica. Da questa norma generale scendendo poi a’ varî
giudicati, che Cicerone gli appone, si vede che, quali che si fossero i
motivi e il valore morale delle sue sentenze, sotto l’aspetto giuridico
almeno, Verre non era ridotto a quella impossibilità di difesa, che
Cicerone gli rinfacciava.

[La giurisdizione.]

È difficile pronunciarsi sul modo come Verre poneva la questione,
la tesi della causa. Probabilmente non sarebbe del tutto arbitrario
supporre che l’esemplificazione data da Cicerone, rispondeva alla
tendenza di caricare le tinte ed accentuare le contraddizioni[949], per
presentare così, nella forma più assurda, un sistema forse non troppo
logico e leale nello stabilire le basi della contesa giudiziaria.

Quanto alle cause ereditarie, intentate contro il figliuolo di Dione,
contro Sosyppo e Philocrate di Agyrium, che fossero intentate in un
tempo più o meno lontano dall’apertura e dalla devoluzione della
successione, non deve rendere corrivi a supposizioni precipitate;
specialmente quando si consideri che si trattava di lasciti sottoposti
a condizione. In ogni modo, nell’uno e nell’altro caso, gli eredi
convenuti in giudizio, ne uscirono vittoriosi. È vero che, secondo
Cicerone, la vittoria costò cara; ma, che il denaro fosse stato proprio
estorto da Verre, che fosse proprio arrivato a lui, che non, piuttosto,
fosse stato abilmente carpito, magari con danno dell’uno e degli altri,
da que’ cani che ronzavano intorno a Verre e che doveano essere de’
grandi venditori di fumo; tutto questo non era strettamente provato;
e Cicerone, si noti bene, arrivava a quella conclusione per una via
meramente congetturale[950].

Al giudizio, che Cicerone porta sulla causa tra Eraclio di Syracusae
e i palestriti della sua città, sono stati già altra volta mossi
alcuni appunti[951]; e non si è trascurato di osservare come Cicerone,
volontariamente od involontariamente, ingeneri una confusione, quando
de’ palestriti e del popolo di Syracusae vuol fare una sola e medesima
cosa. Ritenendo anche, in ogni modo, questa identità d’interesse e di
figura giuridica, a giudizio del Zumpt, dovea chiamarsi a giudicare
il Senato di una terza città, secondo la stessa legge Rupilia citata
da Cicerone[952], e non i tre giudici, che Eraclio sembrava invocare.
Prendendo le mosse appunto da questa legge Rupilia, quale Cicerone
la dà, e non identificando i palestriti col popolo siracusano, può
ritenersi che la causa ricadesse nel novero di quelle, che non
potevano assegnarsi precisamente ad una delle categorie in essa
definite, e il cui collegio giudicante era costituito secondo l’ultima
sua norma. In tal caso, la richiesta degli avversarî di Eraclio
era, forse, più conforme alla legge, che non fosse la sua. Che poi
duecentocinquantamila sesterzî fossero stati prelevati a beneficio di
Verre sulla eredità rivendicata dai palestriti, Cicerone lo afferma;
ma è pur vero che Verre, sin da che il fatto avvenne, ne dette colpa
al genero, e ne seguì un dissidio domestico. Cicerone fa fare al genero
di Verre la parte del martire, ma nessuno è in grado di sapere da qual
parte fosse la verità.

Veramente, quando si tratta di esaminare la fisonomia vera de’
fatti e notare soltanto le inverosimiglianze e le reticenze del
racconto ciceroniano, si è, per necessità, su di un terreno lubrico e
malagevole, e si rischia facilmente di perdersi nel vago, od arrivare
a sottigliezze che possono sembrare sofismi. Ma l’indole unilaterale e
l’inesattezza delle Verrine appare meglio, quando l’accusa fa allusione
a qualche norma giuridica meno ignorata, od è in più aperto contrasto
con fatti ed opinioni, messi innanzi ivi ed altrove dallo stesso
Cicerone.

Il racconto del caso intervenuto a Sopatro di Halycia è tanto vago
che non lascia proprio vedere, se si potesse davvero invocare la cosa
giudicata, per la perfetta identità dell’accusa, e se l’assoluzione
precedente fosse definitiva, o fosse soltanto dipesa da una
insufficiente prova dell’accusa.

Inoltre il ricorrere, che nella _lex Acilia_ fa la disposizione
speciale[953], tendente ad allontanare la possibilità di una
ripetizione del giudizio chiuso da una sentenza, sia di assoluzione che
di condanna; se dimostra il progresso che faceva l’idea di assicurare
il rispetto della cosa giudicata, può anche lasciar sospettare che
non era divenuta ancora una norma così generale, da dispensare di
farne menzione in una legge speciale. Per quanto questo concetto si
affermasse nell’antichità, non si ometteva, anche per l’indole molte
volte politica de’ processi, di lasciare una qualche via aperta alla
rescissione[954]; e lo stesso Metello, succeduto a Verre, sia pure
sotto la forma elastica e poco urtante della _restitutio in integrum_,
non faceva, nel primo mese del suo governo, che demolire le sentenze di
Verre, le quali pure erano, omai, divenute _cosa giudicata_; e Cicerone
non aveva per un tale suo contegno che lodi e compiacimento[955].

Il concetto poi che Cicerone mostra di avere dell’assenza, nel caso
di Epicrate di Bidis ed in quello di Stenio, non è quale può emanare
dalle leggi e dalle consuetudini del tempo. Già, alcuni anni dopo, lo
stesso Cicerone si sentiva in obbligo di far distinzione tra colui
ch’era davvero assente (_absentem_) e l’altro, invece, che, sapendo
dell’accusa e potendo comparire, non voleva (_latentem reum_)[956]; e
il caso di Epicrate e di Stenio si accostava assai più a questo, che a
non quello. L’assente, contro il quale non si poteva agire in giudizio,
era quello, la cui lontananza dipendeva dalla necessità di attendere al
disimpegno di un incarico pubblico; ma ad esso non poteva agguagliarsi,
in una medesima condizione di favore, chi si era allontanato per
isfuggire alla pena e per rendere, se mai, anche impossibile il
giudizio.

Anche per la persona, la cui assenza non fosse stata volontaria e
dolosa, dovea bastare l’assegnazione di un termine conveniente[957].
Inoltre restava a vedere, se, ed in quanto, anche la condizione di
favore fatta in Roma all’accusato, assente per ragione giustificata,
potesse avere la sua applicazione in provincia.

Nella seduta del Senato, in cui fu portata la questione di Stenio,
in ogni modo, la discussione fu vivissima, e non mancarono quelli,
che sostennero la legalità della condotta di Verre; nè, quali che ne
fossero le ragioni, il Senato venne ad alcuna risoluzione. La cosa
rimase insoluta[958]. Lo stesso provvedimento di tolleranza, adottato
da’ tribuni verso di Stenio, tendeva ad eliminare solo alcuni degli
effetti della condanna di Verre e il divieto di rimanere in Roma, non
la stessa condanna[959].

L’avocazione, poi, fatta da Verre a sè della causa di Stenio, è cosa
pienamente rispondente ad una consuetudine, sempre più prevalente, de’
governatori di provincia[960], giustificata dal loro _imperium_, dalla
posizione speciale, che essi aveano nella provincia e dal progrediente
accentramento, imposto spesso dall’interesse stesso del dominio romano.

La costituzione del consiglio, nella causa di Sopatro, in parte,
dipendeva da una ragione a lui estranea, dal ritirarsi di M. Petilio
e degli altri; e del resto, non è dimostrato che il consiglio dovesse
essere lo stesso di quello che avea giudicato l’altra volta, e che
il governatore, scegliendo gli uni piuttosto che gli altri, avesse
veramente violata la legge.

Ugualmente, se si ammettesse, come qualcuno vuole[961], che, nel
procedimento _in iure_, la presenza dell’accusatore non era così
impreteribile, come in quello _in iudicio_, e che, non essendo
presente, nè contraddicendo Stenio, la causa si arrestava a quel
primo stadio; anche l’assenza dell’accusatore Pacilio non importerebbe
quella grave violazione, che Cicerone voleva trovare. Nè, in ogni modo,
l’assenza di Pacilio era quella vera desistenza, che valeva di rinunzia
all’accusa e l’annullava[962].

Finalmente la missio _in bona_, ordinata a danno di Epicrate, e così
censurata da Cicerone, trova la sua completa giustificazione in una
massima del diritto pretorio, accolta nell’editto perpetuo: «_Qui
fraudationis causa latitabit, si boni viri arbitratu non defenditur,
eius bona possideri vendique iubebo_[963]». Infatti, Epicrate s’era
volontariamente allontanato dalla Sicilia, e i suoi amici finirono col
desistere dal difenderlo[964].

[La creazione de’ magistrati locali.]

Passando dall’ordine de’ giudizî a quello amministrativo, la creazione
di magistrati in generale e de’ censori in ispecie, sottratta al
voto de’ concittadini e fatta, direttamente o indirettamente, dal
governatore, potea trovare la sua giustificazione, innanzi tutto,
nel potere stesso del governatore, che gli permetteva di derogare a
quelle norme costituzionali date, in fondo, da altri governatori, e,
poi, dalla consuetudine, crescente ne’ governatori, di immischiarsi
sempre più, forse anche talvolta a fin di bene, nelle faccende delle
amministrazioni locali[965]. Potè anche Verre esservi tratto da ragioni
di utilità sua privata, come vuole Cicerone; ma il caso non era nuovo,
nè censurabile in sè stesso. È proprio Cicerone che più tardi dalla
Cilicia scriveva che i provinciali non aveano, molte volte, nemici
peggiori di questi loro magistrati, che li derubavano e li mandavano
in rovina[966]. Un’intrusione del supremo magistrato della provincia,
del governatore, poteva molte volte essere feconda di bene, e provvido,
qualche volta, anche il sottrarre la scelta de’ magistrati alle gare
delle fazioni locali. Si aggiunga, quanto a’ censori, che se il censo
era fatto per servire più immediatamente agli scopi de’ comuni, avea
poi innegabili relazioni con tutti gli interessi dell’amministrazione
romana nella provincia, ed il governatore non poteva affatto
disinteressarsene[967].

[Le statue.]

Similmente come elemento d’accusa, dal punto di vista giuridico almeno,
poco valore potea avere l’addebito che Cicerone faceva a Verre di
avere obbligato i Siciliani ad erogare tanto denaro per elevargli delle
statue, e di averlo talvolta esatto, senza poi spenderlo secondo l’uso,
a cui era destinato. Che Verre obbligasse i Siciliani a contribuire ad
erigere statue, e che lo facesse per vanità insieme e per interesse,
può ben darsi; non costa proprio fatica l’ammetterlo; ma gli argomenti,
che Cicerone adopera per provare il suo assunto, sono troppo sottili,
e il dilemma lascia una facile via di uscita. Quel generale concorso a’
suoi onori e quell’universale rivolta, quelle petizioni che invocavano
restrizioni di ordine pubblico a tali elargizioni, potrebbero deporre
anche di un radicato spirito di adulazione e di una reazione, facile
a conciliare con la stessa abitudine di adulare. Ma che che sia della
cosa, moralmente, dal punto di vista giuridico, Cicerone stesso
ammetteva[968] che, legalmente, si era obbligati ad attendere il
decorrimento di un quinquennio per vedere se impiegava il danaro. È pur
vero, come Cicerone osservava, che, se a Verre accadeva di sfuggire ad
un processo grave come questo, un processo intentato per il semplice
denaro, estorto, col pretesto delle statue o per le statue, non potea
davvero dar materia a serio pensiero. Ma ciò non poteva, in nessuna
maniera, aver l’effetto di toglierli il beneficio del termine e farlo
condannare contro l’espresso dettato della legge.

[Il conferimento de’ sacerdozî.]

Il metodo seguito nel dare il sacerdozio di Giove a Theomnasto,
se è comico nella forma, non è che un modo di far sentire, anche
più fortemente, quell’_imperium_, in virtù del quale egli poteva
modificare, così in principio, come in pratica, le capacità ed
i sistemi di elezione. Ma l’elezione di Cephaloedium, che le fa
riscontro, lascia scorgere, senza troppa difficoltà, l’esagerazione
di Cicerone. È strano come Cicerone, mentre attribuisce a Verre il
potere di costringere gli altri a giudicare, a votare, a condursi in
ogni modo a suo talento, gli fa violare regole giurisdizionali, norme
costituzionali; ciò che non ha senso, perchè Verre avrebbe potuto,
per altra via più semplice, con la sua autorità su i giudici e con
l’esercizio diretto del suo potere, giungere allo stesso scopo. Riesce
quindi difficile l’intendere, come, per far giungere Artemone Climachia
al supremo sacerdozio, invece di seguire una via franca e spedita,
avesse bisogno di mettere a soqquadro il calendario di quella città. È
evidente che, in tal modo, invece di violare le sole norme stabilite
pel conferimento del sommo sacerdozio, turbava anche il calendario
locale, lasciando una traccia più sicura e più durevole del fatto suo.
Veramente, il far servire l’intercalazione a scopi politici e personali
di un partito, di una fazione, di una famiglia, era in Roma una cosa
tutt’altro che nuova[969]. Cicerone stesso, dalla Cilicia[970], tra
il serio ed il faceto, scrivendo, più volte raccomandava di trascurare
l’intercalazione di quell’anno per abbreviare la lontananza da Roma, a
lui tanto incresciosa. Se, dunque, Verre avesse fatto a Cephaloedium
proprio quello che Cicerone gli attribuisce, veramente non avrebbe
fatto che usare in provincia una abitudine, già invecchiata a Roma. Ma,
considerando l’indole de’ fatti e la notevole verosimiglianza delle
cose, è possibile che Cicerone abbia qui messo in relazione due cose
tra loro indipendenti; anche perchè ciò gli consentiva, nel pubblicare
queste sue orazioni, di arricchirle di uno di quegli incidenti
umoristici, a cui egli teneva tanto.

Come è noto, al tempo di Verre, il calendario, anche a Roma, non avea
acquistata quella regolarità che Cesare cercò dargli, benchè non vi
riuscisse in maniera definitiva; e questa periodica sistemazione
del calendario era, là ed altrove, come si è detto, causa di
preoccupazioni insieme e di abusi. Fuori di Roma, in molti posti, il
computo dell’anno, non che essere adagiato su di una base definitiva
e regolare, era fatto ancora sul corso della luna[971]. Per sapere,
davvero, quale fu l’indole della intercalazione di Verre, occorrerebbe
sapere le particolarità del calendario di Cephaloedium in quell’anno.
In ogni modo, se ciò non ci è dato, siamo in grado di vedere che
Cicerone diceva cosa inesatta, dando a’ calendari greci e siciliani
una conformità, che non avevano, e gabellando per uso universale
l’aggiunzione o la sottrazione di uno o due giorni al mese; mentre,
in alcuni casi, l’aggiunta di due giorni sarebbe stata soverchia,
e, in altri casi, s’intercalava, o si sopprimeva, tutta una serie di
giorni[972].

[Le esportazioni.]

Il calcolo delle esportazioni di Verre, che Cicerone poi faceva,
in base a quelle avvenute dal porto di Syracusae, era probabilmente
arbitrario, od, almeno, esclusivamente congetturale. Dimorando Verre
in Syracusae, era di là che le esportazioni di solito avean luogo;
e, che in ogni porto di Sicilia Verre facesse un diuturno carico di
merci, era cosa che Cicerone poteva più facilmente fingere che provare.
Il rimprovero, da Cicerone fatto a Verre, di non aver pagato il dazio
sulle sue esportazioni e le corrispondenti lamentele di pubblicani, di
cui poi si tentò disperdere la traccia, difficilmente ponno accordarsi
con le esplicite norme, che volevano soggetto a dazio soltanto ciò
che era esportato per ragione di commercio, non ciò che era esportato
per uso privato[973]. E Verre, non foss’altro che per l’ordine a
cui apparteneva, non si poteva intendere che esportasse a scopo di
commercio.

[Verre e la _lex Hieronica_.]

Ma, anche là, dove Cicerone si studiava più di colpir Verre,
nell’amministrazione del tributo pagato dalla Sicilia, non mancavano
in più parti elementi di giustificazione e di difesa. Cicerone
accusava Verre, a tal proposito, di avere arbitrariamente innovata,
e in parte abrogata la _lex Hieronica_, specialmente per quella
parte, che riguardava la costituzione del tribunale giudicante
sulle controversie ad essa relative, e di averne poi, nella pratica
applicazione, tratta tanta materia di abusi, da rovinare a dirittura
l’agricoltura siciliana ed esaurire la prosperità della Sicilia. Ora, a
bene intendere, per quanto le varie notizie permettono, la natura vera
della _lex Hieronica_ e la sua funzione nella amministrazione siciliana
e l’estensione de’ poteri del pretore, si scorge già l’esagerazione
dell’accusa di Cicerone, anche per la prima delle accuse. La _lex
Hieronica_ era la norma direttiva per l’esazione del tributo. Il
pretore non ripeteva anno per anno tutte le sue clausole, ma rinviava
alla _lex Hieronica_. Così l’editto provinciale riassumeva in sè,
come _lex redemptionis_, questa norma regolatrice del tributo; e non
è inverosimile che essa costituisse la parte più antica e migliore
dell’editto provinciale, che diveniva _translaticium_. A questo tronco
si vennero naturalmente innestando le inerenti norme procedurali,
e l’editto divenne un codice di tutto il procedimento giudiziario,
riguardante l’esazione delle decime. Ma, secondo il comune modo di
vedere, questa procedura non riposava tanto sull’editto, quanto sulla
_lex frumentaria_, sulla _lex Hieronica_. Eran fusi e conservati
l’antica consueta imposta, il modo di esazione, il sistema di regole
amministrative, con cui si tendeva ad assicurare, insieme, chi pagava e
chi esigeva il tributo[974]. Se è così, formalmente almeno, Verre non
commetteva un eccesso di potere, sviluppando anche più che innovando,
le norme fondamentali di quel regime tributario, e l’editto suo,
messo in relazione co’ concetti, a cui, secondo lo stesso Cicerone
s’inspirava la _lex Hieronica_, non appare così discordante da essi,
come voleva l’accusa.

Con l’_edictum de professione_, Verre non fece altro che completare
e sviluppare un indirizzo amministrativo, a lui anteriore; dove
prima, forse, era un semplice elenco de’ coltivatori, volle che
s’aggiungesse anche un elenco delle coltivazioni[975]. Le condanne,
in causa della mancata o non sincera denunzia (_professio_), era
poi una conseguenza naturale dell’obbligo imposto di denunziare le
coltivazioni; e, se ne fu fatta cattiva applicazione, il biasimo non si
può, in via assoluta, farlo risalire al decreto, da cui avea origine.
La _professio_, nella formazione del censo, era la cooperazione del
cittadino alla formazione del registro censuale, richiesta per legge
e con minaccia di una pena[976]; e questa di Verre, in Sicilia, si
poteva dire un’applicazione analogica dello stesso principio[977]. Che
poi la misura del pagamento non potesse dipendere semplicemente dalla
_professio_, dalla denunzia dell’agricoltore, s’intende senza molta
difficoltà. L’esazione avea luogo in base al ruolo del tributo, che
costituiva pel debitore il legale ordine di pagamento e lo metteva
in mora[978]; ed il rimedio ad un’esazione esagerata consisteva,
appunto, nella ripetizione di quanto era stato esatto ingiustamente e
nella multa che accompagnava l’arbitraria esazione[979]. Il divieto,
fatto all’agricoltore, di asportare il frumento dall’aia, prima di
essersi accordato col decumano, oltre ad essere un mezzo di assicurare
l’esazione e dare pratica esecuzione alle norme precedenti, trovava la
sua corrispondenza appunto nella _lex Hieronica_, la quale, secondo la
versione stessa di Cicerone, cercava con pene severe di impedire che il
frumento venisse rimosso in frode del decumano[980].

Un altro appiglio a maggiori attacchi, da parte di Cicerone, era
offerto dall’allargamento de’ poteri de’ pubblicani nell’esercitare il
loro diritto di pegno. Ma, anche qui, un più meditato esame della via
seguita da Verre, conduce forse ad un giudizio meno parziale. Che il
diritto di pegno competesse a’ pubblicani, è ammesso anche da Cicerone,
come norma esistente in ogni regione del dominio romano[981]. La colpa
di Verre sarebbe consistita nell’allargare questo diritto di pegno sino
a comprendere, non semplicemente quello che il pubblicano chiedeva e il
coltivatore si rifiutava di dare, bensì perfino, talvolta, tutto quello
che si trovava sull’aia; nell’invertire l’onere della prova, in modo
che non era più il pubblicano a dover dimostrare che gli era dovuto
quanto chiedeva, ma il coltivatore che dovea agire in giudizio contro
di lui; e, finalmente, in tutta la protezione ufficiale accordata
a questo sconfinato arbitrio de’ pubblicani, mercè l’intervento del
magistrato.

Ora, giova osservare che il diritto di pegno, specialmente nelle
sue origini, si presenta come un mezzo indiretto di costrizione
e s’informa, tutto, a questo principio dominante[982]; è un mezzo
di coazione, e, subordinatamente, una pena. L’estensione dunque di
questo diritto, sino a comprendere tutto il ricolto, specialmente
nel caso del _frumentum conceptum celatum_, è una estrinsecazione ed
una conseguenza di quel principio. Per vedere davvero in quanto Verre
modificò, e da che punto di vista, occorrerebbe sapere con precisione
il metodo seguito prima di lui. Ma anche senza poter risalire a questo,
e ritenendo, come una vera innovazione, l’inversione della prova e
le clausole dell’editto, che regolavano la condanna dell’agricoltore
opponente, o del pubblicano concussionario, la modificazione va
considerata in relazione a’ concetti che informavano il diritto
tributario.

Per chi crede che davvero il suolo provinciale, soggetto a tributo,
non fosse posseduto che a titolo di _precarium_[983]; od anche che il
_precarium_, senza costituire il cosciente ed originario fondamento
di quello stato di cose, ne fosse, specialmente verso la fine della
repubblica, divenuta l’espressione giuridica; per chi si mette
da questo punto di vista, la confisca del prodotto e l’inversione
della prova divengono soltanto la logica conseguenza di un principio
giuridico ammesso. Il pagamento del tributo era la condizione per
mantenersi nel possesso del fondo, e l’inadempimento, se poteva portare
la devoluzione del fondo stesso, a maggior ragione poteva produrre
il pignoramento di tutti i frutti; e dovea esso, l’agricoltore, agire
in giudizio contro il pubblicano, che come rappresentante de’ diritti
dello Stato vi compariva come _possessor_. Ma, anche chi non muove da
questo punto di partenza, non esita a riconoscere che il pubblicano
ed i poteri, che ad esso venivano concessi, non possono prendere
norma, nè trovare la loro spiegazione semplicemente ne’ rapporti di
diritto privato; ed è invece al carattere pubblico, ad essi attribuito,
che bisogna domandare una spiegazione conveniente. Lo Stato, nella
sua amministrazione ed in tutti i suoi rapporti finanziarî, non si
lasciava circoscrivere dalle norme di diritto privato, e seguiva le sue
speciali norme che son quelle del diritto pubblico[984]. L’interesse
de’ pubblicani era intimamente connesso con quello dell’annona,
dell’approvvigionamento di Roma, del retto funzionamento di tutti
que’ servizi pubblici che il pagamento de’ tributi rendeva possibile.
Rendere dunque l’esazione de’ tributi pronta e spedita, togliendo
gl’inceppi che potevano venire da preventive contese, significava,
non solo, e forse non tanto, favorire il ceto de’ pubblicani, quanto
favorire lo Stato, che nulla avrebbe percepito, quando alla loro volta
gli altri non avessero esatto. Di qui quei diritti di pignorare, di
perquisire, che si vedono concessi a’ pubblicani[985]. La nuova regola,
tanto censurata da Cicerone, per cui l’agricoltore era costretto a
seguire la competenza del fòro scelto dal pubblicano, piuttosto che del
suo, corrispondeva probabilmente all’ordine invertito delle parti; ed,
avendo il pubblicano la veste di convenuto, l’agricoltore, divenuto
attore, dovea andargli ad intentare nel luogo di sua residenza la
causa. Tutto ciò a prescindere da ogni facoltà del governatore nello
stabilire la sede del giudizio, facoltà di cui anche Cicerone in
Cilicia fece grande uso. Alcune delle disposizioni a ciò relative,
contenute nell’editto di Verre, rispondono, successivamente, ad
un’evoluzione della legislazione tributaria, che, anche da noi, si
fonda sul principio eccezionale del _solve et repete_; adottato
talvolta anche in rapporti d’ordine privato, ma sempre in vista
di motivi d’interesse pubblico. Le vessazioni e gli arbitrî, che
facilmente si possono accompagnare ad una siffatta estensione
di poteri, che, anzi, molte volte sono inevitabili, possono solo
limitarsi, adottando rigorose disposizioni contro gli abusi commessi;
ed è per questa via che si metteva la legislazione, specialmente
sotto l’impero[986]. Verre minacciando di condannare i pubblicani a
pagare otto volte quello che avessero indebitamente esatto, obbediva
precisamente — a considerare almeno la disposizione in astratto — a
questo criterio.

La disposizione corrispondente, che comminava il pagamento del
quadruplo all’agricoltore soccombente, poteva, certamente, essere un
tranello; ma era pure un rimedio necessario contro la moltiplicazione
di giudizî temerarî, ed una cosa affatto rispondente all’indole ed al
carattere del giudizio romano.

Secondo Cicerone, queste nuove disposizioni, già per sè stesse
dannose agl’interessi degli agricoltori, sarebbero state rese anche
più esiziali dalla irregolare costituzione de’ tribunali, formati con
criterî diversi da quelli voluti dalla _lex Hieronica_; giacchè, in
luogo di esser tratti dal _conventus_ e da’ _negotiatores_, i giudici
erano presi dalla coorte stessa del pretore. L’accusa non è nuova; e
Cicerone, prima di trattare dell’amministrazione frumentaria, l’avea
già fatta a Verre, trattando, in generale, dell’amministrazione
giudiziaria. Se non che, lo stesso Cicerone ci dà modo di temperare
l’accusa e di mostrarla almeno nella sua generalità esagerata. A breve
distanza del luogo, ove, in forma assoluta, avea negato ogni scelta
di giudici da’ _negotiatores_ e dal _conventus_, dice che non avea
tenuto conto della _lex Rupilia_, che _quando non v’andava di mezzo
il suo interesse_[987]. Più appresso, sempre lo stesso Cicerone parla
di M. Petilio, cavaliere romano, ch’era nel _consilium_ di Verre,
e che da lui, in occasione della causa di Sopatro, fu allontanato,
perchè adempisse la sua funzione di _iudex rei privatae_; e con M.
Petilio erano anche molti altri, che solevano prender parte a’ giudizi
e che aveano esercitato tale compito anche sotto il predecessore di
Verre[988]. A’ membri della coorte poi Cicerone nega la loro qualità
di cittadini romani[989]; ma il loro nome di Cornelii, e il vederli
intorno a Verre, ci fa agevolmente pensare che essi doveano appartenere
a que’ diecimila, o più, che Silla introdusse nella cittadinanza
romana[990]; e solo la viziosa origine e la foga dell’accusa hanno
indotto Cicerone a dire il contrario. Se erano cittadini romani, come
tali appartenevano al _conventus_, e, formalmente almeno, Verre non
avrebbe punto violata la legge scegliendoli a giudici; per quanto
noi non siamo bene informati del modo preciso, onde concorrevano a
formare il corpo giudicante il conventus e i negotiatores. In ogni
modo, nella formazione del tribunale, il pretore avea il diritto di
scelta, e le parti quello della ricusazione[991]; sicchè, anche sotto
questo rapporto, l’operato di Verre sfugge sempre più all’accusa di
illegalità. È opportuno anche rammentare come, in genere, il consiglio
adoperato dal magistrato avea una funzione, più che altro consultiva,
e nel costituirlo e nel seguirlo, in genere, era lasciata molta
latitudine al magistrato[992]. E questo stesso suo carattere, messo
insieme alla maggiore agevolezza di trarre i giudici dal seguito del
governatore, composto di persone meno distratte da altre faccende e
sempre presenti, portò poi a costituire stabilmente, de’ membri della
coorte, i tribunali provinciali. Sotto questo aspetto, infatti, i
tribunali ci si presentano nel periodo imperiale; ma la consuetudine,
verosimilmente, era più antica, e si trattava di tutta una evoluzione,
per cui un semplice stato di fatto, con la costante ripetizione, si
mutava in una norma fissa[993].

[Gli elementi di fatto dell’accusa.]

Scendendo da questa censura di norme generali a’ casi concreti,
riesce più difficile sottoporre ad esame le accuse di Cicerone; ma,
pur non potendo discutere fatti, che sfuggono ad ogni controllo, sia
per il loro riferimento a qualche fatto d’ordine generale, sia per il
carattere comune che hanno, porgono anch’essi agio talvolta a togliere
opinione di esattezza alle parole di Cicerone e a giudicare, con
qualche criterio diverso dal suo, alcuni de’ fatti di Verre.

È stato già osservato[994], per esempio, come poco giustificabile sia
il giudizio portato da Cicerone nel caso di Xenone Meneno, sia che si
consideri il diritto di accertare la vera estensione delle colture,
sia che si consideri la legale rappresentanza che il marito avea della
moglie. L’intromissione di Verre nel riscatto, che facevano le città
delle decime dalle mani de’ pubblicani, può aver dato, ed avrà dato
luogo ad abusi: non c’è a dubitarne; ma, considerata in principio,
corrispondeva ad un compito, che il governatore non reputava estraneo
alle sue funzioni, tanto dal punto di vista dell’interesse de’
pubblicani, che de’ provinciali; e lo stesso Cicerone, in Cilicia, si
adoperò a menare a termine queste composizioni.

Gl’ingenti guadagni che i pubblicani, secondo lui, avrebbero
realizzato, non hanno bisogno, per essere spiegati, assolutamente,
di queste pressioni di Verre. Gli appalti, assunti in base alle
colture, ch’erano state denunziate, spesso, in proporzione inferiore
alla realtà; le leggi rigorose, che aveano armato i pubblicani di
tanti poteri nelle riscossioni; bastano già, per sè soli, a spiegare
queste transazioni, fatte a condizioni così favorevoli e con sì lauti
guadagni. Anche Cicerone è costretto a riconoscere indirettamente il
secondo di questi argomenti[995].

[Le decime di Leontini.]

Ma dove Cicerone più mostra la parzialità dell’accusa, è proprio in
quel punto, in cui crede di portare a Verre un colpo irreparabile:
alludo all’appalto delle decime dell’agro leontino. Cicerone
rimproverava, infatti, a Verre di avere appaltato ad Apronio, per
trentaseimila medimni, la riscossione delle decime dell’agro leontino,
che nella migliore ipotesi non potevano ascendere a più di trentamila
medimni; giacchè trentamila jugeri erano stati messi a coltura, ed
il prodotto, solo nella migliore delle ipotesi, era il decuplo della
semente. Intanto, data questa condizione di cose, non si riesce a
spiegare come Cicerone là stesso e poco appresso possa affermare[996],
che le decime in altri tempi, sotto C. Norbano, cioè nell’87 a. C.[997]
si vendettero ad ugual prezzo, e che, in quell’anno stesso, Q. Minucio,
uomo de’ più onesti (_in primis honestum_), e che perciò dovea contare
solo su’ mezzi leciti, volea prendere l’appalto ad una ragione assai
più alta di quella offerta da Apronio. La spiegazione si trova soltanto
col dissipare la confusione che Cicerone vuol portare sull’argomento.
I _Campi leontini_, che, per la loro feracità, avean persino fama di
essere stati i primi a portare il frumento[998]; anche oggi, quando la
miglior parte di essi è stata sottratta alla coltura de’ cereali, per
essere adibita ad una cultura più intensiva, esausti pur come possono
essere, dopo tanti anni, e senza un vero miglioramento di metodi di
cultura; sono pur capaci di rendere dodici volte la semente[999], due
volte più di quello che Cicerone diceva. Quando Plinio ne scriveva, da
naturalista, e senza i preconcetti che Cicerone vi portava, ne faceva
ascendere la fecondità a tal punto, che la sua espressione, poichè
parla del cento per uno, dev’essere ritenuta iperbolica. In ogni modo
Plinio fa que’ campi fecondi come quelli dell’Egitto[1000]. Cicerone
dunque cominciava dall’abbassare la produttività di quelle terre,
e non si fermava qui. La produttività non si proporzionava all’area
coltivata, bensì alla semente piantata. Ora, nell’iugero di terra,
specialmente quando il terreno era assai fecondo, poteva seminarsi
anche più di un medimno di frumento. La diversa proporzione della
semente era cosa ben nota agli scrittori antichi di agricoltura[1001];
un d’essi, parlando della seminagione dell’orzo, consiglia di metterne
otto modii in ogni iugero di terreno[1002]. Se si tien calcolo di tutto
questo, si può anche venire alla conclusione che Apronio prelevò tre
medimni per ogni iugero di terreno, senza prendere in realtà più di una
decima parte del prodotto.

[Il _frumentum imperatum_ e l’_aestimatum_.]

Non degno di maggior fede, forse, è Cicerone, dove, censurando le
percezioni arbitrariamente fatte, nell’esigere il _frumentum imperatum_
e specialmente il _collybus_, l’aggio sul cambio delle monete, dice che
questo non potea trovar luogo, perchè in Sicilia non avea corso che una
sola specie di moneta. Eppure, se v’era paese, che per la commistione
de’ popoli, per la posizione, per il commercio, dovea avere, come avea,
un corso di monete vario, quello era la Sicilia.

Equivoco del pari e capzioso è il ragionamento, col quale Cicerone
vuole provare la colpevolezza di Verre nell’esigere il _frumentum
aestimatum_. Come è noto, il pretore avea facoltà di esigere il
frumento occorrente agli usi personali suoi e dei suoi dipendenti,
e Verre l’avrebbe dovuto pagare, per quel che Cicerone ci dice, a
quattro sesterzî il modio. Se non che, una consuetudine sorta prima
a vantaggio, e poi convertita a danno de’ provinciali, ammetteva
che il governatore esigesse danaro invece di frumento; e, giacchè il
governatore avea diritto di esigere il frumento dove più gli piacesse,
il prezzo da esigere si valutava prendendo come misura, il prezzo che
il frumento avea nella città della provincia, in cui era più caro.
Verre avea, in base a questa consuetudine, esatto in Sicilia, a titolo
di _frumentum aestimatum_, nientemeno che tre danari a modio, cioè
dodici sesterzî. Cicerone, pur cedendo alla consuetudine e non volendo
attaccare Verre almeno da questo aspetto, sostiene che Verre ne abusò;
giacchè in Sicilia il costo del frumento era uniforme, se non di due
sesterzî a modio, come pur Verre avea scritto, tutt’al più di due
sesterzî e mezzo. Verre quindi, anche a questo titolo, avea violata la
legge, espilando danaro.

Ora, che al tempo di Verre il frumento avesse, per tutta la provincia,
un prezzo uniforme e costante, recherà molta meraviglia; quando
un’occhiata a recenti statistiche mostra come, anche a’ tempi
nostri, pur con ogni facilità di approvigionamento, con i mezzi di
comunicazione incomparabilmente più agevoli, si è ben lungi, nella
stessa Sicilia, dall’ottenere questo prezzo uniforme[1003]; ed allora
la Sicilia si distingueva sopra tutto per lo scarsissimo sviluppo di
viabilità[1004]. Che, dunque, il prezzo del frumento fosse eguale in
ogni punto della Sicilia, noi non lo crederemo, se anche ce lo dice
Cicerone. Ma un equivoco anche maggiore è quello che vuole indurre
Cicerone, quando, parlando del frumento venduto, a detta di Verre, a
due sesterzî il modio, e di quello da Verre stesso fatto pagare a tre
danari, non fa distinzione di tempo. Percorrendo i dati, comunque non
molto abbondanti, che abbiamo sul prezzo de’ cereali nell’antichità,
da nulla forse siamo tanto colpiti, come dalle variazioni affatto
repentine, a cui andava soggetto; in modo che a distanza di pochi mesi
è possibile veder salire il prezzo di un medimno da 4 d. 3 ob. a 7 o
10 d.[1005], ed, a più breve distanza ancora, il prezzo di un’artaba
da 250 dr. a 320, 368, 384 dr.[1006]. Pure, ciò non può destarci
meraviglia, se consideriamo tutti i vincoli imposti al commercio de’
cereali, i sistemi proibitivi, i monopolî, i privilegî. Gli effetti
di una tale condizione di cose, sopra tutto per quanto riguarda
l’artificiale rialzo del prezzo, sono stati studiati, nella stessa
Italia, molte volte e da tempo[1007], e non accade di tornarvi sopra.
Bastava un’incetta fatta su larga scala per far salire il prezzo sino a
16 dramme il medimno[1008]; ma, anche indipendentemente da questi casi
speciali, avveniva facilmente che il grano, svilito di prezzo subito
dopo il ricolto, salisse ad un prezzo assai alto in altra stagione
dell’anno. In Sicilia, donde, a sola nostra notizia, senza tener conto
del _frumentum aestimatum_ e de’ guadagni de’ pubblicani, tra prima e
seconda decima e _frumentum emptum_, venivano prelevati, per conto di
Roma, circa un milionecentotrentamila e più medimni, non era difficile
che ciò avvenisse. Lo stesso Cicerone ammette senza contrasto, che
appena sotto il predecessore di Verre, il prezzo del frumento era
salito a cinque danari il modio[1009].

Considerando dunque l’indeterminatezza della notizia di Cicerone,
basterà supporre che i due prezzi diversi de’ cereali si riferiscano
a due periodi diversi e che Verre, non avendo limite di tempo fissato
alla sua richiesta, l’abbia fatta in un momento dì rincaro; ed anche
quest’accusa di Cicerone, sempre dal punto di vista legale, da cui egli
amava mettersi, avrà perduto ogni fondamento.

[La ruina dell’agricoltura siciliana.]

Quanto ne avea l’altra accusa che Cicerone facea a Verre, di aver egli
solo rovinata l’agricoltura siciliana?

Veramente, se le cifre corrispondono al vero, fa senso il vedere,
in soli tre anni, ridotti i coloni di Leontini da 84 a 32, quelli di
Mutyce da 187 ad 86, quelli di Herbita da 252 a 130, quelli di Agyrium,
finalmente, da 250 ad 80[1010].

Ma, era proprio tutta colpa di Verre?

Non sarò io a negare i tristissimi effetti di un sistema d’imposizione,
male ordinato e peggio applicato; pure è giusto rilevare che, nè questo
metteva capo a Verre soltanto, nè un fatto di tanto rilievo avea la
sua origine soltanto nel sistema tributario e nelle vessazioni di un
governatore. Molteplici e maggiori ne erano le cause.

Se le guerre servili, due volte divampate con uno scoppio più violento,
due volte erano state represse, non n’erano perciò state tolte le
cause. Sotto l’azione di tutte queste cause, che la concorrenza
sempre progrediente dell’Africa e dell’Egitto, rendeva ognora più
disastrose, la Sicilia s’impoveriva e si spopolava. Era una crisi,
incomparabilmente più duratura e più esiziale di quella che avea potuto
portare alcuni secoli innanzi la coltura dell’olivo e della vite,
introdotta nell’Africa[1011]. Se è vero, come Cicerone vuole, che a C.
Norbano, soltanto quattordici anni prima di Verre, era riuscito agevole
esigere, senza durezza e senza soverchio aggravio, quello che Verre
potè esigere a costo di tanti sforzi; bisogna pure da questo dedurre
che, anche in un tal numero d’anni non grande, una sensibile decadenza
avea avuto luogo nell’agricoltura. Quell’incremento del lavoro
servile, doppiamente insidioso alla piccola proprietà ed al benessere
generale, per la concorrenza sempre più implacabile e per lo stato
permanentemente malsicuro in cui teneva l’isola, conduceva ad una forma
di produzione agricola, sempre più sfruttatrice e meno rimunerativa. I
vincoli imposti alla libera espansione degli elementi locali, l’avida
e prepotente speculazione di tutto il ceto commerciante romano, che,
direttamente o indirettamente, si volgeva alla Sicilia, il prelevamento
delle decime, aveano un’azione incalcolabile su tutta l’economia
siciliana. La _lex Cassia Terentia_, introdotta appunto al principio
dell’amministrazione di Verre, avea dovuto essere un altro colpo.

Benchè Cicerone tenga a dire il contrario, è poco probabile che il
Senato nello stabilire i prezzi tenesse più conto dell’interesse de’
Siciliani che di quello dell’erario; e, in ogni modo, quest’altro
prelevamento forzato non era fatto per mettere meglio in grado gli
agricoltori di tentare la libera speculazione e di profittare della
varia vicenda de’ prezzi. Se a tutto ciò si aggiunge il brigantaggio
e specialmente la pirateria, fatta sempre più audace e molesta, si
avrà ragione di sospettare che non era in tutto veritiero, nè in tutto
giusto Cicerone, nell’imporre quest’altro carico, tutto, sul capo di
Verre.

È strano come Cicerone, che avea tanto abbondato in altri punti,
qui, volendo dimostrare la diminuzione degli agricoltori, si limiti
a parlare di quattro soltanto tra le sessantotto città di Sicilia.
E come mai la diminuzione sarebbe stata maggiore in questi punti,
che erano pure i più fecondi? La notizia di Cicerone inoltre è
monca, giacchè di due dati, che il catasto di Verre abbracciava, il
numero degli agricoltori e l’estensione delle culture, ci dà notizia
solo di quelli e non di questa. Nella campagna di Agrigentum, ebbe
l’impressione di una grande desolazione; eppure egli non se ne può
servire per dimostrare che gli agricoltori scemavano proprio sotto
Verre[1012]. Occorre notare, come dallo stesso Cicerone sappiamo, che
doveano esservi stati degli anni di cattivo raccolto sotto Verre e
che, anzi, per superstizione, i Siciliani ne attribuivano la cagione
al trafugamento della statua di Cerere[1013]. È notevole pure che
i territorî di quelle quattro città, tutti della Sicilia orientale,
doveano essere più facilmente preda de’ pirati, omai prepotenti, che
facevano sbarchi sulle coste e si inoltravano anche talvolta nel paese
per saccheggiare e incendiare le mèssi[1014]. Appiano[1015] attribuisce
alla pirateria, divenuta tanto potente da interrompere ogni commercio,
anche questo abbandono de’ campi. Tutto ciò ci dice già qualche cosa;
ma un’altra spiegazione l’abbiamo ancora, se ci facciamo a considerare
che que’ territori si trovavano precisamente in quella parte della
Sicilia, ch’è anche oggi quella ove più domina il latifondo[1016]. Che
anche allora la grande coltura tendesse sempre più ad ampliarsi, sia
sotto forma di allargamento della proprietà, l’_ingens cupido agros
continuandi_, rilevata poi da Livio[1017], che di locazione in grande,
e che si riuscisse a meraviglia a sopprimere piccoli proprietarî, o
piccoli affittaiuoli; ce lo dimostra il caso de’ Leontini, quale ce
lo dà lo stesso Cicerone[1018]. A Leontini appunto, l’unico e grande
possessore fondiario era Mnasistrato, odiato perciò stesso da’ suoi
concittadini, come può essere un latifondista siciliano del giorno, che
vive del tributo, della fame e della miseria de’ suoi conterranei. Chi
sa dunque quanta parte, in questo stremarsi degli agricoltori, l’aveano
la mala annata, i pirati e gli emuli di quello stesso Mnasistrato, che
Cicerone chiama con intenzione _homo honestissimus_ e _vir optimus_.

La lettera di L. Metello[1019], che Cicerone volea mettere innanzi
come il più grave atto di accusa contro Verre, ha un significato molto
più largo. Essa è l’eco delle tristi condizioni dell’agricoltura, nel
momento in cui era scritta; ma fa pensare ad assai più cose, che non
sia la semplice amministrazione di Verre. Anche per il modo di pensare
di Metello in rapporto a questo, la lettera non poteva essere rivolta
contro di lui. Fors’anche Metello si schermiva verso i consoli, che,
di lontano, lo incitavano a cavare dalla Sicilia quanto più potesse.
Essa pare fatta per richiamare alla memoria le lettere, colle quali la
Compagnia delle Indie, mentre avea l’aria d’inculcare a Warren Hastings
la severa osservanza della legge, spingeva a trasgredirla insistendo
sulla necessità di accrescere l’entrate. L’apologo del castaldo, che
per dare maggior reddito al padrone baratta gli stessi strumenti della
cultura, era di applicazione assai più generale, e Cicerone avea torto
di volerlo restringere a Verre. L’incitamento, dallo stesso Metello
fatto agli agricoltori siciliani, di non abbandonare le colture ed anzi
di estenderle, era nelle consuetudini de’ governatori di provincia e
non ha bisogno, per essere inteso, di essere messo in relazione con le
vessazioni di Verre. Benchè Cicerone accenni quasi il contrario[1020],
è pur vero che M. Levino fece di tutto per incoraggiare gli agricoltori
ad attendere alla cultura della terra[1021], ed, anche dopo di
lui, la cultura de’ campi venne promossa, perfino con la minaccia e
l’applicazione de’ gastighi[1022].

La disonesta e rovinosa amministrazione frumentaria era stata, come
dire, il cavallo di battaglia dell’accusa di Cicerone, ed, appena,
l’allusione a’ cittadini romani, arbitrariamente messi a morte, poteva
avere tanta azione su’ giudici ed anche sul popolo, quanto ne avea
questo richiamo a’ loro maggiori interessi, così offesi e compromessi.
Cicerone lo sapeva e vi si fermava volentieri, comprendendo che ciò
avrebbe contribuito grandemente all’esito della causa.

[Le opere d’arte.]

Tutto il bottino di opere d’arte, da lui denunziato, poteva
interessare, solo mediocremente, il popolo romano. Verre chiamava quel
suo amore delle opere d’arte _passione_, i suoi amici lo chiamavano
anche _manìa_, e a Roma, dove il senso dell’arte era ancora molto
limitato, avrebbero perdonato l’una e l’altra. Cicerone, per rendere
più grave la cosa, tirava fuori, da quelle ch’egli denunziava come
rapine, il sacrilegio, i rapporti di Roma compromessi verso potentati
stranieri. Ma anche qui era tutt’altro che disperata, dal lato
giuridico, la difesa di Verre. Verre si scusava di aver comperato
quelle opere d’arte, che Cicerone diceva rubate[1023] e, in verità,
in varî casi, riusciva a dare una dimostrazione sufficiente di questa
sua asserzione[1024]. Altre volte si trattava di statue, date a lui
in virtù di esplicite deliberazioni di magistrature cittadine[1025];
ottenute qualche volta, forse, nel modo, che dice Cicerone, qualche
altra, fors’anche, se non con ispontaneità di sentimento, almeno
in forma spontanea. Certamente, era pericoloso quel desiderio di
comperare, in mano ad un governatore; perchè quelle compere potevano
anche mutarsi, e si mutavano, in un mezzo di estorsione: ma, in ogni
modo, Cicerone stesso consentiva a non voler vedere, nel semplice
fatto della compera, un reato. Che, del resto, molte volte Verre
fosse condotto a questa razzìa di opere d’arte, più da passione che da
semplice avidità, lo dimostra lo stesso fatto, tante volte ripetuto da
Cicerone, del restituire che faceva gli oggetti di metallo prezioso
dopo averne staccati i fregi. Col proposito, poi, di mostrare che
quelle vendite si traducevano talvolta in veri ricatti, Cicerone si
lasciava andare volentieri ad esagerare il valore delle opere d’arte e,
chi sa? fors’anche qualche volta a travisarne la vera natura.

Il valore di molte opere d’arte, specialmente di utensili ed arredi,
andava a grado a grado rinvilendo, specialmente poichè ne fu affidata
la produzione al lavoro servile[1026]. E, quanto alle vantate opere
d’arte di Prassitele (IV, 2, 5) di Mirone (3, 5; 43, 93) di Policleto
(l. c.), di Boetho (14, 32), di Mentore (18, 38), di Silanione (57,
126); si trattava proprio degli originali, o non piuttosto di copie,
cui era conveniente il prezzo assegnato? Questi baratti di copie
per originali non erano proprio rari; erano anzi frequenti, anche
in un periodo di più progredita conoscenza, e l’inganno riusciva a
meraviglia[1027]. Dell’Eros di Prassitele e delle sue varie figurazioni
noi non sappiamo tutto quello che vorremmo; ma la celebrità, che
presto ottenne, ne dovette necessariamente far moltiplicare le copie.
È notevole intanto che di questa statua di «Eros» posseduta da Heio,
Cicerone è il solo a parlare[1028]. L’Heracles era soltanto attribuito
a Mirone; e sarebbe stata la seconda delle statue del solo Heracles,
attribuite a questo scultore[1029]. Anche la statua di Apollo in
Agrigentum corrisponde ad un’altra della stessa divinità e dello stesso
scultore, che si trovava in Efeso[1030].

Se queste ed altre statue, acquistate da Verre, erano copie
semplicemente, anche le conseguenze che Cicerone voleva ricavare dal
tenue prezzo, per cui erano state comperate, rimanevano ingiustificate.
Di altre statue il furto era stato compiuto o tentato, anche a stare
alla versione di Cicerone, da aderenti di Verre; e non era dimostrato
assolutamente che l’avessero fatto per conto del governatore e non per
proprio conto.

[Verre e i suoi accoliti.]

Un altro de’ punti deboli dell’accusa di Cicerone consisteva appunto in
questa solidarietà, tutta congetturale e niente affatto dimostrata, di
Verre e de’ suoi fautori, o dipendenti.

Occorreva tutta la parzialità di un accusatore per credere che i
membri della coorte, che gli amici, che gli aderenti non avessero
profittato della loro posizione per empire il sacco. Questo sistema
di far risalire a Verre tutta la responsabilità de’ fatti compiuti
sotto di lui, era un metodo analogo a quello, cui si attennero poi
gli accusatori di Warren Hastings, e contro il quale reagisce ora un
suo recente biografo, cercando di sceverare quanta parte potesse avere
egli, e quanta ne avessero Sir Elias Impey e gli altri[1031].

E Verre stesso, del resto, si rendeva conto di ciò, e si doleva della
responsabilità, che avrebbe finito coll’avere, di colpe non sue[1032].
Il maneggio del danaro era presso i questori: ma, mentre Cicerone,
parlando di Dolabella già giudicato e condannato, volea far risalire
a Verre molte delle sue colpe, tanto riputava l’opera del questore
necessaria e prevalente in siffatto genere di cose; trattando invece
di Verre, dimentica i questori, e, se una volta li rammenta, lo fa
per iscusarli e trarli anzi fuori della causa[1033]. Eppure in altro
momento, quando si era trattato di ottenere a preferenza di Q. Cecilio,
il diritto di accusare, Cicerone avea ben saputo riconoscere quanta
fosse la parte e quanta la responsabilità de’ questori in tutte le
colpe, di cui si accagionava Verre[1034].

[Le prevaricazioni.]

Le preterizioni, le deduzioni affrettate, la congettura, sopra
tutto, hanno una grandissima parte in quest’accusa di Cicerone.
L’incostituzionalità di alcune parti dell’editto, molti de’ pronunziati
giudiziarî e tanti altri degli atti a Verre rimproverati, potevano
costituire veramente materia di quel particolare giudizio, in quanto
era dimostrato che la causa determinante ne fosse stata il lucro. Ora a
questa conclusione, anche volendo tener conto di quello che egli dice,
Cicerone arriva per via indiretta, congetturale[1035]. Questo carattere
dell’accusa è così saliente, che lo notava anche uno degli scoliasti di
Cicerone[1036].

[Le benemerenze di Verre.]

Ma, oltre a tutte le scuse e le difese, che a Verre dovea riescir
possibile trovar contro queste colpe e parvenze di colpe, ve n’era
un’altra, che dovea contare non poco, ed era la benemerenza, ch’egli
avrebbe acquistato verso lo Stato, accrescendo i proventi della
Sicilia e mantenendo nell’isola la tranquillità, mantenendovi intatto
il prestigio di Roma e del suo imperio e salvaguardando la sua
sicurezza[1037].

A Cicerone questo pareva come spostar la questione e mutar l’indole
del giudizio, portando la discussione da un campo in un altro. Ma
egli sapeva benissimo che in un giudizio, in cui si richiamava,
moralmente almeno, in esame tutta la vita dell’imputato, e in cui
il verdetto, effetto di un lavorio tutto interno della coscienza,
emanava da un concetto sintetico delle azioni, della vita, del
carattere del giudicabile; un ordine di benemerenza, come quello,
non solo non rimaneva indifferente, ma diveniva forse il principale
coefficiente della sentenza. Gli stava bene innanzi alla mente M’.
Aquillio, il vincitore della seconda guerra servile, le cui colpe anche
Cicerone, altrove[1038], non qui, riconosceva come evidenti, e che a
considerazioni di tal genere dovette la sua assoluzione.

Egli stesso, difendendo appresso M. Fonteio[1039] e poi L.
Flacco[1040], doveva molto insistere su questo modo di difesa.
Anche in tempi più recenti, Warren Hastings, benchè esplicitamente
dichiarasse di volere essere condannato, se colpevole, non si astenne
dall’allegare tutti i servigî da lui resi al paese, come la prova
maggiore del suo carattere elevato e dell’incapacità di compiere
atti disonorevoli[1041]. Così Cicerone si vide obbligato a seguire
il suo avversario, anche su questo terreno, e fece del suo meglio per
discreditare Verre ed ogni sua impresa in Sicilia. È noto come cercò di
mostrar bugiardo il vanto de’ maggiori proventi tratti dalla Sicilia.
Ora, la quiete mai disturbata in Sicilia, la compiacente liberazione di
schiavi, già condannati come ribelli, la venale amministrazione della
flotta, il suo annientamento, l’interesse dello Stato subordinato a’
suoi rapporti galanti, l’ingresso de’ pirati nel porto di Syracusae
doveano dimostrare menzogneri anche gli altri vanti.

Anzi, tutto quanto, in questo, poteva conferire alla prova della sua
venalità, dovea servire anche a rincalzare l’accusa.

Finalmente i maltrattamenti e le arbitrarie uccisioni di cittadini
romani doveano finire di renderlo inviso a giudici e popolo, obbligando
gli uni ad immolarlo all’ira dell’altro.

Messo su questa china, non deve far meraviglia che Cicerone
sacrificasse molto della verità all’interesse della causa e, dopo, nel
redigere la sua orazione, all’interesse letterario.

[La sicurezza in Sicilia.]

Lo stato della Sicilia sotto Verre non poteva essere, e non era, quello
stato di assoluta pace interna ed esterna, che Cicerone ci vorrebbe far
credere.

Anche dal semplice accenno, fatto innanzi, all’estendersi del
latifondo, al decadere della popolazione, alla crisi economica, si può
desumere che, se i Romani aveano due volte potuto spegnere nel sangue
quelle rivolte servili, che aveano attratto nel loro vortice anche
una parte del proletariato, non ne aveano tolto le cagioni, e il fuoco
semispento covava sempre sotto le ceneri. Spartaco stesso guardava, con
occhio pieno di speranza, a quella terra classica di schiavi arditi
ed insofferenti. E, mentre un lievito di future rivolte fermentava,
pur dissimulato, all’interno, tutti i mari intorno erano in mano de’
pirati, giunti allo stadio della loro maggiore potenza. L’onta recente
di M. Antonio Cretico era ancora invendicata e, da soli quattro anni,
Verre avea lasciata la Sicilia, quando i Romani dovettero pensare a
rimettere insieme una flotta, che non aveano più, e dovettero conferire
poteri illimitati al loro più famoso comandante per venire a capo
dell’impresa.

In tali condizioni, solo una mano ferma e virile potea impedire uno
scoppio immediato e il riardere di una guerra servile. Spartaco,
entrato in trattative con pirati di Cilicia, avea deliberato appunto
di passare in Sicilia; e, se, secondo qualcuno, il passaggio fu
impedito dalla malafede de’ pirati, che, presa la mercede, non tennero
i patti[1042], non è men vero (ce lo dice un autore attendibile e
non remoto da que’ fatti) che Verre sorvegliò ed assicurò i lidi
italiani[1043]. Questa tradizione recisa e sicura, il proposito
di Spartaco di volgersi alla Sicilia, donde gli dovettero venire
incitamenti ed assicurazioni di un terreno favorevole, bastano già
per mostrare la parzialità dell’accusa di Cicerone[1044]; ed, a chi
considera le cose da questo punto di vista, il caso degli schiavi
triocalini, prima condannati e poi liberati, quelli di Aristodemo,
di Apollonio, di Leonte d’Imachara, di Apollonio di Panhormus, a noi
neppure ben noti in tutte le loro particolarità, perdono d’importanza
sopra tutto, se intendono a dimostrare che Verre non si occupò di
tener sicura la Sicilia. La grazia accordata agli schiavi di Leonida,
nel momento stesso dell’esecuzione della condanna, se, a Roma, in un
giudizio pronunziato da un regolare tribunale contro un cittadino, era
cosa affatto sconosciuta ed illegale; in provincia, tenuto conto della
speciale posizione del pretore, dell’ordine non rigoroso de’ giudizî,
può non destare sorpresa, ed, in linea di fatto, è suscettibile
di spiegazioni ben diverse da quelle che congetturalmente ne dava
Cicerone. E quanto ad Apollonio, se Cicerone mostrava di non saper
concepire, per la sua posizione, ch’egli avesse mano nelle sommosse
servili; quelli, cui è noto, per lungo ordine di esempî tutto lo
sviluppo del _manutengolismo_ in Sicilia, potranno vedere, in quello,
un caso del genere.

[I pirati ed i provvedimenti per la flotta.]

V’è appena bisogno di rilevare, di fronte a tutto il complesso de’
fatti anteriori e posteriori ed alla concorde tradizione[1045], che
minaccia dovevano essere poi i pirati, per la Sicilia specialmente. Del
resto basti dire che lo stesso Cicerone diceva della loro abitudine di
svernare a Melitta[1046], e de’ Liparensi, ch’erano divenuti verso di
essi veri tributarî[1047]: ed alludeva, con insistenza, alla pericolose
avventure del suo viaggio in Sicilia e del suo ritorno[1048]. Quanto
più grave era il compito, tanto più erano inadeguati i mezzi, di cui
poteva disporre un governatore della Sicilia. Una marineria stabile,
regolare e bene ordinata, mancava prima dell’impero, e bisognava
sopperire col contingente fornito dalle varie città. Cicerone
probabilmente travisa e contorce le varie misure prese da Verre in
ordine alla flotta; ma forse non è ardito vedere, attraverso quelle
stesse notizie che Cicerone ci dà, frammentariamente ed accompagnate da
malevoli interpretazioni, un tentativo di riordinamento della squadra
locale. Quali che si fossero le vere intenzioni, che animarono Verre
nella sua condotta verso Messana e verso Tauromenium, l’esenzione
fatta alla prima di contribuire una nave (se esenzione fu e non
sostituzione), non potè indebolire la flotta, dal momento che fu
chiamata a concorrervi la seconda, la quale, a dir di Cicerone,
non vi era obbligata. Le altre somme, percepite dalla città o da’
privati, per esenzioni dal servizio militare, corrispondono ad una
consuetudine sempre più invalsa in quei tempi, nelle leve fatte
anche in Italia[1049], e davano modo di colmare quei vuoti con
mercenarî e proletarî. Tanto più ciò può intendersi per la Sicilia,
dove non è punto nuovo questo scambio di vicarî[1050], e, secondo
l’interpretazione di uno scrittore, la decima avrebbe avuto origine
come corrispettivo di questa esenzione dal servizio militare[1051]; e
s’intende meglio, trattandosi della flotta, che soleva essere armata
degli elementi più scadenti della popolazione.

La provvisione avocata al comando dell’armata delle paghe e de’
viveri, forniti prima a cura de’ varî comuni, se può aver fornito, come
Cicerone vuole, argomento di ruberie, può anche meglio considerarsi
come un passo nel riorganamento, sempre meglio congegnato e coerente,
della forza navale; e diventava una necessità per l’alimentazione delle
ciurme, quando, mobilizzata la flottiglia e costretta a mutar spesso
di posto, occorreva provvedere a tutto con una regolarità, di cui forse
non sempre davano affidamento le singole città ed i navarchi.

Il conferimento, poi, del comando a Cleomene non ha bisogno di essere
spiegato esclusivamente con un intrigo di gineceo. Anzi tutto, non si
trattava di un fatto assoluto. Cicerone stesso ci fa altra volta vedere
la squadra sotto il comando de’ legati P. Cesezio e Q. Tadio[1052].
In questa continua guerriglia de’ pirati, si dovea ben sentire quel
bisogno che appresso raccomandò greci navigatori, anche liberti, in
grazia della loro esperienza, per l’ufficio di ammiragli. I copiosi
esempî che appresso ne abbiamo[1053], andando verso l’impero, ci
dispensano dal ricorrere proprio alla sottile e personale spiegazione
messa innanzi da Cicerone. Che se la flotta venne fugata e distrutta,
non occorre dimenticare la forza de’ pirati ed altre memorande
sconfitte da essi date a flotte maggiori.

La spiegazione che Cicerone ne dà, può essere accolta o rigettata; ma,
in punto di fatto, egli stesso dice che i navarchi ammisero che le navi
fossero bene armate e fornite. Per quelli, che doveano giudicar Verre,
ciò risultava da un documento[1054]. Parimenti il diverso trattamento
usato a Cleomene ed a’ navarchi, trova la sua spiegazione nel fatto
che Cleomene era approdato a Pachyno per rinforzare con il presidio
di terra l’equipaggio: gli altri invece avrebbero lasciato la flotta
in mano de’ pirati[1055]. Come si vede, anche per tempi posteriori,
queste milizie locali non erano veramente permanenti e si richiamavano,
o si congedavano, secondo il bisogno[1056]. Non era dunque da farsi
un così gran carico a Verre de’ congedi accordati, nè v’era da
sorprendersi di questo bisogno sentito da Cleomene di imbarcare altri
soldati nell’imminenza della zuffa. Potea, dunque, ben avvenire che
egli apparisse in qualche maniera giustificato e che la responsabilità
dell’abbandono e dell’incendio della flotta si facesse gravare su i
navarchi, che non aveano opposta resistenza, ed anzi aveano abbandonato
le navi.

Ad accrescere la difficoltà della situazione, in quei momenti, in
Sicilia, conferì anche, e molto, il contegno di Mitradate, il quale,
a combattere Roma, si giovava de’ pirati, de’ Sertoriani, di tutto.
Questo scambio di rapporti tra Mitradate e Sertorio dovea richiamare
tutta l’attenzione di Verre[1057], che, stando a mezza strada, dovea
avere il debito e l’interesse di scoprirli ed intercettarli; tanto più
che ciò dava occasione al vecchio sillano di fare le ultime vendette
della sua parte. Ed a questo, probabilmente, fu dovuta quella condotta,
anche più che severa, crudele talvolta, contro cittadini romani, di cui
Cicerone seppe avvalersi assai bene per rinfocolare gli odî e rendere
più esosa ancora la causa di Verre.

[L’opera di Verre.]

Una tale causa, a bene intenderla e giudicarla, avea bisogno di una
serenità d’indagine, che era illusione attendersi, tenuto conto,
specialmente, del suo carattere politico.

Io non ho inteso, nè preteso fare la difesa di Verre. La storia non
accusa, nè difende: interpreta e narra; ed io ho voluto precisamente
fare uno studio storico, che permettesse di meglio valutare, da un lato
le _Verrine_, considerate come documenti storici, e dall’altro, il vero
rapporto di Verre con gli uomini e le condizioni del suo tempo.

La spiegazione di molti fatti occorre chiederla alle condizioni, in
cui la Sicilia e tutto il dominio romano si trovavano, ed a’ fatti, che
precedettero e seguirono il governo di Verre.

Di più altre cose la spiegazione ci vien data dallo studio delle
istituzioni, guardate specialmente nel periodo imperiale. V’era
nell’amministrazione delle province, ne’ poteri e nelle funzioni
del governatore, in tutto insomma, una evoluzione, che appresso si
manifesta in forma più distinta e che, in questi ultimi tempi della
repubblica, si mostra come un deviamento dal carattere formale della
legge e delle istituzioni ed, insieme, come un adattamento di esse allo
stato reale delle cose.

Considerata nel suo complesso, l’amministrazione di Verre, malgrado
tutte le sue colpe, e al disopra di tutti i suoi non confessabili
interessi, sembrava dominata da un criterio direttivo: quello di
affermare in tutta la sua estensione, e in forma assoluta, il dominio
romano, di accentrare nel governatore tutta la direzione della vita
amministrativa e giuridica della provincia. A questo e all’evidenza
stessa de’ fatti, consapevolmente o no, si riferivano Verre ed Ortensio
nella difesa, che Cicerone presupponeva ed anticipava; e questo
significato avea l’appello alla comune consuetudine, agli abusi anche,
così frequentemente commessi e tollerati.

[La causa dal punto di vista politico.]

Questa, a dire di Cicerone, era una _improba defensio_, e, dal punto
di vista morale specialmente, egli avea ragione. Ma in questo proprio
stava il punto più interessante della causa, che era, sopra tutto,
una causa politica. Tutte le osservazioni d’indole giuridica e le
rettificazioni de’ fatti potevano trovar posto nella difesa, e non
erano trascurate; ma la difesa vera consisteva in questo appello alla
solidarietà della classe, e Verre non ne faceva proprio mistero. Egli
si rivolgeva a quell’aristocrazia, cui Silla avea voluto ridonare il
monopolio del potere; che avea chiesta ed ottenuta la sua vittoria
alle proscrizioni ed a’ supplizî, e, avendo diguazzato nella rapina
e nel sangue, non sentiva il bisogno e non poteva nemmeno accampare
il diritto di aver degli scrupoli. Lo diceva proprio l’accusatore di
Verre[1058]: «le loro case e le loro ville eran piene delle statue e
de’ dipinti di questi, che, per un eufemismo, Cicerone chiamava ancora
«socii.» In quelle ville era racchiuso il danaro, di cui tanti aveano
bisogno, tutto quanto di meglio potea offrire il dominio romano.
Piangevano tutte le provincie, si dolevano tutti i popoli, chiedevan
ragione i regni delle cupidigie e delle offese romane; non v’era
luogo, per ogni terra che circondasse l’Oceano, nè così lontano, nè
così riposto, ove, ora, la nequizia e la corruzione romana non fossero
penetrate. Il popolo romano omai era impotente a resistere, non alle
armi, non alla forza, non alle guerre de’ popoli stranieri, ma al loro
cordoglio, alle loro lacrime, a’ loro gridi di dolore[1059].»

E pure, in quelle condizioni politiche, era forza che così fosse.
Tutte le colpe, di ogni genere, apposte a Verre, ricompariscono,
come un fatto immancabile, in tutta la storia del regime coloniale.
Allora, poi, col fasto insolente, che ogni giorno più cresceva e più
diveniva generale, col decadere dell’agricoltura, col crescere della
concorrenza, l’aristocrazia romana dovea trovare nell’espilazione
delle provincie una condizione necessaria di vita; e là si fondevano,
mirabilmente, come sempre, il suo interesse politico ed il suo
interesse economico, di cui il monopolio del potere era la più schietta
manifestazione. Verre, ostinato ed intransigente sillano, affermava
per suo conto questo, fors’anche con affettazione di cinismo, e
chiedeva alla sua parte che anch’essa, cinicamente, l’affermasse da’
rostri, dal tribunale, per tutto. Quando Verre allegava a sua discolpa
la corruzione generale, anche più che fare l’appello ad un senso di
giustizia distribuitiva, faceva appello allo spirito di solidarietà, ed
a quello di conservazione della sua classe.

Ma la memoria del terribile dittatore, dell’uomo, che col suo nome avea
fatto tremare i suoi nemici, cominciava ad allontanarsi, e l’opera sua,
in gran parte di carattere personale, si andava sgretolando sotto le
esigenze del tempo, nell’infiacchirsi della sua parte e nel risorgere
delle tendenze democratiche. Molta parte dell’aristocrazia rinunziava
alla sua intransigenza, per meglio resistere con graduali concessioni
al nuovo impeto della parte popolare e, con la conciliazione, tener
lontana ancora l’ora della sua fine. Mutava la sua orientazione
politica, e l’appello di Verre dovea perdersi come una voce
inascoltata: Verre stesso diveniva quel che di peggio può avere, in
certi momenti, un partito reazionario: un troppo zelante partigiano,
un incomodo amico. Alcuni anni innanzi, l’interesse di classe avrebbe
potuto suggerire il salvataggio di Verre; e l’oligarchia romana si
sarebbe condotta verso di lui, come, non di rado nella storia, come,
anche oggi, la classe dominante si conduce rispetto ad uomini, che
assai più di Verre hanno offesa la legge e la morale, ma che si credono
ancora utili; tanto più utili anzi, quanto più sono impulsivi ed
inaccessibili ad ogni scrupolo.

Lo spirito di conservazione della classe esigeva, in quel momento,
piuttosto il sacrifizio che il salvataggio di Verre. E così fu fatto.

La _lex Aurellia iudiciaria_, tenuta in sospeso mentre Verre sembrava
rinunciasse a difendersi, e promulgata, quando parve che risorgessero
il suo ardire e le sue speranze[1060]; fu l’indizio di questo momento
politico, e, per Verre, il pronostico della sua condanna.

Egli, nella pendenza del giudizio, rimase ancora incerto, cercando,
forse, ancora un’estrema via di scampo.

Mandò un messaggio a Messana, chiedendo che fosse dichiarato Heio degno
d’ignominia per la parte presa contro di lui[1061].

Intanto restava ancora a Roma. Dopo che il primo stadio della causa fu
chiuso, fu visto in casa di L. Sisenna stare a contemplare con occhi
appassionati alcuni arredi di argento, oggetto egli stesso di curiosità
per tutti gli altri[1062].

[La fine.]

Ma a misura che il secondo periodo della causa stava per avvicinarsi,
vide la necessità di lasciar Roma, e partì in volontario esilio.

Le speranze erano venute meno in lui; e, presente o assente, la sua
vita pubblica era chiusa per sempre. Fu, in qualche parte, disdegno che
l’indusse a partire, senz’attendere la sentenza? Era sopratutto il suo
interesse che gli dettava di far così.

Troncando col suo volontario esilio quel giudizio di carattere penale,
tra lui ed i Siciliani non vi sarebbe stato più luogo che ad una causa
civile, in cui molto più difficile riesciva il provare i profitti
che gli si attribuivano, e in cui, oltre a tutte le armi che le
sottigliezze giuridiche potevano mettergli in mano, gli doveano giovare
anche, specialmente in quanto all’acquisto delle opere d’arte, que’
documenti, di cui si tentava impugnare l’efficacia nel giudizio di
concussione.

Con questo anche si può spiegare che la condanna di Verre fu ridotta a
tre milioni, soltanto, di sesterzî[1063].

Se ne andò, così, Verre in esilio con le sue ricchezze, con le statue,
che avea saputo mettere in salvo[1064], co’ suoi vasi corinzî; ed in
quegli ozî invecchiò, non rimpiangendo forse il prestigio del comando e
l’agitata vita pubblica e le speranze di maggiori onori.

A quelle sue collezioni artistiche teneva tanto, che il non essersene
voluto separare, gli avrebbe, secondo la tradizione, procurata la morte
da parte di M. Antonio, il _corinthiarius_, che desiderava appunto i
suoi vasi corinzî[1065], e non trovò miglior mezzo, per averli, che
comprendere il proprietario nelle liste di proscrizione triumvirali.

E, se non è inventato per ispirito di parte, e ripetuto per comodità di
rettorica[1066], seppe morire virilmente.

Prima di morire avea anche saputo, e non senza intima soddisfazione, la
morte del suo accusatore[1067], il quale avea resa più vergognosa e più
amara la sua fuga scrivendo quelle orazioni che non avea potuto tutte
pronunziare.

Tutte cose da inserire negl’inventarî della provvidenza divina!

Ma Lattanzio dice[1068] che gli dèi del tempo erano inetti a
vendicarsi, perfino delle ruberie e de’ sacrilegî; ed il suo dio,
evidentemente, non guardava ancora a questi suoi regni d’occidente!



                          ERRATA                       CORRIGE

  Pag.  37,  lin.   4,  confidare                    affidare
   »    43,   »     3,  primi                        prima
   »    53,   »    15,  procedere                    procedimento
   »    54,   »    25,  mezza                        mezzo
   »    55,   »    30,  era                          eran
   »    56,   »     4,  contamniati                  contaminati
   »    57 e _passim_:  Agrigento                    Agrigentum
   »    58 e _passim_:  Siracusa, Siracusae          Syracusae
   »    64 e _passim_:  Lilibeo, Lilybeum            Lilybaeum
   »    80,  lin.  11,  lece                         fece
   »    91,   »     9,  spegate                      spiegate
   »    96,   »     4,  nell’uffizio                 dell’uffizio
   »   103,   »     8,  l’anno appresso              due anni appresso
                          (73 a. C.)                   (72 a. C.)
   »   104,   »     4,  avuta                        avuto
   »   108 e _passim_:  Messina                      Messana
   »   109 e _passim_:  Agyrrium                     Agyrium
   »   165,  lin.  19,  presa                        preso



INDICE


  I.
  LVXVRIA INCVBVIT VICTVMQUE VLCISCITVR ORBEM

  Le conquiste oltremarine di Roma                         Pag.   3
  La nuova vita romana                                      »     6
  La rivoluzione economica                                  »     9
  I cavalieri                                               »    11
  Il nuovo costume                                          »    13
  Disparità delle fortune                                   »    14
  La vita politica                                          »    16
  La corruzione elettorale e la dilapidazione delle
    provincie                                               »    17

  II.
  PRAEDIA POPULI ROMANI

  La formazione delle provincie                             »    21
  Il diritto di guerra                                      »    22
  Le conseguenze della conquista                            »    24
  La _lex provinciae_                                       »    25
  Sistema d’imposizione                                     »    27
  Le provincie e i magistrati                               »    29
  Il governatore della provincia e i suoi dipendenti        »    31
  I pubblicani                                              »    33
  I _negotiatores_                                          »    36
  La _praefectura_ e la _legatio libera_                    »    37

  III.
  PATRONA SOCIORUM

  Roma e gli stranieri                                      »   ivi
  L’origine delle _leges de repetundis_. La
    _lex Calpurnia_                                         »    41
  La _lex Junia_                                            »    43
  La _lex Acilia_                                           »    44
  Le _leges Serviliae_                                      »    50
  La _lex Cornelia de repetundis_                           »    52
  La pena                                                   »    53
  Le vicende del potere giurisdizionale e de’ giudizî       »    55

  IV.
  INSULA CERERIS

  La conquista e l’ordinamento della Sicilia                »    57
  Le città di Sicilia                                       »    60
  La condizione delle città                                 »    62
  Città federate ed indipendenti                            »   ivi
  Città decumane                                            »    63
  Città censorie                                            »    64
  Altri tributi                                             »    65
  Ordinamento locale                                        »    66
  Sistemi d’elezione                                        »    67
  Le _leges Rupiliae_                                       »    68
  La _lex Hieronica_                                        »    70
  I poteri del governatore                                  »    74
  Le condizioni economiche della Sicilia                    »    76

  V.
  HOMO AMENS AC PERDITUS?

  Le Verrine                                                »    79
  C. Verre e la sua famiglia                                »    82
  La questura di Verre                                      »    84
  La legazione e la proquestura di Verre                    »    87
  Il viaggio                                                »    88
  L’avventura di Lampsaco                                   »    89
  Il brigantino di Mileto                                   »    90
  Verre tutore                                              »    91
  Verre e Dolabella in giudizio                             »    92
  La pretura di Verre                                       »    94
  L’eredità di P. Annio                                     »    96
  L’eredità di P. Trebonio                                  »   ivi
  L’eredità di Sulpicio Olympo                              »    97
  Verre e la _lex Voconia_                                  »   ivi
  Verre e la _lex Cornelia de proscriptis_                  »    99
  Verre e il diritto successorio de’ patroni                »   100
  La giustizia di Verre                                     »   101
  Chelidone                                                 »   102
  La manutenzione de’ pubblici edifici                      »   103
  La _sortitio iuniana_                                     »   106

  VI.
  QUASI IN PRAEDAM

  Verre e i suoi accoliti in Sicilia                        »   107
  L’eredità di Apollodoro Laphirone                         »   108
  L’eredità di Sosippo e Philocrate                         »   109
  I metodi giudiziari di Verre                              »   ivi
  L’eredità di Eraclio Siracusano                           »   110
  L’eredità di Epicrate                                     »   112
  La condanna di Sopatro di Halycia                         »   113
  Il caso di Stenio da Thermae                              »   114
  L’ingerenza nelle elezioni de’ magistrati locali          »   116
  I sacerdozî                                               »   117
  I censori                                                 »   ivi
  Le statue                                                 »   118
  Le esportazioni abusive                                   »   119
  L’amministrazione frumentaria. — Verre e la _lex
    Hieronica_                                              »   120
  Le angherie degli agricoltori                             »   122
  Le città e il riscatto delle decime                       »   124
  Le compere di frumento                                    »   127
  La caccia alle opere d’arte                               »   129
  I sacrilegî                                               »   133
  Le cospirazioni degli schiavi                             »   136
  La flotta e i pirati                                      »   137
  Il supplizio de’ navarchi                                 »   139
  I ricatti e le uccisioni                                  »   140
  Lo stato della Sicilia sotto Verre                        »   ivi
  Le gazzarre del pretore e della coorte                    »   141
  L’addensarsi della tempesta e gli scongiuri               »   142

  VII.
  AD ARAM LEGUM

  Il carattere dell’accusa e l’ambiente                     »   144
  Cicerone                                                  »   146
  I primi maneggi di Verre                                  »   149
  La proposizione dell’accusa. Cicerone e Q. Cecilio        »   150
  La _Divinatio_                                            »   152
  L’inquisizione di Cicerone                                »   155
  Il ritorno di Cicerone                                    »   161
  La candidatura di Cicerone e i preliminari della causa    »   162
  I giudici della causa                                     »   164
  Le elezioni                                               »   168
  Alla vigilia del giudizio                                 »   169
  La causa                                                  »   170
  Ortensio e Cicerone                                       »   172
  Gli ultimi maneggi di Verre                               »   175
  Il sistema d’accusa di Cicerone. — L’orazione             »   176
  L’oggetto dell’imputazione                                »   180
  Il danno e il risarcimento                                »   182
  L’esame delle prove e de’ testimoni                       »   183
  Il contegno di Ortensio e di Verre                        »   192
  Gl’incidenti del giudizio                                 »   ivi
  Il primo stadio del giudizio                              »   194
  La difesa di Verre?                                       »   ivi
  La natura delle accuse                                    »   195
  La questura e la proquestura                              »   ivi
  La pretura                                                »   196
  Il valore delle prove                                     »   ivi
  L’ordinamento della Sicilia e il _ius edicendi_           »   199
  Il controllo de’ giudizî                                  »   200
  La giurisdizione                                          »   201
  La creazione de’ magistrati locali                        »   205
  Le statue                                                 »   ivi
  Il conferimento de’ sacerdozî                             »   206
  Le esportazioni                                           »   208
  Verre e la _lex Hieronica_                                »   ivi
  Gli elementi di fatto dell’accusa                         »   214
  Le decime di Leontini                                     »   215
  Il _frumentum imperatum_ e l’_aestimatum_                 »   216
  La ruina dell’agricoltura siciliana                       »   219
  Le opere d’arte                                           »   222
  Verre e i suoi acoliti                                    »   224
  Le prevaricazioni                                         »   225
  Le benemerenze di Verre                                   »   ivi
  La sicurezza in Sicilia                                   »   227
  I pirati ed i provvedimenti per la flotta                 »   228
  L’opera di Verre                                          »   231
  La causa dal punto di vista politico                      »   232
  La fine                                                   »   234



NOTE:


[1] HEROD. V, 49-50, ed. Stein.

[2] _Fragm. hist. graec._, ed. Didot, II, 131, 88.

[3] Rhein. Mus., 1886. E. MEYER. _Die Ueberlieferung über die
lykurgische Verfassung_, 585 seg.

[4] POLYB. _Hist._, I, 1, 5, ed. Büttner-Wobst.

[5] VI, 57.

[6] MOMMSEN _Röm. Gesch._ Berlin, 1888, I^8, 781.

[7] JUV. _Sat._, II, 6, 295, ed. Weidner.

[8] OVID. _A. A._, III, 113-4, ed. Riese.

[9] BOUCHÉ-LECLERCQ. _Manuel des institutions romaines._ Paris, 1886,
pp. 60, 62, 82.

[10] M. TERENTI VARRONIS. _Saturarum Menippearum reliquiae._ Leipz.,
1865, ed. Riese, p. 215.

[11] MOMMSEN-BLACAS. _Hist. de la monnaie romaine._ Paris, 1870, II, 28.

[12] LENORMANT ET DE WITTE. _Élite des monuments ceramogr._ Intr., pp.
XLII, XLIII, XLV.

BELOT. _De la révolution économique et monétaire qui eut lieu à Rome du
III siècle._ Paris, 1886, pag. 113.

[13] BELOT. _La révolut. économ._, p. 115.

[14] BELOT E. _Histoire des chévaliers Romains_. Paris, 1873, II, p. 4
e seg.

[15] BELOT E. Loc. cit., p. 146.

[16] DELOUME A. _Les manieurs d’argent à Rome_. Paris, 1891, p. 29.

[17] Rhein. Mus. 1886. E. MEYER, l. c., p. 586.

[18] _Satur._ ed. Lachmann, p. 118, v. 1067.

[19] SAALFELD u. GUNTHER. _Der Hellenismus in Latium._ Wolfenbüttel,
1888, pp. 2, 38 etc.

[20] HORAT. _Carm._ II, 16, ed. Keller-Holder.

[21] VARRON. _Sat. Menipp._, ed. Riese, Τάφη Μενίππου, p. 225.

[22] PLIN. _N. H._, XXXVI, 2, 4-6, ed. Ianus.

[23] VARRON. _Sat. Menipp._, p. 103, II, 2.

[24] MARQUARDT J. _Das Privatleben der Römer._ Leipzig, 1886, pag. 221
e seg.

[25] JORDAN H. _Topographie der Stadt Rom in Alterthum._ Berlin, 1878,
I Bd. I Th. p. 297.

[26] FRIEDLÄNDER. _Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms._
Leipzig, 1881, I, p. 3.

[27] _Sat. Menip._, p. 141, VII, 6.

[28] Ed. Lachmann, p. 90, v. 834.

[29] PLIN. _N. H._, XXXIII, 134.

[30] IHNE W. _Röm. Gesch._ Leipzig, 1870, II, p. 395.

[31] _Comic. Roman. fragm._, ed. O. Ribbeck. Lipsiae, 1878, p. 358, v.
644.

[32] _Maximum aes alienum amplissimorum virorum_ CIC. _ad fam._ 1, 6;
7, 3. — DRUMANN. _Gesch. Rom’s._ Königsberg, 1844, III, 186.

[33] DUREAU DE LA MALLE. _Économ. polit. des Romains._ Paris, 1840, II,
219 e seg.; 234 e seg.

[34] _Sat. Menip._, p. 217, XVII, 16.

[35] Loc. cit. p. 110, XXIV, 6, 17.

[36] Loc. cit. p. 211, V, 3.

[37] Loc. cit. p. 216, VI, 13.

[38] NEUMANN. _Geschichte Roms während des Verfalles der Republik._
Breslau, 1881, I Bd. 26-7.

[39] BELOCH J. _Die Bevölkerung der Griechisch-Römischen Welt._
Leipzig, 1886, I, p. 393.

[40] NEUMANN. Op. cit. I, 87.

[41] _Fragm. Comic. Roman._, ed. Ribbeck, pag. 27.

[42] _Satir. Menip._, pp. 100 e 216.

[43] LABATUT EDM. _La corruption électorale chez les Romains._
Paris, 1876, p. 89 e seg.; GENTILE I. _Le elezioni e il broglio nella
Repubblica romana._ Milano, 1879, p. 249 e seg.

[44] WILLEMS. _Les élections municipales à Pompei._ Paris, 1887, p. 26
e segg.

[45] _Das Kapital._ Hamburg, 1890, I^4, pp. 95-6.

[46] LABATUT. Op. cit. pp. 107, 111, 181 etc.

[47] _Sat._, ed. Lachmann, p. 111, v. 1020 _b._

[48] LIV. XXI, 63, 4; Cic. _A. S. in Verr._, V, 18, 45; L. 3, D. 50, 5
_de vacat. et excusat. munerum._ MOMMSEN. _St. R._ I^3, 497; III, 898 e
seg.

[49] C. SUET. TRANQ. _Div. Iul. 54_, ed. Roth.

[50] _Orat. Rom. fragm._, ed. H. Meyer. Turici, 1842, p. 281; AUL.
GELL. 15, 12, ed. Hertz.

[51] VALER. MAX. IV, 3, 11, ed. Haase.

[52] C. CRISP. SALLUST. _Bell. Iug._ 35, 10 ed. Dietsch.

[53] NITZSCH. _Gesch. der Röm. Republik._ Leipzig, 1884, I, p. 188; II,
p. 20.

[54] CIC. _Pro Font._ 19, ed. Klotz.

ARNOLD W. T. _The roman system of provincial administration to the
accession of Costantin the Great._ London, 1879, p. 8.

[55] ARISTOT. _Polit_, I, 2, 20, ed. Susemihl.

[56] CIC. _in Verr. A. S._, II, 3, 7.

[57] GAL. II, 7.

[58] _Lex. agr. a. 643 C. I. L._, I, 175, n. 200; BRUNS^5. _Fontes
iuris antiqui_, p. 72.

[59] LIV. XXXXV, 18, ed. Weissenborn.

[60] LIV. XXXXV, 18.

[61] LIV. XXX, 16.

[62] LIV. XXXXV, 18.

[63] ARNOLD. Op. cit. 180-7. — KUHN. _Die stadtische und bürgerliche
Verfassung des Römisches Reichs._ Leipzig, 1865, II, 1-80.

[64] LIV. XXXI, 31, 8, _... captam iisdem armis et liberatam urbem
reddidimus_; PLUT. _Marc._ 23, ed. Sintenis.

[65] BERGFELD. _Die Organisation der röm. Provinzen._ Neustrelitz,
1846, p. 16 e seg.; POLYB. 22, 7.

[66] ARNOLD. Op. cit. 201 e seg.; MARQUARDT. _Staatsverwaltung_, I^2,
269 e seg.; PERSON. _Essai sur l’administration des provinces romaines
sous la République._ Paris, 1878, pp. 89-113; KUHN. Op. cit. 1-41;
MARX. _Essai sur les pouvoirs du gouverneur de province._ Paris, 1880,
p. 20 e seg.; D’Hughes. Une province romaine sous la République. Paris,
1876, p. 15-50.

[67] CIC. _in Verr. A. S._, II, 66, 160; _De prov. cons._ 3, 6; STRAB.
IV, 1, 5: _C. I. G._, 2222, vv. 16-7.

[68] CIC. _in Verr. A. S._, III, 73; 77, 180; IV, 9, 20, 21; 34, 76;
_C. I. L._, I. _Plebisc. de Thermes_, 52-6; STRAB. VIII, 5, 5, ed.
Müller-Dubner; KUHN. Op. cit. 30-1.

[69] MARQUARDT. _StVerw._ I^2, 92.

[70] ARNOLD. Op. cit. p. 215.

[71] ARNOLD. Op. cit. p. 188; MARQUARDT. _StVerv._ II^2, 201-2.

[72] MARQUARDT. _StVerv._, II^2, 192-3; PLIN. _N. H._, XXI, 77; XXXIII,
51.

[73] CIC. _in Verr. A. S._, III, 70, 163; III, 6, 13; III, 73, 170; PRO
FLACC. 12, 14; LIV. XXI, 19; XXXII, 27; XXXVI, 4; XLIII, 8; PERSON. OP.
CIT. 161-9.

[74] LIV. XXIII, 21, 5; 32, 9; 41, 6; XXXVI, 2, 13; XLII, 31, 8.

[75] LIV. XL, 51, 8; VELL. _Pat._, II, 6, 3, ed. Haase.

[76] LIV. _epit._ 20.

[77] LIV. XXXII, 27; MOMMSEN. _Staatsrecht_, II^3, 198.

[78] LABOULAYE ED. _Essai sur les lois criminelles des Romains._ Paris,
1845, XXII-XXIII.

[79] RUDORFF. _De iurisdictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua
sunt._ Lipsiae, 1869, p. 6-7; CIC. _in Verr. A. S._, I. 46; ad Att. 6,
1, 15; _ad fam._ III, 8, 4, 5; ASCON. in Cornel. p. 58, 15 Orelli, DIO.
CASS. 36, 40, (23) ed. Dindorf.

[80] HERMES. IV, 120 e seg.

[81] NEUMANN. _Gesch. Rom’s._ I, 62.

[82] Op. cit. pp. 62-70.

[83] L. 1, § 1, D. 39, 4 _de publicanis_, ed. Mommsen.

[84] DELOUME. _Les manieurs d’argent_, pp. 253-61.

[85] XXXV, 18.

[86] DIOD. SIC. V, 26, 3, 4, ed. Müller; CAES. _Bel. Gal._, III, 1, 2.

[87] _Ad. Quint. fratr._, I, 1, ed. Wesenberg.

[88] DELOUME. Op. cit. p. 403 e seg.; BOISSIER. _Cicéron et ses amis._
Paris, 1865, pp. 65-6.

[89] _Ad. Quint._ fr., I, 1, 13.

[90] CIC. _Pro Planc._, 13, 33.

[91] _Le Correspondant 1874._ A. NISARD. _Un gouverneur de province au
temps de Cicéron_, p. 752 e seg.

[92] _Ad. Quint. fr._, I, 1, 11.

[93] DELOUME. Op. cit. pp. 95, 176.

[94] CIC. _Pro. C. Rab. Post._, 2, 4.

[95] CIC. _in Verr. A. S._, II, 29.

[96] CIC. _ad Att._, VI, 1, 5, 6.

[97] CIC. _ad Att._, VI, 1, 6.

[98] CIC. _pro Flac._, 84, 86; _de leg. agr._, I, 3, 8; ARNOLD. Op.
cit., p. 75.

[99] _Fest. s. v. Reciperatio_, 274 Muller.

[100] DIONYS. VI, 95, ed. Jacoby.

[101] BETHMANN-HOLLWEG. _Der röm. Civilprocess._ Bonn, 1864, I, 53,
67-8.

[102] VOIGT. _Das jus naturale aequum et bonum und jus gentium der
Römer._ Leipzig, 1858, II, 218.

[103] Op. cit. II, 219-20.

[104] LIV. XLIII, 2.

[105] WILLEMS. _Le sénat de la république romaine._ Paris, 1888, II,
275-6.

[106] VOIGT. Op. cit. II, 193.

[107] ZUMPT A. W. _Das Criminalrecht der röm. Republik._ Berlin, 1868,
II, 1, p. 16.

[108] BELOT. _De la revolut. économ._ p. 26; BETHMANN-HOLLWEG. Op.
cit., I, 69.

[109] DIONYS. VI, 95.

[110] VOIGT. Op. cit., II, 196.

[111] LIV. XLIII, 8; ZUMPT C. T. _De legibus iudiciisque repetundarum
in Republica Romana._ Berlin, 1895, p. 9; ZUMPT A. W. Op. cit., II, 1,
p. 20.

[112] CIC. _Brut._ 27, 106; _De off._, II, 21, 75.

[113] REIN. _Das Criminalrecht der Römer._ Leipzig, 1844, p. 614.

[114] MOMMSEN. _Röm. St R._, II^3, 583.

[115] MOMMSEN. _St. R._, II^3, 223-4; LABOULAYE. _Essai sur les lois
criminelles des Romains._ Paris, 1845, p. 198.

[116] BRUNS^5. _Fontes iuris Romani antiqui_, ed. Mommsen. _Lex Acilia
repet. vs._ 23 e 74.

[117] _Annali dell’Istituto di corrispondenza archeologica_ (1849),
vol. 21, p. 9.

[118] _C. I. L._, I, p. 54.

[119] REIN. Op. cit., 615-6.

[120] ZUMPT C. T. _De legibus iudiciisque_ etc. p. 15; REIN. Op. cit.,
646 e seg.; ZUMPT _Der Criminalprocess der röm. Republik._ Leipzig,
1871, p. 468 e seg.

[121] VAL. MAX. (V, 8, 3) narra del caso di D. Iunio Silano, ma questi
non venne sottoposto all’ordinario procedimento della _quaestio_,
bensì, per volere concorde anche degli accusatori, deferito al giudicio
del padre, che di ciò avea fatta domanda, e riconosciuto da lui
colpevole, finì suicida (ZUMPT _C. R._, II, (1), 21). Lentulo è detto
da VAL. MAX. (VI, 9, 10) condannato secondo la lex Caecilia, ma deve
intendersi Calpurnia. _C. I. L._, p. 54; ZUMPT _Cr. Pr._, 468; _Cr.
R._, II, 1, 25; REIN. Op. cit. 646.

[122] _App. B. Civ._, I, 22, ed. Mendelsohn; CIC. _in Verr. A. S._,
1, 13; VELLEIUS. II, 6, 3; 13, 2; 32, 3; FLOR. III, 17, ed. Salmasii;
PLIN. _N. H._, XXXIII, 34; TACIT. _Ann._, XII, 60, ed. Nipperdey;
BELOT. _Hist. des chev._, II, 233 e seg.

[123] _C. I. L._, I, p. 54.

[124] CIC. _in Verr. A._ I, 17, 51, 52.

[125] KARLOWA. _Röm. Rechtsgesch._ Leipzig, 1885, I, 432 e seg.

[126] _Cr. R._, II, 1.

[127] _C. I. L._, I, p. 64.

[128] _Lex Ac. rep_. v. 2.

[129] _C. I. L._, I, p. 64.

[130] _Lex Acil. rep._, v. 59.

[131] _Lex Ac. rep._, v. 58.

[132] _Lex Ac. rep._., v. 57.

[133] ZUMPT _C. R._, II, (1), 159.

[134] ZUMPT _C. R._, II, (1), 160.

[135] _Lex Ac. rep._, v. 57.

[136] _Lex Ac. rep._, v. 62 e seg.

[137] ORELLI, 569.

[138] _Lex Ac. rep._, v. 12, 16.

[139] _C. I. L._, I, p. 65; MOMMSEN. _St. R._, II^3, p. 191, A. I.

[140] _Lex Ac. rep._, v. 13, 16, 17.

[141] Loc. cit., v. 18.

[142] _Lex Ac. rep._, 1, 20.

[143] _Lex Ac. rep._, v. 22-23. Si trovano di nuovo qui eccepiti tutti
quei funzionari, che innanzi erano stati eccepiti come incapaci di
entrare tra i quattrocento cinquanta, il che ha dato luogo a dissensi
d’interpretazioni e di supplementi, in cui non entro, trattandosi di
una discussione speciale che non riguarda questo lavoro. Cfr. ZUMPT _C.
R._, II, (1), 127 e seg.

[144] _Lex Ac. rep._, v. 25-6.

[145] Loc. cit. v. 30-1.

[146] Loc. cit. v. 30-3; VOIGT. Op. cit. IV, 385.

[147] _Lex Ac. rep_., v. 36-56.

[148] Loc. cit. v. 56.

[149] Loc. cit. v. 76-79.

[150] _C. I. L._, I, p. 56.

[151] ZUMPT _C. R._, II, (1), 187-8.

[152] IUL. OBSEQU. _prodig. lib._ c. 101 (41) ed. Jahn; CASSIOD.
_Chron. s. a._ 648, ed. Mommsen.

[153] TACIT. _Ann._, XII, 60; CIC. _de inv._, I, 49; _Brut._, 44, 164.

[154] LABOULAYE. Op. cit. 231 e seg.; ZUMPT _C. R._, II, (1), 192 e
seg.; GEIB. _Gesch. des röm. Criminalprocess._ Leipzig, 1842, p. 198.

[155] CIC. _Brut._, 62, 224.

[156] ZUMPT _C. R._, II, (1), 192.

[157] CIC. _Pro Rab. Post._, 4, 8.

[158] CIC. _in Verr. A. S._, I, 9, 26.

[159] CIC. _Pro Balb._, 24, 54.

[160] CIC. _Brut_, 22, 86; Val. Max. VIII, 1, 11.

[161] S. v. _res comperendinata_, p. 282, Müller.

[162] CIC. _in Verr._, I, 9.

[163] GEIB. Op. cit. p. 378.

[164] _C. R._, II, (1), 359, 371.

[165] CIC. _Pro C. Rab. Post._, 4, 8.

[166] CIC. _in Verr. A. S._, II, 31, 77.

[167] CIC. _in Verr. A. S._, IV, 5, 10. Dicet aliquis: Noli isto
modo agere cum Verre, noli eius facta ad antiquae religionis rationem
exquirere; concede ut impune emerit, modo ut bona ratione emerit, nihil
pro potestate nihil et invito, nihil per iniuriam.

[168] CIC. _in Verr. A. S._, I, 22; IV, 5.

[169] CIC. _in Verr. A. S._, II, 21.

[170] CIC. _in Verr. A. S._, II, 58, 142.

[171] CIC. _in Verr. A. S._, III, 72, 168.

[172] CIC. _in Verr. A. S._, IV, 4, 8.

[173] V, 3.

[174] _Ps. Asc._ p. 146, Orelli; REIN. Op. cit. 622.

[175] Op. cit. 622; CIC. _in Verr. A. S._, II, 31, 76.

[176] ZUMPT C. T. _De legibus et iudiciis_, etc. 41.

[177] _v._, 23.

[178] _Rhetoric. ad Herenn._, I, 11, 20, ed. C. L. Kayser.

[179] _Zeitschr. der Sav. Stift. für R. G._, IX (XXII), _R. A._, p.
403; _C. I. L._, XII, 6038.

[180] CIC. _Div. in Q. Caecil._, 5; A. S., I, 10.

[181] ZUMPT C. T. _De legib. iudic._, etc. p. 40.

[182] ZUMPT _C. R._, II, (1), 361.

[183] CIC. _Div. in Q. Caecil._, 5.

[184] CIC. ap. Ascon. in Cornel. p. 79, Orelli; ZUMPT _C. R._, II, (1),
259; ZUMPT C. T. _De legib._, p. 85.

[185] ORELLI BAITER. _Onomasticon Tullianum_, Turici, 1838, _Index
legum s. v. Aurellia iudiciaria_.

[186] APPIAN. _B. C._, I, 35.

[187] ZUMPT A. W. _Criminalprocess_, p. 469 e seg.; REIN. Op. cit. 646
e seg.

[188] CIC. _Div._, 21; _A._, I, 13.

[189] CIC. _in Verr._, _A._, I, 13.

[190] CIC. _Pro Sest._, 64, 35; _in Vat._, 12, 29; _in Pison_, 37, 90.

[191] ZUMPT _C. R._, II, (2), 294 e seg.; REIN. Op. cit. 623 e seg.;
ZUMPT C. T. _De legib._, p. 60; LABOULAYE. Op. cit. p. 300.

[192] LIV. _Epit._, 19; XXX, 44; POLYB. I, 61, 3.

[193] ZONAR. VIII, 9 ed. Dindorf; PAIS. Alcune osservazioni sulla
Storia e sull’amministrazione della Sicilia durante il dominio romano.
Palermo, 1888, p. 58, 60 e seg.

[194] LIV. XXV, 23-31.

[195] LIV. XXVI, 40.

[196] SIC. 2, 2.

[197] LIV. _ep._, 20; SOLIN. 5, 1, ed. Mommsen; MOMMSEN. _St. R._,
II^3, 1, 198.

[198] SOLIN. l. c.; KLEIN. _Die Verwaltungsbeamten der Provinzen des
Röm. Reichs bis auf. Diocletian._, Bonn, 1878, I, p. 11.

[199] MOMMSEN. _Röm. Gesch._, I^8, 545.

[200] KLEIN. Op. cit. p. 5.

[201] BERGFELD. Op. cit. p. 9.

[202] POLYB. VIII, 5; LIV. XXIV, 27 e seg., XXVII, 8, 16; KLEIN. Op.
cit. pp. 5, 14, 16-7.

[203] LIV. XXV, 40.

[204] LIV. XXVI, 40.

[205] LIV. XXVI, 21.

[206] PAIS. Op. cit. pp. 63-4.

[207] LIV. XVI, 40.

[208] VALER. MAX. VI, 9, 8; SCHOL. GRONOV. ed. Orelli 391; CIC. _in
Verr. A. S._, II, 13-16.

[209] BELOCH. _Die Bevölkerung der Griech. Röm. Welt_, Leipz. 1886,
p. 299; PAIS. Op. cit. pag. 7 sg.; Altrimenti KUHN. _Die städt. bürg.
Verfassung des Röm. Reichs._ Leipz. 1864-5, II, p. 61.

[210] XXIII, 4, Didot.

[211] LIV. XXVI, 40.

[212] Cic. in Verr. A. S., II, 53, 133; 55, 137.

[213] Cic. in Verr. A. S., III, 6, 13.

[214] Cic. in Verr., loc. cit.

[215] Cic. in Verr. A. S., V, 22, 56; 51, 133.

[216] PAIS. Op. cit. p. 26.

[217] XXVI, 40.

[218] PAIS. Loc. cit.

[219] PAIS. Op. cit. pp. 27-64.

[220] NITZSCH. _Die Gracchen._ Berlin, 1847, p. 56.

[221] CIC. _in Verr. A. S._, V, 20, 51.

[222] VOIGT. _Das jus nat. aequum et bonum und jus gentium der Römer_,
II, 397, n. 456.

[223] _A. S._, III, 70, 163; V, 21, 52.

[224] VOIGT. Op. cit. II, p. 398, 9, n. 459; RUDORFF. _Schriften d.
Röm. Feldmesser_, II, p. 315.

[225] PERNICE. _Parerga_ in _Zeitschrift für Savigny-Stiftung, Röm.
Abth._ V, p. 64.

[226] CIC. _in Verr. A. S._, III, 6, 13.

[227] DARESTE. _De forma et conditione Siciliae provinciae Romanae.
Lutetiae_, 1850, p. 33.

[228] CIC. _in Verr. A. S._, V, 21, 53.

[229] CIC. _Divin. in Q. Caecil._, 3, 8; Cic. _in Verr. A. S._, I, 50,
130; III, 7, 18; MOMMSEN. _St. R._, II^3, 336-7.

[230] VOIGT. Op. cit. l. c.

[231] CIC. _in Verr. A. S._, III, 46, 110 e seg.; 49, 117 e seg.

[232] CIC. _in Verr. A. S._, II, 53, 131; 56, 139.

[233] CIC. _in Verr. A. S._, II, 70, 169; III, 71, 167; DARESTE, op.
cit. 42.

[234] CIC. _in Verr. A. S._, II, 71, 171, 75, 185.

[235] CIC. _in Verr. A. S._, III, 71, 167, ed. Zumpt, p. 589.

[236] DARESTE. Op. cit. p. 43.

[237] CIC. _in Verr. A. S._, II, 49, 122; 67, 161; III, 45, 108; 73,
170; IV, 8, 17; 34, 76; V, 8, 21; 17, 44.

[238] Senatus Thermitanorum CIC. _in Verr. A. S._, II, 36, 88,
Agrigentinorum, II, 50, 123; Senatus Agyrinensis, III; 31, 73;
Amestratinus, III, 39, 88; Senatus Imacharensium; A. S., III, 42, 100;
in Senatu Entellino; _A. S._, III, 87, 200; Senatus Tyndaritanus; _A.
S._, IV, 39, 40; Catinae magistratus, senatus, curia; _A. S._, I, 45,
99, 100.

[239] Senatus Syracusanus, Senatum populumque Syracusanum, curia, _A.
S._, IV, 61 e seg.

[240] _A. S._, II, 5, 14.

[241] CIC. _in Verr._, I, 3, 7; A. S., II, 42, 103; 46, 114; 49, 120;
59, 146; 64, 155; III, 39, 89; 42, 100; 67, 161; IV, 62, 138; 64, 143
e seg.; V, 24, 61; 39, 103; KUHN. Op. cit. II, 58 e seg.; DARESTE. Op.
cit. p. 16.

[242] CIC. _in Verr. A. S._, IV; 23, 39, 85; C. I. G., 5491=KAIBEL.
_Inscript. gr. Siciliae_, 952.

[243] CIC. _in Ver A. S._, II, 56, 139; 53, 133; 55, 137.

[244] CIC. _in Verr. A. S._, II, 67, 161; IV, 43, 93; ἁγορανόμοι _C.
I. G._, 5425-7; KAIBEL, _I. G. S._, 209, 211, 312. ταμίαι _C. I. G._,
5491, 5640=KAIBEL. _I. G. S._, 952, 422.

[245] _C. I. G._, 5425-7, 5491.

[246] CIC. _in Verr. A. S._, IV, 42, 92; C. I. G., 5475, 5641-2=KAIBEL.
_I. G. S._, 256, 423-4.

[247] _C. I. G._, 5425-7.

[248] _C. I. G._, 5425 e seg.; 5742=KAIBEL. _I. G. S._, 472. cfr. CIC.
_in Verr. A. S._, IV, 57, 128.

[249] _C. I. G._, 5475, 5476, 5491, 5546, 5752=KAIBEL. _I. G. S._,
256-7, 852, 290, 953.

[250] DIOD. SIC. XVI, 70; CIC. _in Verr. A. S._, II, 51, 126; 52, 128;
IV, 61, 137.

[251] _Centoripinum magistratus et Decemprimum_, A. S., II, 67, 162.

[252] _Agyrrio magistratus et quinqueprimi_, A. S., III, 28, 68.

[253] CIC. _in Verr. A. S._, II, 49.

[254] CIC. _in Verr. A. S._, II, 50.

[255] CIC. _in Verr. A. S._, II, 49, 122.

[256] CIC. _in Verr. A. S._, II, 50.

[257] CIC. _in Verr. A. S._, IV, 64.

[258] CIC. _in Verr. A. S._, II, 49, 120, 122.

[259] CIC. _in Verr. A. S._, II. 53, 131.

[260] CIC. _in Verr. A. S._, II, 52, 126-7; 52, 128.

[261] GÖTTLING. _Röm. St. Verf._, p. 419; KUHN. Op, cit. p. 60.

[262] CIC. _in Verr. A. S._, II, 51, 127.

[263] CIC. _in Verr. A. S._, II, 49-50, 120-5.

[264] DIOD. SIC. XIII, 34, 6; 35, 1-4; XVI, 82, 6.

[265] FREEMAN. _History of Sicily_, III, p, 726-7. Oxford, 1892.

[266] CIC. _in Verr._, I, 4, 13.

[267] Leges Bidinorum. CIC. _in Verr. A. S._, II, 22; Leges
Agyrinensium. _A. S._, III, 31, 73; Lex Thermitanorum, _A. S._, II, 37,
90 e seg.; CIC. _in Verr._, I, 4, 13.

[268] Loc. cit.; VOIGT. Op. cit. II, p. 407.

[269] CIC. _in Verr. A. S._, II, 13, 32.

[270] _A. S._, II, 13, 32.

[271] KORNEMANN. _De civibus romanis in provinciis imperii
consistentibus._ Berol. 1892, pp. 16, 18, 20; SCHULTEN. _De conventibus
civium Romanorum._ Berol. 1892, pp. 1-16, 124-5.

[272] HERMES. VII MOMMSEN. _Die Röm. Lagerstädte_, p. 319 sg.; HERMES.
XVI MOMMSEN. _Schweiz Nachstudien_, p. 377 sg.

[273] CIC. _in Verr. A. S._ II, 13, 32.

[274] DEGENKOLB H. _Die lex Hieronica und das Pfändungsrecht der
Steuerpächter._ Berlin, 1861.

[275] ARISTOT. Ἀθηναίων πολιτεία. 16; NITZSCH. _Die Gracchen._ pp.
37-56.

[276] CIC. _in Verr. A. S._, II, 13, 32; III, 6, 15; 8, 19-20.

[277] DEGENKOLB. Op. cit.

[278] DARESTE. Op. cit. p. 23; DEGENKOLB. Op. cit. p. 13.

[279] SELL. _Die Recuperatio_, p. 385; DEGENKOLB. Op. cit. p. 14.

[280] VOIGT. Op. cit. II, 404.

[281] DEGENKOLB. Op. cit. p. 19 e seg.

[282] CIC. _in Verr. A. S._, II, 13, 34.

[283] KELLER. _De la procedure civile et des actions chez les Romains,
trad. franç._ Paris, 1890, p. 34.

[284] DEGENKOLB. Op. cit. pp. 31, 33.

[285] _Nequis extra suum forum vadimonium promittere cogatur._ CIC. _in
Verr. A. S._, III, 15, 38.

[286] CIC. _in Verr. A. S._, III, 8, 20.

[287] CIC. _in Verr. A. S._, III. 27, 32.

[288] CIC. _ad Qu. fr._, I, 1, 12; _ad Att._, V, 13; _ad fam._, XIII,
65; _de prov. cons._, 5; cfr. DEGENKOLB. Op. cit. p. 44.

[289] DEGENKOLB. Op. cit. pp. 76-7.

[290] CIC. _in Verr. A. S._, II, 13, 32.

[291] LIV. XXXIV, 21; XXXVI, 31; PLUT. _Cat. maj._, 11; Zon. VIII, 17;
APPIAN. _Hisp._ 434; CIC. _in Verr. A. S._, II, 50, 123; WILLEMS. _Le
sénat de la République romaine._ Paris, 1883, II, 703.

[292] MOMMSEN, _Röm. St. R._, III, 1211. Leipzig, 1888.

[293] VOIGT. Op. cit. IL, p. 395-6, n. 453.

[294] MOMMSEN. _Die Stadrechte der lateinischer Gemeinden Salpensa und
Malaca. Abhandl d. K. S. Ges. d. Wissensch._, III, p. 693, n. 12.

[295] MOMMSEN. _St. R._, II^3, 221-2.

[296] CIC. _in Verr. A. S._, III, 40, 93; VOIGT. Op. cit. p. 397 A.
457; KUHN. Op. cit. II, p. 39.

[297] CIC. _in Verr. A. S._, II, 50, 124.

[298] BELOCH. _Die Bevölkerung der griech. röm. Welt._ Leipzig, 1886,
p. 273.

[299] NISSEN. _Griech. u. Röm. Metrologie in Müller Hdb. d. Klass.
Alterthumovis._ I^2, p. 884.

[300] Nell’anno 1891 in Sicilia la produzione del frumento veniva
calcolata ad ettolitri 7,744,918, del granturco a 67,632, dell’avena
a 197,918, dell’orzo a 1,511,699, della segala a 31,631, del riso a
25,590, de’ legumi a 1,318,442, delle patate a qu. 69,312, del vino a
ett. 6,855,655, dell’olio a 534,267, degli agrumi a 23,488,288 frutti
(_Ann. stat. ital._ 1892).

[301] BELOCH. Op. cit. p. 298.

[302] KLEIN. Op. cit. 11-72

[303] LIV. XXVI, 40, 15.

[304] _A. S._, I, 6, 15; 7, 20.

[305] _A. S._, I, 54, 141; III, 26, 65.

[306] _A. S._, IV, 14-15, 33-4; 28, 65; 29, 66.

[307] _A. S._, V, 62, 161.

[308] _A. S._, IV, 38, 83; 61, 136; V, 10-13, 26-33; 40,104; 54, 142.

[309] LOMBROSO. _L’uomo delinquente._ Torino, 1884, pp. 398-409.

[310] _A. S._, II, 6, 18; IV, 25, 56.

[311] MOMMSEN in _Berichte der Sächs. Gesell. d. Wissenschaft._ 1850,
p. 62, _e Rh. Mus._ N. F., XV, pp. 192, 207; MERCKLIN in _Philologus_,
XIX, p. 110.

[312] RITSCHL F. _De declinatione quadam latina reconditiore._ Opusc.
philol., IV, pp. 469-70. Lips. 1878.

[313] I, 16, 47.

[314] _A. S._, I, 13, 35: _quod ferre novos homines non potuerit. Ad
nobilitatem hoc est ad suos transisse._

[315] PS. ASCON. _Argum. in Divinat._

[316] I, 9, 25.

[317] I, 8, 23.

[318] _A. S._, I, 49, 128.

[319] _A. S._, III, 71, 166.

[320] _A. S._, II, 56, 138.

[321] _A. S._, II, 20, 49; III, 68, 159.

[322] _A. S._, IV, 44, 98; 57, 127; V, 57, 148; _A. S._, I, 51, 133;
18, 47.

[323] _A. S._, I, 12, 32-3; _A. S._, I, 39, 101; IV, 12, 33.

[324] _A. S._, I, 12-13, 34.

[325] M. TULLII CICERONIS. _Verrinae. Lib._ VIII, _ad fidem codicum
manuscriptorum recensuit et explicavit._ C. Timoth. Zumpt. Berolini,
1831, p. 115.

[326] _A. S._, I, 14, 37.

[327] _A. S._, I, 14, 36.

[328] PIGHI. _Annales Romanorum._ Antverpiae, 1615, III, 246.

[329] STORTENBEKKER. _De conditione Siciliae etc._, Hagae, 1861, p. 13.

[330] DRUMANN. _Gesch. Roms in seinem Uebergange von d. rep. z.
monarch. Verf._ Koenisberg, 1841, V, 266.

[331] _A. S._, I, 14, 37.

[332] _C. I. L._, I^2, p. 154. Una più ampia trattazione di questa
questione cronologica è fatta in uno speciale articolo sulla questura
di Verre, che sarà pubblicato nella _Rivista di filologia_.

[333] _A. S._, I, 13, 34-35; 14-15, 37-40; III, 76, 177-8; V, 58, 152.

[334] _A. S._, I, 13, 35; 14, 36-7.

[335] APPIAN. B. C. I, 85.

[336] APPIAN. B. C. I, 91, 93, 94.

[337] APPIAN. B. C. I, 92.

[338] _A. S._, I, 15, 38.

[339] _A. S._, I, 14, 37.

[340] _A. S._, I, 39, 101: _vix triduum, constitisset_.

[341] _A._, I, 4, 11; _A. S._, Iº, 15, 41; IV, 32, 71.

[342] _A. S._, I, 38, 98; 39, 99, 100; 17, 45.

[343] _A. S._, I, 20, 52; 28, 71.

[344] _A. S._, I, 24, 63-27, 69.

[345] _A. S._, I, 17, 44 ... _ut quaedam calamitas pervadere videretur._

[346] DRUMANN. Op. cit., II, 561, sgg.

[347] CIC. _in Verr. A. S._, I, 36, 91.

[348] _A. S._, I, 19, 51.

[349] _A. S._, I, 17, 44-5.

[350] _A. S._, I, 17, 45; V, 32, 71.

[351] _A. S._, I, 17-8, 46.

[352] _A. S._, I, 12, 50; 20, 52.

[353] _A. S._, I, 19, 49.

[354] _A. S._, I, 20, 54; IV, 32, 71.

[355] _A. S._, I, 22, 58-9.

[356] _A. S._, I, 19, 59.

[357] _A. S._, I, 20, 53.

[358] _A. S._, I, 24-5, 62-7.

[359] _A. S._, I, 27, 68-9.

[360] _A. S._, I, 33, 84.

[361] _A. S._, I, 29-30, 72-6.

[362] _A. S._, I, 34, 86-8.

[363] _A. S._, I, 38, 95-7; III, 3, 6.

[364] _A. S._, I, 86, 90-3; 37, 94. L’espressione di Cicerone:
_quinquaginta soluta non sunt_ non è chiara ed è stata interpretata
sia nel senso che fossero stati pagati solo 50000 sesterzî, sia che
ne fossero stati pagati 50000 di meno (cfr. ed. Zumpt, p. 192). Una
delle interpretazioni pare più conforme alla lettera; l’altra meglio
rispondente al probabile andamento de’ fatti. L’ediz. del Müller ha
cinquantamila, altre cinquemila.

[365] DRUMANN. Op. cit., II, p. 564, n. 66.

[366] ZUMPT _ad Accus. in Verr._, I, 33, 85.

[367] _A. S._, I, 33, 85; altrimenti il Zumpt.

[368] _A. S._, I, 18, 46; 29, 72-4; 30, 75, 77; 34, 88; 35, 89.

[369] _A. S._, I, 38, 95.

[370] _A. S._, I, 38, 97.

[371] _A. S._, I, 39, 99, 100.

[372] _A. S._, I, 39, 101.

[373] _A. S._, IV, 20, 45.

[374] _A. S._, I, 40, 104.

[375] _A. S._, I, 59, 154.

[376] MEYER. _Orat. Roman. fragm._ Turici, 1842, p. 98; KARLOWA. _Röm.
Rechtsgesch._ Leipz., 1893, II, p. 859.

[377] _A. S._, I, 41-4, 104-114.

[378] _A. S._, I, 47, 122-4.

[379] _A. S._, I, 48, 125-27.

[380] _A. S._, I, 47, 125.

[381] CIC. _de senect._, 5, 14; _de repub._, III, 10, 7; _de finib._,
II, 17, 55; pro _Balbo_, 8, 21; _in Verrem A. S._, I, 41-44; Ps. ASCON.
pag. 104, Orelli; LIV. _epit._, XLI; Ps. QUINTIL. _declam._, 264; AUL.
GELL. VI, 13; XVII, 6; XX, 1, 23, ed. Hertz; DIO. CASS. LVI, 10, 32;
PLIN. _Panegyr._, 42; AUG. _De civ. Dei_, III, 21; GAI., II, 226, 274;
PAUL., IV, 8, 22; _Cod. leg. Mos._, XVI, 3, 20.

[382] _A. S._, I, 41, 104; CIC. _de repub._, III, 10.

[383] ZUMPT ad CIC. _Accus. in Verr._, p. 183, § 183.

[384] _Inst._, II, 226.

[385] _A. S._, I, 43, 110; KARLOWA. _Röm. Rechtsgesch._, Leipzig. 1893,
II, 940-1.

[386] II, 274.

[387] MOMMSEN. _R. St. R._ I^3, 336.

[388] KARLOWA. Op. cit., 894, 942 sg.

[389] GABBA. _Teoria della retroattività delle leggi_, Torino, 1884, I,
p. 47-9; Vangerow. _Lehrbuch d. Pandekt._, I, § 26.

[390] PLUT. _Syll._, 81; VELL. PAT., II, 28.

[391] GAI. _Inst._, III, 40 sgg.; LENEL. _das Edictum perpetuum_,
Leipzig, 1883. p. 278; SAVIGNY. _System des heut. Röm Rechts_, Berlin,
1841, IV, 272; LEMONNIER. _Étude historique sur la condition privée des
affranchis_, Paris, 1887, p. 116 sg.

[392] _A. S._, I, 45, 115-7.

[393] _A. S._, I, 45, 116.

[394] _A. S._, I, 43, 112; 45, 117.

[395] DRUMANN. Op. cit., I, p. 40.

[396] _A. S._, I, 58, 151; DRUMANN. IV, 1.

[397] Oros. 5, 8, 3; 5, 12, 5, ed. Zangemeister; Liv. V, 11, 4; AUL.
GELL. 6, 19, 2, ed. Hertz.

[398] _A. S._, I, 46, 119; MOMMSEN. _St. R._, I^3, 266 sgg.

[399] _A. S._, I, 60, 155-7.

[400] _A. S._, I, 48, 126-7; 49, 128; 53, 139.

[401] _A. S._, I, 16, 39; V, 13, 34; 15, 38-9.

[402] _A. S._, I. 52, 137-8.

[403] _A. S._, I, 47, 116; IV, 32, 71.

[404] _A. S._, II, 39, 95; 47, 116; _C. I. L._, I^2, pp. 27, 154.

[405] _A. S._, I, 49, 128.

[406] _C. I. L._, I^2, pp. 27, 154.

[407] _A. S._, I, 50, 130.

[408] _C. I. L._, I^2, pp. 27, 154.

[409] LIV. II, 20, 12; 42, 5.

[410] _A. S._, I, 55, 143.

[411] _A. S._, I, 50, 182, ed. Zumpt, p. 218.

[412] _A. S._, I, 51, 135, ed. Zumpt. p. 214.

[413] _A. S._, I, 50-9, 180-54.

[414] CIC. _Pro A. Cluent._, 33.

[415] _A. S._, I, 59, 154; II, 1, 1.

[416] _A. S._, III, 68, 159; V, 42,109.

[417] _A. S._, II, 20, 49.

[418] _A. S._, II, 20, 49; _A. S._ I, 49, 128.

[419] _A. S._, V, 44, 114.

[420] _A. S._, III, 71-72, 166-8; V, 44, 114.

[421] _A. S._, IV, 65, 146.

[422] _A. S._, II, 18, 44.

[423] _A. S._, III, 11, 28.

[424] _A. S._, II, 28, 69.

[425] _A. S._, I, 57, 150.

[426] _A. S._, II, 8, 22; III, 39, 90.

[427] _A. S._, II, 24, 58.

[428] _A. S._, III, 37, 84.

[429] _A. S._, II, 44, 108.

[430] _A. S._, II, 51, 127.

[431] _A. S._, II, 14, 36; III, 33, 77.

[432] _A. S._, III, 32, 75.

[433] _A. S._, IV, 13, 30.

[434] _A. S._, II, 70, 169.

[435] _A. S._, III, 60, 137.

[436] _A. S._, II, 10, 27.

[437] _A. S._, III, 9, 22-3; 12, 31.

[438] _A. S._, V, 45, 118; 54, 141-2.

[439] _A. S._, II, 6, 18.

[440] _A. S._, IV, 67, 150-1; V, 17, 44; 18, 45; 19, 48; 61, 159-60.

[441] _A. S._, II, 7, 19.

[442] _A. S._, II. 7-8, 19-23.

[443] Il ZUMPT ha invece _Epicrates_.

[444] _A. S._, II, 9, 25.

[445] _A. S._, II, 12, 31.

[446] PS. ASCON., p. 211, Orelli.

[447] Sulla variante «_si patitur_» cfr. ed. Zumpt, p. 269; PS. ASCON.,
p. 212, Orelli.

[448] _A. S._, II, 13, 33-4.

[449] _A. S._, II, 14-21, 35-50.

[450] _A. S._, II, 22-5, 58-61.

[451] _A. S._, II, 27, 66-7.

[452] _A. S._, II, 28-30, 68-75.

[453] _A. S._, II, 34-47, 83-118.

[454] _C. I. L._, I^2, p. 154.

[455] _A. S._, II, 48, 118-9.

[456] _A. S._, II, 49, 120, 1.

[457] _A. S._, II, 49, 122.

[458] _A. S._, II, 50, 123-5.

[459] _A. S._, II, 51, 126-7.

[460] _A. S._, II, 52, 128-130.

[461] _A. S._, II, 53-55, 131-8.

[462] _A. S._, II, 55, 137.

[463] _A. S._, II, 21, 51-2.

[464] _A. S._, II, 21, 50; IV, 62, 138; 64, 143.

[465] _A. S._, II, 66, 160.

[466] _A. S._, II, 61, 150.

[467] _A. S._, II, 63, 154.

[468] _A. S._, II, 66, 160.

[469] _A. S._, II, 66, 160.

[470] _A. S._, II, 66, 160.

[471] _A. S._, II, 67, 161-2.

[472] _A. S._, II, 63, 154.

[473] _A. S._, II, 59, 145.

[474] _A. S._, II, 57, 141.

[475] _A. S._, II, 58, 148.

[476] _A. S._, II, 59, 145.

[477] _A. S._, II, 65, 156.

[478] _A. S._, II, 62, 153.

[479] _A. S._, II, 59, 144.

[480] _A. S._, II, 49, 146.

[481] _A. S._, II, 74, 183; 75, 184-5.

[482] _A. S._, II, 70, 169-70.

[483] _A. S._, III, 10, 25; 11, 27-8; 29, 70.

[484] _A. S._, III, 10, 26, 13, 34.

[485] _A. S._, III, 11, 28.

[486] _A. S._, III, 13, 32-3.

[487] _A. S._, III, 14, 35.

[488] _A. S._, III, 15, 38.

[489] _A. S._, III, 15, 38.

[490] _A. S._, III, 13, 34; 29, 70.

[491] _A. S._, III, 64, 36-7.

[492] _A. S._, III, 20, 51-2.

[493] _A. S._, III, 21, 53-4.

[494] _A. S._, III, 22, 55.

[495] _A. S._, III, 23, 56.

[496] _A. S._, III, 23, 56.

[497] _A. S._, III, 23, 57.

[498] _A. S._, III, 24, 60.

[499] _A. S._, III, 25, 61-2.

[500] _A. S._, III, 41, 37-8.

[501] _A. S._, III, 27-36, 67-74.

[502] _A. S._, III, 32, 75.

[503] _A. S._, III, 32, 76.

[504] _A. S._, III, 33-34,76-80.

[505] _A. S._, III, 36, 83.

[506] _A. S._, III, 37, 84-5.

[507] _A. S._, III, 38, 86-7.

[508] _A. S._, III, 39, 88-9.

[509] _A. S._, III, 39, 88-9.

[510] _A. S._, III, 39, 90.

[511] _A. S._, III, 40, 91.

[512] _A. S._, III, 40, 92-3.

[513] _A. S._, III, 42, 93.

[514] _A. S._, III, 42, 100.

[515] _A. S._, III, 42, 100.

[516] _A. S._, III, 43, 101.

[517] _A. S._, III, 43, 101.

[518] _A. S._, III, 43, 102.

[519] _A. S._, III, 43, 102.

[520] _A. S._, III, 43, 103.

[521] _A. S._, III, 44-5, 104-8.

[522] _A. S._, III, 46-50; 109-119; 63-64; 147-51.

[523] _A. S._, III, 70, 163-4.

[524] _A. S._, III, 70-1, 165-70.

[525] _A. S._, III, 73-77, 170-79.

[526] _A. S._, III, 78-80; 180-4.

[527] _A. S._, III, 77, 178-9.

[528] _A. S._, III, 81, 188.

[529] _A. S._, III, 34, 195.

[530] _A. S._, III, 82, 189-90

[531] _A. S._, III, 81, 188-9; 85, 196-8.

[532] _A. S._, III, 83, 191-3.

[533] _A. S._, IV, 57, 126.

[534] _A. S._, IV, 1,1.

[535] _A. S._, IV, 21, 46-7.

[536] _A. S._, IV, 13, 30-1.

[537] _A. S._, IV, 22, 48-9.

[538] _A. S._, IV, 2-7, 3-16.

[539] _A. S._, IV, 12, 27-8.

[540] _A. S._, IV, 12, 29.

[541] _A. S._, IV, 14, 32.

[542] _A. S._, IV, 16, 35.

[543] _A. S._, IV, 17, 37.

[544] _A. S._, IV, 18-9, 38-42.

[545] _A. S._, IV, 20, 42-5.

[546] _A. S._, IV, 21, 46-7; 22, 48.

[547] _A. S._, IV, 22, 48-49.

[548] _A. S._, IV, 26, 58-9.

[549] _A. S._, IV, 23, 50-2.

[550] _A. S._, IV, 24, 54.

[551] _A. S._, IV, 26-59.

[552] APPIAN. _Syr._ 49, 66, 70; MOMMSEN. _Rom. Gesch._, G. III^8, 66,
143.

[553] _A. S._, IV, 27-32, 60-71.

[554] _A. S._, IV, 33, 73.

[555] _A. S._, IV, 33-8, 72-83.

[556] _A. S._, IV, 39-42, 84-92.

[557] _A. S._, IV, 44, 97.

[558] _A. S._, IV, 43, 94-5.

[559] _A. S._, IV, 43, 94-5.

[560] _A. S._, IV, 44, 96.

[561] _A. S._, IV, 45, 99-102.

[562] _A. S._, IV, 46, 103-4.

[563] _A. S._, IV, 48-50, 106-11.

[564] _A. S._, IV, 55, 122-3.

[565] _A. S._, IV, 56, 124-5.

[566] _A. S._, IV, 57, 126-7.

[567] _A. S._, IV, 57-8, 128-31; 69, 132.

[568] _A. S._, V, 4-5, 10-11.

[569] _A. S._, V, 7, 15.

[570] _A. S._, V, 7-9, 16-24.

[571] _A. S._, V, 17-23, 43-59.

[572] _A. S._, V, 24-5, 60-2.

[573] _A. S._, 25-8, 63, 73.

[574] _A. S._, V, 31-51, 80-156.

[575] _A. S._, V, 54, 140-2.

[576] _A. S._, V, 55-7, 143-8.

[577] _A. S._, V, 59, 154.

[578] _A. S._, V, 59, 155.

[579] _A. S._, V, 61-65, 158-68.

[580] _A. S._, III, 18, 47.

[581] _A. S._, III, 56, 129.

[582] _A. S._, III, 51, 120.

[583] _A. S._, IV, 59, 132.

[584] _A. S._, IV, 21, 47.

[585] _A. S._, IV, 34, 78; 51, 113.

[586] _A. S._, IV, 52, 116.

[587] _A. S._, IV, 24, 54.

[588] _A. S._, V, 10-12, 25-30.

[589] _A. S._, V, 12, 31; 31, 80-1.

[590] _A. S._, V, 12, 31; 31, 80-1.

[591] _A. S._, IV, 20, 42.

[592] _A. S._, III, 32, 75-6; Ps. Asc. _Arg. in divinat._

[593] _A. S._, III, 33, 77.

[594] _A. S._, IV, 43, 95.

[595] _A. S._, III, 57-61, 132-41.

[596] _A. S._, III, 80, 185-7; IV, 66, 148.

[597] _A. S._, IV, 62, 139.

[598] _A. S._, IV, 9, 19-21; 10, 23; 67, 150; V, 17-22, 43-58.

[599] _A. S._, II, 65, 158; 66, 161.

[600] _A. S._, II, 66, 160; IV, 41, 90.

[601] _A. S._, II, 67, 161.

[602] ASC. _in Corn._, p. 66, 78 Orelli; SALL. _Hist. frag._, III, 82,
pag. 274, ed. Kritz.

[603] VELL. II, 30; CIC. _de legg._, III, 22, 26; PLUT. _Pomp._, 21;
CIC. _in Verr._, I, 15, 45; DRUMANN. Op. cit. IV, 363 seg.

[604] _A. S._, III, 96, 223-4; ASCON. _in Corn._, p. 61, Orelli;
DRUMANN. Op. cit. III, 138 seg.; IV, 391 seg.

[605] DRUMANN. Op. cit. V, 221.

[606] CIC. _Pro. Sex. Roscio Am._, 2, 6.

[607] DRUMANN. Op. cit. V, 244.

[608] CIC. _Pro. A. Caec._, 33, 97.

[609] CIC. _in Verr. A. S._, III, 3-4, 7-8.

[610] _Brut._, 64, 229.

[611] CIC. _Pro. P. Quinct._; GELL. 15, 28, 3 ed. Hertz.

[612] PS. ASCON. _in Div. in Caec. arg._; _A. I_, 1.

[613] _A. S._, III, 66-7, 154-7.

[614] _A. S._, III, 53-5, 123-8.

[615] _A. S._, II, 25, 62.

[616] _A. S._, II, 26, 63.

[617] _A. S._, II, 26, 64.

[618] _A. S._, III, 64, 152.

[619] PS. ASC. _Argum. in Divin._; CIC. _Divinat. in Q. Caecil._, 2, 4.

[620] _In Q. Caecil. Divin._, 17, 55-7.

[621] _In Q. Caecil. Divin._, 18, 58.

[622] _A. S._, I, 6, 15.

[623] _A. S._, II, 8, 23.

[624] _A. S._, II, 4, 11; A. S., IV, 65, 146.

[625] _A. S._, I, 11, 30; ZUMPT A. W. _Der Criminalprocess der
römischen Republik._ Leipzig, 1871, pp. 187-91.

[626] _A. S._, III, 18, 45.

[627] _A. S._, I, 11, 30.

[628] _In Q. Caecil. Divin._, 4, 14.

[629] _In Q. Caecil. Divin._, 4, 12.

[630] _In Q. Caecil. Divin._, 7, 23-4.

[631] _In Q. Caecil. Divin._, 2, 4.

[632] _Tusc._, 5, 23.

[633] PS. ASCON. _in Divin. argum.; Divin. in Q. Caecil._, 1-2, 2, 4.

[634] GELL. II, 4, 1-6, ed. Hertz; PSEUD. ASCON. p. 99, Orelli; ZUMPT
_Cr. proc._, p. 136.

[635] _In Q. Caecil. Divin._, 4, 14.

[636] _In Q. Caecil. Divin._, 19, 62-3.

[637] _In Q. Caecil. Divin._, 9-10, 29-33.

[638] _A. I._, 2, 6.

[639] p. 128, Orelli; _A. I._, 2, 6.

[640] _A. I._, 9, 26.

[641] _A. I._, 2, 5.

[642] _Pro M. Aem. Scauro fragm._, XI, 23-6, ed. Klotz.

[643] _A. S._, 25-6, 62-64; 57, 140.

[644] _A. S._, III, 73, 170; IV, 11, 25; 61, 137; 65, 145; DRUMANN. Op.
cit. V, p. 215, 314.

[645] _A. S._, III, 18, 41-7.

[646] _Pro M. Aem. Scauro fragm._, XI, 25.

[647] _A. S._, II, 65-158.

[648] _Pro. M. Aem. Scaur._, XI, 26.

[649] _A. S._, IV, 66, 148.

[650] _A. S._, III, 68, 158.

[651] _A. S._, V, 21, 55.

[652] _A. S._, II, 25, 62.

[653] _A. S._, II, 56, 139.

[654] _A. S._, II, 57, 140.

[655] _A. S._, II, 67-8, 162, 164.

[656] _A. S._, III, 65, 152.

[657] _A. S._, IV, 63, 141.

[658] _A. S._, II, 26, 64.

[659] _A. S._, II, 4, 11.

[660] _A. S._, III, 65, 152.

[661] _A. S._, IV, 66, 148.

[662] _A. S._, IV, 11, 25.

[663] _A. S._, II, 26, 64.

[664] _A. S._, IV, 50, 110.

[665] _A. S._, V, 49, 129.

[666] _A. I._, 2, 6.

[667] _A. S._, III, 47, 112.

[668] _A. S._, III, 66, 154.

[669] _A. S._, III, 7, 3, 170-1.

[670] _A. S._, III, 87, 200.

[671] _A. S._, III, 46, 109.

[672] _A. S._, III, 49, 116 sg.

[673] _A. S._, II, 76-8, 186-91.

[674] _In Q. Caecil. divin._, 4, 14.

[675] _A. S._, IV, 61, 136.

[676] _A. S._, IV, 62, 138.

[677] _A. S._, IV, 61-6, 136-49.

[678] _A. I._, 2, 6; A. S., I, 6, 16.

[679] _A. S._, II, 40, 39.

[680] ZUMPT _D. Criminalprocess d. röm. Repub._, p. 189.

[681] _A. S._, II, 27, 65.

[682] _A. S._, I, 11, 80; PS. ASC. p. 128, ed. Orelli; ZUMPT Op. cit.
p. 190-1.

[683] _C. I. L._, I^2, pp. 27, 154.

[684] _A. S._, I, 23, 60-1.

[685] _A. S._, II, 70, 169-71; 74,182.

[686] _A. S._, III, 71, 167.

[687] _A._, I. 6, 16.

[688] _A. S._, I, 6, 17.

[689] _A. S._, I, 7, 18.

[690] CIC. _in Verr._, ed. Zumpt, p. 284 sg.; GEIB. _Gesch. d. röm.
Criminalpr._, Leipzig, 1842, pp. 186-95, 307; ZUMPT _Der Criminalpr. d.
röm. Rep._

[691] GEIB. _Gesch. d. röm. Criminalpr._, pp. 213-5.

[692] _A. S._, I, 61, 158.

[693] _A. S._, I, 16, 49.

[694] _Ad Att._ 1, 1, 1.

[695] _A._, I, 10, 29.

[696] PS. ASC. p. 140-1, Orelli.

[697] _A. I._, 10, 30; _pro Cluent._ 13, 38.

[698] _A. I._, 10, 30; ASCON. _in or. in tog. cand._, p. 82, Or.

[699] _A. I._, 10, 30.

[700] _A. S._, IV, 42, 90.

[701] _A. S._, II, 31, 77; ZUMPT in CIC. p. 318.

[702] _A. S._, V, 44, 114.

[703] _A. S._, IV, 54, 142.

[704] PLUT. _Caes._ 14.

[705] CIC. _pro A. Cluent._, 38, 107.

[706] _A. S._, III, 41, 97; CIC. _pro A. Cluent., 49; pro lege Manil._,
23.

[707] _A. S._, I, 55, 143 sg; 61, 157.

[708] _A. S._, I, 7, 18; _pro Mar._ 8, 17.

[709] _A. S._, I, 7, 18.

[710] _A. S._, V, 52, 136. Questo P. Galba suol essere creduto lo
stesso che il P. Sulpicio, di cui in _A. I._, 10, 30 (BRÖCKER _in
Pauly_, VI, p. 1497, n. 40 e KLOTZ. _Indices in Cic. script._, V, p.
37-8) ma a torto; perchè P. Sulpicio prendeva parte al giudizio, mentre
P. Galba fu ricusato.

[711] _A. I._, 6, 17.

[712] PS. ASCON. p. 141, Orelli; SCHOL. GRON. p. 395, Or.

[713] ASCON. _in tog. cand._, p. 82, Or.

[714] _A. I._, 10, 30.

[715] p. 141 Or.

[716] REIN _in_ Pauly, _Real-Encyclopëdie d. class. Alterthumw._ VI,
1497, 40, 2115.

[717] SCHOL. GRONOV. p. 395 Or.; MOMMSEN. _St. R._, I^3, p. 498.

[718] _A. I._, 10, 30.

[719] VAL. MAX. III, 7, 9; CIC. _in Verr. A. S._, III, 60, 137; 63, 146.

[720] _A. I._ 10, 30.

[721] _Ad Att._, V, 4, 2; VI, 1, 13; VII, 1, 8.

[722] VARRO. _R. R._, I, 2, 10, ed. Keil; COLUM., 1, 1, 12.

[723] _A. S._, III, 90, 210; _pro dom._, 47, 123.

[724] _A. S._, III, 71, 167-8.

[725] PLUT. Pomp., 16.

[726] _A. I._, 15, 44.

[727] LIV. XXXV, 8; CIC. _pro Cluent._, 56, 153.

[728] _A. S._, I, 49, 128.

[729] KLEIN. _Op. cit._ p. 69.

[730] _A. S._, IV, 41, 89; 42, 91.

[731] CIC. _Ad fam._, XV, 7, 8; DRUMANN. Op. cit. II, 399, 15, IV, 49,
52.

[732] _A. S._, I, 7, 18; PS. ASC. p. 161, Or.

[733] CIC. _pro Cluent._ 27, 74; ZUMPT _D. Criminalproz._ p. 351.

[734] _A. S._, V, 52, 136.

[735] HUMBERT. _Comitia in_ DAREMBERG et SAGLIO _Dict. d’antiq.
grecques et romaines_, p. 1393; _A. I._, 6, 17.

[736] _A. I._, 7, 8-20.

[737] _A. I._, 8, 21.

[738] _A. I._, 8-9, 22-5.

[739] _A. S._, I, 6, 16-17.

[740] _A. S._, I, 36, 97; _A. S._, IV, 12, 29; 20, 43-4; 42, 92.

[741] _A. S._, III, 25, 63.

[742] _A. I._, 9, 25.

[743] _A. I._, 9, 27.

[744] _Divin. in Q. Caecil._, 13, 41-2.

[745] _A. I._, 2, 3; 5, 15; _A. S._, III, 34, 80; V, 59, 143; 58, 150;
_A. S._, I, 59, 154; _A. S._, III, 16, 41.

[746] _A. I._, 2, 5.

[747] _A. I._, 6, 15.

[748] _A. S._, II, 44, 108.

[749] _A. S._, III, 25, 62.

[750] _A. S._, II, 45, 110; IV, 20, 43.

[751] KLEIN. Op. cit. p. 70.

[752] _A. S._, IV, 36, 79 seg.; PS. ASC. _Arg. in Divin._, ZUMPT _R.
Criminalprocess_, pag. 82.

[753] DRUMANN. Op. cit. III, pp. 78-81.

[754] CIC. _ad fam._, II, 16, 3.

[755] MACROB. _Sat._, III, 15, 6 ed. Ian.

[756] BERNOULLI. _Röm. Iconographie_, Stuttgart, 1882, I, pp. 98-9 tav.
VI.

[757] CIC. _Brutus_, 95, 825.

[758] GELL. 1, 5, 3; CIC. _Brut._ 88, 303; VAL. MAX. 8, 10, 12 ediz.
Halm; MACROB. _Sat._, III, 13, 4-5.

[759] _In Q. Caecil. Divinat._, 7, 24; PS. ASCON. pp. 109-10 Or.

[760] DRUMANN. Op. cit. 3, 104-7.

[761] MEYER. _Orat. Rom. Fragm._, Turici, 1842, p. 361.

[762] CIC. _pro Plancio_, 26-7, 65, 6.

[763] CIC. _de off._, III, 18, 73.

[764] _A. S._, III, 4, 7-9.

[765] _A. S._, III, 62, 145-6.

[766] _A. I._, 10, 29, 30.

[767] _A. S._, I, 11, 31.

[768] _A. I._, 10, 30.

[769] _l. c._, PS. ASC. p. 142, Or.

[770] _C. I. L._, I^2, pp. 299, 300, 333, 335.

[771] CIC. _Brutus_, 93, 320; 95, 325.

[772] CIC. _Brutus_, 95, 322.

[773] GEIB. _Gesch. d. röm. Criminalprocess_, Leipzig, 1842, p. 318
seg.; ZUMPT A. W. _Der Criminalprocess d. röm. Republik_, Leipzig,
1871, p. 215 sg.

[774] _A. I._, 11, 32; GEIB. Op. cit. 325.

[775] _A. S._, I, 9, 24-5; CIC. _pro Flacc._, 33, 52; SCH. GRONOV. p.
396 Or.

[776] _A. I._, 4-5, 11-5.

[777] _A. I._, 1, 1-3; 3, 8; 8, 20; 12, 36; 13, 38-9; 14, 41, 15-17;
43-51.

[778] _A. S._, I, 9, 24-5.

[779] _A. S._, I, 9, 24-6.

[780] PLUT. _Cic._ 7.

[781] _A. S._, I, 11, 31; MEYER. _Orat. rom. frag._, Turici, 1842, p.
369.

[782] ZUMPT A. W. _der Criminalprocess d. römischen Republik_, pp. 202,
348.

[783] _A. I._, 18, 56.

[784] _A. S._, III, 16, 40; V, 56, 145.

[785] _A. S._, IV, 41, 88; _Est pecuniarum captarum..... est
majestatis... est sceleris..... est crudelitatis._

[786] _A. S._, III, 72, 168; 76, 177.

[787] _A. S._, III, 36, 83-4.

[788] _A. S._, V, 30, 79.

[789] _A. S._, I, 5, 13-4; V, 68, 173.

[790] _A. S._, V, 59, 153.

[791] _A. S._, V, 18, 45-7; 52, 137-8.

[792] _A. S._, III, 16, 40.

[793] _A. S._, III, 30, 71.

[794] _A. S._, III, 94, 218.

[795] _A. S._, IV, 38, 82; V, 48, 127.... _pecunias, quo nomine
iudicium hoc appellatur, non repetunt._

[796] _A. S._, V, 53, 139.

[797] _A. I._, 18, 56; A. S., I, 10, 27.

[798] 5, 19.

[799] _A. S._, III, 57, 131; 90, 210-211; IV, 30, 67-8; 31, 69; 38, 82;
56,134.

[800] _A. S._, III, 52-5, 122-8; 62, 144; 78, 182; 87, 205; 97, 226;
IV, 24, 54; 32, 71; 38, 83; 50, 112; V, 55, 144; 60 sg.

[801] _A. S._, IV, 41, 89.

[802] _A. S._, III, 41, 94-7.

[803] _A. S._, IV, 44, 97.

[804] _A. S._, IV, 37, 81.

[805] _A. S._, V, 69, 177-8.

[806] _A. S._, III, 16, 42.

[807] _A. I._, 16, 48; 18, 56.

[808] _A. S._, I, 3, 7; 7, 20; 11, 33, 4, 10; II, 4, 11, 6, 16; 7, 20;
59, 146; III, 27, 66; 52, 122; V, 29, 74; 16, 40; 39, 103.

[809] _A. S._, I, 20, 52.

[810] _A. S._, I, 28, 71.

[811] _A. S._, I, 31, 78; 33, 83-4.

[812] _A. S._, I, 37, 93-4.

[813] _A. S._, I, 38-9, 95-8.

[814] _A. S._, I, 48, 126-7.

[815] _A. S._, I, 49, 127-8; 50, 130; IV, 13, 31.

[816] _A. S._, I, 52, 53, 139; 55, 145; 57, 150; 58, 151.

[817] _A. S._, I, 10, 28; II, 8, 23-4.

[818] _A. S._, II, 42, 102-3.

[819] _A. S._, II, 39, 95, 41, 100; 42, 103; 43, 106; 46, 112, 114; 47,
115.

[820] _A. S._, II, 9, 25; 10, 26.

[821] _A. S._, II, 27, 66.

[822] _A. S._, II, 33, 80.

[823] _A. S._, IV, 27, 62; 31, 70.

[824] _A. S._, II, 48, 119.

[825] _A. S._, II, 48, 120; 49,120-1.

[826] _A. S._, II, 28, 69; 53, 133.

[827] _A. S._, III, 19, 49.

[828] _A. S._, III, 27, 66.

[829] _A. S._, III, 31, 73; 51, 120.

[830] _A. S._, III. 34, 80.

[831] _A. S._, III, 44, 105.

[832] _A. S._, III, 46, 109.

[833] _A. S._, III, 56, 129.

[834] _A. S._, IV, 7, 15-6; 8, 19; 12, 27; V, 18, 47.

[835] _A. S._, IV, 21, 46.

[836] _A. S._, IV, 12, 29.

[837] _A. S._, IV, 20, 44.

[838] _A. S._, IV, 23, 50.

[839] _A. S._, IV, 23, 50.

[840] _A. S._, IV, 23, 51-3.

[841] _A. S._, IV, 39, 84-8.

[842] _A. S._, 40, 86.

[843] _A. S._, IV, 42-92.

[844] _A. S._, IV, 35, 79.

[845] _A. S._, IV, 51, 113.

[846] _A. S._, IV, 56, 125.

[847] _A. S._, V, 7, 15.

[848] _A. S._, V, 29, 73; 60, 156; I, 5, 14.

[849] _A. S._, V, 34, 90; _A. S._, V, 46, 122.

[850] _A. S._, V, 45, 120.

[851] _A. S._, V, 57, 147.

[852] _A. S._, V, 63, 163; 64, 165; _A. S._, I, 5, 13.

[853] _A. S._, I, 5, 14.

[854] _A. S._, IV, 22, 48, 25, 55; 31, 70.

[855] _A. S._, I, 34, 86; 35, 89.

[856] _A. S._, I, 39, 100.

[857] _A. S._, II, 33, 80.

[858] _A. S._, II, 42, 102.

[859] _A. S._, II, 48, 119.

[860] _A. S._, II, 71, 175; 74, 182.

[861] _A. S._, II, 76, 186.

[862] _A. S._, III, 19, 49.

[863] _A. S._, III, 25, 63.

[864] _A. S._, III, 27, 66.

[865] _A. S._, III, 41, 97.

[866] _A. S._, III, 43; 103; 87, 200.

[867] _A. S._, III, 45, 108.

[868] _A. S._, III, 75, 175.

[869] _A. S._, IV, 42, 92.

[870] _A. S._, V, 7, 15.

[871] _A. S._, V, 57, 147; 59, 154.

[872] _A. S._, V, 63, 164.

[873] _A. S._, IV, 47, 104.

[874] _A. S._, III, 45, 108.

[875] _A. S._, III, 42, 99, 100; 39, 89.

[876] _A. S._, III, 37, 85.

[877] _A. S._, III, 38, 87.

[878] _A. S._, III, 31, 73-4.

[879] ZUMPT _Crim. proc._, 290.

[880] _A. S._, V, 46, 122.

[881] _A. S._, I, 45.

[882] _A. S._, I, 46, 119.

[883] _A. S._, II, 57, 141; 59, 146.

[884] _A. S._, II, 74, 182-3.

[885] _A. S._, II, 76, 186.

[886] _A. S._, III, 10, 26 sg.

[887] _A. S._, III, 36, 83.

[888] _A. S._, V, 22, 54-6.

[889] _A. S._, V, 19, 48.

[890] _A. S._, III, 40, 92-3.

[891] _A. S._, III, 81, 189.

[892] _A. S._, III, 71, 167.

[893] _A. S._, III, 64, 164 sg.

[894] _A. S._, III, 40, 92-3.

[895] _A. S._, II, 56, 138-9; III, 18, 45; 53, 123 sg.

[896] _A. S._, V, 43, 112-3.

[897] _A. S._, III, 61, 142; 57, 130; _A. S._, I, 59, 154; V, 53, 139.

[898] _A. S._, V, 63, 164.

[899] _A. S._, V, 59, 155.

[900] _A. S._, II, 5, 14.

[901] _A. S._, V, 22, 57.

[902] _A. S._, II, 18, 45.

[903] _A. S._, II, 5, 15.

[904] _A. S._, II, 5, 13; IV, 7, 15; V, 22, 57.

[905] _A. S._, II, 5, 15.

[906] _A. S._, I, 28, 71.

[907] _A. S._, II, 6, 15, 61, 149; 69, 105-6.

[908] _A. S._, III, 16, 41; V, 59, 154-5.

[909] _A. S._, I, 28, 71.

[910] _A. S._, III, 10, 26.

[911] _A. S._, IV, 29, 73.

[912] _A. S._, V, 39, 101.

[913] _A. S._, I, 10, 28; III, 5, 10; 34, 80.

[914] _A. S._, I, 58, 151.

[915] _A. S._, II, 64, 156.

[916] _A. S._, III, 34, 80.

[917] _A. S._, IV, 56, 125.

[918] _A. S._, IV, 12, 27.

[919] _A. S._, I, 53, 139.

[920] _A. S._, V. 63, 163.

[921] _A. S._, I, 60, 156.

[922] _A. S._, I, 7, 20.

[923] _A. I._, 11, 34.

[924] _Festus s. v. res comperendinata_; CIC. _Brut._ 22, 87; GEIB. Op.
cit. 374.

[925] _A. S._, II, 78, 191-2; III, 45, 107; IV, 16, 35-6, 47, 104.

[926] _pro M. Fonteio_, 17, 38-9.

[927] VELL. PAT. II, 13, 2.

[928] _A. S._, I, 30, 75-6; 38-9, 95-100.

[929] _A. S._, II, 69, 165-6.

[930] CIC. _pro L. Flacco_, 35, 87; cfr, 3, 6; 7, 18.

[931] _A. S._, III, 77, 186.

[932] CIC. _pro M. Fonteio_, 11, 23-4.

[933] CIC. _pro M. Fonteio_, 12, 27.

[934] _pro L. Flacco_, 5, 11-2; 8, 23; 11, 24; 27, 65.

[935] CIC. _in Verr._, A. S., II, 3, 7.

[936] _A. S._, I, 20, 52.

[937] _A. S._, I, 37, 93.

[938] _A. S._, I, 48, 126-7; II, 8, 24.

[939] _A. S._, I, 49, 128; 50, 130; 53, 139; 58, 151-3.

[940] _A. S._, II, 33, 80; III, 64, 149.

[941] _A. S._, II, 8, 23.

[942] _A. S._, II, 38, 68.

[943] _A. S._, II, 38, 68.

[944] CIC. _pro L. Flacco_, 6, 14.

[945] MOMMSEN. _Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa
und Malaca in der Provinz. Baetica_ (_Abhandl. d. K. S. Ges. d.
Wissensch._, III, 27) pag. 393-4.

[946] _A. S._, II, 49, 121.

[947] _A. S._, II, 49, 122; cfr. 50, 123, 125.

[948] _A. S._, II, 13, 33: Si qui perperam iudicasset, se cogniturum:
cum cognosset, animadversurum.

[949] _A. S._, II, 12, 31.

[950] _A. S._, II, 6, 19-20; 10, 26-8; 11, 29.

[951] ZUMPT C. T.; _Ciceronis Verrinarum libri septem_, Beroli 1831, p.
276-7.

[952] _A. S._, II, 13, 32.

[953] _vs._, 56-7.

[954] MEIR. U. SCHÖMANN. _Der attische Process neu bearb. von I.
Lipsius_, Berlin 1883-7, p. 971 sg.; PUCHTA. _Institutionen_, Leipzig
1857, II, § 175-7, p. 215 sg.

[955] _A. S._, II, 26, 63.

[956] _pro L. Flacco_, 32, 78.

[957] ZUMPT A. W. _Der Criminalprocess_, pag. 153 sgg.; _Studia
Romana_, p. 172; GEIB. Op. cit. p. 271-2.

[958] _A. S._, II, 39, 95-6; 42, 102.

[959] _A. S._, II, 41, 100.

[960] MOMMSEN. _St. R._, II^3, p. 268.

[961] ZUMPT A. W. _Der Criminalprocess d. röm. Rep._, p. 34.

[962] GEIB. Op. cit. p. 290. n. 95; PLUT. _Syll. 5_, ἀπέστη τῆς
χατηγορίας.

[963] GAI. 3, 78; CIC. _pro Quint._, 19, 60; LENEL. _Das Edictum
perpetuum_, Leipzig 1883, pp. 58, 333-4.

[964] _A. S._, II, 25, 61.

[965] WALTER. _R. Rechtsgesch._ Bonn. 1845, I, p. 273.

[966] CIC. Ad Att., VI, 2, 5; _Ad fam._, III, 8, 5.

[967] WEBER M. _Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das
Staats und Privatrecht._ Stuttgart 1891, pp. 181-2.

[968] _A. S._, II, 58, 142.

[969] MACROB. _Sat_, I, 13, 21; SUET. _Caes._ 40.

[970] _E. ad Att._, 5, 9, 2.

[971] UNGER. _Zeitrechnung der Griechen und Römer_ (_in Iw. Mullers
Hdb._ I^2, pp. 770-1).

[972] SCHMIDT. _A. Handbuch der griechischen Chronol._ Iena 1888, p.
182 sg.

[973] _L._ 203, D. L., 16; COD. THEOD., IV, 12, 2, 3, ed. Haenel.

[974] DEGENKOLB. Op. cit. 80-1.

[975] _A. S._, III, 15, 38-9; 47, 112-3; DEGENKOLB. Op. cit. pp. 46-7.

[976] PERNICE. _Parerga S. 11 in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte_, Bd. V, 1884.

[977] WEBER. _Die Römische Agrargeschichte etc._ p. 146, A., 37.

[978] PERNICE. Op. cit. 15.

[979] _A. S._, III, 10, 25-6.

[980] _A. S._, III, 8, 20; DEGENKOLB. Op. cit. p. 48 sg.

[981] _A. S._, III, 11, 27. Cum omnibus in aliis vectigalibus Asiae,
Macedoniae, Hispaniae, Galliae, Africae, Sardiniae, ipsius Italiae,
quae vectigalia sunt, cum in his inquam, rebus omnibus publicanus
petitor aut pignerator... DEGENKOLB. Op. cit. 52 sg.

[982] DEGENKOLB. Op. cit. pag. 33, 101, sg.

[983] MATTHIASS. _Die Römische Grundsteuer und das Vectigalrecht._
Erlangen 1882, pp. 60, 68.

[984] PERNICE. Op. cit. 2; MOMMSEN. _St. R._, I^3, 162 sg; 227 sg.

[985] DEGENKOLB. Op. cit. p. 134.

[986] DEGENKOLB. Op. cit. p. 136.

[987] _A. S._, II, 13, 34.

[988] _A. S._, II, 29, 71.

[989] _A. S._, III, 28, 69.

[990] APPIAN. _d. bel. civ._, 1, 100.

[991] _A. S._, III, 13, 32.

[992] MOMMSEN. St. R., I^3, 315-8.

[993] KORNEMANN. _De civibus romanis in provinciis imperii
consistentibus._ Berolini 1882, p. 44, n. 2.

[994] DEGENKOLB. Op. cit. pp. 50-1.

[995] _A. S._, III, 64, 150.

[996] _A. S._, III, 49, 116-7; 64, 148 sg.

[997] KLEIN. Op. cit. p. 60.

[998] DIOD. SIC., V, 2, 4.

[999] INCHIESTA AGRARIA ITALIANA, XIII, P. _I._, p. 88, Roma 1884-5.

[1000] _N. H._, 18, 21, 95, ed. Ian.

[1001] XENOPH. _Oeconom._, 17, 8; MAGERSTEDT. _Bilder aus der römischen
Landwirtfischaft._ Sonderhausen 1861, Bd. 5, 6, 179; INCHIESTA AGRARIA
ITALIANA, XIII, P. I., p. 88.

[1002] PALLAD. _de re rust._, 2, 4.

[1003] INCHIESTA AGRARIA ITALIANA, XIII, P. I, p. 625.

[1004] _C. I. L._, X, P. II, p. 714.

[1005] _Studî di storia antica pubblic. da_ G. BELOCH. Roma 1893, fasc.
II: CORSETTI. _Sul prezzo de’ grani nell’antichità classica_, p. 73.
Cfr. anche D’AVENEL G. _Hist. économ. de la propriété, des salaires,
des denrées dep. l’an. 1200 jusqu’en l’an. 1800_. Paris 1894, II, p.
413 sg.

[1006] Op. cit. p. 82.

[1007] VERRI. _Meditazioni sull’economia politica._ Bibl. dell’Econom.
Serie I, vol. 3, p. 573.

[1008] CORSETTI. Op. cit. p. 68.

[1009] _A. S._, III, 92, 214.

[1010] _A. S._, III, 51, 120.

[1011] DIOD. SIC. XIII, 81, 5; BELOCH. _Die Bevölkerung der griech.
röm. Welt_, Leipzig, 1886, p. 284-5.

[1012] _A. S._, II, 65, 168.

[1013] _A. S._, IV, 51, 114.

[1014] _A. S._, III, 80, 186.

[1015] _De bell. Mit._, 93.

[1016] ATTI DELLA GIUNTA PER L’INCHIESTA AGRARIA, Roma, 1884, I, p. 78.

[1017] XXXIV, 4.

[1018] WEBER. _Agrargeschichte_, p. 139, n. 30; CIC. IN VERR. A. S.,
III, 46, 109.

[1019] _A. S._, II, 53, 123 sg.

[1020] _A. S._, III, 54, 125.

[1021] LIV. XXVI, 40, 15.

[1022] LIV. XXVII, 8, 18.

[1023] _A. S._, IV, 4, 8.

[1024] _A. S._, IV, 4, 8; 6, 12; 16, 35; 17, 37; 20, 43; 21, 46; 24, 53.

[1025] _A. S._, IV, 34, 76; 40, 87.

[1026] FRIEDLANDER. _Darstellungen der Sittengeschichte Roms._ Leipzig
1881, III, 259 sg.

[1027] FRIEDLANDER, Op. cit. p. 273 sg.

[1028] BRUNN. _Geschichte der griechischen Künstler._ Stuttgart 1889,
I^2, 239, 245, 388; ROSCHER, _Ausfuhr. Lexicon d. griech. u. röm.
Myth._, p. 1358; _Denkmäler d. Klass. Alterth._, p. 1401.

[1029] BRUNN. Op. cit. I^2, 102.

[1030] BRUNN. _l. c._

[1031] MALLESON. _The life of Warren Hastings, the first governor of
India_, London, 1894; _Revue de deux mondes_, 1 Mars 1895: VALBERT. _Le
dernier biographe de Warren Hastings._

[1032] _A. S._, II, 20, 49.

[1033] _A. S._, III, 97, 225.

[1034] _In Q. Caecil. divin._, 10, 32-3.

[1035] _A. S._, II, 23, 56; 25, 61; 33, 80; III, 20, 51; 30, 71; 32,
75; 38, 87; 39, 89; 58-9.

[1036] _Act. sec. lib. sec. argumentum._

[1037] _A. S._, III, 16, 40; 49, 117; V, 1, 1-4.

[1038] _pro L. Flacco_, 39, 98.

[1039] _pro M. Fonteio_, 19, 42.

[1040] _pro L. Flacco_, 39, 97-9.

[1041] _Warren Hastings and the founding of the british administration
by L. I. Trotter_, Oxford, 1894, p. 207.

[1042] PLUT. _Crass._, 10.

[1043] SALLUST. _Hist. fragm._, IV, 31, ed. Kritz.

[1044] KRITZ. _Comment in Sallust._, fragm., pp. 332-3.

[1045] APPIAN. _de bell. mithrid._, 92 sg.

[1046] _A. S._, IV, 47, 104.

[1047] _A. S._, III, 37, 85.

[1048] PS. ASC. _Arg. in act. I_; A. S., II, 40, 99.

[1049] MARQUARDT. _De l’organisation militaire chez les Romains, trad.
franç._ Paris 1891, p. 144.

[1050] LIV. XXIX, 1.

[1051] NITZSCH. _Die Gracchen_, p. 41 seg.

[1052] _A. S._, V, 25, 63.

[1053] FERRERO E. _L’ordinamento delle armate romane._ Torino 1878, pp.
14, 32.

[1054] _A. S._, V, 39, 102.

[1055] _A. S._, V, 51, 133.

[1056] CAGNAT. _De municipalibus et provincialibus militiis in imperio
romano._ Lutetiae Parisiorum 1880, p. 3.

[1057] APPIAN. _De bello mithr._, 68, 72; REINACH. _Th. Mithrad.
Eupator ins deutsch. übertr._ Leipzig 1895, pp. 310, 328.

[1058] _A. S._, V, 48, 127.

[1059] _A. S._, III, 89, 207.

[1060] _A. S._, V, 69, 178.

[1061] _A. S._, IV, 8, 18.

[1062] _A. S._, IV, 15, 33.

[1063] PLUTARC. _Cic._ 8.

[1064] CIC. _in Verr._, _A. S._, I, 19, 51.

[1065] PLIN. _N. H._, 34, 3, 6.

[1066] SENEC. _Suasor._, 6, 24, ed. Kiessling.

[1067] LACTANCT. _Instit. div._, 2, 4, ed. Fritsche.

[1068] _l. c._



Nota del Trascrittore

Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo
senza annotazione minimi errori tipografici. La notazione ^ indica che
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